CASS
Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 8 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/08/2024, n. 32361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32361 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZZ IC, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 02/05/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore c-ou generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamentd6-invio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/05/2024 il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di IC ZZ avverso l'ordinanza del G.i.p. del'Tribunale di Napoli in data 23/02/2024, con cui è stata respinta la richiesta di retrodatazione ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. del termine di fase della custodia cautelare applicata al predetto con ordinanza 13/09/2023 per partecipazione ad associazione camorristica e per condotte Penale Sent. Sez. 6 Num. 32361 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 08/07/2024 estorsive, a far data dall'emissione di precedente ordinanza applicativa della custodia cautelare per condotte estorsive. Ha rilevato il Tribunale che in sede di riesame il tema della retrodatazione era stato già dedotto ed esaminato, essendosi allora rilevato che difettava l'interesse dell'indagato sul punto, non essendo decorso il termine di fase in relazione al reato associativo ed essendosi comunque escluso che ricorressero i presupposti della retrodatazione. La Suprema Corte aveva di seguito dichiarato inammissibile il ricorso avverso quel provvedimento. In questa sede era stata riproposta la medesima questione da ritenersi dunque preclusa. 2. Ha proposto ricorso ZZ tramite il suo difensore. Deduce vizio di motivazione in ordine alla richiesta di retrodatazione del termine di fase della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. Posto che in precedenza il tema esaminato era quello dell'interesse a dedurre la questione, non essendo maturato il termine di fase correlato al reato associativo, la questione riproposta con l'istanza di retrodatazione era fondata su argomenti diversi da quelli esaminati. Si segnala che al ricorrente è contestato di far parte del clan Pagnozzi con condotta perdurante e contestazione aperta e sono inoltre contestate due condotte estorsive risalenti al 2018: in separato procedimento sono contestate condotte estorsive del 2019. Il P.m., allorché aveva avanzato in tale separato procedimento la richiesta di applicazione di misura cautelare, aveva piena contezza delle contestazioni riguardanti l'altro procedimento. Avrebbe dovuto farsi riferimento agli insegnamenti delle Sezioni Unite (sentenze Librato e Rahulia), nel senso che in presenza di connessione il quadro indiziario avrebbe dovuto valutarsi al momento del rinvio a giudizio per i reati di cui alla prima ordinanza e che in mancanza di connessione avrebbe dovuto aversi riguardo all4 consapevolezzg dell'organo inquirente al momento della prima ordinanza, dovendosi inoltre valutare, nel caso di separato procedimento pendente nello stesso ufficio, se la separazione fosse stata frutto di scelta del P.m. Nel caso di specie l'organo inquirente è lo stesso e aveva contezza del quadro cautelare in relazione a tutte le contestazioni, tanto che la richiesta di misura nel procedimento oggetto di ricorso era precedente di sette mesi. A fronte di ciò il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sull'appello e non avrebbe potuto dichiarare lo stesso inammissibile sul punto. i. , 2 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'annullamento con rinvio. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Risulta dai provvedimenti richiamati che in sede di riesame il Tribunale, investito del tema dell'applicabilità dell'art. 297 cod. proc. pen., aveva rilevato la mancanza di interesse a dedurlo, non potendo esso influire, dato il termine trascorso dall'applicazione della prima misura, sulla caducazione di quella applicata con la seconda ordinanza: nella circostanza il Tribunale aveva comunque argomentato in ordine all'insussistenza dei presupposti per la retrodatazione della decorrenza del termine. A seguito di ricorso presentato nell'interesse di IC ZZ, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il motivo, in quanto non risultava documentato il concreto interesse del ricorrente a dedurre sul punto ai fini della caducazione della misura. La questione era stata riproposta dinanzi al G.i.p. che aveva dato atto di quanto rilevato nella precedente fase e comunque argomentato in ordine all'insussistenza dei presupposti per la retrodatazione. Il Tribunale, investito dall'appello cautelare, lo aveva dichiarato inammissibile, in quanto precluso dalle determinazioni assunte in sede di riesame e dall'esito del successivo ricorso per cassazione. 3. Orbene, deve rimarcarsi come in sede di riesame non si fosse formato un giudicato cautelare sul tema della retrodatazione, in quanto il Tribunale aveva rilevato la mancanza di interesse e la Corte di cassazione, pur a fronte di ulteriori argomentazioni del Tribunale, aveva, a sua volta, limitato il suo esame alla mancata documentazione di un interesse attuale del ricorrente. Ciò significa che sui presupposti per la retrodatazione non si era formato alcun giudicato, essendo stato definito originariamente solo il tema della temporanea mancanza di interesse, profilo tuttavia superato dal decorso di un periodo di sottoposizione a misura custodiale tale da rendere rilevante l'eventuale retrodatazione della decorrenza del termine di durata. 3 (7( 4. Su tali basi l'ordinanza impugnata, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello cautelare, in quanto precluso dalla decisione intervenuta nella fase precedente, risulta erronea e deve essere dunque annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, che dovrà procedere all'esame del merito dell'appello cautelare.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 08/07/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore c-ou generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamentd6-invio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/05/2024 il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di IC ZZ avverso l'ordinanza del G.i.p. del'Tribunale di Napoli in data 23/02/2024, con cui è stata respinta la richiesta di retrodatazione ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. del termine di fase della custodia cautelare applicata al predetto con ordinanza 13/09/2023 per partecipazione ad associazione camorristica e per condotte Penale Sent. Sez. 6 Num. 32361 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 08/07/2024 estorsive, a far data dall'emissione di precedente ordinanza applicativa della custodia cautelare per condotte estorsive. Ha rilevato il Tribunale che in sede di riesame il tema della retrodatazione era stato già dedotto ed esaminato, essendosi allora rilevato che difettava l'interesse dell'indagato sul punto, non essendo decorso il termine di fase in relazione al reato associativo ed essendosi comunque escluso che ricorressero i presupposti della retrodatazione. La Suprema Corte aveva di seguito dichiarato inammissibile il ricorso avverso quel provvedimento. In questa sede era stata riproposta la medesima questione da ritenersi dunque preclusa. 2. Ha proposto ricorso ZZ tramite il suo difensore. Deduce vizio di motivazione in ordine alla richiesta di retrodatazione del termine di fase della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. Posto che in precedenza il tema esaminato era quello dell'interesse a dedurre la questione, non essendo maturato il termine di fase correlato al reato associativo, la questione riproposta con l'istanza di retrodatazione era fondata su argomenti diversi da quelli esaminati. Si segnala che al ricorrente è contestato di far parte del clan Pagnozzi con condotta perdurante e contestazione aperta e sono inoltre contestate due condotte estorsive risalenti al 2018: in separato procedimento sono contestate condotte estorsive del 2019. Il P.m., allorché aveva avanzato in tale separato procedimento la richiesta di applicazione di misura cautelare, aveva piena contezza delle contestazioni riguardanti l'altro procedimento. Avrebbe dovuto farsi riferimento agli insegnamenti delle Sezioni Unite (sentenze Librato e Rahulia), nel senso che in presenza di connessione il quadro indiziario avrebbe dovuto valutarsi al momento del rinvio a giudizio per i reati di cui alla prima ordinanza e che in mancanza di connessione avrebbe dovuto aversi riguardo all4 consapevolezzg dell'organo inquirente al momento della prima ordinanza, dovendosi inoltre valutare, nel caso di separato procedimento pendente nello stesso ufficio, se la separazione fosse stata frutto di scelta del P.m. Nel caso di specie l'organo inquirente è lo stesso e aveva contezza del quadro cautelare in relazione a tutte le contestazioni, tanto che la richiesta di misura nel procedimento oggetto di ricorso era precedente di sette mesi. A fronte di ciò il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sull'appello e non avrebbe potuto dichiarare lo stesso inammissibile sul punto. i. , 2 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'annullamento con rinvio. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Risulta dai provvedimenti richiamati che in sede di riesame il Tribunale, investito del tema dell'applicabilità dell'art. 297 cod. proc. pen., aveva rilevato la mancanza di interesse a dedurlo, non potendo esso influire, dato il termine trascorso dall'applicazione della prima misura, sulla caducazione di quella applicata con la seconda ordinanza: nella circostanza il Tribunale aveva comunque argomentato in ordine all'insussistenza dei presupposti per la retrodatazione della decorrenza del termine. A seguito di ricorso presentato nell'interesse di IC ZZ, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il motivo, in quanto non risultava documentato il concreto interesse del ricorrente a dedurre sul punto ai fini della caducazione della misura. La questione era stata riproposta dinanzi al G.i.p. che aveva dato atto di quanto rilevato nella precedente fase e comunque argomentato in ordine all'insussistenza dei presupposti per la retrodatazione. Il Tribunale, investito dall'appello cautelare, lo aveva dichiarato inammissibile, in quanto precluso dalle determinazioni assunte in sede di riesame e dall'esito del successivo ricorso per cassazione. 3. Orbene, deve rimarcarsi come in sede di riesame non si fosse formato un giudicato cautelare sul tema della retrodatazione, in quanto il Tribunale aveva rilevato la mancanza di interesse e la Corte di cassazione, pur a fronte di ulteriori argomentazioni del Tribunale, aveva, a sua volta, limitato il suo esame alla mancata documentazione di un interesse attuale del ricorrente. Ciò significa che sui presupposti per la retrodatazione non si era formato alcun giudicato, essendo stato definito originariamente solo il tema della temporanea mancanza di interesse, profilo tuttavia superato dal decorso di un periodo di sottoposizione a misura custodiale tale da rendere rilevante l'eventuale retrodatazione della decorrenza del termine di durata. 3 (7( 4. Su tali basi l'ordinanza impugnata, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello cautelare, in quanto precluso dalla decisione intervenuta nella fase precedente, risulta erronea e deve essere dunque annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, che dovrà procedere all'esame del merito dell'appello cautelare.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 08/07/2024