Ordinanza collegiale 16 giugno 2021
Sentenza 16 marzo 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/03/2022, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/03/2022
N. 00411/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2019, proposto da
IC CA e MI RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Tiziana Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di RD, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità dell'occupazione da parte del Comune di RD del terreno edificatorio in Santa Caterina di RD (Lecce), individuato in Catasto al foglio 110, particella 671 (stralciata e generata dall'originaria particella 185 dello stesso foglio 110), esteso mq. 241, irreversibilmente trasformato in pubblica strada (via E. GN, angolo Via Cantù), terreno già di proprietà della sig.ra CA IC in virtù di atto per Notar A. Rescio 25.11.1977, oggi in nuda proprietà del di lei figlio RI MI in virtù di atto per Notar Rescio del 7.4.1998, e di cui la sig.ra IC ha riservato a sé l'usufrutto a vita, per non aver l'Amministrazione Comunale di RD:
1) perfezionato il procedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio attraverso la determinazione ed offerta dell'indennità di occupazione temporanea e d'urgenza;
2) per non aver condotto e concluso correttamente l'iter espropriativo con l'adozione del decreto di esproprio del terreno nei termini di legge;
e per la condanna
del Comune di RD a restituire il terreno sopra identificato, previa la sua rimessione in pristino, nonché a risarcire i danni patiti dai ricorrenti per il mancato utilizzo della suddetta area a far data dalla immissione nel possesso del bene e fino alla effettiva restituzione dello stesso, con la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge.
In subordine e nell'ipotesi in cui il Comune di RD volesse procedere alla stipula di un accordo di cessione volontaria del bene ex art.45 D.P.R. n. 327/2001 o intendesse adottare un provvedimento non retroattivo di acquisizione al proprio patrimonio del bene ex art.42 bis D.P.R. n. 327/2001,
per la condanna
del predetto Comune al pagamento di un importo a titolo di corrispettivo dell'acquisto del relativo diritto di proprietà, oltre al risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima come disposto dall'art.45 del D.P.R. n. 327/2001 con gli interessi e la rivalutazione monetaria, o alla corresponsione ex art. 42 bis dello stesso D.P.R., di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, nonché di un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale nella misura forfettaria del dieci per cento del valore venale del bene ed infine di un ulteriore risarcimento, per il periodo di occupazione illegittima, pari all'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 934/2021;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti, nelle qualità indicate in epigrafe, espongono quanto segue.
Con atto della G.M. n. 737 dell’1/9/1976, vistato per presa d’atto dal CO.RE.CO nella seduta del 1/10/1976 con provv. 42857, il Comune di RD deliberava di approvare il progetto definitivo (con valenza di dichiarazione di pubblica utilità) per la sistemazione di alcune strade comunali, a cui seguiva il successivo atto della G.M. n.346 del 18.04.1979, di approvazione della perizia suppletiva e di variante dei suddetti lavori tra cui quello relativo alla sistemazione di via E. GN angolo via Cantù in località Santa Caterina.
Per la realizzazione dei lavori, il Comune di RD procedeva alla ablazione di alcuni suoli e specificatamente, con “Decreto di Occupazione Temporanea d’Urgenza” n.7 repertorio n.10535 del 21.06.1979, occupava una porzione di suolo all’epoca di proprietà della ricorrente, sig.ra CA IC, riportata in catasto al Foglio 110 particella 185 (attualmente 671).
Il Comune di RD provvedeva a notificare in data 01.08.1979 alla sig.ra IC CA la nota 22.06.1979, con cui comunicava il deposito dell’elaborato tecnico relativo alla suddetta procedura espropriativa.
Con avviso del 09.08.1979, a firma del Sindaco p.t., notificato alla ricorrente in data 14.08.1979, il Comune di RD comunicava che avrebbe proceduto alla immissione nel possesso dei beni di cui al predetto decreto sindacale n.7 del 21.06.1979 ed in concomitanza avrebbe redatto il relativo verbale di consistenza.
Le operazioni di immissione nel possesso venivano rifissate per il giorno 15.09.1979.
Il Tecnico comunale, geom. Elio Donadei, provvedeva poi a frazionare le aree interessate alla costruzione delle strade (allegato frazionamento n.576 del 1982 e relative visure catastali).
A seguito del detto frazionamento, l’area occupata veniva stralciata dalla originaria particella 185 del foglio 110, generando la consistenza in occupazione identificata sempre con il foglio 110, ma con la nuova particella 671, della estensione di mq. 241 ed oggi estinta stante la realizzazione della strada denominata via AN GN (angolo via Cantù).
Nonostante parte ricorrente avesse sollecitato più volte il Comune di RD, quest’ultimo, dopo la presa di possesso dell’area e la sua irreversibile trasformazione, non provvedeva ad offrire alla proprietaria né l’indennità d’occupazione d’urgenza, né l’indennità di esproprio ed altresì non emetteva a conclusione della procedura ablativa il decreto definitivo di esproprio.
1.1.Con il ricorso all’esame, pertanto, i ricorrenti deducono la illegittimità, per effetto dell’art. 20 comma 2 della L n. 865/1971, dell’occupazione (dell’area ut supra indicata) protratta per oltre cinque anni dall’immissione nel possesso avvenuta il 15.09.1979, rilevando che, per effetto dell’art.13 comma 4 e 6 del D.P.R. n.327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità è divenuta inefficace stante la mancata adozione del decreto di esproprio nel termine quinquennale, decorrente dalla data in cui è divenuto efficace il provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera o è stato approvato il progetto di realizzazione della stessa.
1.2. Questi i motivi a sostegno del ricorso.
Violazione dell’art. 2 della L.241/1990. Mancata adozione del decreto di esproprio. Violazione art. 20 comma 2 L. n.865/ 1971; Violazione dell’art.13 comma 4 e 6 del D.P.R. n.327/2001.
Illegittimità dell’occupazione, obbligo di restituzione dell’immobile e risarcimento danni.
In ordine al quantum risarcibile, i ricorrenti sostengono che: alla luce della odierna disciplina, poiché non può più operare l’istituto della occupazione appropriativa, il danno alla proprietà deve essere risarcito tenendo conto dell’attuale valore di mercato dell’immobile e non del suo valore alla data di immissione nel possesso; alla proprietaria compete il risarcimento del danno per il mancato godimento ed utilizzazione del bene calcolato sul mancato reddito ricavabile per ciascun anno del periodo di occupazione illegittima e fino alla data di restituzione del bene o della eventuale stipula dell’accordo transattivo; il parametro da utilizzare ai fini della quantificazione sarà il reddito ricavato nell’anno precedente l’occupazione d’urgenza; sugli importi così calcolati devono essere poi computati la rivalutazione e gli interessi legali.
1.3. Il Comune di RD non si è costituito in giudizio.
1.4. Con ordinanza collegiale n. 934/2021, pronunciata in esito alla pubblica udienza del 25 maggio 2021, questa Sezione ha ritenuto indispensabile, “ al fine di decidere, disporre incombenti istruttori, ordinando al Comune di RD, in persona del Sindaco in carica, l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso che, in particolare, confermi (o meno) la dedotta mancata adozione del decreto finale di esproprio e/o di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm., stimando con esattezza l’area interessata dall’occupazione preordinato ad esproprio descritta in premessa, fornendo, altresì, tutta la pertinente documentazione a comprova ”.
In data 31 agosto 2021 il Comune di RD ha provveduto all’incombente richiesto da questo Tribunale, depositando apposita nota dirigenziale di chiarimenti prot. n. 44342/2021.
I ricorrenti hanno successivamente svolto e ribadito le proprie difese.
All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei termini di seguito indicati.
2.1. E’ opportuno ribadire, in limine, la sussistenza della giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (in forza del quale “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”) in ordine alle domande azionate dai ricorrenti, essendo intervenuta, oltre all’approvazione del progetto definitivo dell’opera stradale de qua con atto della Giunta Municipale di RD n. 737 dell’ 1/9/1976 (vistato per presa d’atto dal CO.RE.CO. nella seduta del 1/10/1976 con provvedimento n. 4285/1976), anche il decreto di occupazione temporanea d’urgenza n. 7 repertorio n.10535 del 21.06.1979, del terreno di proprietà dei ricorrenti, riportato in catasto al Foglio 110 particella 185 (attualmente 671).
Ed invero, a tale riguardo, la Sezione non ha motivo per discostarsi dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “ nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l'Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione ” (“ex multis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n. 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n.1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n. 9 e 22 Ottobre 2007 n. 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n. 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n. 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn. 27190, 27191 e 27193; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12 maggio 2015, n. 1549; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704).
2.2. Ciò premesso, nel particolare caso di specie, occorre anzitutto evidenziare che, in punto di fatto, questo Tribunale, ai fini di decidere la controversia per cui è causa, con ordinanza istruttoria n. 934/2021 ha chiesto al Comune di RD di relazionare dettagliatamente sulla vicenda dedotta in contenzioso, confermando (o meno) la dedotta mancata adozione del decreto finale di esproprio e/o di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm., nonchè stimando con esattezza l’area interessata dall’occupazione preordinata ad esproprio fornendo la pertinente documentazione a comprova.
Il 31.8.2021, il Dirigente dell’Area funzionale I del Comune di RD, con apposita nota prot. n. 44342/2021, ha specificato quanto segue.
“ Con atto del G.M. n. 737 del 1/09/1976, vistato per presa d'atto dal C0.RE.00 nella seduta del 01/10/76 con provvedimento n. 42857 l'A.C. deliberava di approvare il progetto per la sistemazione di alcune strade comunali redatto dagli Ing. AD e OM dell'importo di L. 100.000.000 (Cento/milioni);
-con atto della G.M. n. 346 del 18/04/1979, vistato per presa d'atto dal C0.RE.00 nella seduta del 05/05/1979 con provvedimento 24440, l'A.C, deliberava di approvare la perizia suppletiva e di variante dei suddetti lavori relativa tra l'altro alla sistemazione di via Cantù -loc. S. Caterina - RD;
-per realizzare i lavori previsti nella perizia si rendeva necessario procedere all'espropriazione di alcuni suoli e, pertanto, con "Decreto di Occupazione Temporanea D'urgenza n. 7/79" veniva occupata, tra l'altro, la zona riportata in Catasto del Comune di RD al fg. 110 p.11a 185 di proprietà del sig. RR EN;
- nel verbale di presa di possesso e di consistenza dei suoli il tecnico comunale precisava che il suolo occupato fg. 110 p.11a 185 era in realtà di proprietà della signora IC CA residente in Galatina (LE), anche se ancora catastalmente intestato al sig. RR EN;
-con frazionamento n. 576/82, redatto dal geom. Elio Donadei venivano frazionate le aree interessate alla realizzazione delle suddette strade, per cui l'area occupata veniva stralciata dalla p.11a 185 originaria, generando la consistenza in occupazione che si identifica con il fg. 110 p.11a 671 di estensione di mq 241;
-a seguito di tale procedura espropriativa non si è provveduto alla liquidazione di indennità di esproprio.
Dagli atti d'archivio non risulta esser stato emesso dall'Ente il decreto definitivo di esproprio di cui il "Decreto di Occupazione Temporanea D'urgenza n. 7/79» risulta propedeutico ”.
Pertanto, alla luce della relazione di chiarimenti depositata dall’Amministrazione Comunale intimata, risulta confermata la mancata persistente emanazione dell’atto finale ablatorio, con la conseguenza che l’illegittima privazione della disponibilità del bene immobile dei ricorrenti e sua trasformazione, configura un illecito permanente posto in essere dalla Amministrazione Comunale di RD.
Ed invero, secondo la nota pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2, “ In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull’occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza:
a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo [dovendosi precisare in proposito che la rinuncia abdicativa, però, non costituisce più causa di cessazione dell’illecito permanente dell’occupazione senza titolo a seguito delle successive Adunanze Plenarie nn. 2 e 4/2020];
d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); dunque a condizione che:
I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
II) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis;
III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l’art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il <<…giorno in cui il diritto può essere fatto valere>>;
e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr .”.
Dunque, nel caso di specie, in carenza di un formale provvedimento finale di espropriazione da parte del Comune di RD (e in assenza del verificarsi delle ulteriori ipotesi di cessazione dell’illiceità individuate nella sentenza sopra citata dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), il terreno in questione (distinto in Catasto al Foglio 110 p.lla 671, di mq. 241) è rimasto di proprietà/usufrutto dei ricorrenti, con la conseguenza che sussistono i presupposti per ordinarne la invocata restituzione agli odierni ricorrenti, previa la necessaria riduzione in pristino.
Rimane, tuttavia, salva l’eventuale applicazione da parte dell’Ente Comunale intimato dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., che ha disciplinato ex novo il potere discrezionale della P.A. di acquisizione del bene “in sanatoria” (“ Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale ( …)”), dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010 dichiarativa dell’incostituzionalità dell’art. 43 del medesimo D.P.R. n. 327 del 2001.
2.3.Quanto, poi, alla determinazione del risarcimento del danno per il mancato godimento delle aree di che trattasi a cagione dell’occupazione illegittima (a partire dal quinto anno successivo al 15 settembre 1979 - data di immissione in possesso, come risulta dal relativo verbale di presa in possesso e consistenza), il Collegio ritiene di poter fare applicazione dei principi enunciati nella sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, 7 novembre 2016, n. 4636, secondo la quale il risarcimento “ può essere calcolato - ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., facendo applicazione, in via equitativa, dei criteri risarcitori dettati dall’art. 42-bis t.u. espr. (cfr. da ultimo sul punto Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2016 n. 3929; 28 gennaio 2016 n. 329; 2 novembre 2011 n. 5844), e dunque in una somma pari al 5% annuo del valore del terreno ”.
In altri termini, “ il risarcimento del danno per mancato godimento del bene a cagione dell’occupazione divenuta illegittima (illegittimità, nel caso di specie, tuttora permanente) deve essere calcolato facendo applicazione analogica, in via equitativa (ai sensi dell’art. 1226 del Codice Civile), dei criteri risarcitori dettati dall’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, e, dunque, in una somma pari al 5% annuo (per ciascun anno di illegittima occupazione) del valore del terreno ” (T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704, cit.; T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, 26 novembre 2018, n. 1783, cit.; T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, 23 maggio 2019, n. 855).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, del c.p.a., il Comune di RD dovrà proporre ai ricorrenti il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dell’area di che trattasi (identificata in Catasto con la particella 671 del Foglio 110, stralciata dalla originaria particella 185, estesa per mq. 241 ed oggi estinta stante la realizzazione della strada denominata via AN GN - ang. Via Cantù), a partire dal quinto anno successivo al 15 settembre 1979, a cagione dell’occupazione (allo stato ancora) illegittima, oltre al valore del muro demolito, secondo i seguenti criteri:
I) dovrà tenersi conto dell’area effettivamente occupata dalla P.A. per la realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi identificata in Catasto con la particella 671 del Foglio 110, stralciata dalla originaria particella 185, estesa per mq. 241 ed oggi estinta stante la realizzazione della strada denominata via AN GN (angolo Via Cantù), occupata illegittimamente da parte del Comune di RD per la realizzazione della strada suindicata, a partire dal quinto anno successivo al 15 settembre 1979 (data di immissione in possesso), sino alla effettiva restituzione o acquisizione “sanante”;
II) in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno per mancato godimento da occupazione illegittima, questo dovrà essere calcolato in una somma pari al 5% annuo (per ciascun anno di illegittima occupazione) del valore venale dell’area in parola (determinato al momento dell’illegittima occupazione, per il periodo di illegittima occupazione a partire dal quinto anno successivo al 15 settembre 1979 e sino ad effettiva restituzione o acquisizione “sanante”), oltre al valore del muro demolito;
III) trattandosi di debiti di valore, le somme di cui al precedente punto n. 2 dovranno essere rivalutate alla data della presente sentenza (con applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall’I.S.T.A.T.); sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dovranno, inoltre, essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata in base ai suddetti indici I.S.T.A.T., secondo i principi di cui alla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, e ciò sino all’effettivo soddisfo.
La proposta di pagamento, elaborata sulla base dei criteri innanzi descritti, dovrà essere presentata ai ricorrenti, da parte del Comune di RD, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza o da quella di notificazione, se anteriore.
Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere accolto, quanto - da un lato - alla domanda di restituzione dell’area - ut supra indicata - illecitamente occupata dal Comune di RD per la realizzazione della strada denominata via AN GN (angolo via Cantù), previa riduzione in pristino, fatta salva l’eventuale applicazione dell’art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 327/2001 e ss.mm., e - dall’altro - alla definizione dei criteri ex art. 34, comma 4, del c.p.a. per il risarcimento dei danni per mancato godimento rivenienti dall’illegittima occupazione, nei sensi, limiti e termini innanzi precisati.
3.1. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di RD e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi, limiti e termini indicati in motivazione e, per l’effetto:
-condanna il Comune di RD, in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione in favore dei ricorrenti dell’area illegittimamente occupata indicata nella parte motiva, previa la necessaria riduzione in pristino, salva ed impregiudicata la facoltà per il predetto Comune di disporre l’acquisizione “sanante” dell’area medesima ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.;
- condanna il Comune di RD, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4 c.p.a., a proporre ai ricorrenti il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dei terreni di che trattasi secondo i criteri, le modalità e i termini specificati in parte motiva.
Condanna il Comune di RD, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO