Rigetto
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 5236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5236 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05236/2025REG.PROV.COLL.
N. 02897/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2897 del 2023, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di CA (Sezione Prima) n. 62/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l'Avvocato Egidio Lizza e l'Avvocato dello Stato Emma Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - I ricorrenti erano appartenenti al Corpo forestale dello Stato. In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 12 settembre 2016, n. 177 è stata decisa la loro assegnazione, sin dal 1/1/2017, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito, “CNVVFF”), con decreto n. 81272 comunicato il 7 novembre 2016.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 177/2016 e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti di transito del personale dal disciolto CFS all’Amministrazione di destinazione, gli odierni esponenti dichiarano di aver subito un provvedimento di trasferimento d'autorità ad altra sede di servizio, sita in un Comune diverso da quello di precedente assegnazione, distante dalla precedente sede di servizio oltre 10 chilometri e non limitrofa.
Essi hanno formulato, quindi, istanza per ricevere i benefici economici previsti dall’art. 1 della l. n. 86/2001; l’Amministrazione però ha disatteso la loro richiesta ed ha riconosciuto loro solo l’indennità di trasferta, peraltro anche questa mai effettivamente corrisposta.
2. – I ricorrenti hanno dunque proposto ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di CA, al fine di vedersi riconosciuto il diritto a ricevere l’indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 l. n. 86/2001 e/o l’indennità di trasferta ai sensi dell’art. 1 l. n. 417/1978 e dall’art. 28 del CCNL integrativo del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto il 24.5.2000; a sostegno della loro impugnativa hanno dedotto la violazione dell’art. 18 d.lgs. n. 177/2016, dell’art. 1 l. n. 86/2001, dell’art. 1 l. n. 417/1978 e la concorrente violazione degli articoli 3, 29, 36 e 97 Cost.
In particolare, i ricorrenti hanno chiarito che le loro assegnazioni non potrebbero considerarsi temporanee, risultando già superati i 60 giorni di legge, e che stesse darebbero diritto all’indennità di trasferimento e non di trasferta.
Ciò posto, ad avviso dei ricorrenti, ricorreva dunque l’ipotesi dell’art. 1 l. n. 86/2001 e non certo quella sottesa al riconoscimento della mera indennità di trasferta, come disciplinata dall’art. 1 l. n. 417/1978 e dall’art. 28 del CCNL integrativo del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto il 24.5.2000.
I ricorrenti hanno poi aggiunto che l’assegnazione di servizio presso la nuova destinazione sarebbe avvenuta per ragioni esclusivamente d’ufficio; essi sarebbero stati destinati a una sede sita in un Comune diverso da quello in cui si trovava la sede di lavoro di provenienza e non a questa limitrofa; i Comandi Stazione Forestale di provenienza non sono stati oggetto di soppressione, ma di trasferimento all’Arma dei Carabinieri, sempre per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 177/2016 ed incardinati all’interno del Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise. Tale accorpamento avrebbe mantenuto in vita i reparti e le articolazioni esistenti, semplicemente trasferite: ricorrerebbero, quindi, le condizioni di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 86 del 2001, dovendosi altrimenti rilevare una evidente illegittimità costituzionale della norma stessa, in relazione ai principi di cui agli artt. 3, 29, 36 e 97 Cost.
2.1 – L’Amministrazione intimata si è costituita per resistere al ricorso.
3. – Con la sentenza n. 62 del 7 febbraio 2023 il ricorso è stato accolto.
4. – Avverso tale decisione il Ministero dell’Interno ha proposto appello chiedendone la riforma.
4.1 – I ricorrenti in primo grado si sono costituiti per resistere all’appello reiterando le loro tesi difensive e richiamando i pronunciamenti della giurisprudenza sulla questione a loro favorevoli.
4.2 – Con memoria di replica, depositata il giorno 11 marzo 2025 il Ministero dell’Interno ha insistito nelle proprie tesi difensive chiedendone l’accoglimento.
5. – All’udienza pubblica del 3 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. – L’appello è infondato e va dunque respinto.
7. - Ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per rivedere il proprio orientamento in materia, espresso già in precedenza con talune decisioni (cfr., Sez. III, 13 marzo 2024, n. 2520; 17 luglio 2024, n. 6319) che va pertanto confermato.
Nell’atto di appello Ministero dell’Interno ha riproposto la tesi che aveva già dedotto nei precedenti contenziosi sui quali questa Sezione si è pronunciata, secondo cui in tema di indennità di trasferimento, l’art. 18, c. 13, del d.lgs. n. 177/2016 ha previsto che al personale del Corpo forestale dello Stato in transito nelle amministrazioni di destinazione deve trovare applicazione l’art. 1, c. 1- bis , della legge n. 86/2001, secondo cui «[ l ] ’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni ».
In sintesi, secondo l’Amministrazione, nel caso di specie non ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione della suddetta disposizione, in quanto il transito dei ricorrenti sarebbe avvenuto a seguito della soppressione del Corpo forestale dello Stato al quale appartenevano.
L’art. 18, comma 13, del d.lgs. n. 277 del 2016 prevede che al personale del Corpo forestale dello Stato, al momento del transito nelle altre amministrazioni a seguito dell’assorbimento del Corpo medesimo, si applica l’art. 1, comma 1- bis , del d.l. n. 86 del 2001.
Tale ultima disposizione introduce una deroga alla corresponsione dell’indennità di trasferimento che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, spetta al personale delle Amministrazioni ivi indicate, «ove trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza».
Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 1, comma 1- bis , tale indennità non spetta «al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».
L’assunto del primo giudice è, evidentemente, che l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nelle altre amministrazioni equivalga alla «soppressione del reparto».
8. - Il Collegio non condivide tale assunto, in primo luogo per una ragione di carattere testuale: la disposizione, infatti, si riferisce testualmente ai soli casi di “soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.
Trattandosi di norma derogatoria al principio generale della corresponsione dell’emolumento in presenza di un trasferimento d’autorità, non può predicarsi una sua estensione analogica a casi ivi non disciplinati.
Del resto, ove il legislatore avesse voluto escludere tout court la corresponsione dell’indennità in parola in occasione dei trasferimenti originati dall’assorbimento del Corpo forestale, ben avrebbe potuto richiamare non già l’art. 1, comma 1- bis , avente la delimitata portata sopra descritta, ma affermare senz’altro la sua non debenza.
9. - Deve quindi ritenersi, per come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado richiamata dal TAR nella sentenza impugnata (TAR Veneto n. 1696/2022; id. n. 1697/2022; id. 1267/2022; TAR Lazio, Sez. Latina, n. 594/2022) e dagli appellati nella memoria ex art. 73 cod. proc. amm., che, attraverso il richiamo all’art. 1, comma 1- bis del d.l. n. 86 del 2001, il legislatore, nel disciplinare l’assorbimento del Corpo forestale, abbia inteso escludere la debenza dell’indennità solo ove il personale sia stato trasferito ad altra sede (di altra amministrazione) non limitrofa perché “il reparto”, ossia la sede operativa, invece di passare nella disponibilità di un altro soggetto (es. Arma dei Carabinieri, Corpo dei Vigili del Fuoco, ecc. ), sia stato fisicamente soppresso, perché ritenuto non più necessario nella riorganizzazione sul territorio.
Come ben evidenziato dagli appellati e non contestato dall’Amministrazione, le sedi presso cui gli appellanti prestavano originariamente servizio non sono state soppressa, ma sono state incorporate presso il Comando Carabinieri Forestale del luogo.
10.- Alla luce delle considerazioni che precedono, non essendo contestato che gli odierni appellanti sono stati traferiti d’autorità presso una diversa sede di servizio, sita in un comune diverso da quello ove in precedenza prestavano servizio distante oltre 10 km, l’appello deve essere respinto.
11. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida nella misura complessiva di € 2.500,00 da distrarsi in favore del difensore avv. Egidio Lizza dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 3 aprile 2025 e del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO