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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 899/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 21.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Luca Candiano e Nicola Candiano. attore-opponente contro Controparte_1
(CF: ) e per esso la
[...] P.IVA_1 [...]
(CF: Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio P.IVA_2
Franzese. convenuto-opposta FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto opposizione all'atto di precetto, Parte_1 notificatogli in data 9.3.2023, con cui il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo gli ha intimato di pagare la complessiva somma di € 1.251.121,77, in virtù del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27.3.2009 con atto per Notaio (Rep. n. 59950-Racc. n. 6692), intercorso tra la Persona_1 mutuante Banca dei Due Mari di Calabria e la mutuataria Controparte_3
A garanzia del puntuale e totale adempimento del predetto mutuo l'opponente aveva prestato fideiussione sino alla concorrenza di € 1.700.000,00. Il sig. ha eccepito la decadenza dall'azione nei suoi confronti ex Parte_1 art. 1957 c.c. Ha concluso chiedendo: “- ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata;
- sull'accertata violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., dichiarare la decadenza del Fondo di Garanzia dal suo diritto verso il fideiussore sig. scaturente dal contratto di Parte_1
mutuo fondiario rogato per Notar il 27/03/2009 n. rep. 59950 n. 6692 della Persona_1
Raccolta, intercorso tra la mutuante Banca dei due mari di Calabria e la mutuataria CP_3
- in via subordinata e nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga che le parti del
[...] contratto fideiussorio abbiano inteso derogare alla decadenza prevista dall'art. 1957, dichiarare la relativa clausola vessatoria ai sensi della disciplina consumeristica e perciò nulla. - In ogni caso, dichiarare l'inesistenza del diritto del Fondo di Garanzia a procedere esecutivamente in danno dell'opponente e, consequenzialmente, l'inefficacia del precetto notificato in data 09/03/2023; Con consequenziale statuizione sulla regolamentazione delle spese da liquidare ex parametri forensi con accessori di legge, al cui pagamento condannare la parte opposta a favore dell'opponente, con distrazione per i difensori che si dichiarano anticipatari.”.
2. Si è costituito in giudizio il Fondo di Garanzia dei Depositanti del
[...]
, il quale ha contestato integralmente l'opposizione rilevando che non CP_1 risulta applicabile alla fattispecie in oggetto l'art. 1957 c.c. e che, in ogni caso, il recupero del credito vantato è stato eseguito tempestivamente, avendo parte opposta tutelato la propria posizione in diversi procedimenti giudiziari instaurati dalla società debitrice (A.T.P. introdotto dalla in data 24.4.2014 e Controparte_3 ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto in data 28.8.2014). Ha poi aggiunto che parte opponente ha, in ogni caso, rinunciato implicitamente ad avvalersi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., in quanto costituitasi nella fase di opposizione ad un primo precetto notificato il 10.4.2015, limitandosi a contestare la debenza delle somme richieste. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
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3. L'opposizione è infondata e va respinta per i motivi che seguono.
4. Preliminarmente si rileva che non è applicabile alla vicenda in disamina la disciplina consumeristica, invocata dall'opponente nella propria memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 21.6.2023 laddove ha eccepito l'abusività delle clausole di deroga alla decadenza ex art. 1957 ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. t) del D.lgs. n. 206/2005. Come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cassazione civile sez. un., 27/02/2023, n.5868) “La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata". Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che "Gli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei
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contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15, .”. Per_2
Ebbene nel ricorso per A.T.P. proposto dall' iscritto al n. R.G. Controparte_3
1300/2014, la medesima società dichiarava che il mutuo era stato richiesto per garantire liquidità alla compagine societaria di cui era socio l'odierno opponente sig. cfr. doc. n. 4 fascicolo di parte opposta). Parte_1
Anche in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. R.G. 2623/2014 si afferma che i sig.ri e sono i “soci” garanti Parte_2 Parte_1 dell' (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte opposta). Controparte_3
Deve escludersi, pertanto, che l'opponente possa accedere alla qualifica di consumatore, in quanto è inverosimile, oltre che indimostrato, che lo stesso abbia prestato la fideiussione per scopi estranei all'attività di impresa, dal momento che ha prestato una garanzia in favore della società di cui è socio e quindi sulla base di non trascurabili collegamenti funzionali con il soggetto garantito. Dunque l'opponente non può invocare la disciplina consumeristica, essendo ragionevole ritenere che egli abbia prestato la garanzia con il fine di rafforzare la posizione sul mercato della società mutuataria.
5. Tanto chiarito, quanto all'eccepita decadenza della società creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c. si osserva quanto segue. Il contratto di mutuo sotteso al precetto opposto, all'art. 6 bis, rubricato
“Fidejussione” prevede che “La “parte fidejubente” sigg.ri e Parte_2
a garanzia del buon fine delle concessioni fatte con il presente atto dalla Parte_1
Banca e del puntuale pagamento di tutte le obbligazioni assunte dalla parte accreditata, prestano fidejussione solidale per loro e/o successori ed aventi causa a qualsiasi titolo,fino alla concorrenza di euro 1.700.000,00 (euro unmilionesettecentomila).”. Tale clausola contrattuale non contiene una espressa deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c. Dall'esame, però, della documentazione allegata e, in particolare, dell'atto di citazione in opposizione ad un precedente precetto, proposta da da Controparte_3
e, altresì, dall'odierno opponente, in data 21.4.2015 (cfr. Parte_2 doc. n. 7 fascicolo parte opposta), si rileva che il sig. si era in Parte_1 quella sede limitato a lamentare l'illegittimità della pretesa di pagamento azionata dalla banca creditrice, senza eccepire l'avvenuta decadenza ex art. 1957 c.c., quando era già trascorso il termine decadenziale di sei mesi (risulta che in data 13.8.2014 la banca creditrice, a mezzo raccomandata A.R., comunicò all' e ai soci Controparte_3 garanti la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione contrattuale, cfr. doc. sub n. 5 ricorso ex art. 700 c.p.c., pagg. 2 e 3). Tale comportamento posto in essere dall'odierno opponente può essere inteso alla stregua di una rinuncia implicita ad avvalersi della decadenza del creditore dal diritto
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di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria in quanto la parte, nonostante avesse l'occasione di muovere in quella sede detta contestazione, era rimasto silente sul punto. Tanto trova conforto nell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha avuto modo di chiarire che "la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente" (Cass. 13078/2008).” (Cassazione civile, Sez. I, n. 31509 del 3.11.2021). Avendo l'opponente rinunciato alla decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. la relativa eccezione da lui proposta nel presente giudizio non può che essere disattesa.
6. Vista la novità e la controvertibilità delle questioni esaminate si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà. La restante metà va posta a carico del soccombente sig. nella Parte_1 misura che sarà liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio e operando la riduzione dei valori medi di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA
l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
CONDANNA l pagamento della metà delle spese di lite in favore dell'opposta, Parte_1 che viene liquidata in complessivi € 9.000,00, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, operata la compensazione per la restante metà.
Castrovillari, 21/05/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo Dott.ssa Rosanna D'Amico.
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