TAR Milano, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 4288
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità per difetto assoluto di attribuzione

    La potestà di limitare la libertà di iniziativa economica rientra nel potere di programmazione dell'offerta di prestazioni mediche della Regione, la quale può imporre sacrifici alle strutture contrattualizzate per perseguire l'interesse pubblico alla tutela della salute collettiva. Le strutture private sono libere di operare privatamente se non accettano i condizionamenti.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della Legge 33/2009. Incompetenza

    La potestà di limitare la libertà di iniziativa economica rientra nel potere di programmazione dell'offerta di prestazioni mediche della Regione, la quale può imporre sacrifici alle strutture contrattualizzate per perseguire l'interesse pubblico alla tutela della salute collettiva. Le strutture private sono libere di operare privatamente se non accettano i condizionamenti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione dei princìpi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché dell’iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.

    L'aspettativa al rinnovo dei finanziamenti regionali non è giuridicamente tutelabile. Le strutture devono strutturarsi in modo flessibile per assorbire le variazioni connesse alla programmazione sanitaria, non potendo confidare sul rifinanziamento periodico. La ripartizione del budget deve basarsi su criteri idonei a garantire parità tra i soggetti accreditati.

  • Rigettato
    Violazione dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza, carenza di motivazione e istruttoria, sproporzione della misura

    La finalità perseguita è chiara: porre una contropartita al beneficio attribuito con l'incremento degli stanziamenti, stabilizzando le quote di compartecipazione dei privati per evitare aumenti di costi per le famiglie. La misura è applicabile solo per l'esercizio 2024. Una misura non è sproporzionata solo perché non è 'ad tempus', dovendo la Regione aggiornare le proprie valutazioni periodicamente.

  • Rigettato
    Mancanza di criteri e indicazioni sul metodo di calcolo della media delle rette e campione non omogeneo

    La media delle rette è stata calcolata secondo il dato risultante dall'ultima scheda struttura disponibile, distinguendo per RSA tra posti ordinari e Alzheimer. I dati di scheda struttura sono raccolti con metodologia precisa. La valutazione del grado di omogeneità del campione rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione. Il confronto tra strutture nello stesso ambito ATS è coerente con la finalità pubblica.

  • Rigettato
    Irrazionalità del meccanismo di calcolo della media riferito ad ATS con disomogeneità territoriali

    La valutazione del grado di omogeneità del campione rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione. Il confronto tra strutture nello stesso ambito ATS è coerente con la finalità pubblica. Il calcolo di una media è funzionale a fornire un valore sintetico rappresentativo.

  • Rigettato
    Disincentivo agli investimenti strutturali e innovativi, violazione art. 5, co. 4-bis L.R. 33/2009

    Gli operatori devono strutturarsi in modo flessibile per assorbire le variazioni della programmazione sanitaria. L'affermazione sul disincentivo agli investimenti è generica e indimostrata. Il principio programmatico di favorire l'innovazione necessita di bilanciamento con altri interessi, come l'accessibilità degli utenti alle RSA.

  • Rigettato
    Illegittimità del blocco delle rette applicabile anche a strutture accreditate e/o autorizzate

    Il blocco delle rette si applica solo alle strutture contrattualizzate. Il parametro della retta media è calcolato solo per i posti a contratto; una struttura solo accreditata non avrebbe un parametro confrontabile.

  • Rigettato
    Nullità per difetto assoluto di attribuzione

    La potestà di limitare la libertà di iniziativa economica rientra nel potere di programmazione dell'offerta di prestazioni mediche della Regione, la quale può imporre sacrifici alle strutture contrattualizzate per perseguire l'interesse pubblico alla tutela della salute collettiva. Le strutture private sono libere di operare privatamente se non accettano i condizionamenti.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della Legge 33/2009. Incompetenza

    La potestà di limitare la libertà di iniziativa economica rientra nel potere di programmazione dell'offerta di prestazioni mediche della Regione, la quale può imporre sacrifici alle strutture contrattualizzate per perseguire l'interesse pubblico alla tutela della salute collettiva. Le strutture private sono libere di operare privatamente se non accettano i condizionamenti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione dei princìpi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché dell’iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.

    L'aspettativa al rinnovo dei finanziamenti regionali non è giuridicamente tutelabile. Le strutture devono strutturarsi in modo flessibile per assorbire le variazioni connesse alla programmazione sanitaria, non potendo confidare sul rifinanziamento periodico. La ripartizione del budget deve basarsi su criteri idonei a garantire parità tra i soggetti accreditati.

  • Rigettato
    Violazione dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza, carenza di motivazione e istruttoria, sproporzione della misura

    La finalità perseguita è chiara: porre una contropartita al beneficio attribuito con l'incremento degli stanziamenti, stabilizzando le quote di compartecipazione dei privati per evitare aumenti di costi per le famiglie. La misura è applicabile solo per l'esercizio 2024. Una misura non è sproporzionata solo perché non è 'ad tempus', dovendo la Regione aggiornare le proprie valutazioni periodicamente.

  • Rigettato
    Mancanza di criteri e indicazioni sul metodo di calcolo della media delle rette e campione non omogeneo

    La media delle rette è stata calcolata secondo il dato risultante dall'ultima scheda struttura disponibile, distinguendo per RSA tra posti ordinari e Alzheimer. I dati di scheda struttura sono raccolti con metodologia precisa. La valutazione del grado di omogeneità del campione rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione. Il confronto tra strutture nello stesso ambito ATS è coerente con la finalità pubblica.

  • Rigettato
    Irrazionalità del meccanismo di calcolo della media riferito ad ATS con disomogeneità territoriali

    La valutazione del grado di omogeneità del campione rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione. Il confronto tra strutture nello stesso ambito ATS è coerente con la finalità pubblica. Il calcolo di una media è funzionale a fornire un valore sintetico rappresentativo.

  • Rigettato
    Disincentivo agli investimenti strutturali e innovativi, violazione art. 5, co. 4-bis L.R. 33/2009

    Gli operatori devono strutturarsi in modo flessibile per assorbire le variazioni della programmazione sanitaria. L'affermazione sul disincentivo agli investimenti è generica e indimostrata. Il principio programmatico di favorire l'innovazione necessita di bilanciamento con altri interessi, come l'accessibilità degli utenti alle RSA.

  • Rigettato
    Illegittimità del blocco delle rette applicabile anche a strutture accreditate e/o autorizzate

    Il blocco delle rette si applica solo alle strutture contrattualizzate. Il parametro della retta media è calcolato solo per i posti a contratto; una struttura solo accreditata non avrebbe un parametro confrontabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 4288
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 4288
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo