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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1618/2018 R.G. vertente tra:
e (Avv. Antonio Volpe) Parte_1 CP_1
- ATTORI -
E
(Avv. Alfredo Carrozzini) Controparte_2
- CONVENUTO –
- FATTO E DIRITTO -
1. Con atto di citazione introduttivo del giudizio e hanno Parte_1 CP_1 convenuto, innanzi a Codesto Tribunale, la per ivi sentir accogliere le Controparte_3 seguenti conclusioni: “1) Accertare la responsabilità della convenuta per quanto occorso ai sigg.ri CP_1
e e per l'effetto condannarla alla restituzione della somma di euro 13.067,15, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione, agli stessi ingiunta con il decreto ingintivo del Tribunale di Bari n. 67/2016; 2) condannare la convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la convenuta chiedendo il CP_2 rigetto delle domande avanzate da parte attrice, con vittoria di spese e competenze. Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti, nonché mediante la CTU della dott.ssa . Persona_1
All'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 09.07.2024, il giudizio è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La pretesa attorea va rigettata per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'operazione per la quale si dolgono gli attori è la sottoscrizione del contratto di prestito n. 4496863, mediante il quale i coniugi e hanno ottenuto un finanziamento di Parte_1 CP_1
€ 13.000 (v. documentazione bancaria depositata dagli attori). In particolare, gli attori lamentano l'apocrifia delle firme apposte su detto contratto e la conseguente responsabilità della Banca per quanto loro occorso.
Invero, prima che venisse incardinato il presente procedimento , germano Persona_2 dell'odierna attrice, aveva versato – per conto di entrambi i coniugi – la somma pari ad € 13.067,15 alla
NS.it (poi confluita in Banca MPS) ad estinzione del su citato prestito n. 4496863.
Sulla scorta di quanto detto, la Signorile, moglie del defunto , aveva chiesto e Persona_2 ottenuto il decreto ingiuntivo n. 67/2016 per € 13.067,15 nei confronti di e Parte_1 CP_1 per vedersi restituire le somme che il de cuius aveva versato ad estinzione del prestito. Tale decreto
[...] ingiuntivo è stato opposto dagli ingiunti, ma confermato anche in sede di opposizione con sentenza n.
3070/2017, oramai passata in giudicato.
Dichiarando di non aver mai ricevuto la somma finanziata, gli attori hanno incardinato l'odierno procedimento finalizzato a far accertare la nullità del contratto di prestito con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione dell'importo di € 13.067,15 che gli stessi avrebbero corrisposto in esecuzione del predetto decreto ingiuntivo n. 67/2016.
Sul punto, va immediatamente chiarito che la doglianza di parte attrice in ordine al mancato accredito dell'importo finanziato, deve essere disattesa poiché dalla stessa documentazione depositata dagli attori emerge l'accredito di € 13.000,00 sul c/c n. 611715.58 intestato ai coniugi, in data 31.08.2012 (ma v. anche la documentazione bancaria depositata da parte convenuta).
Quindi, legittimamente ha poi agito in via monitoria per ottenere la restituzione della Controparte_4 somma anticipata dal de cuius. In tal modo è stata ricostituita la situazione precedente alla stipula del contratto di finanziamento, in conformità a quanto previsto ex lege.
A questo punto, però, potendosi ritenere soddisfatte le reciproche pretese dei contraenti, null'altro può essere domandato nei confronti dell'istituto di credito, residuando unicamente l'obbligo per gli attori di rifondere (qualora non vi abbiano già provveduto) la Signorile per la somma anticipata dal defunto marito.
Invero, agli atti risultano allegate dagli attori, peraltro tardivamente solo con la comparsa conclusionale, le disposizioni di bonifico, ordinate dagli attori nei confronti del conto intestato a “ Controparte_5 ” senza che vi sia la prova dell'avvenuta ricezione nel conto di accredito della relativa somma.
[...]
Quindi, non può trovare accoglimento la domanda attorea per cui ex art. 2033 c.c. l'importo di euro
13.067,15 che gli attori sono stati costretti a restituire in virtù del decreto ingiuntivo n. 67/16 deve essere restituito da parte della convenuta configurando un indebito oggettivo. Invero, gli attori in ripetizione non hanno dimostrato il (loro) pagamento indebito (cioè, il pagamento della somma loro ingiunta).
Assorbite le ulteriori questioni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore dell'istituto di credito Controparte_3
, che si liquidano in € 5.077,55 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge,
[...] nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori.
Così deciso in Bari, 8.1.2025
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma