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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/10/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2631/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI SEZIONE CIVILE
Nella persona del G.O.P. dott. Salvatore Barmina, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2631 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 10 giugno 2025 e vertente
T R A
, elettivamente domiciliato in Sassari, alla via Roma n. 77, presso e nello studio Parte_1 dell'avv. Giuseppe Stara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. ATTORE
CONTRO
, in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA, subentrata alla Controparte_1 Società elettivamente domiciliata in Sassari, alla via Controparte_2 Olbia n. 9, presso e nello studio dell'avv. Roberto Marras, che la rappresenta e difende giusta procura in atti. CONVENUTA
E
, elettivamente domiciliato in Sassari, alla via Olbia n. 9, presso e nello Controparte_2 studio dell'avv. Roberto Marras, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. CONVENUTO
E
e , nella qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_4 [...]
elettivamente domiciliati in Sassari, alla via Giorgio Asproni n. 23, Persona_1 presso e nello studio degli avv.ti Luca Nunzio Accardo ed Emilio Russino, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti. TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 18 E
, nella qualità di erede di Controparte_5 Persona_1
elettivamente domiciliato in Sassari, alla via Enrico Costa n. 78 presso e nello studio
[...] dell'avv. Giorgio Soletta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti TERZO CHIAMATO
E
CONDOMINIO PIAZZA AZUNI N. 21 TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 10 giugno 2025 le parti concludevano come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, , premesso di aver concesso in locazione, con contratto Parte_1 del 01/04/2007, per uso commerciale, l'immobile sito in Sassari, Piazza Azuni n. 21, piano terra, alla società che si era resa morosa nel pagamento del Controparte_2 canone pattuito, intimava sfratto per morosità alla conduttrice, contestualmente citandola per la convalida.
L'intimante allegava:
• che il canone mensile era stato pattuito in € 1.500,00 mensili;
• che lo stesso era stato successivamente ridotto, con scrittura privata del 03/01/2018, ad € 1.100,00 mensili sino al 31 marzo 2019;
• che dal mese di aprile del 2019 era stato pattuito il pagamento di un canone di € 1800,00 mensili;
• che la conduttrice aveva omesso pagamento di cinque mensilità di € 1.100,00 ciascuna e di 18 mensilità di € 1.800,00 ciascuna. L'attore chiedeva, quindi, l'ingiunzione di pagamento relativa alle somme di cui si affermava creditore nei confronti della società conduttrice e personalmente del suo legale rappresentante CP_2
.
[...]
Istaurato il contraddittorio, la società conduttrice e , ritualmente costituiti in Controparte_2 giudizio, si opponevano alla convalida eccependo:
1. la carenza di legittimazione passiva del , per aver quest'ultimo receduto Controparte_2 dalla società e da tutte le cariche dal 31/03/2019;
2. l'inadempimento della parte locatrice, per non aver quest'ultima mantenuto la cosa locata in stato di servire all'uso pattuito;
3. che il succedersi dei noti provvedimenti emergenziali emanati dal governo, al fine di contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus, aveva limitato il godimento dell'immobile nel periodo dall'11/03/2020 al 17/05/2020.
In particolare, in relazione all'allegato inadempimento del locatore, parte opponente assumeva che:
1. l'immobile locato faceva parte di una palazzina sita al centro storico del comune di Sassari ed era costituito da un locale piano terra fronte strada;
pagina 2 di 18 2. il primo piano sovrastante era sempre di proprietà del locatore, , mentre il secondo Parte_1 piano ed il sottotetto erano di proprietà di Persona_1
3. a partire dal novembre del 2007 nell'immobile locato si erano manifestate, via via negli anni, numerose infiltrazioni d'acqua, che oltre a rendere l'immobile inutilizzabile e causare ingenti danni, avevano costretto la conduttrice ad eseguire a sue spese i lavori di ripristino;
4. il nonostante ripetuti solleciti d'intervento e nonostante le svariate richieste di Pt_1 risarcimento dei danni, pur riconoscendo l'esistenza degli stessi e delle loro cause, si disinteressava di risolvere la situazione, pretendendo, senza dilazione alcuna, il pagamento dei canoni.
Ciò posto, parte opponente concludeva chiedendo:
“In via Pregiudiziale:
1) Contrariis RE;
2) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F.: , estromettendolo dal presente giudizio. C.F._1
3) Con vittoria di diritti, onorari e spese.
In via preliminare:
4) Contrariis RE;
5) Disporsi Accertamento Tecnico Preventivo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 696 e 699 C.p.c. in corso di causa affinché decritto lo stato dei luoghi stabilisca le cause delle infiltrazioni presenti e quantifichi i danni tutti subiti dalla Società conduttrice, atteso che con la riconsegna dei locali possa esserne modificato lo stato e non sia più possibile quantificare l'esatto ammontare del risarcimento ponendo al CTU i seguenti quesiti. a) Preso atto dello stato dei luoghi, provveda alla loro descrizione, verifichi la presenza di vizi e difetti e/o anomalie nei locali locati ad uso commerciale locati alla Soc. Per_1 [...] e le loro cause. b) Quantifichi i danni materiali subiti dalla Controparte_2 convenuta a causa delle infiltrazioni nei locali locati ad uso commerciale alla Soc.
[...]
e siti in Sassari P.zza Azuni civico 21 e provenienti dai piani superiori dello Controparte_2 stesso stabile: danni materiali agli arredi, all'impianto elettrico, ai capi d'abbigliamento. c) Indichi quale sia il canone di locazione congruo per l'immobile locato in base ai parametri di mercato nel periodo dall'1/04/2007 ad oggi tenuto conto del mancato godimento dello stesso. d) Quantifichi i costi relativi ai lavori di straordinaria manutenzione eseguiti a spese del conduttore Soc. Per_1 [...] nno 2012 e) Quantifichi i costi relativi ai lavori necessari Parte_2 chiusura del passaggio esistente tra l'immobile di proprietà di e quello in uso alla Parte_1 proprietà della Soc. Controparte_2 6) Con vittoria di diritti onorari e spese. In via principale: a) Contrariis RE;
b) Accertata la legittimità della sospensione del pagamento dei canoni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 C.C., rigettarsi l'istanza di convalida di sfratto per inadempimento dell'intimante, dichiarando la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1578 C.C. e art. 1581 C.C. per grave inadempimento del locatore, , oltre a rigettare la richiesta di emissione Parte_1 del decreto ingiuntivo e/o di condanna al pagamento delle somme richieste per i canoni scaduti, condannando il locatore al risarcimento dei danni pari a €.155.587,90 o a quella veriore somma che, il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge. c) Disporsi il mutamento del rito, fissando la data di discussione, autorizzando le parti al deposito di memorie integrative agli atti introduttivi. pagina 3 di 18 d) Con vittoria di onorari, diritti e spese.
In via Subordinata: e) Contrariis RE;
f) Dichiararsi in ogni caso risolto il contratto di locazione sottoscritto dalle parti in causa per reciproca volontà; g) Accertarsi il diritto della alla sospensione e/o CP_6 Controparte_2 riduzione del canone di locazione per il periodo dall'1/04/2007 ad oggi in misura proporzionale che pare congrua indicare al 50% o nella misura che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, rispetto al mancato e/o inesatto godimento dell'immobile locato. h) Dichiarare, in caso di riconoscimento del diritto del locatore al pagamento dei canoni pregressi e non versati, la compensazione legale con le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti dalla Soc. pari ad €.155.587,90 o a quella veriore Controparte_2 somma che, il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge e condannare Pt_1
al pagamento della differenza che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta.
[...] i) Disporsi il mutamento del rito, fissando la data di discussione, autorizzando le parti al deposito di memorie integrative agli atti introduttivi. j) Con vittoria di onorari, diritti e spese. In via riconvenzionale: k) Contrariis RE;
l) Dichiarare , tenuto al risarcimento dei danni patiti dalla Soc. MA Parte_1 [...] in seguito alle infiltrazioni negli anni 2018/2019 pari alla somma di €. Controparte_2 46.284,00, o a quella veriore somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge per i danni causati alla Soc. conduttrice nell'anno 2018/2019. m) Dichiarare , tenuto al risarcimento dei danni patiti in seguito alle infiltrazioni per Parte_1 lucro cessante negli anni 2018/2019, pari alla somma di €.22.019,74, o a quella veriore somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge. n) Dichiarare , tenuto alla restituzione della somma di €.29.914,75 o a quella veriore Parte_1 somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge, per i lavori di straordinaria manutenzione eseguiti a spese del conduttore Controparte_7 nel 2012.
[...] o) Dichiarare , tenuto al risarcimento dei danni patiti in seguito alle infiltrazioni per Parte_1 lucro cessante negli anni 2012/2013 pari alla somma di €.23.469,41, o a quella veriore somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge. p) Dichiarare , tenuto alla restituzione della somma di €.1.500,00 del deposito Parte_1 cauzionale, oltre agli interessi di legge. q) Dichiarare , tenuto alla pagamento della somma di €.32.400,00 per la perdita Parte_1 dell'avviamento commerciale subita dalla Soc. MA NA, oltre agli interessi di legge. r) Dichiarare, in caso di riconoscimento del diritto del locatore al pagamento dei canoni pregressi e non versati, la compensazione legale con le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti dalla e condannare al pagamento Controparte_7 Parte_1 della differenza che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta. s) Dichiararsi , tenuto al pagamento nella misura del 50% delle spese necessarie alla Parte_1 chiusura del passaggio esistente tra l'immobile di Sua proprietà e quello in uso alla Soc. CP_2
Controparte_2 t) Con vittoria di diritti, onorari e spese”.
Chiusa la fase speciale, con l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., veniva disposta la trasformazione del rito ordinario in rito locativo, ex artt. 667 e 426 c.p.c., con assegnazione pagina 4 di 18 di termine sia per l'esperimento del tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, sia per l'integrazione degli atti introduttivi, mediante il deposito in cancelleria di memorie e documenti, nel caso di insuccesso della mediazione. Veniva, inoltre, disattesa dal Giudice l'istanza di ammissione dell'ATP ex art. 699 c.p.c., svolta dalla parte intimata nella comparsa di costituzione, sul presupposto che la parte istante dovesse depositare in cancelleria apposito ricorso, stante la necessità di iscrivere a ruolo un subprocedimento.
Nella fase a cognizione piena, in data 26/10/2020, con “Comparsa volontaria di costituzione per la prosecuzione del giudizio” si costitutiva in giudizio in proprio e in qualità di Controparte_1 titolare della ditta MA NA, e dava atto che:
1. la società conduttrice, in data 20/10/2020, era stata cancellata dal registro delle imprese;
2. l'attività di impresa veniva proseguita dalla ditta MA NA di EL VA;
3. la ditta MA NA di EL VA intendeva costituirsi in giudizio essendo la stessa, ex lege, obbligata per le stesse posizioni creditorie e debitorie della società cancellata. Ciò posto, in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA, dava atto di Controparte_1 insistere nell'opposizione, per i motivi di cui alla comparsa depositata dalla società
[...]
Controparte_2
In data 29/10/2020, in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA, Controparte_1 proponeva, quindi, ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa ex art. 699 c.p.c. Autorizzata l'integrazione del contraddittorio verso e Persona_1 l'Amministrazione Condominiale del fabbricato di piazza Azuni n. 21, con provvedimento del 18/12/2020 veniva ammesso l'accertamento tecnico limitatamente alla descrizione dello stato dei luoghi ed alla individuazione delle cause dei vizi e delle infiltrazioni lamentate. Il CTU nominato geom. provvedeva, in data 22/02/2021, al deposito Persona_2 dell'elaborato peritale.
Nella fase a cognizione piena il procuratore del ricorrente insisteva nelle domande, contestava le Pt_1 difese avverse e concludeva chiedendo:
“reietta ogni avversa istanza, eccezione e conclusione:
1) In via pregiudiziale: accerti e dichiari la legittimazione passiva di per tutte le Controparte_2 ragioni richiamate nell'espositiva. In via principale:
2) Dichiari la risoluzione del contratto di locazione intercorso fra le parti per grave inadempimento della e della Ditta subentrante MA NA di Parte_3 EL VA
3) Dichiari la e la subentrante Parte_3 Controparte_8 in persona della sua Titolare , nonché il sig. , in proprio, ed in Controparte_1 Controparte_2 solido fra loro, al pagamento dei residui canoni determinati salvo errore od omissione fino al 15 gennaio 2021, nella misura di € 40.600,00, oltre ad € 366,50 quale quota di pertinenza del conduttore per spese registrazione 2018-2019, detraendo dalla stessa il deposito cauzionale.
4) Per l'effetto condanni gli enti di cui al precedente capo e il personalmente al Controparte_2 pagamento, in solido fra loro, della predetta somma di € 39.466,50. Sulla domanda riconvenzionale:
5) dichiari insussistenti e non dimostrate tutte le voci di danno contenute alle lettere l – m – n - o – p – q delle conclusioni a pag. 18 e 19 della comparsa di costituzione.
6) Dichiari in ogni caso prescritto il diritto al risarcimento dei danni richiesti alle lettere n – o
7) Rigetti ogni altra domanda proposta contro il . Pt_1
pagina 5 di 18 8) Con vittoria di spese e competenze anche dell' in corso di causa CP_9
9) In mero subordine: previa integrazione del contradditorio ai sensi dell'art. 102 e/o 106 c.p.c. con il sig. C.F.: nato il 23 – 3 – 1949 e Persona_1 C.F._2 residente in [...], proprietario di due unità immobiliari del fabbricato in Sassari di Piazza Azuni n. 12, dichiari il concorso di responsabilità dello stesso per le fatiscenti condizioni di manutenzione dell'unità medesima e quale comproprietario del tetto, in ordine agli eventuali danni accertati e subiti dalla e dalla Parte_3 subentrante . Parte_4
10) Condannando il medesimo a rilevare in tutto o in parte, il da quanto quest'ultimo Parte_1 dovesse essere condannato a corrispondere alla società NA e alla Ditta subentrante. Quanto sopra in difetto di domanda diretta della società NA e della ditta subentrante nei confronti del sig. Persona_1
11) In ulteriore mero subordine: Dichiari la parziale compensazione fra quanto eventualmente dovuto alla società e alla ditta subentrante a titolo di danni con la maggiore somma da costoro e dal NA personalmente dovuta a titolo di canoni e accessori, condannando questi ultimi, sempre in solido fra loro, al pagamento della differenza da quantificarsi in corso di causa.
12) Sempre con vittoria di spese e competenze”.
La resistente in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA, nelle note Controparte_1 integrative depositate in data 26/02/2021 insisteva nelle difese svolte e concludeva chiedendo:
“In Via preliminare e pregiudiziale: a) Contrariis RE;
b) Si chiede di essere autorizzati, previo spostamento dell'udienza, alla chiamata in causa nella fase a cognizione piena del condominio di P.zza Azuni 12/B, CF: , in persona P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, , corrente in Sassari Via Carlo Fadda 2/D e di Controparte_10 C.F.: , nella persona Persona_1 C.F._3 dell'amministratore di sostegno, Controparte_11
, C.F.: , residente in [...].
[...] C.F._4 c) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F.: , estromettendolo dal presente giudizio. C.F._1 d) Con vittoria di diritti, onorari e spese. In via principale: Contrariis RE;
e) Accertata la legittimità della sospensione del pagamento dei canoni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 C.C., dichiarare la risoluzione del contratto, per grave inadempimento del locatore,
, condannando il locatore al risarcimento dei danni pari a €.155.587,90 o a quella Parte_1 veriore somma che, il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge in favore della ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6. P.IVA_2 f) Con vittoria di onorari, diritti e spese.
In via Subordinata: g) Contrariis RE;
h) Dichiararsi in ogni caso risolto il contratto di locazione sottoscritto dalle parti in causa per reciproca volontà; i) Accertarsi il diritto della Soc. oggi, ditta MA Controparte_2 NA di VA EL P. IVA: corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6 alla sospensione P.IVA_2 e/o riduzione del canone di locazione per il periodo dall'1/04/2007 ad oggi in misura proporzionale pagina 6 di 18 che pare congrua indicare al 50% o nella misura che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta, rispetto al mancato e/o inesatto godimento dell'immobile locato. j) Dichiarare, in caso di riconoscimento del diritto del locatore al pagamento dei canoni pregressi e non versati, la compensazione legale con le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti CP_ dalla oggi, MA NA di VA Controparte_7 EL P. IVA: , pari ad €.155.587,90, o a quella veriore somma che, il Giudice, causa P.IVA_2 cognita, riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge e condannare al pagamento della Parte_1 differenza che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta.
k) Con vittoria di onorari, diritti e spese. In via riconvenzionale: l) Contrariis RE;
m) Dichiarare , tenuto al risarcimento dei danni patiti dalla Soc. MA Parte_1 [...] in seguito alle infiltrazioni negli anni 2018/2019/2020 pari alla somma di €. Controparte_2
46.284,00, ora in favore della ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in P.IVA_3 Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore somma che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge per i danni causati alla Soc. conduttrice nell'anno 2018/2019/2020. n) Dichiarare , tenuto al risarcimento dei danni patiti dalla Soc. Parte_1 [...] in seguito alle infiltrazioni per lucro cessante negli anni 2018/2019/2020, Controparte_2 pari alla somma di €. 22.019,74, ora in favore ditta MA NA di VA EL P. IVA:
, corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore somma che il Giudice, causa P.IVA_3 cognita, riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge. o) Dichiarare , tenuto alla restituzione della somma di €.29.914,75 versata dalla Soc. Parte_1 nell'anno 2012 e ora in favore ditta MA NA di Controparte_2
VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore P.IVA_3 somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge, per i lavori di straordinaria manutenzione eseguiti a spese dell'allora conduttore Controparte_7 Controparte_2 nel 2012.
[...] p) Dichiarare , tenuto al risarcimento dei danni patiti in seguito alle infiltrazioni per Parte_1 lucro cessante negli anni 2012/2013 pari alla somma di €. 23.469,41, ora in favore ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore P.IVA_3 somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge. q) Dichiarare , tenuto alla restituzione della somma di €.1.500,00 del deposito Parte_1 cauzionale, ora in favore ditta MA NA di VA NA P. IVA: corr. in Sassari, P.IVA_3
Via al Carmelo, 6, oltre agli interessi di legge. r) Dichiarare , tenuto alla pagamento della somma di €.32.400,00 per la perdita Parte_1 dell'avviamento commerciale subita dalla Soc. Soc. e Controparte_2 ora in favore ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al P.IVA_3 Carmelo, 6, oltre agli interessi di legge. s) Dichiarare, in caso di riconoscimento del diritto del locatore al pagamento dei canoni pregressi e non versati, la compensazione legale con le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti dalla Soc. ora in favore ditta MA NA di Controparte_2 VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, e condannare P.IVA_3 Pt_1
al pagamento della differenza che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta.
[...] t) Dichiararsi , tenuto al pagamento nella misura del 50% delle spese necessarie alla Parte_1 chiusura del passaggio esistente tra l'immobile di Sua proprietà e quello ora in uso della ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, P.IVA_3 u) Con vittoria di diritti, onorari e spese.
pagina 7 di 18 In Via ulteriormente subordinata v) Contrariis RE;
w) Dichiarare il condominio di piazza Azuni, 21, e in solido fra loro i condomini e Parte_1
nella persona dell'amministratore di sostegno, Persona_1 [...]
, tenuti al risarcimento dei danni patiti dalla Soc. Controparte_11 [...] in seguito alle infiltrazioni negli anni 2018/2019/2020 pari alla somma di €. Controparte_2 46.284,00, ora in favore della ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in P.IVA_3 Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore somma che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge per i danni causati alla Soc. conduttrice nell'anno 2018/2019/2020. x) Dichiarare il , e in solido fra loro i condomini e Controparte_12 Parte_1
nella persona dell'amministratore di sostegno, Persona_1 [...]
tenuti al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte_11 [...] in Controparte_7 seguito alle infiltrazioni per lucro cessante negli anni 2018/2019/2020, pari alla somma di
€.22.019,74, ora in favore della ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. P.IVA_3 in Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore somma che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge. y) Dichiarare il , e in solido fra loro i condomini e Parte_5 Parte_1 [...]
nella persona dell'amministratore di sostegno, Persona_1 [...]
tenuti al risarcimento dei danni pari alla somma di €.29.914,75 versata nel Controparte_11 2012 dalla Soc. e quindi ora in favore ditta MA NA Controparte_2 di VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore P.IVA_3 somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge, per i lavori di straordinaria manutenzione eseguiti a spese dell'allora conduttore Controparte_7 Controparte_2 nel 2012.
[...] z) Dichiarare il , e in solido fra loro i condomini e Controparte_12 Parte_1
nella persona dell'amministratore di sostegno, Persona_1 [...]
tenuti al risarcimento dei danni patiti in seguito alle infiltrazioni per Controparte_11 lucro cessante negli anni 2012/2013 pari alla somma di €.23.469,41, ora in favore ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore P.IVA_3 somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge. aa) Dichiarare il , e in solido fra loro i condomini e Controparte_12 Parte_1
nella persona dell'amministratore di sostegno, Persona_1 [...] al pagamento della somma di €.32.400,00 per la perdita Controparte_11 dell'avviamento commerciale subita dalla Soc. Soc. e Controparte_2 ora in favore ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al P.IVA_3 Carmelo, 6, oltre agli interessi di legge. bb) Dichiarare, in caso di riconoscimento del diritto del locatore, , al pagamento dei Parte_1 canoni pregressi e non versati, la compensazione legale con le somme dovute, da quest'ultimo in qualità di condominio solidalmente responsabile, a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti dalla ora in favore ditta MA NA di VA Controparte_7 EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, e condannare lo stesso P.IVA_3 Pt_1
al pagamento della differenza che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta.
[...] cc) Con vittoria di diritti, onorari e spese”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il e per Persona_1 esso, quale proprio Amministratore di sostegno, , il quale contestata la Controparte_11 ricostruzione dei fatti allegati dalle controparti, così concludeva:
pagina 8 di 18 “IN VIA PRELIMINARE Dichiarare inammissibili le domande spiegate nei confronti del Parte_6 e del Sig. con estromissione dei medesimi dal
[...] Persona_1 giudizio, con il favore delle spese In via gradata disporre il mutamento del rito (dal rito speciale al rito ordinario) fisando udienza ex art. 183 c.p.c. . in via ulteriormente gradata assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissare successiva udienza . SUBORDINATAMENTE E CP_13 NEL MERITO A)-contrariis RE;
B)assolvere il Sig. da Per_1 Persona_1 Persona_1 ogni avversa pretesa;
C)-con vittoria di spese e competenze di lite”.
L'Amministrazione Condominiale del fabbricato di piazza Azuni n. 21, benché ritualmente chiamata sceglieva di rimanere contumace, anche nella fase di merito.
Il Giudice, con provvedimento emesso in data 02/11/2021, rilevato che la controversia, pur traendo origine da un contratto di locazione, aveva ad oggetto domande di risarcimento del danno rivolte anche nei confronti di soggetti terzi, rispetto al predetto contratto, e ritenuto che nel caso in esame non trovasse applicazione il rito speciale, dovendosi per contro applicare il rito ordinario, disponeva il mutamento del rito da locatizio a ordinario.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. per il deposito di memorie, con provvedimento del 20/07/2022 il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti ex art. 185 bis c.p.c.
Le parti rifiutavano la proposta conciliativa formulata dal Giudice.
Con provvedimento del 07/07/2023, rigettate le istanze istruttorie svolte dalle parti, veniva fissata l'udienza del 13/12/2023 per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice rilevato che l'atto di chiamata del , depositato sul PCT, fosse privo dei requisiti CP_12 formali indispensabili per l'evocazione in giudizio, rimetteva la causa sul ruolo e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 17/09/2024.
All'udienza del 17/09/2024 il procuratore del dava atto del decesso del suo assistito ed il Per_1 Giudice dichiarava l'interruzione del processo.
Il giudizio, che veniva riassunto con ricorso depositato, in data 31/10/2024, nell'interesse di Pt_1
.
[...]
Con comparsa depositata in data 13/01/2025, si costituivano in giudizio (e Controparte_3
, eredi del Giovanni, e concludevano chiedendo: Controparte_4 Persona_1
“In via principale, assolvere e da ogni avver-sa Controparte_3 Controparte_4 domanda, con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese generali, Cpa e Iva di legge. In via subordinata, salvo gravame, in caso di condanna anche parziale e tenuto conto in ogni caso del limite disposto dall'art. 754 CC, vale a dire della quota ereditaria pari a 1/3 di ciascuno dei coeredi chiamati pagina 9 di 18 in causa, dichiarare tenuto a manlevare e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 da ogni pregiudizio derivante dalla con-danna stessa, con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese generali, Cpa e Iva di legge. In via ulteriormente subordinata, salvo gravame, in caso di condanna anche parziale e tenuto conto in ogni caso del limite disposto dall'art. 754 CC, vale a dire della quota ere-ditaria pari a 1/3 di ciascuno dei coeredi chiamati in causa, dichiarare CP_14
a manlevare e da ogni pregiudizio de-rivante
[...] Controparte_3 Controparte_4 dalla condanna stessa nella misura del 66,49%, pari alla quota millesimale del medesimo e Pt_1 limitare comunque la condanna di e ai danni derivanti Controparte_3 Controparte_4 da responsabilità extracontrattuale, con vittoria di com-pensi e spese di lite, oltre spese generali, Cpa e Iva di legge”.
Con comparsa depositata in data 04/01/2025 si costituiva in giudizio , Controparte_11 erede del e concludeva chiedendo: Per_1 Persona_1
“IN VIA PRINCIPALE a) -contrariis RE;
b) -assolvere da ogni Controparte_11 avversa domanda;
c) -con vittoria di spese e competenze di lite comprese spese generali, cpa e iva nella misura di Legge. IN VIA SUBORDINATA, e salvo gravame a) -contrariis RE;
b) -in caso di condanna anche parziale e tenuto conto in ogni caso del limite disposto dall'art. 754 c.c., vale a dire della quota ereditaria pari a 1/3, dichiarare
tenuto a manlevare da ogni pregiudizio derivante dalla Parte_1 Controparte_11 condanna stessa;
c) -con vittoria si spese e competenze di lite comprese spese generali, cpa e iva nella misura di Legge. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA sempre salvo gravame a) -contrariis RE;
b) -in caso di condanna anche parziale e tenuto conto in ogni caso del limite disposto dall'art. 754 c.c., vale a dire della quota ereditaria pari a 1/3, dichiarare
tenuto a manlevare da ogni pregiudizio derivante dalla Parte_1 Controparte_11 condanna stessa nella misura del 66,49% pari alla quota millesimale del medesimo e limitare Pt_1 comunque la condanna del ai danni derivanti da responsabilità Controparte_11 extracontrattuale;
c) -con vittoria si spese e competenze di lite comprese spese generali, cpa e iva nella misura di Legge”.
La convenuta VA EL, in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA e UC depositava, in data 08/01/2025, comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, CP_2 insistendo nelle difese precedentemente spiegate. La stessa allegava alla comparsa l'atto di chiamata in causa del , così provando la rituale chiamata in causa dello stesso. CP_12
All'udienza del 10/06/2025 i procuratori delle parti insistevano nelle difese rassegnate e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del , Controparte_2 al riguardo va considerato che il NA è stato socio della società MA NA Controparte_2
[...] Tale tipo di società impone che tutti i soci rispondano solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), caratteristica non derogabile da parte dei soci stessi. pagina 10 di 18 Per la struttura delle società personali, il debito della società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio ed i patrimoni dei soci sono “protetti” dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal principio della sussidiarietà della loro responsabilità di cui all'art. 2304 c.c., rispetto a quella del patrimonio sociale (ex plurimis, Cass., n. 30441/2017). Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto che lega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società – che per prima può essere chiamata a rispondere dei debiti sociali – non esclude che sia i soci sia la società possano essere debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado diverso (Cass., n. 1281/2020). Si tratta di debiti che sono propri della società, nei confronti dei quali però i soci illimitatamente responsabili assumono la posizione, e il trattamento, di garanti ex lege (Cass. Ord., n. 6650/2018). Va considerato quindi che, in conformità a quanto disposto dall'art. 2290 c.c. in tema di società in nome collettivo, il socio risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui si verifica lo scioglimento, che deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Per cui rimane responsabile solidalmente nei confronti dei terzi per le Controparte_2 obbligazioni maturate anteriormente al suo recesso del 31/03/2019 (per la data del recesso si veda la visura camerale in atti doc. 36 fasc. parte intimata).
Ciò posto, si osserva che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della parte conduttrice, in cui si è trasformata l'intimazione di sfratto per morosità in seguito all'opposizione, è fondata e meritevole di accoglimento.
Al riguardo si deve osservare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Sez. Un., n. 13533/2001).
Tanto premesso in iure, si osserva in facto che con la produzione del contratto di locazione e della scrittura privata del 03/01/2018, posti a fondamento della pretesa, dai quali risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone, nella misura indicata, la parte ricorrente ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697, 1° co., c.c. La parte conduttrice, invece, si è opposta allo sfratto, muovendo le eccezioni sopra indicate.
Ciò posto, va prima di tutto considerato che i profili di inadempimento dedotti dalla conduttrice non sembrano averle impedito di godere del bene, né, peraltro, può affermarsi che il locatore abbia fornito alcuna assicurazione in merito all'idoneità dei locali, non rinvenendosi nel testo contrattuale alcuna pattuizione nel senso indicato. Al contrario nel contratto (punto 8) si dà atto, che “La conduttrice dichiara di ricevere in consegna l'immobile e di ritenerlo idoneo all'attività da svolgere (come da documentazione fotografica allegata sub C) e si impegna a riconsegnarlo nello stesso stato, senza diritto a compenso per riparazioni, migliorie o addizioni, anche se eseguiti con il consenso del locatore. Tali opere rimarranno in ogni caso a favore dell'immobile locato, salva la facoltà del locatore di richiedere la rimessione in pristino”.
Si deve, inoltre, considerare che la parte conduttrice ha avuto per oltre 30 anni (dal 1988) la detenzione dell'immobile concesso in locazione, svolgendovi l'attività. La stessa, pertanto, ben conosceva le condizioni dell'immobile oggetto di causa anche prima della sottoscrizione del contratto di locazione del 01/04/2007. pagina 11 di 18 Detta circostanza risulta sia dalla sentenza del Tribunale di Sassari n. 731/1994, emessa il 23/09/1994, sia dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, n. 78/1997, emessa il 07/03/1997, sentenze depositate dalla stessa parte convenuta e richiamate dalla medesima nei suoi atti, (docc. 3) e 4) fascicolo parte intimata). In particolare, nella sentenza emessa dal Tribunale è dato leggere:
…
…
pagina 12 di 18 Nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, invece, è dato leggere:
Orbene, dalle predette sentenze, rese tra dante causa dell'odierno attore, e la società Persona_3
si evince: Controparte_2
1. che la odierna intimata conduceva in locazione l'immobile per cui è causa già dal 1988;
2. che l'immobile locato era un immobile in condizioni di particolare vetustà, tanto che nel contratto di locazione del 1988 le parti avevano inserito la clausola che vietava tassativamente al conduttore opere suscettibili di modificare o compromettere le strutture murarie;
pagina 13 di 18 3. che già all'epoca l'immobile era interessato da infiltrazioni d'acqua, tanto che era stato incaricato un tecnico per visionare dette infiltrazioni.
Discende da quanto sopra che già nel 1988 l'odierna conduttrice conosceva, come detto sopra, le condizioni dell'immobile e, ciò nonostante, in data 01/04/2007 stipulava nuovo contratto di locazione per il medesimo locale.
Chiarito ciò, per giurisprudenza costante, allorquando il conduttore, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, né avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., dal momento che non si può escludere che il conduttore ritenga di realizzare i suoi interessi assumendosi il rischio economico dell'eventuale riduzione dell'uso pattuito ovvero accollandosi l'onere delle spese necessarie per adeguare l'immobile locato all'uso convenuto, in cambio di un canone inferiore rispetto a quello richiesto in condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso (ex plurimis Cass., n. 25278/09; Cass., n. 8303/2008; Cass., n. 3341/2001; Cass., n. 5786/1985).
Alla luce di quanto sopra devono essere rigettate le domande riconvenzionali: di risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore, di riduzione del canone, di risarcimento del danno e di corresponsione degli esborsi effettuati per i lavori eseguiti.
Ciò posto, occorre a questo punto valutare se, in conformità del disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. (applicabili al caso di specie, non versandosi in ipotesi di locazione ad uso abitativo e, dunque, non trovando applicazione il disposto dell'art. 5, l. 392/1978), sussistano gli estremi della risoluzione contrattuale per inadempimento della conduttrice. Sul punto è necessario tener conto del fatto che la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 30730/2019) ha sostenuto che nel valutare la gravità dell'inadempimento del conduttore di un immobile ad uso non abitativo il Giudice può, comunque, utilizzare, come parametro di orientamento, l'art. 5 della legge n. 392/1978, che stabilisce presuntivamente la gravità dell'inadempimento in corrispondenza del mancato pagamento – decorsi 20 giorni dalla scadenza – del canone. È necessario, finanche, considerare che la principale obbligazione che discende dal contratto di locazione a carico del conduttore consiste proprio nel pagamento del canone e pare coerente ritenere che anche il mancato pagamento di un'unica mensilità possa rappresentare per il locatore un inadempimento essenziale. Ora, nella specie, la parte conduttrice risulta essere ancora debitrice della parte locatrice della somma dovuta per canoni intimati. La morosità della parte conduttrice, peraltro, si è ulteriormente aggravata per le mensilità successive, nonostante il ricorso alle vie giudiziali, tanto che al 23 aprile 2021 (data di rilascio dell'immobile), i canoni inevasi ammontavano ad € 46.000,00. Il debito accumulato dalla parte conduttrice, pertanto, è di gran lunga superiore alla somma dovuta per ciascuna mensilità di canone, pari ad € 1.800,00.
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e delle osservazioni fin qui svolte sembra, quindi, potersi dichiarare che l'inadempimento della convenuta sia grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. Il contratto di locazione in corso tra le parti, perciò, deve essere dichiarato risolto per grave inadempimento della parte conduttrice.
Statuito ciò, , in qualità di socio della società Controparte_2 Controparte_2
e in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA, subentrata
[...] Controparte_1 alla società devono essere condannati, in solido tra loro, Controparte_2 al pagamento, in favore di , della somma di € 5.500,00, per i canoni scaduti fino al marzo Parte_1 2019, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. pagina 14 di 18 in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA, subentrata alla società Controparte_1 MA NA invece, va condannata al pagamento, in favore di Controparte_2 Pt_1
, della somma di € 40.866,50, per i canoni scaduti dall'aprile 2019 fino al rilascio dell'immobile
[...] e per gli oneri tributari, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Ciò posto, in ordine la domanda di pagamento dell'indennità di avviamento proposta in via riconvenzionale nei confronti dell'attore, deve rilevarsi come l'art. 34 della L. 392/78 prevede detta forma di ristoro. La medesima norma, però, chiarisce che detta indennità è dovuta ad esclusione delle ipotesi di risoluzione per inadempimento o disdetta del conduttore. Nel caso di specie il contratto si è risolto per inadempimento del conduttore, conseguentemente non è dovuta l'indennità di cui all'art. 34 della L. 392/78.
Deve, invece, essere riconosciuto alla parte conduttrice il diritto alla restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale, non avendo parte attrice contestato il diritto della conduttrice alla restituzione di detto deposito. Deve in proposito richiamarsi il principio in forza del quale l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, il conduttore può esigerne la restituzione. La parte attrice deve, pertanto, provvedere alla restituzione, in favore della parte conduttrice, dell'importo pari ad € 1.500,00, sulla somma decorrono gli interessi in misura legale dalla data del versamento, coincidente con quella della sottoscrizione del contratto, sino al saldo.
Deve essere, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda svolta in via riconvenzionale dalla parte convenuta al fine di dichiarare: , tenuto al Parte_1 pagamento nella misura del 50% delle spese necessarie alla chiusura del passaggio esistente tra l'immobile di Sua proprietà e quello ora in uso della ditta MA NA di VA EL...” (lett. s, foglio di precisazione della conclusioni depositato in data 12/12/2023), essendo stata allegata e documentata la sopravvenuta definizione sul punto della controversia, tra le parti, in forza di un accordo transattivo stragiudiziale. In merito si osserva che nella copia del verbale di riconsegna dell'immobile, prodotto in giudizio in data 24/04/2021 dalla parte convenuta, si dà atto che:
Quanto, poi, ai provvedimenti emergenziali emanati dal Governo, al fine di contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus, che avevano limitato il godimento dell'immobile dall'11/03/2020 al 17/05/2020, va osservato che nell'emergenza pandemica da Covid 19 il Legislatore ha qualificato la mancata corresponsione del canone come inadempimento e non ha disposto l'esonero dal pagamento dello stesso, ma solo che si possa escludere la responsabilità del debitore. Il D.L.23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020 n.13, all'art.3, co.6 bis, ha previsto, difatti, che: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati pagina 15 di 18 o omessi adempimenti”. Si osserva, per di più, che quando il Governo ha voluto introdurre la possibilità (e, comunque, non l'obbligo) di rinegoziare le condizioni economiche di un contratto, ovvero ridurre definitivamente a determinate categorie di imprenditori i canoni di locazione per un certo numero di mensilità, lo ha fatto espressamente. Il D.L. n. 34/2020 all'art. 216, comma 3, ha, difatti, previsto che:
“La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito”. Per gli altri rapporti di locazione, non concernenti palestre, piscine ed impianti sportivi di privati, deve ritenersi che l'art. 3, co. 6 bis, citato, non avendo disposto alcun abbuono o riduzione definitiva dai canoni, consente unicamente di ritenere (se estensivamente interpretato) temporaneamente giustificati i mancati o ritardati pagamenti relativi ai canoni maturati durante le restrizioni governative, fermo restando l'obbligo di pagamento di detti canoni alla cessazione della misura restrittiva;
impedendo, quindi, la risoluzione del contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni scaduti durante le suddette restrizioni, qualora le morosità così accumulate vengano sanate una volta cessata l'emergenza, con la ripresa regolare delle attività (interpretazione confermata dal citato art. 216, co. 3, del D.L. 34/2020, che, come si è detto, ha limitato la riduzione dei canoni di locazione solo in favore dei conduttori di palestre, piscine ed impianti sportivi privati, oltre che della previsione, ad esempio, della possibilità di cessione dei crediti d'imposta in ragione del 60% dei canoni di locazione corrisposti ai locatori prevista dall'art. 65 D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 che, evidentemente, presuppone la persistenza dell'obbligo di pagamento dei canoni).
Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014, si liquidano, in aderenza ai valori minimi, come segue:
Tabelle: 2014-2018 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 810,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 574,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.384,00
AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione
€ 415,20 processuale (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 1.799,20
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) pagina 16 di 18 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.356,00
AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 706,80
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 3.062,80
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 6.661,20
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento della parte conduttrice;
2. condanna , in qualità di socio della società Controparte_2 Controparte_2
e in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA,
[...] Controparte_1 in solido tra loro al pagamento, in favore di , della somma di € 5.500,00, per i Parte_1 canoni scaduti fino al marzo 2019, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
3. condanna in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA, al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 40.866,50, per i canoni scaduti Parte_1 dall'aprile 2019 fino al rilascio e per gli oneri tributari, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
4. condanna alla restituzione, in favore di in proprio e in qualità Parte_1 Controparte_1 di titolare della ditta MA NA, dell'importo pari ad € 1.500,00, oltre agli interessi in misura legale dal 01.04.2007 al saldo;
5. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda svolta in via riconvenzionale dalla parte convenuta al fine di dichiarare: “ , tenuto al pagamento Parte_1 nella misura del 50% delle spese necessarie alla chiusura del passaggio esistente tra l'immobile di Sua proprietà e quello ora in uso della ..”; Parte_4
6. rigetta per il resto le domande riconvenzionali;
7. condanna e in proprio e in qualità di titolare della Controparte_2 Controparte_1 ditta MA NA, in solido tra loro alla rifusione, in favore di , delle spese di lite Parte_1 che, in assenza di notula, liquida d'ufficio in € 6.661,20 per compensi di avvocato, oltre alle spese esenti, come documentate, agli accessori come per legge ed alle spese generali al 15%;
pagina 17 di 18 8. condanna e in proprio e in qualità di titolare della Controparte_2 Controparte_1 ditta MA NA, in solido tra loro alla rifusione, in favore di , Controparte_3 [...]
e di delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_4 Controparte_11 6.661,20 per compensi di avvocato, in ragione di un terzo ciascuno (1/3), oltre accessori come per legge e spese generali al 15%.
9. pone definitivamente a carico di in proprio e in qualità di titolare della ditta Controparte_1 MA NA, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. Sassari, 3 ottobre 2025
Il G.O.P. Salvatore Barmina
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI SEZIONE CIVILE
Nella persona del G.O.P. dott. Salvatore Barmina, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2631 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 10 giugno 2025 e vertente
T R A
, elettivamente domiciliato in Sassari, alla via Roma n. 77, presso e nello studio Parte_1 dell'avv. Giuseppe Stara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. ATTORE
CONTRO
, in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA, subentrata alla Controparte_1 Società elettivamente domiciliata in Sassari, alla via Controparte_2 Olbia n. 9, presso e nello studio dell'avv. Roberto Marras, che la rappresenta e difende giusta procura in atti. CONVENUTA
E
, elettivamente domiciliato in Sassari, alla via Olbia n. 9, presso e nello Controparte_2 studio dell'avv. Roberto Marras, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. CONVENUTO
E
e , nella qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_4 [...]
elettivamente domiciliati in Sassari, alla via Giorgio Asproni n. 23, Persona_1 presso e nello studio degli avv.ti Luca Nunzio Accardo ed Emilio Russino, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti. TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 18 E
, nella qualità di erede di Controparte_5 Persona_1
elettivamente domiciliato in Sassari, alla via Enrico Costa n. 78 presso e nello studio
[...] dell'avv. Giorgio Soletta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti TERZO CHIAMATO
E
CONDOMINIO PIAZZA AZUNI N. 21 TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 10 giugno 2025 le parti concludevano come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, , premesso di aver concesso in locazione, con contratto Parte_1 del 01/04/2007, per uso commerciale, l'immobile sito in Sassari, Piazza Azuni n. 21, piano terra, alla società che si era resa morosa nel pagamento del Controparte_2 canone pattuito, intimava sfratto per morosità alla conduttrice, contestualmente citandola per la convalida.
L'intimante allegava:
• che il canone mensile era stato pattuito in € 1.500,00 mensili;
• che lo stesso era stato successivamente ridotto, con scrittura privata del 03/01/2018, ad € 1.100,00 mensili sino al 31 marzo 2019;
• che dal mese di aprile del 2019 era stato pattuito il pagamento di un canone di € 1800,00 mensili;
• che la conduttrice aveva omesso pagamento di cinque mensilità di € 1.100,00 ciascuna e di 18 mensilità di € 1.800,00 ciascuna. L'attore chiedeva, quindi, l'ingiunzione di pagamento relativa alle somme di cui si affermava creditore nei confronti della società conduttrice e personalmente del suo legale rappresentante CP_2
.
[...]
Istaurato il contraddittorio, la società conduttrice e , ritualmente costituiti in Controparte_2 giudizio, si opponevano alla convalida eccependo:
1. la carenza di legittimazione passiva del , per aver quest'ultimo receduto Controparte_2 dalla società e da tutte le cariche dal 31/03/2019;
2. l'inadempimento della parte locatrice, per non aver quest'ultima mantenuto la cosa locata in stato di servire all'uso pattuito;
3. che il succedersi dei noti provvedimenti emergenziali emanati dal governo, al fine di contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus, aveva limitato il godimento dell'immobile nel periodo dall'11/03/2020 al 17/05/2020.
In particolare, in relazione all'allegato inadempimento del locatore, parte opponente assumeva che:
1. l'immobile locato faceva parte di una palazzina sita al centro storico del comune di Sassari ed era costituito da un locale piano terra fronte strada;
pagina 2 di 18 2. il primo piano sovrastante era sempre di proprietà del locatore, , mentre il secondo Parte_1 piano ed il sottotetto erano di proprietà di Persona_1
3. a partire dal novembre del 2007 nell'immobile locato si erano manifestate, via via negli anni, numerose infiltrazioni d'acqua, che oltre a rendere l'immobile inutilizzabile e causare ingenti danni, avevano costretto la conduttrice ad eseguire a sue spese i lavori di ripristino;
4. il nonostante ripetuti solleciti d'intervento e nonostante le svariate richieste di Pt_1 risarcimento dei danni, pur riconoscendo l'esistenza degli stessi e delle loro cause, si disinteressava di risolvere la situazione, pretendendo, senza dilazione alcuna, il pagamento dei canoni.
Ciò posto, parte opponente concludeva chiedendo:
“In via Pregiudiziale:
1) Contrariis RE;
2) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F.: , estromettendolo dal presente giudizio. C.F._1
3) Con vittoria di diritti, onorari e spese.
In via preliminare:
4) Contrariis RE;
5) Disporsi Accertamento Tecnico Preventivo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 696 e 699 C.p.c. in corso di causa affinché decritto lo stato dei luoghi stabilisca le cause delle infiltrazioni presenti e quantifichi i danni tutti subiti dalla Società conduttrice, atteso che con la riconsegna dei locali possa esserne modificato lo stato e non sia più possibile quantificare l'esatto ammontare del risarcimento ponendo al CTU i seguenti quesiti. a) Preso atto dello stato dei luoghi, provveda alla loro descrizione, verifichi la presenza di vizi e difetti e/o anomalie nei locali locati ad uso commerciale locati alla Soc. Per_1 [...] e le loro cause. b) Quantifichi i danni materiali subiti dalla Controparte_2 convenuta a causa delle infiltrazioni nei locali locati ad uso commerciale alla Soc.
[...]
e siti in Sassari P.zza Azuni civico 21 e provenienti dai piani superiori dello Controparte_2 stesso stabile: danni materiali agli arredi, all'impianto elettrico, ai capi d'abbigliamento. c) Indichi quale sia il canone di locazione congruo per l'immobile locato in base ai parametri di mercato nel periodo dall'1/04/2007 ad oggi tenuto conto del mancato godimento dello stesso. d) Quantifichi i costi relativi ai lavori di straordinaria manutenzione eseguiti a spese del conduttore Soc. Per_1 [...] nno 2012 e) Quantifichi i costi relativi ai lavori necessari Parte_2 chiusura del passaggio esistente tra l'immobile di proprietà di e quello in uso alla Parte_1 proprietà della Soc. Controparte_2 6) Con vittoria di diritti onorari e spese. In via principale: a) Contrariis RE;
b) Accertata la legittimità della sospensione del pagamento dei canoni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 C.C., rigettarsi l'istanza di convalida di sfratto per inadempimento dell'intimante, dichiarando la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1578 C.C. e art. 1581 C.C. per grave inadempimento del locatore, , oltre a rigettare la richiesta di emissione Parte_1 del decreto ingiuntivo e/o di condanna al pagamento delle somme richieste per i canoni scaduti, condannando il locatore al risarcimento dei danni pari a €.155.587,90 o a quella veriore somma che, il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge. c) Disporsi il mutamento del rito, fissando la data di discussione, autorizzando le parti al deposito di memorie integrative agli atti introduttivi. pagina 3 di 18 d) Con vittoria di onorari, diritti e spese.
In via Subordinata: e) Contrariis RE;
f) Dichiararsi in ogni caso risolto il contratto di locazione sottoscritto dalle parti in causa per reciproca volontà; g) Accertarsi il diritto della alla sospensione e/o CP_6 Controparte_2 riduzione del canone di locazione per il periodo dall'1/04/2007 ad oggi in misura proporzionale che pare congrua indicare al 50% o nella misura che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, rispetto al mancato e/o inesatto godimento dell'immobile locato. h) Dichiarare, in caso di riconoscimento del diritto del locatore al pagamento dei canoni pregressi e non versati, la compensazione legale con le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti dalla Soc. pari ad €.155.587,90 o a quella veriore Controparte_2 somma che, il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge e condannare Pt_1
al pagamento della differenza che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta.
[...] i) Disporsi il mutamento del rito, fissando la data di discussione, autorizzando le parti al deposito di memorie integrative agli atti introduttivi. j) Con vittoria di onorari, diritti e spese. In via riconvenzionale: k) Contrariis RE;
l) Dichiarare , tenuto al risarcimento dei danni patiti dalla Soc. MA Parte_1 [...] in seguito alle infiltrazioni negli anni 2018/2019 pari alla somma di €. Controparte_2 46.284,00, o a quella veriore somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge per i danni causati alla Soc. conduttrice nell'anno 2018/2019. m) Dichiarare , tenuto al risarcimento dei danni patiti in seguito alle infiltrazioni per Parte_1 lucro cessante negli anni 2018/2019, pari alla somma di €.22.019,74, o a quella veriore somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge. n) Dichiarare , tenuto alla restituzione della somma di €.29.914,75 o a quella veriore Parte_1 somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge, per i lavori di straordinaria manutenzione eseguiti a spese del conduttore Controparte_7 nel 2012.
[...] o) Dichiarare , tenuto al risarcimento dei danni patiti in seguito alle infiltrazioni per Parte_1 lucro cessante negli anni 2012/2013 pari alla somma di €.23.469,41, o a quella veriore somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge. p) Dichiarare , tenuto alla restituzione della somma di €.1.500,00 del deposito Parte_1 cauzionale, oltre agli interessi di legge. q) Dichiarare , tenuto alla pagamento della somma di €.32.400,00 per la perdita Parte_1 dell'avviamento commerciale subita dalla Soc. MA NA, oltre agli interessi di legge. r) Dichiarare, in caso di riconoscimento del diritto del locatore al pagamento dei canoni pregressi e non versati, la compensazione legale con le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti dalla e condannare al pagamento Controparte_7 Parte_1 della differenza che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta. s) Dichiararsi , tenuto al pagamento nella misura del 50% delle spese necessarie alla Parte_1 chiusura del passaggio esistente tra l'immobile di Sua proprietà e quello in uso alla Soc. CP_2
Controparte_2 t) Con vittoria di diritti, onorari e spese”.
Chiusa la fase speciale, con l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., veniva disposta la trasformazione del rito ordinario in rito locativo, ex artt. 667 e 426 c.p.c., con assegnazione pagina 4 di 18 di termine sia per l'esperimento del tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, sia per l'integrazione degli atti introduttivi, mediante il deposito in cancelleria di memorie e documenti, nel caso di insuccesso della mediazione. Veniva, inoltre, disattesa dal Giudice l'istanza di ammissione dell'ATP ex art. 699 c.p.c., svolta dalla parte intimata nella comparsa di costituzione, sul presupposto che la parte istante dovesse depositare in cancelleria apposito ricorso, stante la necessità di iscrivere a ruolo un subprocedimento.
Nella fase a cognizione piena, in data 26/10/2020, con “Comparsa volontaria di costituzione per la prosecuzione del giudizio” si costitutiva in giudizio in proprio e in qualità di Controparte_1 titolare della ditta MA NA, e dava atto che:
1. la società conduttrice, in data 20/10/2020, era stata cancellata dal registro delle imprese;
2. l'attività di impresa veniva proseguita dalla ditta MA NA di EL VA;
3. la ditta MA NA di EL VA intendeva costituirsi in giudizio essendo la stessa, ex lege, obbligata per le stesse posizioni creditorie e debitorie della società cancellata. Ciò posto, in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA, dava atto di Controparte_1 insistere nell'opposizione, per i motivi di cui alla comparsa depositata dalla società
[...]
Controparte_2
In data 29/10/2020, in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA, Controparte_1 proponeva, quindi, ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa ex art. 699 c.p.c. Autorizzata l'integrazione del contraddittorio verso e Persona_1 l'Amministrazione Condominiale del fabbricato di piazza Azuni n. 21, con provvedimento del 18/12/2020 veniva ammesso l'accertamento tecnico limitatamente alla descrizione dello stato dei luoghi ed alla individuazione delle cause dei vizi e delle infiltrazioni lamentate. Il CTU nominato geom. provvedeva, in data 22/02/2021, al deposito Persona_2 dell'elaborato peritale.
Nella fase a cognizione piena il procuratore del ricorrente insisteva nelle domande, contestava le Pt_1 difese avverse e concludeva chiedendo:
“reietta ogni avversa istanza, eccezione e conclusione:
1) In via pregiudiziale: accerti e dichiari la legittimazione passiva di per tutte le Controparte_2 ragioni richiamate nell'espositiva. In via principale:
2) Dichiari la risoluzione del contratto di locazione intercorso fra le parti per grave inadempimento della e della Ditta subentrante MA NA di Parte_3 EL VA
3) Dichiari la e la subentrante Parte_3 Controparte_8 in persona della sua Titolare , nonché il sig. , in proprio, ed in Controparte_1 Controparte_2 solido fra loro, al pagamento dei residui canoni determinati salvo errore od omissione fino al 15 gennaio 2021, nella misura di € 40.600,00, oltre ad € 366,50 quale quota di pertinenza del conduttore per spese registrazione 2018-2019, detraendo dalla stessa il deposito cauzionale.
4) Per l'effetto condanni gli enti di cui al precedente capo e il personalmente al Controparte_2 pagamento, in solido fra loro, della predetta somma di € 39.466,50. Sulla domanda riconvenzionale:
5) dichiari insussistenti e non dimostrate tutte le voci di danno contenute alle lettere l – m – n - o – p – q delle conclusioni a pag. 18 e 19 della comparsa di costituzione.
6) Dichiari in ogni caso prescritto il diritto al risarcimento dei danni richiesti alle lettere n – o
7) Rigetti ogni altra domanda proposta contro il . Pt_1
pagina 5 di 18 8) Con vittoria di spese e competenze anche dell' in corso di causa CP_9
9) In mero subordine: previa integrazione del contradditorio ai sensi dell'art. 102 e/o 106 c.p.c. con il sig. C.F.: nato il 23 – 3 – 1949 e Persona_1 C.F._2 residente in [...], proprietario di due unità immobiliari del fabbricato in Sassari di Piazza Azuni n. 12, dichiari il concorso di responsabilità dello stesso per le fatiscenti condizioni di manutenzione dell'unità medesima e quale comproprietario del tetto, in ordine agli eventuali danni accertati e subiti dalla e dalla Parte_3 subentrante . Parte_4
10) Condannando il medesimo a rilevare in tutto o in parte, il da quanto quest'ultimo Parte_1 dovesse essere condannato a corrispondere alla società NA e alla Ditta subentrante. Quanto sopra in difetto di domanda diretta della società NA e della ditta subentrante nei confronti del sig. Persona_1
11) In ulteriore mero subordine: Dichiari la parziale compensazione fra quanto eventualmente dovuto alla società e alla ditta subentrante a titolo di danni con la maggiore somma da costoro e dal NA personalmente dovuta a titolo di canoni e accessori, condannando questi ultimi, sempre in solido fra loro, al pagamento della differenza da quantificarsi in corso di causa.
12) Sempre con vittoria di spese e competenze”.
La resistente in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA, nelle note Controparte_1 integrative depositate in data 26/02/2021 insisteva nelle difese svolte e concludeva chiedendo:
“In Via preliminare e pregiudiziale: a) Contrariis RE;
b) Si chiede di essere autorizzati, previo spostamento dell'udienza, alla chiamata in causa nella fase a cognizione piena del condominio di P.zza Azuni 12/B, CF: , in persona P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, , corrente in Sassari Via Carlo Fadda 2/D e di Controparte_10 C.F.: , nella persona Persona_1 C.F._3 dell'amministratore di sostegno, Controparte_11
, C.F.: , residente in [...].
[...] C.F._4 c) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F.: , estromettendolo dal presente giudizio. C.F._1 d) Con vittoria di diritti, onorari e spese. In via principale: Contrariis RE;
e) Accertata la legittimità della sospensione del pagamento dei canoni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 C.C., dichiarare la risoluzione del contratto, per grave inadempimento del locatore,
, condannando il locatore al risarcimento dei danni pari a €.155.587,90 o a quella Parte_1 veriore somma che, il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge in favore della ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6. P.IVA_2 f) Con vittoria di onorari, diritti e spese.
In via Subordinata: g) Contrariis RE;
h) Dichiararsi in ogni caso risolto il contratto di locazione sottoscritto dalle parti in causa per reciproca volontà; i) Accertarsi il diritto della Soc. oggi, ditta MA Controparte_2 NA di VA EL P. IVA: corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6 alla sospensione P.IVA_2 e/o riduzione del canone di locazione per il periodo dall'1/04/2007 ad oggi in misura proporzionale pagina 6 di 18 che pare congrua indicare al 50% o nella misura che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta, rispetto al mancato e/o inesatto godimento dell'immobile locato. j) Dichiarare, in caso di riconoscimento del diritto del locatore al pagamento dei canoni pregressi e non versati, la compensazione legale con le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti CP_ dalla oggi, MA NA di VA Controparte_7 EL P. IVA: , pari ad €.155.587,90, o a quella veriore somma che, il Giudice, causa P.IVA_2 cognita, riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge e condannare al pagamento della Parte_1 differenza che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta.
k) Con vittoria di onorari, diritti e spese. In via riconvenzionale: l) Contrariis RE;
m) Dichiarare , tenuto al risarcimento dei danni patiti dalla Soc. MA Parte_1 [...] in seguito alle infiltrazioni negli anni 2018/2019/2020 pari alla somma di €. Controparte_2
46.284,00, ora in favore della ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in P.IVA_3 Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore somma che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge per i danni causati alla Soc. conduttrice nell'anno 2018/2019/2020. n) Dichiarare , tenuto al risarcimento dei danni patiti dalla Soc. Parte_1 [...] in seguito alle infiltrazioni per lucro cessante negli anni 2018/2019/2020, Controparte_2 pari alla somma di €. 22.019,74, ora in favore ditta MA NA di VA EL P. IVA:
, corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore somma che il Giudice, causa P.IVA_3 cognita, riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge. o) Dichiarare , tenuto alla restituzione della somma di €.29.914,75 versata dalla Soc. Parte_1 nell'anno 2012 e ora in favore ditta MA NA di Controparte_2
VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore P.IVA_3 somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge, per i lavori di straordinaria manutenzione eseguiti a spese dell'allora conduttore Controparte_7 Controparte_2 nel 2012.
[...] p) Dichiarare , tenuto al risarcimento dei danni patiti in seguito alle infiltrazioni per Parte_1 lucro cessante negli anni 2012/2013 pari alla somma di €. 23.469,41, ora in favore ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore P.IVA_3 somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge. q) Dichiarare , tenuto alla restituzione della somma di €.1.500,00 del deposito Parte_1 cauzionale, ora in favore ditta MA NA di VA NA P. IVA: corr. in Sassari, P.IVA_3
Via al Carmelo, 6, oltre agli interessi di legge. r) Dichiarare , tenuto alla pagamento della somma di €.32.400,00 per la perdita Parte_1 dell'avviamento commerciale subita dalla Soc. Soc. e Controparte_2 ora in favore ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al P.IVA_3 Carmelo, 6, oltre agli interessi di legge. s) Dichiarare, in caso di riconoscimento del diritto del locatore al pagamento dei canoni pregressi e non versati, la compensazione legale con le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti dalla Soc. ora in favore ditta MA NA di Controparte_2 VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, e condannare P.IVA_3 Pt_1
al pagamento della differenza che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta.
[...] t) Dichiararsi , tenuto al pagamento nella misura del 50% delle spese necessarie alla Parte_1 chiusura del passaggio esistente tra l'immobile di Sua proprietà e quello ora in uso della ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, P.IVA_3 u) Con vittoria di diritti, onorari e spese.
pagina 7 di 18 In Via ulteriormente subordinata v) Contrariis RE;
w) Dichiarare il condominio di piazza Azuni, 21, e in solido fra loro i condomini e Parte_1
nella persona dell'amministratore di sostegno, Persona_1 [...]
, tenuti al risarcimento dei danni patiti dalla Soc. Controparte_11 [...] in seguito alle infiltrazioni negli anni 2018/2019/2020 pari alla somma di €. Controparte_2 46.284,00, ora in favore della ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in P.IVA_3 Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore somma che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge per i danni causati alla Soc. conduttrice nell'anno 2018/2019/2020. x) Dichiarare il , e in solido fra loro i condomini e Controparte_12 Parte_1
nella persona dell'amministratore di sostegno, Persona_1 [...]
tenuti al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte_11 [...] in Controparte_7 seguito alle infiltrazioni per lucro cessante negli anni 2018/2019/2020, pari alla somma di
€.22.019,74, ora in favore della ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. P.IVA_3 in Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore somma che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge. y) Dichiarare il , e in solido fra loro i condomini e Parte_5 Parte_1 [...]
nella persona dell'amministratore di sostegno, Persona_1 [...]
tenuti al risarcimento dei danni pari alla somma di €.29.914,75 versata nel Controparte_11 2012 dalla Soc. e quindi ora in favore ditta MA NA Controparte_2 di VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore P.IVA_3 somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge, per i lavori di straordinaria manutenzione eseguiti a spese dell'allora conduttore Controparte_7 Controparte_2 nel 2012.
[...] z) Dichiarare il , e in solido fra loro i condomini e Controparte_12 Parte_1
nella persona dell'amministratore di sostegno, Persona_1 [...]
tenuti al risarcimento dei danni patiti in seguito alle infiltrazioni per Controparte_11 lucro cessante negli anni 2012/2013 pari alla somma di €.23.469,41, ora in favore ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, o a quella veriore P.IVA_3 somma che il Giudice, causa cognita riterrà dovuta, oltre agli interessi di legge. aa) Dichiarare il , e in solido fra loro i condomini e Controparte_12 Parte_1
nella persona dell'amministratore di sostegno, Persona_1 [...] al pagamento della somma di €.32.400,00 per la perdita Controparte_11 dell'avviamento commerciale subita dalla Soc. Soc. e Controparte_2 ora in favore ditta MA NA di VA EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al P.IVA_3 Carmelo, 6, oltre agli interessi di legge. bb) Dichiarare, in caso di riconoscimento del diritto del locatore, , al pagamento dei Parte_1 canoni pregressi e non versati, la compensazione legale con le somme dovute, da quest'ultimo in qualità di condominio solidalmente responsabile, a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti dalla ora in favore ditta MA NA di VA Controparte_7 EL P. IVA: , corr. in Sassari, Via al Carmelo, 6, e condannare lo stesso P.IVA_3 Pt_1
al pagamento della differenza che il Giudice, causa cognita, riterrà dovuta.
[...] cc) Con vittoria di diritti, onorari e spese”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il e per Persona_1 esso, quale proprio Amministratore di sostegno, , il quale contestata la Controparte_11 ricostruzione dei fatti allegati dalle controparti, così concludeva:
pagina 8 di 18 “IN VIA PRELIMINARE Dichiarare inammissibili le domande spiegate nei confronti del Parte_6 e del Sig. con estromissione dei medesimi dal
[...] Persona_1 giudizio, con il favore delle spese In via gradata disporre il mutamento del rito (dal rito speciale al rito ordinario) fisando udienza ex art. 183 c.p.c. . in via ulteriormente gradata assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissare successiva udienza . SUBORDINATAMENTE E CP_13 NEL MERITO A)-contrariis RE;
B)assolvere il Sig. da Per_1 Persona_1 Persona_1 ogni avversa pretesa;
C)-con vittoria di spese e competenze di lite”.
L'Amministrazione Condominiale del fabbricato di piazza Azuni n. 21, benché ritualmente chiamata sceglieva di rimanere contumace, anche nella fase di merito.
Il Giudice, con provvedimento emesso in data 02/11/2021, rilevato che la controversia, pur traendo origine da un contratto di locazione, aveva ad oggetto domande di risarcimento del danno rivolte anche nei confronti di soggetti terzi, rispetto al predetto contratto, e ritenuto che nel caso in esame non trovasse applicazione il rito speciale, dovendosi per contro applicare il rito ordinario, disponeva il mutamento del rito da locatizio a ordinario.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. per il deposito di memorie, con provvedimento del 20/07/2022 il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti ex art. 185 bis c.p.c.
Le parti rifiutavano la proposta conciliativa formulata dal Giudice.
Con provvedimento del 07/07/2023, rigettate le istanze istruttorie svolte dalle parti, veniva fissata l'udienza del 13/12/2023 per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice rilevato che l'atto di chiamata del , depositato sul PCT, fosse privo dei requisiti CP_12 formali indispensabili per l'evocazione in giudizio, rimetteva la causa sul ruolo e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 17/09/2024.
All'udienza del 17/09/2024 il procuratore del dava atto del decesso del suo assistito ed il Per_1 Giudice dichiarava l'interruzione del processo.
Il giudizio, che veniva riassunto con ricorso depositato, in data 31/10/2024, nell'interesse di Pt_1
.
[...]
Con comparsa depositata in data 13/01/2025, si costituivano in giudizio (e Controparte_3
, eredi del Giovanni, e concludevano chiedendo: Controparte_4 Persona_1
“In via principale, assolvere e da ogni avver-sa Controparte_3 Controparte_4 domanda, con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese generali, Cpa e Iva di legge. In via subordinata, salvo gravame, in caso di condanna anche parziale e tenuto conto in ogni caso del limite disposto dall'art. 754 CC, vale a dire della quota ereditaria pari a 1/3 di ciascuno dei coeredi chiamati pagina 9 di 18 in causa, dichiarare tenuto a manlevare e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 da ogni pregiudizio derivante dalla con-danna stessa, con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese generali, Cpa e Iva di legge. In via ulteriormente subordinata, salvo gravame, in caso di condanna anche parziale e tenuto conto in ogni caso del limite disposto dall'art. 754 CC, vale a dire della quota ere-ditaria pari a 1/3 di ciascuno dei coeredi chiamati in causa, dichiarare CP_14
a manlevare e da ogni pregiudizio de-rivante
[...] Controparte_3 Controparte_4 dalla condanna stessa nella misura del 66,49%, pari alla quota millesimale del medesimo e Pt_1 limitare comunque la condanna di e ai danni derivanti Controparte_3 Controparte_4 da responsabilità extracontrattuale, con vittoria di com-pensi e spese di lite, oltre spese generali, Cpa e Iva di legge”.
Con comparsa depositata in data 04/01/2025 si costituiva in giudizio , Controparte_11 erede del e concludeva chiedendo: Per_1 Persona_1
“IN VIA PRINCIPALE a) -contrariis RE;
b) -assolvere da ogni Controparte_11 avversa domanda;
c) -con vittoria di spese e competenze di lite comprese spese generali, cpa e iva nella misura di Legge. IN VIA SUBORDINATA, e salvo gravame a) -contrariis RE;
b) -in caso di condanna anche parziale e tenuto conto in ogni caso del limite disposto dall'art. 754 c.c., vale a dire della quota ereditaria pari a 1/3, dichiarare
tenuto a manlevare da ogni pregiudizio derivante dalla Parte_1 Controparte_11 condanna stessa;
c) -con vittoria si spese e competenze di lite comprese spese generali, cpa e iva nella misura di Legge. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA sempre salvo gravame a) -contrariis RE;
b) -in caso di condanna anche parziale e tenuto conto in ogni caso del limite disposto dall'art. 754 c.c., vale a dire della quota ereditaria pari a 1/3, dichiarare
tenuto a manlevare da ogni pregiudizio derivante dalla Parte_1 Controparte_11 condanna stessa nella misura del 66,49% pari alla quota millesimale del medesimo e limitare Pt_1 comunque la condanna del ai danni derivanti da responsabilità Controparte_11 extracontrattuale;
c) -con vittoria si spese e competenze di lite comprese spese generali, cpa e iva nella misura di Legge”.
La convenuta VA EL, in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA e UC depositava, in data 08/01/2025, comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, CP_2 insistendo nelle difese precedentemente spiegate. La stessa allegava alla comparsa l'atto di chiamata in causa del , così provando la rituale chiamata in causa dello stesso. CP_12
All'udienza del 10/06/2025 i procuratori delle parti insistevano nelle difese rassegnate e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del , Controparte_2 al riguardo va considerato che il NA è stato socio della società MA NA Controparte_2
[...] Tale tipo di società impone che tutti i soci rispondano solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), caratteristica non derogabile da parte dei soci stessi. pagina 10 di 18 Per la struttura delle società personali, il debito della società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio ed i patrimoni dei soci sono “protetti” dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal principio della sussidiarietà della loro responsabilità di cui all'art. 2304 c.c., rispetto a quella del patrimonio sociale (ex plurimis, Cass., n. 30441/2017). Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto che lega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società – che per prima può essere chiamata a rispondere dei debiti sociali – non esclude che sia i soci sia la società possano essere debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado diverso (Cass., n. 1281/2020). Si tratta di debiti che sono propri della società, nei confronti dei quali però i soci illimitatamente responsabili assumono la posizione, e il trattamento, di garanti ex lege (Cass. Ord., n. 6650/2018). Va considerato quindi che, in conformità a quanto disposto dall'art. 2290 c.c. in tema di società in nome collettivo, il socio risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui si verifica lo scioglimento, che deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Per cui rimane responsabile solidalmente nei confronti dei terzi per le Controparte_2 obbligazioni maturate anteriormente al suo recesso del 31/03/2019 (per la data del recesso si veda la visura camerale in atti doc. 36 fasc. parte intimata).
Ciò posto, si osserva che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della parte conduttrice, in cui si è trasformata l'intimazione di sfratto per morosità in seguito all'opposizione, è fondata e meritevole di accoglimento.
Al riguardo si deve osservare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Sez. Un., n. 13533/2001).
Tanto premesso in iure, si osserva in facto che con la produzione del contratto di locazione e della scrittura privata del 03/01/2018, posti a fondamento della pretesa, dai quali risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone, nella misura indicata, la parte ricorrente ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697, 1° co., c.c. La parte conduttrice, invece, si è opposta allo sfratto, muovendo le eccezioni sopra indicate.
Ciò posto, va prima di tutto considerato che i profili di inadempimento dedotti dalla conduttrice non sembrano averle impedito di godere del bene, né, peraltro, può affermarsi che il locatore abbia fornito alcuna assicurazione in merito all'idoneità dei locali, non rinvenendosi nel testo contrattuale alcuna pattuizione nel senso indicato. Al contrario nel contratto (punto 8) si dà atto, che “La conduttrice dichiara di ricevere in consegna l'immobile e di ritenerlo idoneo all'attività da svolgere (come da documentazione fotografica allegata sub C) e si impegna a riconsegnarlo nello stesso stato, senza diritto a compenso per riparazioni, migliorie o addizioni, anche se eseguiti con il consenso del locatore. Tali opere rimarranno in ogni caso a favore dell'immobile locato, salva la facoltà del locatore di richiedere la rimessione in pristino”.
Si deve, inoltre, considerare che la parte conduttrice ha avuto per oltre 30 anni (dal 1988) la detenzione dell'immobile concesso in locazione, svolgendovi l'attività. La stessa, pertanto, ben conosceva le condizioni dell'immobile oggetto di causa anche prima della sottoscrizione del contratto di locazione del 01/04/2007. pagina 11 di 18 Detta circostanza risulta sia dalla sentenza del Tribunale di Sassari n. 731/1994, emessa il 23/09/1994, sia dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, n. 78/1997, emessa il 07/03/1997, sentenze depositate dalla stessa parte convenuta e richiamate dalla medesima nei suoi atti, (docc. 3) e 4) fascicolo parte intimata). In particolare, nella sentenza emessa dal Tribunale è dato leggere:
…
…
pagina 12 di 18 Nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, invece, è dato leggere:
Orbene, dalle predette sentenze, rese tra dante causa dell'odierno attore, e la società Persona_3
si evince: Controparte_2
1. che la odierna intimata conduceva in locazione l'immobile per cui è causa già dal 1988;
2. che l'immobile locato era un immobile in condizioni di particolare vetustà, tanto che nel contratto di locazione del 1988 le parti avevano inserito la clausola che vietava tassativamente al conduttore opere suscettibili di modificare o compromettere le strutture murarie;
pagina 13 di 18 3. che già all'epoca l'immobile era interessato da infiltrazioni d'acqua, tanto che era stato incaricato un tecnico per visionare dette infiltrazioni.
Discende da quanto sopra che già nel 1988 l'odierna conduttrice conosceva, come detto sopra, le condizioni dell'immobile e, ciò nonostante, in data 01/04/2007 stipulava nuovo contratto di locazione per il medesimo locale.
Chiarito ciò, per giurisprudenza costante, allorquando il conduttore, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, né avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., dal momento che non si può escludere che il conduttore ritenga di realizzare i suoi interessi assumendosi il rischio economico dell'eventuale riduzione dell'uso pattuito ovvero accollandosi l'onere delle spese necessarie per adeguare l'immobile locato all'uso convenuto, in cambio di un canone inferiore rispetto a quello richiesto in condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso (ex plurimis Cass., n. 25278/09; Cass., n. 8303/2008; Cass., n. 3341/2001; Cass., n. 5786/1985).
Alla luce di quanto sopra devono essere rigettate le domande riconvenzionali: di risoluzione del contratto per grave inadempimento del locatore, di riduzione del canone, di risarcimento del danno e di corresponsione degli esborsi effettuati per i lavori eseguiti.
Ciò posto, occorre a questo punto valutare se, in conformità del disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. (applicabili al caso di specie, non versandosi in ipotesi di locazione ad uso abitativo e, dunque, non trovando applicazione il disposto dell'art. 5, l. 392/1978), sussistano gli estremi della risoluzione contrattuale per inadempimento della conduttrice. Sul punto è necessario tener conto del fatto che la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 30730/2019) ha sostenuto che nel valutare la gravità dell'inadempimento del conduttore di un immobile ad uso non abitativo il Giudice può, comunque, utilizzare, come parametro di orientamento, l'art. 5 della legge n. 392/1978, che stabilisce presuntivamente la gravità dell'inadempimento in corrispondenza del mancato pagamento – decorsi 20 giorni dalla scadenza – del canone. È necessario, finanche, considerare che la principale obbligazione che discende dal contratto di locazione a carico del conduttore consiste proprio nel pagamento del canone e pare coerente ritenere che anche il mancato pagamento di un'unica mensilità possa rappresentare per il locatore un inadempimento essenziale. Ora, nella specie, la parte conduttrice risulta essere ancora debitrice della parte locatrice della somma dovuta per canoni intimati. La morosità della parte conduttrice, peraltro, si è ulteriormente aggravata per le mensilità successive, nonostante il ricorso alle vie giudiziali, tanto che al 23 aprile 2021 (data di rilascio dell'immobile), i canoni inevasi ammontavano ad € 46.000,00. Il debito accumulato dalla parte conduttrice, pertanto, è di gran lunga superiore alla somma dovuta per ciascuna mensilità di canone, pari ad € 1.800,00.
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e delle osservazioni fin qui svolte sembra, quindi, potersi dichiarare che l'inadempimento della convenuta sia grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. Il contratto di locazione in corso tra le parti, perciò, deve essere dichiarato risolto per grave inadempimento della parte conduttrice.
Statuito ciò, , in qualità di socio della società Controparte_2 Controparte_2
e in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA, subentrata
[...] Controparte_1 alla società devono essere condannati, in solido tra loro, Controparte_2 al pagamento, in favore di , della somma di € 5.500,00, per i canoni scaduti fino al marzo Parte_1 2019, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. pagina 14 di 18 in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA, subentrata alla società Controparte_1 MA NA invece, va condannata al pagamento, in favore di Controparte_2 Pt_1
, della somma di € 40.866,50, per i canoni scaduti dall'aprile 2019 fino al rilascio dell'immobile
[...] e per gli oneri tributari, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Ciò posto, in ordine la domanda di pagamento dell'indennità di avviamento proposta in via riconvenzionale nei confronti dell'attore, deve rilevarsi come l'art. 34 della L. 392/78 prevede detta forma di ristoro. La medesima norma, però, chiarisce che detta indennità è dovuta ad esclusione delle ipotesi di risoluzione per inadempimento o disdetta del conduttore. Nel caso di specie il contratto si è risolto per inadempimento del conduttore, conseguentemente non è dovuta l'indennità di cui all'art. 34 della L. 392/78.
Deve, invece, essere riconosciuto alla parte conduttrice il diritto alla restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale, non avendo parte attrice contestato il diritto della conduttrice alla restituzione di detto deposito. Deve in proposito richiamarsi il principio in forza del quale l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, il conduttore può esigerne la restituzione. La parte attrice deve, pertanto, provvedere alla restituzione, in favore della parte conduttrice, dell'importo pari ad € 1.500,00, sulla somma decorrono gli interessi in misura legale dalla data del versamento, coincidente con quella della sottoscrizione del contratto, sino al saldo.
Deve essere, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda svolta in via riconvenzionale dalla parte convenuta al fine di dichiarare: , tenuto al Parte_1 pagamento nella misura del 50% delle spese necessarie alla chiusura del passaggio esistente tra l'immobile di Sua proprietà e quello ora in uso della ditta MA NA di VA EL...” (lett. s, foglio di precisazione della conclusioni depositato in data 12/12/2023), essendo stata allegata e documentata la sopravvenuta definizione sul punto della controversia, tra le parti, in forza di un accordo transattivo stragiudiziale. In merito si osserva che nella copia del verbale di riconsegna dell'immobile, prodotto in giudizio in data 24/04/2021 dalla parte convenuta, si dà atto che:
Quanto, poi, ai provvedimenti emergenziali emanati dal Governo, al fine di contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus, che avevano limitato il godimento dell'immobile dall'11/03/2020 al 17/05/2020, va osservato che nell'emergenza pandemica da Covid 19 il Legislatore ha qualificato la mancata corresponsione del canone come inadempimento e non ha disposto l'esonero dal pagamento dello stesso, ma solo che si possa escludere la responsabilità del debitore. Il D.L.23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020 n.13, all'art.3, co.6 bis, ha previsto, difatti, che: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati pagina 15 di 18 o omessi adempimenti”. Si osserva, per di più, che quando il Governo ha voluto introdurre la possibilità (e, comunque, non l'obbligo) di rinegoziare le condizioni economiche di un contratto, ovvero ridurre definitivamente a determinate categorie di imprenditori i canoni di locazione per un certo numero di mensilità, lo ha fatto espressamente. Il D.L. n. 34/2020 all'art. 216, comma 3, ha, difatti, previsto che:
“La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito”. Per gli altri rapporti di locazione, non concernenti palestre, piscine ed impianti sportivi di privati, deve ritenersi che l'art. 3, co. 6 bis, citato, non avendo disposto alcun abbuono o riduzione definitiva dai canoni, consente unicamente di ritenere (se estensivamente interpretato) temporaneamente giustificati i mancati o ritardati pagamenti relativi ai canoni maturati durante le restrizioni governative, fermo restando l'obbligo di pagamento di detti canoni alla cessazione della misura restrittiva;
impedendo, quindi, la risoluzione del contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni scaduti durante le suddette restrizioni, qualora le morosità così accumulate vengano sanate una volta cessata l'emergenza, con la ripresa regolare delle attività (interpretazione confermata dal citato art. 216, co. 3, del D.L. 34/2020, che, come si è detto, ha limitato la riduzione dei canoni di locazione solo in favore dei conduttori di palestre, piscine ed impianti sportivi privati, oltre che della previsione, ad esempio, della possibilità di cessione dei crediti d'imposta in ragione del 60% dei canoni di locazione corrisposti ai locatori prevista dall'art. 65 D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 che, evidentemente, presuppone la persistenza dell'obbligo di pagamento dei canoni).
Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014, si liquidano, in aderenza ai valori minimi, come segue:
Tabelle: 2014-2018 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 810,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 574,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.384,00
AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione
€ 415,20 processuale (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 1.799,20
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) pagina 16 di 18 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.356,00
AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 706,80
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 3.062,80
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 6.661,20
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento della parte conduttrice;
2. condanna , in qualità di socio della società Controparte_2 Controparte_2
e in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA,
[...] Controparte_1 in solido tra loro al pagamento, in favore di , della somma di € 5.500,00, per i Parte_1 canoni scaduti fino al marzo 2019, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
3. condanna in proprio e in qualità di titolare della ditta MA NA, al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 40.866,50, per i canoni scaduti Parte_1 dall'aprile 2019 fino al rilascio e per gli oneri tributari, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
4. condanna alla restituzione, in favore di in proprio e in qualità Parte_1 Controparte_1 di titolare della ditta MA NA, dell'importo pari ad € 1.500,00, oltre agli interessi in misura legale dal 01.04.2007 al saldo;
5. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda svolta in via riconvenzionale dalla parte convenuta al fine di dichiarare: “ , tenuto al pagamento Parte_1 nella misura del 50% delle spese necessarie alla chiusura del passaggio esistente tra l'immobile di Sua proprietà e quello ora in uso della ..”; Parte_4
6. rigetta per il resto le domande riconvenzionali;
7. condanna e in proprio e in qualità di titolare della Controparte_2 Controparte_1 ditta MA NA, in solido tra loro alla rifusione, in favore di , delle spese di lite Parte_1 che, in assenza di notula, liquida d'ufficio in € 6.661,20 per compensi di avvocato, oltre alle spese esenti, come documentate, agli accessori come per legge ed alle spese generali al 15%;
pagina 17 di 18 8. condanna e in proprio e in qualità di titolare della Controparte_2 Controparte_1 ditta MA NA, in solido tra loro alla rifusione, in favore di , Controparte_3 [...]
e di delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_4 Controparte_11 6.661,20 per compensi di avvocato, in ragione di un terzo ciascuno (1/3), oltre accessori come per legge e spese generali al 15%.
9. pone definitivamente a carico di in proprio e in qualità di titolare della ditta Controparte_1 MA NA, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. Sassari, 3 ottobre 2025
Il G.O.P. Salvatore Barmina
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