Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1232/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Mariotti;
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Simone Parte_2 C.F._2
Falusi;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: come nel ricorso, modificate all'udienza del 20/11/2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 18/11/2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6
congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Carmignano (LU) in data 5/06/2016.
All'udienza di comparizione del 20/11/2024, dinanzi al giudice relatore, le parti hanno concordato di modificare l'accordo nel senso di prevedere che la frequentazione padre/figlia avvenga conformemente a quanto previsto nel decreto del Tribunale per i Minorenni di
Firenze.
Rimessi gli atti al Collegio, quest'ultimo ha chiesto al Servizio Sociale della CP_1
(o altro Servizio territorialmente competente in base alla residenza abituale della figlia
[...]
minore nata a [...] il [...]) una relazione: a) sugli interventi Persona_1
eventualmente eseguiti in favore di e in Parte_1 Parte_2 Persona_1
attuazione del decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze del 3/09/2024, emesso nel procedimento n. 279/2023 v.g.; b) sulle attuali condizioni di di e Parte_1 Parte_2 della figlia nonché sull'evoluzione delle relazioni esistenti tra essi;
c) recante Persona_1
elementi utili a valutare la capacità dei genitori di assumere autonomamente decisioni nell'interesse della figlia;
d) recante elementi utili a valutare l'idoneità dei nonni Per_1 materni di a svolgere l'ufficio di curatore della minore per il caso di incapacità o Per_1
ridotta capacità dei genitori riscontrata al punto che precede.
All'udienza del 24/02/2025 le parti hanno insistito per l'omologa delle condizioni concordate.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti n. 6268/2023 del 19/10/2023, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e al collocamento della stessa, rileva il Tribunale l'insussistenza di Per_1
ostacoli al recepimento delle condizioni concordate.
pagina 2 di 6 In particolare, l'accordo delle parti è conforme al decreto emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Firenze il 20/08/2023, nel procedimento n. 279/2023 v.g., con cui è stato disposto l'affidamento della figlia minore al servizio sociale per mesi 24, salvo proroga che dovrà essere espressamente richiesta, con suo collocamento presso i nonni materni
[...]
e attribuendo al servizio affidatario i poteri relativi alla attuazione, Per_2 Parte_3
garanzia e modulazione del mandato conferito, consistente nel seguire la situazione familiare con interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio comprensivi: «1) della organizzazione, monitoraggio e modulazione dei tempi di permanenza di presso la Per_1
madre, con modalità libere e rispettose della esigenze della minore, tenuto conto dell'andamento della condizione della madre e della aderenza della stessa alle terapie e alle indicazioni degli operatori, salvo che emergano elementi di segno contrario (nel qual caso la frequentazione madre/figlia sarà garantita tramite visite in forma protetta); 2) della attivazione di un servizio educativo domiciliare;
3) della presa in carico dei genitori da parte della per sostegno psicologico e psichiatrico e per lo svolgimento dei percorsi CP_2
terapeutici che saranno indicati dagli specialisti anche con somministrazione della terapia farmacologica ritenuta necessaria;
4) della presa in carico dei genitori da parte della CP_3
per sostegno alle funzioni genitoriali;
5) del monitoraggio della condizione psicologica della minore;
6) della organizzazione e modulazione della frequentazione tra e il padre nel Per_1
rispetto delle esigenze della minore, in luogo idoneo indicato dal servizio affidatario alla presenza di operatore con possibilità di modalità maggiormente libere in base alla aderenza del padre ai percorsi riabilitativi sopra indicati».
Tale assetto è funzionale a tutelare il preminente interesse di a conservare un rapporto Per_1
continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, nonostante le difficoltà personali di questi ultimi, legate a patologie psichiatriche per le quali sono sottoposti a terapia farmacologica e a monitoraggio multidisciplinare.
Il Servizio Sociale affidatario, nella relazione del 5/02/2025, ha dato atto: che le condizioni del sig. beneficiario di amministratore di sostegno, presentano un quadro attuale di Pt_2
compenso psicopatologico grazie all'inserimento dello stesso in una struttura residenziale psichiatrica;
che il Servizio stesso modula le modalità e i tempi di frequentazione padre/figlia in base all'andamento dello stato di salute del sig. se del caso sospendendo gli Pt_2
incontri temporaneamente;
che attualmente la modalità più adeguata è quella degli incontri monitorati da educatore in luogo aperto e non vi sono prospettive di liberalizzazione;
che la relazione affettiva tra padre e figlia è buona;
che la sig.ra si trova attualmente in una Pt_1
pagina 3 di 6 condizione ottimale di compenso clinico, dopo un momento di difficoltà nel dicembre 2022 in cui però è sempre riuscita a garantire un'adeguata protezione di , chiedendo ai nonni Per_1
materni di occuparsi di lei mentre si trovava ricoverata in ospedale;
che i nonni sono affettivamente legati alla bambina e hanno mostrato adeguate competenze rispetto alla cura della stessa;
che dal 22/04/2023 la sig.ra è stata dimessa dalla struttura sanitaria ed è Pt_1
rientrata presso la propria abitazione, sottostante a quella dei propri genitori, e, sotto monitoraggio dell'equipe multiprofessionale, ha recuperato gradualmente le sue competenze genitoriali;
che la madre ha mostrato di possedere adeguate capacità genitoriali e di essere in grado di svolgere correttamente le funzione normativa, regolativa ed affettiva nei confronti di
; che quest'ultima, attualmente, vive stabilmente nell'appartamento della madre, Per_1
comunicante tramite scale interne con quello dei nonni materni posto al piano superiore, e frequenta con spontaneità e disinvoltura entrambe le abitazioni;
che la bambina frequenta con regolarità la scuola ed è in questo supportata dalla madre;
che è stato attivato un servizio educativo domiciliare che rappresenta un importante modalità di monitoraggio delle condizioni della bambina e del nucleo familiare, anche grazie al legame di fiducia che si è instaurato tra l'educatrice e la sig.ra che non vi sono ostacoli al prevalente Pt_1
collocamento di presso la madre;
che i nonni materni possono assolvere in maniera Per_1
idonea l'ufficio di curatore della nipote.
Quanto a quest'ultimo profilo, tenuto conto che l'affidamento al servizio sociale, nel caso di specie, rappresenta soprattutto un intervento di supporto e di ausilio alla famiglia e che la sig.ra ha dimostrato di avere adeguate capacità genitoriali, non è necessario Pt_1 procedere alla nomina di un curatore per la minore ai sensi dell'art. 473-bis.7 c.p.c.. Per_1
In ragione delle concrete modalità con cui avviene la frequentazione , descritte sia Parte_4
dalle parti in udienza che dal Servizio Sociale - consuma i pasti e dorme Per_1 nell'appartamento della sig.ra e che è quest'ultima a occuparsi in modo preminente Pt_1 della figlia, seppure con l'ausilio dei genitori -, si giustificano sia l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che il versamento dell'assegno perequativo per il mantenimento Pt_1
di nelle mani della stessa madre. Per_1
Il contributo per il mantenimento della figlia concordato appare conforme ai parametri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., tenuto conto dei tempi di permanenza della bambina presso ciascun genitore, dei compiti domestici e di cura da ciascuno assolti e delle condizioni economiche di entrambi.
pagina 4 di 6 L'accordo, in definitiva, può essere omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della minore , che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse, anche tenuto Per_1
conto dell'età della stessa.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili tra i coniugi e sposati Parte_1 Parte_2
a Carmignano (PO) il 5/06/2016 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte II, Serie A, anno 2006;
B) omologa l'accordo delle parti e per l'effetto dispone:
1) La figlia , per i motivi sanitari di cui sono affetti i genitori, rimane affidata al Per_1
Servizio Sociale di Carmignano, Distretto socio-sanitario – Presidio Largo della
Misericordia n. 1, Carmignano (PO), come disposto dal Tribunale per i Minorenni di
Firenze con decreto 20/09/2018, con collocamento presso i nonni materni Per_2
e , entrambi residenti in [...].
[...] Parte_3
2) È rimessa al Servizio Sociale affidatario l'organizzazione, la modulazione e il monitoraggio dei tempi di permanenza di presso la madre, con modalità libere Per_1
e rispettose delle esigenze della minore, tenuto conto dell'andamento della condizione della madre e della aderenza della stessa alle terapie e alle indicazioni degli operatori, salvo che emergano elementi di segno contrario (nel qual caso la frequentazione madre/figlia sarà garantita tramite visite in forma protetta).
3) Il padre potrà vedere la figlia secondo le modalità e i tempi di frequentazione che il
Servizio Sociale affidatario potrà stabilire nel rispetto delle esigenze della minore, in luogo idoneo indicato dal Servizio stesso alla presenza di operatore, con possibilità di modalità maggiormente libere in base all'aderenza del padre ai percorsi riabilitativi indicati dal Tribunale per i Minorenni di Firenze.
4) La casa familiare in Carmignano (PO), via Don Minzoni n. 23, Int.1, ivi compreso tutto il mobilio e l'arredo in essa contenuto, di proprietà dei genitori della moglie, rimane assegnata a quest'ultima.
5) verserà a a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_2 Parte_1 figlia la somma di € 150,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
pagina 5 di 6 6) I coniugi si impegnano a tenersi informati per ogni notizia di rilievo riguardante la figlia, anche durante i periodi festivi e di vacanza;
ed anche riguardo alle proprie residenze.
7) Quanto alle spese straordinarie relative alla figlia, sia scolastiche che extrascolastiche e mediche in generale, le parti, si riportano espressamente a quanto previsto nel protocollo d'intesa 15.03.2019 n. 468/2019 del Tribunale di Prato, e convengono che queste spese siano sostenute nella misura del 50% ciascuno, purché concordate e poi documentate.
8) Le parti dichiarano di aver definito in separata sede ogni altro rapporto personale e patrimoniale e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro; di rinunciare altresì, reciprocamente, a qualsiasi forma di contributo al mantenimento personale;
C) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carmignano di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria al momento del suo passaggio in giudicato;
D) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/02/2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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