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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/11/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 536 del 2022 R.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giuseppe Santamaria ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte attrice-
e
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio Ortona ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta- nonché
C.F. ); CP_2 C.F._2
-parte convenuta contumace-
Oggetto: danni al conducente.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio le parti convenute al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1 “Voglia Ill.mo Tribunale Civile di Vibo Valentia… 1) accertare la responsabilità contrattuale e condannare la convenuta
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al risarcimento, in favore del sig. , nella misura di € Parte_1
27.175,00, di cui € 24.250,00 per invalidità permanente (massimale previsto nella polizza 25.000,00 decurtato di € 750,00 3% franchigia) ed € 2.925,00 per diaria da ricovero € 25,00 al giorno come da polizza (giorni 117), o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dall'accaduto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria”.
A sostegno della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
-che “Il giorno 13 settembre 2019, il sig. , stava Parte_1
percorrendo, alla guida dell'autovettura Volkswagen Polo tg. CC687YC di proprietà del sig. la strada di Località Barbasanno del CP_2
Comune di Comparni di Mileto (VV) quando, rimaneva coinvolto in un incidente stradale”;
-che “In particolare, un'autovettura (rimasta ignota) provenendo dal senso di marcia opposto, invadeva la corsia di marcia percorsa dall'autovettura
Volkswagen Polo, pertanto, il conducente di quest'ultima, nel tentativo di evitare lo scontro frontale, effettuava una brusca sterzata perdendo, di fatto, il controllo del mezzo e, dopo aver effettuato una rotazione, andava a finire fuori strada, ribaltandosi”;
-che “A seguito dell'occorso sinistro il sig. conducente Parte_1
dell'autovettura Volkswagen Polo tg. CC687YC di proprietà del sig. CP_2
subiva gravi lesioni personali”.
[...]
In data 9 settembre 2022 si è costituita in giudizio Controparte_1
[...]
All'udienza del 26 maggio 2023 è stata dichiarata la contumacia di CP_2
sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
[...]
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
2 In data 18 ottobre 2025, ritenuta superflua ai fini del decidere la CTU richiesta da parte attrice e ogni altra istanza istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 20 novembre 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
* * *
Questo giudice ritiene che la domanda proposta dall'attore non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito dettagliate.
La difesa di parte attrice ha affermato: che, in data 13 settembre 2019, un'autovettura rimasta ignota, provenendo dal senso di marcia opposto, ha invaso la corsia percorsa dall'autovettura Volkswagen Polo, condotta da
; che quest'ultimo, nel tentativo di evitare lo scontro Parte_1
frontale, ha effettuato una brusca sterzata e che, perso il controllo del mezzo,
è andato a finire fuori strada, ribaltandosi.
Ha poi evidenziato come l'autovettura “Volkswagen Polo tg. CC687YC di proprietà del sig. fosse assicurata “con polizza n. 109372105 CP_2
con copertura per la persona INFORTUNI del Conducente”.
Dunque, parte attrice ha invocato l'operatività della polizza assicurativa relativa ai danni da circolazione stradale patiti dal guidatore.
Come è noto: “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei
“rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per
l'applicazione di dette clausole” (cfr. Cass. Civ. n. 1558 del 2018).
3 In altre parole, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2697 c.c., l'attore è tenuto a fornire la prova di tutti i fatti costitutivi della domanda (“Qualora venga domandato l'adempimento di un contratto non può farsi distinzione, quanto alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, fra clausole generali e clausole speciali del contratto stesso, dal momento che tutte e inscindibilmente attengono alla delimitazione dell'oggetto di esso, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ.. Ne deriva, in particolare, che
l'assicuratore della responsabilità civile convenuto per l'adempimento del contratto, nell'allegare l'esclusione della garanzia assicurativa, non propone un'eccezione in senso proprio, e non solleva l'attore dagli oneri probatori che gli incombono, risolvendosi la detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda” cfr. Cass. Civ.
n. 16831 del 2003).
Ebbene, nel caso di specie, la compagnia convenuta in giudizio ha contestato la dinamica del sinistro e il fatto costitutivo della domanda (cfr. comparsa di costituzione: “si contesta che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte in citazione, la stringata dinamica dell'incidente riportata dall'attore a giustificazione del presunto danno riportato non permette un riscontro valido ed effettivo della bontà e genuinità delle tesi sostenute anche perché completamente sfornita del benché minimo supporto probatorio”).
A fronte di ciò, all'esito istruttoria espletata, non può ritenersi provata l'effettiva dinamica del sinistro e la circostanza che l'attore fosse alla guida del veicolo assicurato.
Infatti:
-il teste escusso all'udienza del 10 aprile 2025, ha così Testimone_1
riferito: “si confermo la circostanza io ero a piedi sul tratto di strada ove è avvenuto il fatto. Stavo raccogliendo lumache ed ho sentito e visto arrivare una macchina ad alta velocità. Nel.. momento …e nel senso di macia opposto 4 proveniva (che conosco di vista) il quale per evitare Parte_1
l'impatto frontale ha diretto la sua macchina sul sentiero, poi ho visto che la macchina di si è capovolta. Non vi è stato impatto tra le macchine. Pt_1
ADR sul cap 2 si è vera la circostanza che confermo integralmente”.
Tuttavia:
-il teste: non ha indicato da quale lato o in quale punto si trovasse;
non ha fornito una descrizione del veicolo rimasto ignoto;
non ha indicato l'esatta posizione delle due autovetture;
-in atti non vi è alcuna documentazione idonea a offrire elementi utili ai fini: della ricostruzione della dinamica del sinistro;
dell'individuazione dell'autovettura assicurata e delle persone presenti sul posto;
del fatto che l'attore ha subito i danni mentre era alla guida del veicolo assicurato, del quale non vi è traccia nel presente giudizio;
-le sole dichiarazioni del testimone escusso non possono ritenersi sufficienti anche perché non adeguatamente dimostrative dei profili evidenziati.
In conclusione, in presenza di una domanda genericamente proposta e in assenza di specifiche allegazioni e idonei riscontri, non risulta dimostrata la circostanza che l'evento lamentato rientri tra quelli oggetto di polizza assicurativa.
Questo giudice ritiene che tali lacune non possano essere colmate mediante il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere impiegata per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o di circostanze non provati.
La domanda introduttiva del giudizio deve, quindi, essere rigettata. Resta assorbita ogni altra eccezione, questione e domanda.
Le spese del giudizio, nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate Controparte_1
come in dispositivo applicando i parametri minimi del D.M. n. 147 del 2022 in virtù del valore della causa e dell'attività espletata.
5 Nulla deve disporsi, invece, in ordine alle spese di lite nei rapporti tra la parte attrice e rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nell'ambito della causa civile iscritta al n. 536 del 2022 R.G., così dispone:
-rigetta la domanda;
-condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in euro Controparte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e
CPA, come per legge;
-nulla sulle spese nei rapporti tra la parte attrice e CP_2
Così deciso in data 29 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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