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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1508/2022 vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Praia a Parte_1 C.F._1
Mare (CS), via P. Mancini, n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Fortunato e
Agostino Fortunato, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura posta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado n. 605/2021 RG Giudice di Pace di Scalea.
APPELLANTE
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., P.I. , elettivamente domiciliata in Cosenza (Cs), via Delle Medaglie P.IVA_1
D'Oro, n. 60, presso lo studio dell'Avv. Fedele Lucchetta, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATO -
nonché
, in persona del Prefetto p.t., con sede in Salerno (Sa) Controparte_2 alla Piazza Amendola, n. 15, CAP 84121;
pagina 1 di 4 , in persona del Prefetto p.t., domiciliata ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Salerno (Sa), al Corso V. Emanuele, n.
58, CAP 84123;
APPELLATA – CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 264/2022, depositata in data 10.06.2022, il Giudice di Pace di Scalea, in relazione al procedimento iscritto al n. 264/2022 R.G.A.C., così disponeva: “ – accoglie la domanda e dichiara prescritta la cartella di pagamento n. 03420190035432633000 relativa ad infrazione al CdS in favore del Prefetto di;
- compensa le spese tra CP_2 le parti”.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa di Parte_1 denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di Pace di
Scalea ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
L contumace in primo grado, si costituiva nel presente giudizio di appello, CP_3 chiedendo l'accertamento della “inammissibilità e/o improponibilità della domanda proposta poiché infondata in fatto ed in diritto, in subordine, il difetto di legittimazione passiva di per aver agito sulla base di ruoli esattoriali formati dagli enti CP_3 impositori;
in via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda proposta poiché infondata in fatto ed in diritto”.
La , ritualmente convenuta nel giudizio di appello, non si Controparte_2
è costituita e, pertanto, è stata dichiarata la contumace.
1. Sulla legittimazione passiva di . CP_3
In via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata, in grado di appello, dall CP_3
Nella fattispecie in esame, invero, il ricorrente reagisce alla riscossione per ottenere l'accertamento negativo della sanzione iscritta a ruolo, tanto per intervenuta prescrizione che per mancata notifica del verbale di accertamento n. 201603094623293/16, oltre che pagina 2 di 4 per mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione nel termine di novanta giorni, eccependo altresì, la nullità della notifica delle cartelle esattoriali effettuata direttamente da e la mancata indicazione della data di spedizione e Controparte_1 del procedimento di calcolo degli interessi.
Da ciò deriva che la fattispecie in disamina rientra nelle ipotesi, in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito sia ragioni di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'ente impositore e dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni.
2. Sull'atto di appello.
L'appello merita accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
Dalla gravata sentenza non si rileva, il contrasto giurisprudenziale “in materia” (quale situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso), rilevato dalla Giudice di Pace, posto a fondamento della decisione di compensazione delle spese.
Pertanto, in applicazione della soccombenza, occorre, in riforma della sentenza appellata, condannare la e l al pagamento delle Controparte_2 CP_3 spese di giudizio di primo grado in favore dell'appellante . Parte_1
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono, dunque, la soccombenza, sicché va disposta la condanna delle parti appellate, in solido, alla rifusione in favore della parte appellante.
Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55, nella misura di € 330,00, per pagina 3 di 4 compenso, pari alla sommatoria degli importi medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in relazione ai procedimenti davanti al G.d.P. appartenenti al primo scaglione di valore, alla luce del DM 55/2014, aumentata del 30% per la seconda parte ai sensi dell'art. 4, 2° comma citato DM – ed € 43,00 per spese effettive
(contributo unificato), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge).
Occorre, poi, sempre per la soccombenza, porre a carico delle parti appellate, anche le spese del presente giudizio di appello, secondo i valori medi, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, liquidate in € 462,00 in relazione alle fasi studio, introduttiva e decisionale con riferimento ai procedimenti davanti al Tribunale appartenenti al primo scaglione di valore – ed effettivi esborsi per €
64,50 (contributo unificato), oltre rimborso forfettario (15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Scalea n. 264/2022, depositata in data 10.06.2022, nei confronti della e dell e per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto, condanna queste ultime, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in favore dell'appellante, nella misura di € 330,00 per compenso ed € 43,00 per spese effettive, oltre rimborso forfettario pari al
15%, IVA e CPA come per legge, somma da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
2. condanna, inoltre, le parti appellate al pagamento delle spese del giudizio di appello, in favore dell'appellante, nella misura di € 462,00 per compenso ed €
64,50 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA come per legge, somma da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Paola, 14.01.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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