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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/07/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1654/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1654/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PENELLI FABRIZIO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIACOBAZZI Controparte_1 C.F._2
ANTONELLO MARIA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto. Si precisa che il
Dott. provvederà, entro il 30.3. p.v., a lasciare la casa coniugale, ove Controparte_1
rimarrà la sig.ra ed a mutare la propria residenza in Carpi (MO), Via Ferrara Parte_1
16.
2) AFFIDAMENTO: La figlia minore resterà affidata in modo condiviso ai Persona_1
genitori e manterrà residenza e collocazione prevalente presso la madre.
I genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale e concorderanno il programma educativo della figlia prendendo di comune accordo le decisioni destinate ad incidere sulla sua educazione, istruzione e quelle riguardanti la salute, e comunque concorderanno le decisioni di maggior interesse che la riguardano, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
i genitori condivideranno altresì il diritto / dovere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione, sulle condizioni di vita e sulla crescita serena della figlia limitatamente alle decisioni riguardanti questioni di Persona_1
ordinaria amministrazione relative alla figlia minore, i genitori saranno liberi, durante la permanenza presso ciascuno, di adottarle separatamente, sempre avendo riguardo all'interesse della stessa.
3) DIRITTO DI VISITA Quale principio generale i genitori concordano che il padre potrà trascorrere del tempo con la figlia, quando sarà nella sua possibilità farlo per via dei numerosi impegni professionali, imprenditoriali e istituzionali, previo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni della figlia riguardanti sport, catechismo, scuola, attività ricreative.
Inoltre, nel caso in cui il genitore dei due cui sia affidata in quel momento la minore non fosse nella possibilità di trascorrere del tempo con la figlia, prima di rivolgersi a baby-sitter o estranei, preferirà ricorrere all'aiuto dell'altro coniuge, e ciò anche prima di sorelle o ascendenti.
Si specifica che sia gli ascendenti paterni che quelli materni conserveranno un diritto di visita della minore, previo accordo con entrambi i genitori.
Come mera regolamentazione di massima (modificabile previo accordo dei due coniugi), il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, compatibilmente agli impegni della minore e previo accordo con la madre, e comunque, potrà tenere con sé Persona_1
- lunedì e martedì dalle ore 16:00 del pomeriggio fino alle ore 8 del mattino seguente (con cena e colazione a casa del padre), con possibilità di flessibilità in base ai turni lavorativi del padre, da comunicare con almeno una settimana di anticipo. - un fine settimana alternato con inizio il venerdì alle 16:00 e termine la domenica alle 19:30.
- durante il periodo natalizio: 7 giorni anche non consecutivi comprensivi, ad anni alterni, o del giorno di Natale o del Capodanno;
- durante le vacanze pasquali: 3 giorni consecutivi comprensivi, sempre ad anni alterni, o del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- vacanze estive: due settimane, anche non consecutive tra loro, nei mesi di luglio agosto e settembre.
I genitori si impegnano a concordare le date precise dei periodi di vacanza con anticipo ed in particolare entro il 30 aprile di ogni anno per le vacanze estive ed entro il 30 ottobre di ogni anno per le vacanze invernali.
Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi il luogo dove trascorreranno le vacanze con la figlia minore fornendo indirizzo e recapiti telefonici del luogo ove Persona_1
alloggeranno.
4) MEDIAZIONE FAMIGLIARE I genitori si impegnano a intraprendere un percorso strutturato di mediazione familiare presso ISCRA, Istituto di Psicoterapia Sistemica e
Relazionale di Modena, che prevederà:
- Sessioni individuali con ciascun genitore
- Incontri congiunti tra i genitori
- Sedute con la presenza della minore quando ritenuto opportuno
- Coordinamento con gli psicologi di riferimento di entrambi i genitori
L'obiettivo è fornire alla minore gli strumenti necessari per elaborare i cambiamenti familiari e mantenere un rapporto sereno con entrambi i genitori.
I coniugi si impegnano altresì a non presentare a eventuali nuovi compagni/e sino a Per_1
quando non sia trascorso un ragionevole lasso di tempo dalla separazione.
5) MANTENIMENTO. In ordine al mantenimento della figlia, in considerazione delle rispettive capacità economiche, i genitori stabiliscono quanto segue:
- Il Sig. verserà mensilmente la somma di € 500,00 per il mantenimento di Controparte_1
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul Persona_1
conto corrente intestato alla Sig.ra Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo Pt_1
gli indici ISTAT, e i coniugi comunque si impegnano a verifiche periodiche semestrali per analizzare le spese sostenute per la figlia.
- Le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore ed identificate come segue saranno ripartite invece nella misura del 50% tra i genitori, fuorchè le spese per la scuola privata che saranno in capo al Dott. per l'80%, e quindi: CP_1 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di recupero e lezioni private;
b) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, c) spese per l'abbigliamento; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi vacanze.
La richiesta di consenso alle spese straordinarie dovrà essere formulata per iscritto
(WhatsApp e/o email) e il dissenso motivato dovrà essere espresso entro 3 giorni, decorsi i quali il silenzio varrà come assenso.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) ACCORDO PATRIMONIALI
In conformità all'art. 192 c.c., le parti concordano quanto segue:
A) Il Sig. intesterà il proprio 50% della casa coniugale sita in Via dei Controparte_1
Gelsomini n. 19, Modena a favore della figlia Il Dott. si impegna Persona_1 CP_1
contestualmente a continuare a versare le rate del mutuo chirografario contratto con
[...]
, e garantito dalla Dott.ssa CP_2 Pt_1 B) Le quote della società saranno cedute per intero a Parte_2 Persona_2
(madre del Dott. ). CP_1
Le quote di Artelligenza invece attualmente intestate alla Sig.ra saranno cedute entro Pt_1
e non oltre tre anni dalla firma del presente accordo al Sig. , che Controparte_1
contestualmente alla firma del presente accordo tramite delibera assembleare verrà nominato
Amministratore Unico della predetta Artelligenza, come da accordi tra i coniugi integrati in patti parasociali.
In particolare, la Dott.ssa firmerà una delega irrevocabile al Dott. per Pt_1 CP_1 prendere parte alle assemblee della società in sua vece, ratificandone sin d'ora CP_3
l'operato. Contestualmente firmerà una procura irrevocabile a vendere le proprie quote sociali sempre di a favore di . CP_3 Controparte_1
Cont Inoltre, il Dott. si impegna a onorare il prestito contratto da con , CP_1 CP_3
in modo da liberare il Dott. dal pegno a garanzia prestato per 90.000,00 euro. Parte_3
Sin dal primo momento in cui rivestirà il ruolo di Amministratore di Artelligenza, il Dott.
si impegna ad osservare gli obblighi di rendicontazione nei confronti della socia, CP_1
salvaguardando sempre gli interessi della medesima società.
7) ALTRI ACCORDI
A) Non è previsto alcun contributo al mantenimento per la Sig.ra in quanto Parte_1
autosufficiente economicamente.
B) Le spese legali sono compensate tra le parti.
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
(MO) il 13/11/1983 e , nato a [...] il Controparte_1
09/05/1980
2. OMOLOGA le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SIROLO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2017, atto n.14, Parte II serie C)
4. DISPONE che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. PROVVEDE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1654/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PENELLI FABRIZIO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIACOBAZZI Controparte_1 C.F._2
ANTONELLO MARIA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto. Si precisa che il
Dott. provvederà, entro il 30.3. p.v., a lasciare la casa coniugale, ove Controparte_1
rimarrà la sig.ra ed a mutare la propria residenza in Carpi (MO), Via Ferrara Parte_1
16.
2) AFFIDAMENTO: La figlia minore resterà affidata in modo condiviso ai Persona_1
genitori e manterrà residenza e collocazione prevalente presso la madre.
I genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale e concorderanno il programma educativo della figlia prendendo di comune accordo le decisioni destinate ad incidere sulla sua educazione, istruzione e quelle riguardanti la salute, e comunque concorderanno le decisioni di maggior interesse che la riguardano, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
i genitori condivideranno altresì il diritto / dovere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione, sulle condizioni di vita e sulla crescita serena della figlia limitatamente alle decisioni riguardanti questioni di Persona_1
ordinaria amministrazione relative alla figlia minore, i genitori saranno liberi, durante la permanenza presso ciascuno, di adottarle separatamente, sempre avendo riguardo all'interesse della stessa.
3) DIRITTO DI VISITA Quale principio generale i genitori concordano che il padre potrà trascorrere del tempo con la figlia, quando sarà nella sua possibilità farlo per via dei numerosi impegni professionali, imprenditoriali e istituzionali, previo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni della figlia riguardanti sport, catechismo, scuola, attività ricreative.
Inoltre, nel caso in cui il genitore dei due cui sia affidata in quel momento la minore non fosse nella possibilità di trascorrere del tempo con la figlia, prima di rivolgersi a baby-sitter o estranei, preferirà ricorrere all'aiuto dell'altro coniuge, e ciò anche prima di sorelle o ascendenti.
Si specifica che sia gli ascendenti paterni che quelli materni conserveranno un diritto di visita della minore, previo accordo con entrambi i genitori.
Come mera regolamentazione di massima (modificabile previo accordo dei due coniugi), il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, compatibilmente agli impegni della minore e previo accordo con la madre, e comunque, potrà tenere con sé Persona_1
- lunedì e martedì dalle ore 16:00 del pomeriggio fino alle ore 8 del mattino seguente (con cena e colazione a casa del padre), con possibilità di flessibilità in base ai turni lavorativi del padre, da comunicare con almeno una settimana di anticipo. - un fine settimana alternato con inizio il venerdì alle 16:00 e termine la domenica alle 19:30.
- durante il periodo natalizio: 7 giorni anche non consecutivi comprensivi, ad anni alterni, o del giorno di Natale o del Capodanno;
- durante le vacanze pasquali: 3 giorni consecutivi comprensivi, sempre ad anni alterni, o del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- vacanze estive: due settimane, anche non consecutive tra loro, nei mesi di luglio agosto e settembre.
I genitori si impegnano a concordare le date precise dei periodi di vacanza con anticipo ed in particolare entro il 30 aprile di ogni anno per le vacanze estive ed entro il 30 ottobre di ogni anno per le vacanze invernali.
Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi il luogo dove trascorreranno le vacanze con la figlia minore fornendo indirizzo e recapiti telefonici del luogo ove Persona_1
alloggeranno.
4) MEDIAZIONE FAMIGLIARE I genitori si impegnano a intraprendere un percorso strutturato di mediazione familiare presso ISCRA, Istituto di Psicoterapia Sistemica e
Relazionale di Modena, che prevederà:
- Sessioni individuali con ciascun genitore
- Incontri congiunti tra i genitori
- Sedute con la presenza della minore quando ritenuto opportuno
- Coordinamento con gli psicologi di riferimento di entrambi i genitori
L'obiettivo è fornire alla minore gli strumenti necessari per elaborare i cambiamenti familiari e mantenere un rapporto sereno con entrambi i genitori.
I coniugi si impegnano altresì a non presentare a eventuali nuovi compagni/e sino a Per_1
quando non sia trascorso un ragionevole lasso di tempo dalla separazione.
5) MANTENIMENTO. In ordine al mantenimento della figlia, in considerazione delle rispettive capacità economiche, i genitori stabiliscono quanto segue:
- Il Sig. verserà mensilmente la somma di € 500,00 per il mantenimento di Controparte_1
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul Persona_1
conto corrente intestato alla Sig.ra Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo Pt_1
gli indici ISTAT, e i coniugi comunque si impegnano a verifiche periodiche semestrali per analizzare le spese sostenute per la figlia.
- Le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore ed identificate come segue saranno ripartite invece nella misura del 50% tra i genitori, fuorchè le spese per la scuola privata che saranno in capo al Dott. per l'80%, e quindi: CP_1 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di recupero e lezioni private;
b) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, c) spese per l'abbigliamento; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi vacanze.
La richiesta di consenso alle spese straordinarie dovrà essere formulata per iscritto
(WhatsApp e/o email) e il dissenso motivato dovrà essere espresso entro 3 giorni, decorsi i quali il silenzio varrà come assenso.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) ACCORDO PATRIMONIALI
In conformità all'art. 192 c.c., le parti concordano quanto segue:
A) Il Sig. intesterà il proprio 50% della casa coniugale sita in Via dei Controparte_1
Gelsomini n. 19, Modena a favore della figlia Il Dott. si impegna Persona_1 CP_1
contestualmente a continuare a versare le rate del mutuo chirografario contratto con
[...]
, e garantito dalla Dott.ssa CP_2 Pt_1 B) Le quote della società saranno cedute per intero a Parte_2 Persona_2
(madre del Dott. ). CP_1
Le quote di Artelligenza invece attualmente intestate alla Sig.ra saranno cedute entro Pt_1
e non oltre tre anni dalla firma del presente accordo al Sig. , che Controparte_1
contestualmente alla firma del presente accordo tramite delibera assembleare verrà nominato
Amministratore Unico della predetta Artelligenza, come da accordi tra i coniugi integrati in patti parasociali.
In particolare, la Dott.ssa firmerà una delega irrevocabile al Dott. per Pt_1 CP_1 prendere parte alle assemblee della società in sua vece, ratificandone sin d'ora CP_3
l'operato. Contestualmente firmerà una procura irrevocabile a vendere le proprie quote sociali sempre di a favore di . CP_3 Controparte_1
Cont Inoltre, il Dott. si impegna a onorare il prestito contratto da con , CP_1 CP_3
in modo da liberare il Dott. dal pegno a garanzia prestato per 90.000,00 euro. Parte_3
Sin dal primo momento in cui rivestirà il ruolo di Amministratore di Artelligenza, il Dott.
si impegna ad osservare gli obblighi di rendicontazione nei confronti della socia, CP_1
salvaguardando sempre gli interessi della medesima società.
7) ALTRI ACCORDI
A) Non è previsto alcun contributo al mantenimento per la Sig.ra in quanto Parte_1
autosufficiente economicamente.
B) Le spese legali sono compensate tra le parti.
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
(MO) il 13/11/1983 e , nato a [...] il Controparte_1
09/05/1980
2. OMOLOGA le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SIROLO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2017, atto n.14, Parte II serie C)
4. DISPONE che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. PROVVEDE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale