Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 601/2023 del 5/09/2023 del Tribunale di La
Spezia, promossa da:
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Brizzi, dall'Avv. Gabriele Calevro, dall'Avv. in forza di procura Parte_1 allegata all'atto di appello, presso i quali è elettivamente domiciliato in La Spezia, piazza
Verdi, n. 23
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra Guastini, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale la elettivamente domiciliata in La Spezia, via A. Persio, n. 49
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello, contraiis reiectis, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della appellata sentenza, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ rigettare la domanda attorea in quanto infondata sotto ogni profilo;
al contrario, accertare la proprietà in capo al convenuto dello stradello per cui è causa sia a titolo derivativo che, in via subordinata ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, per usucapione, decennale o ordinaria, anche per il possesso maturato dai suoi danti causa, della proprietà dello stesso con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, preliminarmente: rigettare l'appello proposto dal signor perché inammissibile in quanto in Parte_1 evidente contrasto con l'art. 342 c.p.c.; nel merito: essendo l'appello del tutto infondato sia in fatto che in diritto, per le motivazioni esposte in comparsa di costituzione, riconfermare la sentenza n. 601/2023 del Tribunale della Spezia in ogni suo punto. Con vittoria di spese ed onorari anche di questo secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12/06/2017, , proprietaria Controparte_1 dell'immobile sito in Santo Stefano di Magra, via Don Minzioni, n. 43 censito al NCEU del
Comune di Sarzana, fg. 11, part. 123, citava in giudizio dinnanzi al Tribunale Parte_1 di La Spezia al fine di sentir accertare e dichiarare il suo diritto di proprietà sull'area pertinenziale del predetto immobile, in ragione del titolo di acquisto del 1952 stipulato dai propri genitori ( che descriveva il bene come confinante con la via Varriccio) e al fine di sentir condannare il convenuto alla rimozione del cancello apposto in tale area nel giugno 2016.
L'attrice deduceva di aver sempre utilizzata l'area in questione come parcheggio e per l'accesso ad un locale di sgombero realizzato nel 1976. Lamentava che , Parte_1 proprietario del fondo confinante e titolare di diritto di servitù di passo sull'area oggetto del contenzioso, nel corso del 2012 vi aveva apposto un primo cancello e, poi su accordo con l'attrice, una recinzione per comprensibili ragioni di sicurezza e, poi, nel 2016 un secondo cancello e alcuni vasi atti ad impedire l'accesso al sopracitato locale di sgombero.
Si costituiva nel giudizio , instando per l'integrale rigetto delle domande CP_2
attoree e proponendo, in via riconvenzionale, domanda di accertamento del suo diritto di proprietà sull'area oggetto di lite, anche per usucapione.
Esperita CTU e assunte le prove orali, il Tribunale dichiarava Controparte_1
esclusiva proprietaria della corte oggetto di causa, rigettando tutte le domande riconvenzionali proposte dal convenuto e condannando quest'ultimo alla rimozione, a sue spese, del cancello apposto nel giugno 2016, nonché al pagamento delle spese di lite. Il primo giudice, qualificata la domanda come rivendica, riteneva provato il diritto di proprietà di sull'area controversa alla luce dell'atto di acquisto del 1952, Controparte_1 risalente quindi ad epoca ultraventennale, da intendersi come comprensivo dell'area in questione in quanto: -indicante quale confine dell'immobile acquistato su un lato la Via
Varriccio; -nello straccio della mappa catastale valida al 1952 l'area è graffata al fabbricato mappale 123; - i danti causa di non avevano mai smesso di Controparte_1
2 possedere l'area. Per contro – rilevava il giudice – gli atti di provenienza dell'appellante non consentivano di evidenziare elementi tali da cogliere un collegamento tra la sua proprietà e l'area oggetto del contenzioso. Tali conclusioni – proseguiva il Tribunale - erano coerenti con la ricostruzione operata dal CTU. Il Tribunale non riteneva rilevanti le argomentazioni di fatto che facessero cogliere il collegamento tra la proprietà del fabbricato del convenuto e/o dell'attrice e l'area oggetto di controversia. Il Tribunale, poi, rigettava le domande di usucapione ex art. 1159 c.c. del convenuto, nonché ordinaria, per mancanza di un titolo astrattamente idoneo a tal fine, e poiché sulla base dell'analisi delle deposizioni dei testi non riteneva sussistente la prova di un possesso esclusivo dell'area in capo al convenuto.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , instando per la sua integrale Parte_1 riforma, sia sotto il profilo del rigetto della domanda proposta dall'attrice, sia sotto il profilo dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione. L'appellante ha formulato i seguenti motivi di appello:
1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 948 c.c., 2697 c.c., 817 e 818 c.c., nonché degli artt. 1362 e 950 c.c.. Lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha accolto la domanda di rivendicazione formulata da , Controparte_1
appiattendosi sulle risultanze della CTU, basate sulle mere risultanze catastali, senza considerare l'assenza di qualsiasi collegamento funzionale tra il bene controverso e la proprietà Dagli atti di provenienza da lui prodotti il Tribunale avrebbe dovuto CP_1
desumere, avendo specifico riguardo alle indicazioni dei confini in essi contenuti, la pertinenzialità dell'area contesa alla sua proprietà a fronte dell'assenza nei rogiti notarili della controparte ed invocati dell'area in questione. Sia dall'atto di donazione del 1996 che dall'atto di vendita del 1997 degli immobili in suo favore emergeva che il confine indicato era
Via Orsini (ex Via Verriccio), comprendendo così l'oggetto della compravendita anche lo stradello in discussione, come era possibile evincere dall'art. 2 di tale atto, erroneamente non considerato dal CTU. Inoltre, aveva effettuato a proprie esclusive spese Parte_1 opere edili sullo stradello in questione, valorizzandone la funzionalità e l'asservimento alla sua proprietà: il Tribunale avrebbe dovuto dare maggiore rilievo a tale elemento. In ultimo,
sarebbe titolare solo di una servitù sull'area in questione, volta a Controparte_1 consentire l'accesso al locale sopraelevato tramite scala mobile, e la sua proprietà confinerebbe con via Orsini solo nella parte di fabbricato dove insiste un locale adibito a magazzino (ex porcile).
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto assolto l'onere probatorio in tema di ricostruzione dell'acquisto a titolo originario
3 del diritto a titolo di usucapione. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'azione di rivendica dell'attrice la produzione dell'unico titolo risalente al CP_1 ventennio, senza verificare che l'attrice non aveva provato minimamente il possesso utile all'usucapione, circostanza – quella del suo possesso - smentita dal fatto che l'appellante aveva realizzato attività di ristrutturazione dell'immobile con occupazione dell'area, mentre prima l'area era in stato di abbandono. L'incertezza della prova avrebbe dovuto valere anche per l'attrice che agisce in rivendicazione che doveva invece dimostrare di aver usucapito l'area, laddove l'istruttoria aveva smentito il possesso dell'originaria attrice.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto la domanda riconvenzionale di usucapione dallo stesso proposta.
Il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la facoltà di di unire il proprio Parte_1 possesso a quello dei suoi danti causa e di beneficiare dell'usucapione abbreviata, posto che i titoli di provenienza, risalenti ben oltre il 1953, data di acquisto della appellata, ricomprendevano anche la pertinenza oggetto di causa. Avendo riguardo alle deposizioni dei testi, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere provato il possesso esclusivo e ultraventennale dell'area da parte di . La presenza di contrasti tra le Parte_1
deposizioni dei testimoni, inoltre, avrebbe dovuto portare a ritenere non provata la circostanza dell'utilizzo come parcheggio dell'area controversia da parte di CP_1
.
[...]
Si è costituita nel giudizio , preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per difetto di sinteticità e specificità, contestando integralmente la fondatezza nel merito dell'avversaria ricostruzione e chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 3/07/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la Corte ha fissato udienza di rimessione in decisione in data 19/03/2025, con concessione dei termini ex lege previsti, all'esito dei quali la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello art. 342 c.p.c. è infondata. La giurisprudenza afferma “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
4 sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass. 13535/18).
Inoltre, “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”.
(Cass. 7675/19).
Nel caso di specie, benchè effettivamente l'atto di appello si presenti lungo, sono comprensibili quali sono le parti censurate, sulla base del confronto tra l'atto di appello e la sentenza. Analogamente, sono chiare le conseguenze derivanti dalle censure proposte dall'appellante sull'esito del giudizio.
Nel merito.
I motivi 1 e 2 possono essere trattati congiuntamente e sono, ad avviso della Corte, fondati.
E' vero, come afferma il Tribunale che il titolo di acquisto di risale ad Controparte_1
oltre un ventennio rispetto alla data di notifica della causa con domanda di rivendica, tuttavia occorre ricordare che nel giudizio di rivendicazione – così qualificata la domanda da parte del primo giudice senza impugnazione sul punto -, come affermato in più occasioni dalla
Corte Suprema “l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per
l'usucapione. Se poi anche il possesso è contestato dal convenuto, l'attore non può limitarsi
a dimostrare che il titolo o i titoli (…) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o
i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione "iuris tantum" di possesso intermedio, senza che il rigore di siffatto onere probatorio sia attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste non siano formulate in modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte dell'attore
o dei suoi "danti causa" (Cass n. 1925/1997; n. 35258/2024).
La prova di cui sopra non può ritenersi raggiunta per due distinti motivi, alternativi fra loro.
5 In primo luogo, difetta la prova univoca che l'immobile acquistato nel 1952 dai genitori di comprenda l'area di cui è causa. E' vero che l'atto di cui è causa Controparte_1 indica effettivamente tra i confini dell'immobile oggetto di acquisto (costituito da casa rurale composta da 4 piccoli vani e stalla con frastaglio di terreno per deposito strame antistante la stalla, “viottolo” e “porcile”) “Via Variccio”, attuale via Orsini, col quale confina effettivamente l'area di cui è causa. Tuttavia, anche altra parte dell'immobile di proprietà confina con la predetta via (cfr. le mappe catastali indicate dal CTU e riprodotte CP_1 nella consulenza d'ufficio, nonché le foto 4 e 5 della CTU e quanto affermato dal predetto consulente d'ufficio laddove indica quale piccola area estranea al contenzioso facente parte del mappale 123 di proprietà quella compresa tra il cancello e l'ingresso del locale CP_1 che nell'atto di acquisto dei danti causa di parte attrice viene indicato come “porcile”). Si ricorda che “In tema di azione di rivendicazione, di cui all'articolo 948 cod. civ., per
l'individuazione del bene rivendicato, del quale si chiede il rilascio (ovvero per stabilire esattamente l'unità immobiliare contesa), la base primaria dell'indagine del giudice di merito
è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, quando essi sono stati esibiti in giudizio. Difatti solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sui dati di individuazione delle unità rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le mappe catastali”
(Cass. n. 21834/2007). Ed ancora “Ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto di una compravendita, l'indicazione dei confini - che concerne punti oggettivi di riferimento esterni
- consentendo perciò la massima precisione, assume valore decisivo e prevalente rispetto alle altre risultanze probatorie, ed in particolare ai dati catastali, sia allorché si risolva nella descrizione dell'intero perimetro, sia, a maggior ragione, quando trovi conferma in altri dati obiettivi incontrovertibilmente conducenti al fine, come la dettagliata descrizione della composizione e della collocazione dell'unità immobiliare nell'ambito di un più vasto complesso, così eliminando ogni margine di dubbio circa la materiale consistenza dell'unità stessa. A tali fini, pertanto, il ricorso ai dati catastali - che non solo hanno natura tecnica e sono preordinati essenzialmente all'assolvimento di funzioni tributarie ma anche spesso sfuggono alla diretta percepibilità da parte dei contraenti - ha soltanto carattere sussidiario, essendo ammesso unicamente nell'ipotesi di indicazioni inadeguate o imprecise in ordine ai confini” (Cass. n. 5635/2002).
Nel caso in esame, rilevano i seguenti elementi ostativi all'accoglimento della rivendica:- il titolo di acquisto del 1952 non fa espresso riferimento a tale area;
-il contenuto del predetto titolo di acquisto del 1952 nella parte in cui indica il confine dell'immobile acquistato con via
6 Varriccio, attuale via Orsini, non è risolutivo, risultando detta via confinante anche con altra parte dell'immobile di parte appellata, che non ha nulla a che fare con l'area in questione, - vi è altresì da dire che la “graffatura catastale”, ad avviso della Corte, differentemente da quanto ritenuto dal Tribunale, non ha alcun valore indicativo della proprietà, tanto più che la planimetria e/o mappa catastale contenente detta graffatura non risulta allegata all'atto di acquisto di cui sopra del 1952, né viene richiamata nel predetto atto di acquisto. Per completezza, anche se irrilevante ai fini della prova dell'azione di rivendica, anche la proprietà degli immobili oggetto di acquisto e di donazione in favore dell'appellante
[...] indicano tra i confini la medesima via Orsini, pur anch'esse non facendo alcun Pt_1 riferimento all'area di cui è causa.
Sotto un secondo profilo, non risulta che l'originaria parte attrice, a fronte della contestazione del possesso dell'originario convenuto abbia fornito la prova di un possesso Pt_1 esclusivo dell'area in questione. Come evidenziato dal primo giudice l'appellante
[...] ha iniziato ad eseguire lavori sull'area oggetto di causa dopo il 27.3.1996 (data Pt_1 dell'atto di donazione) e nello stesso anno ha incaricato una ditta di occuparsi del rifacimento e del consolidamento del piano di calpestio della corte oggetto di causa e del muro di contenimento posto a suo sostegno.
Risulta dalle deposizioni testimoniali, analiticamente riportate dal Tribunale, che l'area in questione è stata utilizzata nel passato sia dalla famiglia che dai familiari di CP_1 [...]
circostanza che non consente di affermare la sussistenza del presupposto del Pt_1 possesso ai fini dell'accoglimento dell'azione di rivendica (così come neppure, peraltro,
l'accoglimento della domanda di usucapione di come si vedrà infra). Come Parte_1
evidenziato dal Tribunale risulta che nel 2009 a costruito una ringhiera per motivi Pt_1
di sicurezza;
nel 2011 a apposto un cancello e una parte di recinzione sul confine Pt_1 tra la sua proprietà e l'area oggetto di causa, una ringhiera lungo l'area pertinenziale della stessa;
nel giugno 2016 ha apposto un altro cancello, chiudendolo a chiave, sul Pt_1
limite tra la corte e la pubblica via Orsini, ed alcuni vasi nel punto in cui la famiglia di parte attrice era solita posizionare la scala per raggiungere il vano ricovero attrezzi. Ed invero, quanto alla deposizione dei testi, risulta dalla deposizione di che l'area è Testimone_1
stata utilizzata nel passato dalla famiglia oltre che per il transito anche per il Pt_1
deposito di materiale, quale in particolare legname per riscaldare la casa, e per il taglio della legna;
e che come sopra anticipato, ha ristrutturato detta area che si trovava Parte_1 in cattive condizioni. Il teste ha riferito: “Lo stradello era in terra battuta e Testimone_2 vedevo solo e soltanto i familiari dell'avv. servirsi dello stradello, a piedi.”. Ha poi Pt_1
7 riferito che andava spesso sui luoghi da bambino, che la nonna o la sorella di Parte_1
vi posavano legna o fiori (in tal senso anche la teste ); che nel 1977 vi Tes_3
parcheggiava lo scooter. E ciò senza considerare che, secondo quanto riferito da Tes_1
, l'appellata o il di lei padre aveva chiesto il permesso alla madre dell'appellante al
[...] fine di poter posizionare sull'area in questione una scala fissa per accedere, tramite la porta realizzata al di sopra dell'area al locale di sgombero realizzato durante i lavori di ristrutturazione, permesso che non è stato concesso. Ne consegue, alla luce di tali deposizioni (sia pure contrastanti con altre di cui si dirà infra), che non può affermarsi che e i propri danti causa abbiano esercitato un possesso continuativo, Controparte_1 effettivo ed esclusivo sull'area, risultando al più un compossesso o, quanto meno, un utilizzo promiscuo dell'area da parte sia della famiglia he della famiglia CP_1 Pt_1
MOTIVO 3. La domanda di usucapione abbreviata proposta dall'appellante va rigettata.
Si riporta l'ampio riferimento del Tribunale ai titoli di proprietà dell'appellante: “Nella scrittura privata datata 6.1.1911, non trascritta, e nell'estratto dell'atto di divisione del 15.4.1936 a rogito , peraltro solo parzialmente leggibile (entrambi prodotti in giudizio da Persona_1
parte convenuta), non sussistono elementi che facciano cogliere un collegamento tra la proprietà del fabbricato del convenuto e l'area oggetto del contenzioso.
Nell'atto a rogito notaio in data 27.3.1966, con il quale e Per_2 Persona_3 Per_4
hanno donato a “fabbricato attualmente inabitabile e in pessimo stato
[...] Parte_1
di manutenzione composto da piano seminterrato con locale cantina, piano terra con ingresso, locale soggiorno, camera e piano secondo con camera e bagno. Confinante con: via Don Minzoni, via Orsini e eredi accatastato al foglio 11 mappale 450 sub 1”., Per_5
(pag. 5 sentenza)” nessun riferimento può rinvenirsi nell'atto all'area oggetto di causa...
“Con atto di vendita in data 10/09/1997 a rogito notaio CP_3 Controparte_4
in proprio ed in nome dei signori , nonché e Parte_2 Controparte_5 CP_6
, non in proprio ma in nome del figlio minorenne , hanno ceduto a
[...] CP_7
il compendio immobiliare sito in via Orsini, ed identificato al Fg 11, mappale Parte_1
450 sub.
2. descritto come: “porzione di fabbricato in stato di degrado ed instabilità, come dichiarano le parti e come risulta dalla perizia redatta dalla geometra Parte_3 allegata al presente atto sotto la lettera “D” composta da ingresso e cantina al piano terra
(parzialmente interrato) da una camera e ripostiglio al piano primo e da cucina e dispensa al piano secondo, il tutto formante un unico corpo a principali confini: sotto suolo, sopra aria, ai lati via Orsini, proprietà di parte acquirente (oggetto della precedente donazione) proprietà
e proprietà e ”. (pag. 5 sentenza). Controparte_8 Parte_4 Controparte_1
8 Dai suddetti atti non emerge alcun riferimento all'area oggetto di causa, così come anche nella relazione di stima dell'arch. allegata al primo rogito notarile, e della geom. Per_6
, allegata al secondo atto notarile. Ne consegue che la domanda di usucapione Pt_3
abbreviata va rigettata in quanto i titoli di cui sopra non costituiscono atti idonei a trasferire la proprietà.
Per gli stessi motivi va rigettata la domanda di usucapione ordinaria per la condivisibile motivazione del Tribunale che si riporta: “Per la stessa ragione, con riferimento alla domanda di usucapione ordinaria deve escludersi la possibilità per il convenuto di giovarsi dell'eventuale possesso dei suoi danti causa, ex art. 1146, comma 2 c.c. (possesso peraltro non contrastante con il diritto di servitù di passo sull'area da parte del convenuto che parrebbe essere pacifico).
Infatti, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente "a non domino", a giustificare la "traditio" del bene oggetto del possesso (da ultimo Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8596 del 16/03/2022) (pag. 8 sentenza).
Nel caso di specie, come già rilevato, in nessuno degli atti di trasferimento di proprietà versati in atti dall'appellante vi è l'accenno all'area oggetto di causa.
In ogni caso, anche in relazione al possesso vantato dall'appellante, va confermato quanto affermato dal Tribunale posto che le risultanze probatorie, in parte tra loro contrastanti, non consentono di ritenere adeguatamente comprovato un possesso dell'area oggetto di causa avente i requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c., difettando in particolare l'esclusività e la protrazione per un periodo ventennale dell'area in questione.
Il Tribunale, con motivazione condivisibile, ha ricordato che, nonostante Parte_1 abbia esercitato atti di manutenzione e sistemazione dell'area certamente corrispondenti anche alle facoltà spettanti al titolare del diritto di proprietà a partire dagli anni 1996/1998 circa, tuttavia, dal momento dell'acquisto della proprietà, la famiglia della ha CP_1 utilizzato l'area della corte per parcheggio di moto e scooter e quale punto di raccolta dello strame degli animali da cortile di cui era proprietaria;
- che nel 1976 la famiglia della CP_1
ha realizzato un piccolo locale di sgombero al quale si accede dalla corte oggetto di causa con l'apposizione di una scala rimovibile al muro dell'immobile di proprietà che -nel CP_1
2005 la ricorrente ha tenuto nella corte oggetto di causa il rinfresco di nozze della figlia. Se
è vero, poi, che , sorella del convenuto ha affermato: “La il padre Testimone_1 CP_1
9 aveva parlato con mia mamma, chiedendo se poteva essere installata una scala fissa, ma mia mamma non diede l'autorizzazione perché sarebbe stata ingombrante”, è altresì vero che , cugina di ha invece affermato : “Ricordo CP_9 Controparte_1 benissimo che un giorno la mamma dell'avv. a chiesto a mia zia se poteva passare Pt_1 con il marito perché aveva problemi di deambulazione e mia zia l'ha fatta passare…Ricordo anche che altre persone che andavano dalla madre dell'avv. che aveva una specie Pt_1
di negozio di merceria i casa,. Avevano iniziato a chiedere il permesso a mia zia per passare di lì e mia zia diceva sempre “ormai che sei lì passa”, rendendo contraddittorio il quadro probatorio che dovrebbe rendere evidenza, ai fini dell'accoglimento dell'usucapione – sempre come affermato dal primo giudice - di una prova rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite e comprovate in sede testimoniale e documentale, nonché sulla concludenza e sufficienza delle stesse a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà esclusiva, laddove le prove orali hanno restituito un utilizzo promiscuo dell'area da parte sia della famiglia he della famiglia Inoltre, la teste ha dichiarato “Io CP_1 Pt_1 CP_9
andavo in quei luoghi fin da bambina perché andavo da mia zia ed ho sempre giocato con le amiche in quest'area … nel corso degli anni era utilizzata anche per le feste dei compleanni dei bimbi … Posso dire che quando avevamo i figli piccoli mio marito e il marito della andavano in giro in scooter e so che lo teneva in quell'area”. La teste CP_1 Tes_4
ha dichiarato: “Conosco l'avv. ma non l'ho mai visto nell'area, neanche
[...] Pt_1 passare o almeno non ricordo, non so dove abitasse in zona, sicuramente l'ho visto in giro per il paese”. La teste ha riferito di una decina di feste sulla corte dal 1977 ad oggi Tes_5
sottinteso della famiglia di , di cui è amica da lungo tempo, i testi Controparte_1
e hanno riferito dell'utilizzo dell'area da parte della CP_9 Testimone_6 famiglia come parcheggio;
la teste ha ricordato che nell'area era sempre CP_1 Tes_4 seduto su una sedia il padre dell'attrice e come sede di collocazione della scala per raggiungere lo sgabuzzino sopraelevato. Si è già detto che risulta che il abbia Pt_1 iniziato ad eseguire lavori sull'area, cementandola, rifacendo parte del muro di sostegno ecc. solo a partire dal 1998 (cfr. teste che ha eseguito i lavori) e che mentre la casa Pt_3
già di proprietà non aveva altro accesso, la casa già dei genitori del aveva Per_5 Pt_1
altro accesso dal borgo.
Conclusivamente, va confermato il giudizio espresso dal Tribunale per cui in difetto di prova rigorosa di un possesso esclusivo e ultraventennale da parte del convenuto ad immagine del diritto di proprietà, la domanda di usucapione deve essere rigettata.
10 Ne consegue che in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza vanno respinta la domanda di diretta ad accertare che l'area Controparte_1 pertinenziale di cui è causa è di sua proprietà e quella, conseguenziale, diretta all'immediata rimozione del cancello apposto nel giugno 2016.
In forza del noto principio per cui in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado il giudice deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali ripartito, tenendo presente l'esito complessivo della lite e quindi del rigetto sia della domanda di rivendica di che si quella di usucapione, ma tenuto conto del Controparte_1 parziale accoglimento dell'appello sulla rivendica, la Corte ravvisa le ragioni per compensare fra le parti le spese di lite fino alla misura di 2/3, con condanna dell'appellata alla rifusione della restante frazione di 1/3. Esse sono liquidate in base al DM n. 55/2014, secondo lo scaglione applicato dal Tribunale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 601/2023, del
5/09/2023, del Tribunale di La Spezia, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza,
RESPINGE la domanda di diretta ad accertare che l'area Controparte_1 pertinenziale di cui è causa è di sua proprietà e la domanda diretta all'immediata rimozione del cancello apposto da nel giugno 2016, con ripristino, a cura e spese del Parte_1
resistente, dello stato dei luoghi preesistente;
-COMPENSA le spese di giudizio di primo grado fra le parti fino alla misura di 2/3 e
CONDANNA l'appellata al pagamento della residua frazione di 1/3, Controparte_1 in favore dell'appellante , che liquida già nella ridotta frazione in euro Parte_1
1.700,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa in favore dei Difensori antistatari;
-RESPINGE nel resto l'appello e conferma nel resto la sentenza impugnata;
-COMPENSA le spese di giudizio di secondo grado fra le parti fino alla misura di 2/3 e
CONDANNA l'appellata al pagamento della residua frazione di 1/3, Controparte_1 in favore dell'appellante , che liquida già nella ridotta frazione in euro Parte_1
1.700,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa in favore dei Difensori antistatari.
Genova, 20/03/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
11