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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/04/2024, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2774/2022 tra le parti:
RICORRENTE cf CP_1 C.F._1
- difesa: avv. GALLO ANNAMARIA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO cf Controparte_2 C.F._3
- difesa: avv. BOLOGNINI MATTEO, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente: “
1)La casa familiare, posta in Carmignano (PO), Via Pistoiese n. 17,piano S1-T, rappresentata al catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 10, dal mappale 334 subalterno 500,resta assegnata alla IG.ra come da ordinanza presidenziale del 11/07/2023. CP_1
2) La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, ai Persona_1 sensi della legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, con collocamento e domicilio presso la madre in
Carmignano (PO), via Pistoiese n. 17 nella casa familiare di proprietà del sig.
[...]
assegnata con provvedimento presidenziale del 11 luglio 2023 alla IG.ra CP_2 CP_1
. Per l'effetto di quanto sopra, entrambi i genitori avranno diritto a esercitare la potestà
[...] separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni più importanti nell'interesse di relative all'educazione, alla Per_1 religione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore, come previsto ex art. 316 c.c. novellato dal D.Lgs. n. 150/2013 sul presupposto essenziale della condivisione degli oneri genitoriali.
3)I IGg.ri e concordano i tempi di permanenza della minore, come da ordinanza CP_1 CP_2 presidenziale ex art. 708 cpc del 11/07/2023, secondo il calendario condiviso che segue: trascorrerà con il padre due fine settimana alternati: a) dal sabato dall'uscita di Per_1 scuola (o in caso di giorno non scolastico dalle ore 10,00) fino alla domenica sera alle ore
21,00; b) uno/due pomeriggi infra settimanali (eventualmente con possibilità di un pernottamento e relativo accompagnamento della figlia a scuola il giorno successivo) in linea con le preferenze della ragazza. Le condizioni relative alla permanenza di presso il Per_1 padre potranno subire variazioni in ragione dell'età e delle esigenze della minore o dei genitori che potranno definire tra loro tempi e modi diversi. Durante le festività Natalizie, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Natale, nonché il successivo periodo che va dalla sera del primo giorno dell'anno fino alla ripresa dell'attività scolastica e con l'altro genitore il periodo che va alla sera di Natale alla sera del primo giorno dell'anno, alternando di anno in anno i due periodi, sempre tenuto conto delle preferenze della figlia. Per quanto riguarda, invece, le vacanze
Pasquali si stabilisce che la minore trascorrerà, sempre ad anni alterni, con un genitore il periodo che va dall'inizio della vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore il periodo che va dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa dell'attività scolastica, sempre alternando di anno in anno i due periodi. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere la figlia per 15 giorni, anche non consecutivi, coincidenti con i
2 periodi di ferie estive dei genitori e, a tal proposito, le parti dovranno concordare entro il giorno 30 del mese di Maggio di ogni anno i rispettivi periodi di ferie, onde evitare eventuali sovrapposizioni. La figlia trascorrerà le altre festività ed i ponti legati alle medesime con alternanza annuale tra i genitori. Le Parti concordano, comunque, che i viaggi all'estero devono essere preventivamente concordati e autorizzati. I genitori potranno condividere con la figlia le feste di compleanno, di fine anno scolastico e le date ritenute più Per_1 significative, anche di carattere religioso, suddividendo le giornate in modo equo e conforme alle indicazioni della figlia medesima. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_1 quando vorrà dietro semplice preavviso telefonico alla madre, e compatibilmente con le esigenze scolastiche ludiche e ricreative;
4)Il IG. si obbliga a versare, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Controparte_2 intestato alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese a decorrere dalla omologa da parte CP_1 del Tribunale di Prato delle presenti condizioni concordate di separazione, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli appena maggiorenne e non Per_2 economicamente autosufficiente, e la somma di € 550,00 ciascuno per complessivi € Per_1
1.100,00 mensile e rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a decorrere dal mese di
1 aprile 2025.Quanto ai consumi delle forniture di acqua e di metano della casa familiare assegnata alla IG. tenuto conto che il IG. abiterà al piano sovrastante, CP_1 CP_2 composto da due appartamenti, i coniugi, in considerazione dell'impossibilità di suddividere gli impianti del gas, e acqua, che forniscono tutte le unità immobiliari, convengono che i consumi emergenti dalle fatture emesse dai vari fornitori, verranno così suddivise: 60% a carico di e 40%a carico di e ciò a far data da febbraio 2024, CP_1 Controparte_2 data in cui il IG. si è trasferito al piano superiore. Il pagamento dovrà avvenire entro CP_2 il termine di scadenza della fattura a semplice richiesta. In difetto, la IG. ra CP_1 procederà alla suddivisione degli impianti detti, addebitando al IG. il pagamento delle CP_2 lavorazioni.
5)I IGg.ri e concordano che le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse CP_1 CP_2 dei figli e da intendersi quelle stabilite dal Protocollo di intesa vigente Per_2 Per_1 presso il Tribunale di Prato integralmente richiamato e accettato dalle parti, saranno sostenute e divise al 50%tra loro, rimanendo salvo il reciproco diritto di ciascuno alla restituzione delle spese straordinarie dai medesimi sostenute dalla data di presentazione del ricorso alla data di omologa della separazione. Tutte le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura sopra indicata, solo ove le stesse siano state preventivamente concordate tra loro per iscritto (anche tramite messaggi e/o email) e subordinate al consenso di entrambi, eccezion fatta per quelle mediche urgenti e improcrastinabili, che dovranno
3 essere rimborsate dietro esibizione della documentazione medica e fiscale di spesa, e quelle scolastiche obbligatorie. Il concorso nel pagamento avverrà tramite rimborso al genitore che ha effettuato la spesa entro 10 giorni dalla consegna e/o esibizione dei relativi documenti fiscali recanti il codice fiscale dei figli.
5)L'assegno unico universale, nonché ogni altro bonus, verrà richiesto e versato/percepito e/o usufruito dalla IG.ra in quanto genitore collocatario, con espresso consenso CP_1 fin dal presente accordo del IG. mentre le detrazioni fiscali per la figlia saranno al CP_2
50% ciascuno.
6)La IG.ra si riconosce economicamente autosufficiente, anche alla luce dei CP_1 redditi che le provengono e che le potrebbero provenire dai beni di sua proprietà e della propria famiglia.
La IG.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione formulata nei CP_1 confronti del marito che accetta. Entrambi i coniugi dichiarano di aver Controparte_2 regolato ogni rapporto economico e di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
7)Il IG. si impegna e si obbliga a rifondere alla IG.ra le spese legali Controparte_2 CP_1 maturate dall'Avv. Annamaria Gallo per il patrocinio prestato in suo favore nel presente giudizio;
di talchè la IG.ra dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla CP_1 richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 8/4/2024”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto all'intestato Tribunale di CP_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge, , sposato con rito Controparte_2 civile a Carmignano il 16.11.2009 e dalla cui unione sono nati (8.11.2005) e Per_2
(6.12.2009). Per_1
Quali provvedimenti accessori la ricorrente ha chiesto (1) la pronuncia di addebito della separazione per colpa del coniuge, il quale ha posto in essere nel corso degli anni condotte aggressive, vessazioni psicologiche e umiliazioni verbali nei confronti della ricorrente (comportamenti probabilmente acuiti dall'assunzione sistematica da parte del medesimo di sostanze stupefacenti ed alcool); (2) l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
(3)
l'assegnazione della casa familiare alla stessa;
(4) il diritto di visita da parte del padre;
(5) la somma di euro 1.200,00 a titolo di mantenimento ordinario per entrambi i figli,
4 con ripartizione delle spese straordinarie per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre.
pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Con ordinanza dell'11.7.2023 il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separati disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, il diritto di visita da parte del padre, l'obbligo a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre la somma di euro 500,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Di fronte al giudice istruttore, il convenuto non si è costituito, rimanendo così contumace.
Nelle more della fase istruttoria si è costituito in giudizio dando atto, Controparte_2 unitamente alla ricorrente di aver raggiunto un accordo, chiedendo, pertanto, di poter precisare congiuntamente le conclusioni.
Preso atto di quanto sopra, il giudice istruttore ha concesso alle parti termine sino al
2.4.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e all'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Questioni preliminari – Preliminarmente il Collegio deve provvedere a revocare la declaratoria di contumacia del convenuto, il quale nelle more del giudizio si è costituito regolarmente.
Pronuncia di separazione – Sul punto il Collegio precisa che, sebbene nelle conclusioni congiunte, le parti non hanno chiesto al Tribunale la pronuncia di separazione, la stessa deve ritenersi implicita, tenuto conto delle conclusioni del ricorso introduttivo depositato dalla ricorrente, della circostanza che il convenuto, costituendosi, non si è opposto a tale richiesta nonché degli accordi raggiunti dagli stessi nelle more del giudizio. Nel merito, si osserva che sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data in cui parte ricorrente è comparsa di fronte al Presidente del Tribunale ed è stata autorizzata a vivere separata dal coniuge ha condotto vita autonoma rispetto al medesimo, il quale, costituitosi nelle more del giudizio, non ha contestato tale circostanza. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti,
5 dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore – Il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento e collocamento della figlia minore nonché dell'articolazione del diritto di visita da parte del Per_1 genitore non collocatario che abita, comunque, al piano superiore della abitazione adibita a casa familiare. Tuttavia, occorre considerare che la ricorrente nei propri scritti difensivi ha allegato che il padre fa uso sistematico di sostanze stupefacenti, allegazione che il convenuto non ha contestato al momento della propria costituzione in giudizio. Si ritiene, pertanto, necessario, al fine di tutelare il benessere della minore, che il padre consegni alla madre referti del test del capello due volte l'anno (prima delle vacanze estive e prima delle vacanze natalizie) fino al compimento della maggiore età della figlia, evidenziando che qualora detto test risultasse positivo la madre è del tutto legittimata a non consegnare la figlia al padre, come nel caso in cui il padre si rifiutasse ad effettuare tale accertamento. Tale puntualizzazione si rende necessaria per tutelare la figlia minore, la quale, pur avendo un'età nella quale è capace di discernimento e comunque di decidere in autonomia se frequentare il padre o meno, potrebbe essere messa a rischio in caso di trasferte in posti di villeggiatura se il padre è alterato o comunque sotto effetto di sostanze.
Assegnazione della casa familiare – Essendo la madre il genitore collocatario della figlia minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il
Tribunale recepisce in conformità l'accordo raggiunto dalle parti circa l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente che vi abiterà unitamente ai figli.
Mantenimento di entrambi i figli – Stesse conclusioni circa l'accordo raggiunto sotto il profilo economico. Le parti hanno redditi e risorse economiche ben diverse e la determinazione a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre la somma di euro 1.100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, appare congrua ed equilibrata rispetto alle risorse delle parti e ai periodi di frequentazione con l'uno e l'altro genitore.
Ulteriori pattuizioni – In relazione alle ulteriori pattuizioni raggiunte dai coniugi
(percezione assegno unico, ripartizione dei consumi delle abitazioni, compensi avvocato) il Tribunale si limita a prenderne atto pur non sussistendo i presupposti per una pronuncia giudiziale sul punto.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: revoca la contumacia di Controparte_2 pronuncia la separazione personale tra e , sposati con rito CP_1 Controparte_2 civile a Carmignano in data 16.11.2009, atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di matrimonio nell'anno 2009, Parte I, atto. N. 32 alle seguenti condizioni:
1) assegna la casa familiare, posta in Carmignano (PO), Via Pistoiese n. 17, piano S1-T, rappresentata al catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 10, dal mappale 334 subalterno 500, alla IG.ra che vi abiterà unitamente ai figli;
CP_1
2) affida la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori, ai Persona_1 sensi della legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, con collocamento e domicilio presso la madre in Carmignano (PO), via Pistoiese n. 17 nella casa familiare di proprietà del sig.
. Entrambi i genitori avranno diritto a esercitare la potestà separata Controparte_2 sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni più importanti nell'interesse di relative Per_1 all'educazione, alla religione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore, come previsto ex art. 316 c.c. novellato dal D.Lgs. n. 150/2013 sul presupposto essenziale della condivisione degli oneri genitoriali.
3) trascorrerà con il padre due fine settimana alternati: a) dal sabato dall'uscita Per_1 di scuola (o in caso di giorno non scolastico dalle ore 10,00) fino alla domenica sera alle ore 21,00; b) uno/due pomeriggi infra settimanali (eventualmente con possibilità di un pernottamento e relativo accompagnamento della figlia a scuola il giorno successivo) in linea con le preferenze della ragazza. Le condizioni relative alla permanenza di presso il padre potranno subire variazioni in ragione dell'età e delle esigenze Per_1 della minore o dei genitori che potranno definire tra loro tempi e modi diversi.
Durante le festività Natalizie, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Natale, nonché il successivo periodo che va dalla sera del primo giorno dell'anno fino alla ripresa dell'attività scolastica e con l'altro genitore il periodo che va alla sera di Natale alla sera del primo giorno dell'anno, alternando di anno in anno i due periodi, sempre tenuto conto delle preferenze della figlia. Per quanto riguarda, invece, le vacanze Pasquali si stabilisce
7 che la minore trascorrerà, sempre ad anni alterni, con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore il periodo che va dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa dell'attività scolastica, sempre alternando di anno in anno i due periodi. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere la figlia per 15 giorni, anche non consecutivi, coincidenti con i periodi di ferie estive dei genitori e, a tal proposito, le parti dovranno concordare entro il giorno 30 del mese di Maggio di ogni anno i rispettivi periodi di ferie, onde evitare eventuali sovrapposizioni. La figlia trascorrerà le altre festività ed i ponti legati alle medesime con alternanza annuale tra i genitori. Le Parti concordano, comunque, che i viaggi all'estero devono essere preventivamente concordati e autorizzati. I genitori potranno condividere con la figlia le feste di compleanno, di fine anno Per_1 scolastico e le date ritenute più significative, anche di carattere religioso, suddividendo le giornate in modo equo e conforme alle indicazioni della figlia medesima. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà dietro semplice preavviso Per_1 telefonico alla madre, e compatibilmente con le esigenze scolastiche ludiche e ricreative;
4) prima delle vacanze natalizie e prima delle vacanze estive, fino alla maggiore età della minore, il padre è tenuto a consegnare esiti esame del capello a , la CP_1 quale è autorizzata a non consegnare la figlia al padre qualora tali test siano positivi o non siano stati svolti;
5) pone a carico di l'obbligo di versare, a mezzo bonifico bancario sul Controparte_2 conto corrente intestato alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese a decorrere CP_1 dalla sentenza di separazione, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli
, appena maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e la Per_2 Per_1 somma di € 550,00 ciascuno per complessivi € 1.100,00 mensile e rivalutabile Org_ annualmente in base agli indici a decorrere dal mese di 1 aprile 2025;
6) prende atto che le parti concordano che quanto ai consumi delle forniture di acqua e di metano della casa familiare assegnata alla IG. tenuto conto che il IG. CP_1 CP_2 abiterà al piano sovrastante, composto da due appartamenti, i coniugi, in considerazione dell'impossibilità di suddividere gli impianti del gas, e acqua, che forniscono tutte le unità immobiliari, convengono che i consumi emergenti dalle fatture emesse dai vari fornitori, verranno così suddivise: 60% a carico di CP_1
e 40%a carico di e ciò a far data da febbraio 2024, data in cui il IG. Controparte_2 si è trasferito al piano superiore. Il pagamento dovrà avvenire entro il termine di CP_2
8 scadenza della fattura a semplice richiesta. In difetto, la IG. ra procederà alla CP_1 suddivisione degli impianti detti, addebitando al IG. il pagamento delle CP_2 lavorazioni.
7)I IGg.ri e concordano che le spese straordinarie, da sostenersi CP_1 CP_2 nell'interesse dei figli e da intendersi quelle stabilite dal Protocollo di Per_2 Per_1 intesa vigente presso il Tribunale di Prato integralmente richiamato e accettato dalle parti, saranno sostenute e divise al 50% tra loro, rimanendo salvo il reciproco diritto di ciascuno alla restituzione delle spese straordinarie dai medesimi sostenute dalla data di presentazione del ricorso alla data di omologa della separazione. Tutte le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura sopra indicata, solo ove le stesse siano state preventivamente concordate tra loro per iscritto (anche tramite messaggi e/o email) e subordinate al consenso di entrambi, eccezion fatta per quelle mediche urgenti e improcrastinabili, che dovranno essere rimborsate dietro esibizione della documentazione medica e fiscale di spesa, e quelle scolastiche obbligatorie. Il concorso nel pagamento avverrà tramite rimborso al genitore che ha effettuato la spesa entro 10 giorni dalla consegna e/o esibizione dei relativi documenti fiscali recanti il codice fiscale dei figli;
8)prende atto che le parti concordano che l'assegno unico universale, nonché ogni altro bonus, verrà richiesto e versato/percepito e/o usufruito dalla IG.ra in CP_1 quanto genitore collocatario, con espresso consenso fin dal presente accordo del IG.
mentre le detrazioni fiscali per la figlia saranno al 50% ciascuno;
CP_2
9) prende atto che la IG.ra si riconosce economicamente autosufficiente, CP_1 anche alla luce dei redditi che le provengono e che le potrebbero provenire dai beni di sua proprietà e della propria famiglia;
10) prende atto che la IG.ra rinuncia alla domanda di addebito della CP_1 separazione formulata nei confronti del marito che accetta. Entrambi i Controparte_2 coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
11) prende atto che le parti concordano che il IG. si impegna e si Controparte_2 obbliga a rifondere alla IG.ra le spese legali maturate dall'Avv. Annamaria CP_1
Gallo per il patrocinio prestato in suo favore nel presente giudizio;
di talchè la IG.ra dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla richiesta di CP_1 ammissione al gratuito patrocinio;
12) Spese compensate.
9 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Carmignano di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 16.4.2024
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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