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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16124/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani
Giudice rel. dott.ssa Caterina Arcani Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 16124/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...] Parte_1
Y con il patrocinio dell'Avv. Mirko Billone del Foro di Bologna, con studio professionale in Bologna, alla Via Saragozza n. 44/A,
RICORRENTE contro
(CF , in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 ex le tura Distrettuale to (C.F. ) PartitaIVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “ .. Codesto Ill.mo Tribunale voglia .. previa sospensione del provvedimento impugnato, annullare e/o revocare il provvedimento emesso dalla Questura di Bologna protocollo MIPG nr. 0171101/2024, con il quale la Questura di Bologna rifiutava il permesso per protezione speciale a favore del signor e, per l'effetto riconoscere Parte_1
a favore del signor un permesso per protezione speciale per la Parte_1 durata di due anni alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari...”. Conclusioni per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
Pagina 1 1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 16 novembre 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 30 settembre 2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificatogli in data 24 ottobre 2024. Il provvedimento si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato unitamente al decreto impugnato, emesso nella seduta del 26.09.2024 dalla Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 co.
1.1. terzo e quarto periodo TUI.
2. L'istante ha rappresentato come il diniego della stessa leda il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, nonché la presenza di familiari in Italia.
3. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , Controparte_1 costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e sia del ricorso.
4. Il Giudice, non ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha proceduto all'udienza del 7.1.2025 all'ascolto del ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana: “ sono in Italia da due anni e provengo dalla Macedonia. Sono venuto in Italia per migliorare le mie condizioni di vita. Abito ad EZ da mio IP che si chiama , figlio di mia sorella che Parte_2
è deceduta sei mesi fa. In Italia ho lavorato un po' in nero ma nessuno mi assume con la ricevuta attestante la pendenza della domanda di Protezione. Avrei trovato a Bologna un lavoro in stazione per il trasporto delle persone disabili sul treno, ma non mi assumono perché vogliono il codice fiscale e un documento di soggiorno che abbia una foto. Sono stato in Italia nel 1989 per un grave intervento chirurgico e sono rimasto in Italia con i miei genitori tre anni poi sono rientrato in Macedonia. Ho frequentato le scuole italiane. Sapevo già l'italiano. In patria ho fatto il muratore, il giardiniere e ho lavorato nel settore dei traslochi. Ho moglie e figli che vanno e vengono dalla Macedonia, mentre mia moglie è sempre con me, anche lei è macedone ed è irregolare sul territorio italiano. Abitiamo ospiti da mio IP fuori EZ in un paese che si chiama Vitiano, non mi ricordo la via. Appena avrò un titolo di soggiorno riuscirò a lavorare e a pagarmi un affitto. In Macedonia c'è una casa in affitto dove stanno le mie figlie che hanno i loro fidanzati. Le mie figlie lavorano poco. Ho studiato solo 4 anni e poi non ho più frequentato la scuola. Non ho problemi con la giustizia ma sono stato accusato di riciclaggio ma io stavo accompagnando il fratello della seconda moglie di mio padre, che commercia in auto, a fare la spesa e non centro nulla con i suoi affari. Durante un controllo della polizia sull'auto di questo signore, con cui ero, è stata trovata una targa che è risultata rubata ma io non so nulla della targa e della sua provenienza”.
Il Giudice ha, poi, disposto un differimento all'udienza del 6.2.2025 per integrazione documentale e, previa adozione del provvedimento di sospensiva in data 19.2.2025, ha fissato l'udienza del 13 marzo 2025 delegando, per la prosecuzione dell'istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del Processo.
Pagina 2 5. Quindi, la causa è stata istruita dinanzi al GOP a ciò delegato mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione e nuova audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 13 marzo 2025, ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: continuo a non lavorare;
mia moglie pure non lavora ma abbiamo una figlia che ha ottenuto il permesso per cure mediche dalla Questura Persona_1 di EZ perché è incinta, partorirà a Settembre. Io sono ospite di mio IP che si chiama . Viviamo a casa sua in provincia di EZ, Parte_3 località Vitian domanda di protezione speciale nel 2022 presso la Questura di Bologna perché a quell'epoca vivevo qui in una roulotte nel campo vicino all'ospedale Maggiore. Ci siamo rimasti un anno poi ci siamo trasferiti ad EZ. Mia figlia è arrivata qui in Italia lo scorso anno, ricordo che a dicembre era già arrivata con il suo fidanzato. Poi è rimasta incinta. Lei abita con il suo fidanzato nella casa di uno zio di mio IP sempre ad EZ. L'altra mia figlia è rimasta in Macedonia. Mia madre è morta anni fa e mio padre vive in Macedonia. Come ho detto nella precedente udienza io sono entrato in Italia ed uscito dopo un po' di tempo diverse volte dal 1989 fino a tre anni fa;
da quel momento sono rimasto sempre qui. Ricordo che sono venuto in Italia la prima volta per sottopormi ad u intervento delicato alla gola, ma non ho documenti relativi all'intervento che mi è stato fatto dai medici dell'ospedale Maggiore. ADR: io lavoro in nero, ora sto aiutando mio IP nella raccolta del ferro, mio IP ha la cittadinanza italiana. Ma ho svolto anche altri lavori, sempre non in regola, in campagna o nel settore dei traslochi, ho chiesto anche l'elemosina in alcuni periodi. Io non ho mai lavorato in regola, cioè con il contratto. E anche ora non riesco ad essere assunto perché mi viene richiesto il codice fiscale o un documento con la mia fotografia. Mio IP non mi paga ma praticamente mi mantiene perché mi compra il cibo, oltre ad ospitarmi a casa sua dove vive con sua moglie. ADR: mia moglie si chiama lei non ha presentato nessuna domanda per Persona_2 regolarizza e. Ricordo che tempo addietro aveva provato a presentare domanda di asilo sempre qui presso la Questura di Bologna ma poi ha abbondonato, cioè non si è presentata per formalizzare l'istanza. ADR: al momento sto bene in salute, anche se ogni tanto, da circa 6-7 mesi, se sono teso o arrabbiato noto che il lato sinistro del mio volto si irrigidisce, come se si bloccasse. Non sono mai andato, però, al Pronto Soccorso per questo motivo”. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
6. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso. Parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
*** 7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di
Pagina 3 soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale. 8. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla Questura che ha richiamato detto parere vincolante. 8.1 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (nel parere della CT in atti è specificata l'applicabilità alla domanda de qua della disciplina previgente alla modifica dell'11.3.23: v. doc. 2 ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
8.2 Va osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
8.3 Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Pagina 4 In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
8.4 Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, dall'istruttoria espletata (audizione del ricorrente) e dalla relazione della Questura prodotta dalla Avvocatura di Stato appare indubbio che il ricorrente abbia trascorso lunghi anni in Italia anche se non sempre ininterrottamente.
Egli conosce bene la lingua italiana ed, infatti, ciò costituisce un chiaro e oggettivo riscontro delle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di audizione, nella parte in cui ha chiarito che da bambino venne in Italia con i suoi genitori (anche per affrontare un intervento chirurgico) e vi soggiornò per un periodo di tre anni, frequentando le scuole. Poi, come rilevato dalla Questura (vedi relazione in atti), tra il 2008 e il 2023 il è tornato in Italia Per_3 numerosissime volte, essendo gli ingressi documentati dai timbri sul passaporto. Infine, dal 2022 egli si è stabilito in Italia con la moglie e dal 2023 è ospite presso un IP, che abita ad EZ (vedi dichiarazione di ospitalità prodotta in atti). La moglie non è regolare e il ricorrente solo nel 2022 ha deciso di presentare la domanda di protezione con la finalità di stabilirsi in
Pagina 5 Italia, dove ha tentato di lavorare. Egli ha dichiarato di aver lavorato in nero nel settore della logistica e in agricoltura e di aver chiesto persino l'elemosina, non riuscendo a farsi assumere con la sola ricevuta attestante la pendenza della domanda di protezione.
Anche le figlie, che abitano in Macedonia, spesso lo vengono a trovare.
Come emerge dalla documentazione prodotta dal , costituitosi in CP_1 giudizio, il ricorrente non ha precedenti penali, ma soltanto una segnalazione di polizia, perché indagato/imputato per ricettazione. In ordine al fatto per cui pende il procedimento penale a suo carico, il ricorrente è stato sentito dal Tribunale e ha chiarito che sul mezzo a bordo della quale stava viaggiando, nella disponibilità di un suo conoscente (fratello della seconda moglie di suo padre) - che stava accompagnando a fare la spesa e che commercia in auto - è stata trovata dalla polizia, nel corso di un controllo, una targa che è risultata appartenere ad una vettura rubata. Egli ha dichiarato di essere estraneo agli affari di questa persona.
Recente giurisprudenza CEDU ha chiaramente ritenuto tutelabile ai sensi dell'art. 8 CEDU la dimensione della vita privata anche di soggetti socialmente marginali, che pur non essendosi inseriti lavorativamente nel paese ospitante ivi nel tempo abbiano sviluppato la propria personalità e vita familiare. Specificamente la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che: «In tema di ingerenza degli Stati membri nella vita privata e familiare, integra una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed in particolare della dignità umana, che comprende il diritto di chiedere l'altrui aiuto in mancanza di altre possibilità di sopravvivenza, la repressione penale delle manifestazioni inoffensive e non invasive di mera mendicità da parte di persone estremamente vulnerabili, prive di altre forme di sostentamento, trattandosi di una misura non giustificata da un effettivo interesse pubblico e non proporzionata né all'obiettivo di contrastare lo sfruttamento delle situazioni di povertà da parte della criminalità organizzata, né a quello di tutelare i diritti dei passanti, dei residenti e dei titolari degli esercizi commerciali della zona ove viene chiesta l'elemosina» (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Lacatus c. Svizzera – 19 gennaio 2021).
Non vi è dubbio quindi che il ricorrente ha costruito negli anni di permanenza in Italia la sua “identità sociale”, legata alla permanenza sul territorio e rafforzata, senza dubbio, dalla presenza di un parente che lo ospita e che costituisce un riferimento famigliare importante per lui e la moglie.
Il bilanciamento poi fra la tutela del consolidato radicamento sul nostro territorio e le esigenze pubblicistiche, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
Pagina 6 A fronte del consolidamento sopra descritto della sua vita privata in Italia, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che, nella specie, l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Il procedimento penale per il reato di ricettazione, pendente a suo carico, non può rappresentare un ostacolo al riconoscimento del diritto rivendicato dal ricorrente, giacché la sua effettiva responsabilità nel fatto contestatogli non è stata ancora compiutamente accertata ed egli ha offerto una ricostruzione del proprio ruolo nella vicenda, che merita comunque di essere approfondita nelle sedi opportune.
Potrà semmai giungersi alla revoca del titolo di soggiorno conseguito, laddove venga in rilievo la sua pericolosità sociale in conseguenza degli accertamenti compiuti in sede penale, che conducano all'emissione di una pronuncia di condanna.
In conclusione, il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe in caso di rimpatrio nel suo Paese d'origine, dove ormai non ha più alcun riferimento affettivo ed economico, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione del suo diritto alla vita privata come di fatto manifestatosi in Italia, del suo diritto ad essere riconosciuto secondo le proprie caratteristiche individuali e del suo diritto al rispetto del domicilio inteso come spazio fisico in cui ha condotto il tratto centrale della sua vita.
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
9.Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue, come già anticipato, che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività̀ lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10.Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 DLgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 21/11/2025
Il Giudice est. Cristina Reggiani Il Presidente Luca Minniti
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani
Giudice rel. dott.ssa Caterina Arcani Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 16124/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...] Parte_1
Y con il patrocinio dell'Avv. Mirko Billone del Foro di Bologna, con studio professionale in Bologna, alla Via Saragozza n. 44/A,
RICORRENTE contro
(CF , in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 ex le tura Distrettuale to (C.F. ) PartitaIVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “ .. Codesto Ill.mo Tribunale voglia .. previa sospensione del provvedimento impugnato, annullare e/o revocare il provvedimento emesso dalla Questura di Bologna protocollo MIPG nr. 0171101/2024, con il quale la Questura di Bologna rifiutava il permesso per protezione speciale a favore del signor e, per l'effetto riconoscere Parte_1
a favore del signor un permesso per protezione speciale per la Parte_1 durata di due anni alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari...”. Conclusioni per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
Pagina 1 1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 16 novembre 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 30 settembre 2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificatogli in data 24 ottobre 2024. Il provvedimento si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato unitamente al decreto impugnato, emesso nella seduta del 26.09.2024 dalla Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 co.
1.1. terzo e quarto periodo TUI.
2. L'istante ha rappresentato come il diniego della stessa leda il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, nonché la presenza di familiari in Italia.
3. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , Controparte_1 costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e sia del ricorso.
4. Il Giudice, non ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha proceduto all'udienza del 7.1.2025 all'ascolto del ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana: “ sono in Italia da due anni e provengo dalla Macedonia. Sono venuto in Italia per migliorare le mie condizioni di vita. Abito ad EZ da mio IP che si chiama , figlio di mia sorella che Parte_2
è deceduta sei mesi fa. In Italia ho lavorato un po' in nero ma nessuno mi assume con la ricevuta attestante la pendenza della domanda di Protezione. Avrei trovato a Bologna un lavoro in stazione per il trasporto delle persone disabili sul treno, ma non mi assumono perché vogliono il codice fiscale e un documento di soggiorno che abbia una foto. Sono stato in Italia nel 1989 per un grave intervento chirurgico e sono rimasto in Italia con i miei genitori tre anni poi sono rientrato in Macedonia. Ho frequentato le scuole italiane. Sapevo già l'italiano. In patria ho fatto il muratore, il giardiniere e ho lavorato nel settore dei traslochi. Ho moglie e figli che vanno e vengono dalla Macedonia, mentre mia moglie è sempre con me, anche lei è macedone ed è irregolare sul territorio italiano. Abitiamo ospiti da mio IP fuori EZ in un paese che si chiama Vitiano, non mi ricordo la via. Appena avrò un titolo di soggiorno riuscirò a lavorare e a pagarmi un affitto. In Macedonia c'è una casa in affitto dove stanno le mie figlie che hanno i loro fidanzati. Le mie figlie lavorano poco. Ho studiato solo 4 anni e poi non ho più frequentato la scuola. Non ho problemi con la giustizia ma sono stato accusato di riciclaggio ma io stavo accompagnando il fratello della seconda moglie di mio padre, che commercia in auto, a fare la spesa e non centro nulla con i suoi affari. Durante un controllo della polizia sull'auto di questo signore, con cui ero, è stata trovata una targa che è risultata rubata ma io non so nulla della targa e della sua provenienza”.
Il Giudice ha, poi, disposto un differimento all'udienza del 6.2.2025 per integrazione documentale e, previa adozione del provvedimento di sospensiva in data 19.2.2025, ha fissato l'udienza del 13 marzo 2025 delegando, per la prosecuzione dell'istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del Processo.
Pagina 2 5. Quindi, la causa è stata istruita dinanzi al GOP a ciò delegato mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione e nuova audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 13 marzo 2025, ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: continuo a non lavorare;
mia moglie pure non lavora ma abbiamo una figlia che ha ottenuto il permesso per cure mediche dalla Questura Persona_1 di EZ perché è incinta, partorirà a Settembre. Io sono ospite di mio IP che si chiama . Viviamo a casa sua in provincia di EZ, Parte_3 località Vitian domanda di protezione speciale nel 2022 presso la Questura di Bologna perché a quell'epoca vivevo qui in una roulotte nel campo vicino all'ospedale Maggiore. Ci siamo rimasti un anno poi ci siamo trasferiti ad EZ. Mia figlia è arrivata qui in Italia lo scorso anno, ricordo che a dicembre era già arrivata con il suo fidanzato. Poi è rimasta incinta. Lei abita con il suo fidanzato nella casa di uno zio di mio IP sempre ad EZ. L'altra mia figlia è rimasta in Macedonia. Mia madre è morta anni fa e mio padre vive in Macedonia. Come ho detto nella precedente udienza io sono entrato in Italia ed uscito dopo un po' di tempo diverse volte dal 1989 fino a tre anni fa;
da quel momento sono rimasto sempre qui. Ricordo che sono venuto in Italia la prima volta per sottopormi ad u intervento delicato alla gola, ma non ho documenti relativi all'intervento che mi è stato fatto dai medici dell'ospedale Maggiore. ADR: io lavoro in nero, ora sto aiutando mio IP nella raccolta del ferro, mio IP ha la cittadinanza italiana. Ma ho svolto anche altri lavori, sempre non in regola, in campagna o nel settore dei traslochi, ho chiesto anche l'elemosina in alcuni periodi. Io non ho mai lavorato in regola, cioè con il contratto. E anche ora non riesco ad essere assunto perché mi viene richiesto il codice fiscale o un documento con la mia fotografia. Mio IP non mi paga ma praticamente mi mantiene perché mi compra il cibo, oltre ad ospitarmi a casa sua dove vive con sua moglie. ADR: mia moglie si chiama lei non ha presentato nessuna domanda per Persona_2 regolarizza e. Ricordo che tempo addietro aveva provato a presentare domanda di asilo sempre qui presso la Questura di Bologna ma poi ha abbondonato, cioè non si è presentata per formalizzare l'istanza. ADR: al momento sto bene in salute, anche se ogni tanto, da circa 6-7 mesi, se sono teso o arrabbiato noto che il lato sinistro del mio volto si irrigidisce, come se si bloccasse. Non sono mai andato, però, al Pronto Soccorso per questo motivo”. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
6. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso. Parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
*** 7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di
Pagina 3 soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale. 8. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla Questura che ha richiamato detto parere vincolante. 8.1 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (nel parere della CT in atti è specificata l'applicabilità alla domanda de qua della disciplina previgente alla modifica dell'11.3.23: v. doc. 2 ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
8.2 Va osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
8.3 Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Pagina 4 In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
8.4 Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, dall'istruttoria espletata (audizione del ricorrente) e dalla relazione della Questura prodotta dalla Avvocatura di Stato appare indubbio che il ricorrente abbia trascorso lunghi anni in Italia anche se non sempre ininterrottamente.
Egli conosce bene la lingua italiana ed, infatti, ciò costituisce un chiaro e oggettivo riscontro delle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di audizione, nella parte in cui ha chiarito che da bambino venne in Italia con i suoi genitori (anche per affrontare un intervento chirurgico) e vi soggiornò per un periodo di tre anni, frequentando le scuole. Poi, come rilevato dalla Questura (vedi relazione in atti), tra il 2008 e il 2023 il è tornato in Italia Per_3 numerosissime volte, essendo gli ingressi documentati dai timbri sul passaporto. Infine, dal 2022 egli si è stabilito in Italia con la moglie e dal 2023 è ospite presso un IP, che abita ad EZ (vedi dichiarazione di ospitalità prodotta in atti). La moglie non è regolare e il ricorrente solo nel 2022 ha deciso di presentare la domanda di protezione con la finalità di stabilirsi in
Pagina 5 Italia, dove ha tentato di lavorare. Egli ha dichiarato di aver lavorato in nero nel settore della logistica e in agricoltura e di aver chiesto persino l'elemosina, non riuscendo a farsi assumere con la sola ricevuta attestante la pendenza della domanda di protezione.
Anche le figlie, che abitano in Macedonia, spesso lo vengono a trovare.
Come emerge dalla documentazione prodotta dal , costituitosi in CP_1 giudizio, il ricorrente non ha precedenti penali, ma soltanto una segnalazione di polizia, perché indagato/imputato per ricettazione. In ordine al fatto per cui pende il procedimento penale a suo carico, il ricorrente è stato sentito dal Tribunale e ha chiarito che sul mezzo a bordo della quale stava viaggiando, nella disponibilità di un suo conoscente (fratello della seconda moglie di suo padre) - che stava accompagnando a fare la spesa e che commercia in auto - è stata trovata dalla polizia, nel corso di un controllo, una targa che è risultata appartenere ad una vettura rubata. Egli ha dichiarato di essere estraneo agli affari di questa persona.
Recente giurisprudenza CEDU ha chiaramente ritenuto tutelabile ai sensi dell'art. 8 CEDU la dimensione della vita privata anche di soggetti socialmente marginali, che pur non essendosi inseriti lavorativamente nel paese ospitante ivi nel tempo abbiano sviluppato la propria personalità e vita familiare. Specificamente la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che: «In tema di ingerenza degli Stati membri nella vita privata e familiare, integra una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed in particolare della dignità umana, che comprende il diritto di chiedere l'altrui aiuto in mancanza di altre possibilità di sopravvivenza, la repressione penale delle manifestazioni inoffensive e non invasive di mera mendicità da parte di persone estremamente vulnerabili, prive di altre forme di sostentamento, trattandosi di una misura non giustificata da un effettivo interesse pubblico e non proporzionata né all'obiettivo di contrastare lo sfruttamento delle situazioni di povertà da parte della criminalità organizzata, né a quello di tutelare i diritti dei passanti, dei residenti e dei titolari degli esercizi commerciali della zona ove viene chiesta l'elemosina» (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Lacatus c. Svizzera – 19 gennaio 2021).
Non vi è dubbio quindi che il ricorrente ha costruito negli anni di permanenza in Italia la sua “identità sociale”, legata alla permanenza sul territorio e rafforzata, senza dubbio, dalla presenza di un parente che lo ospita e che costituisce un riferimento famigliare importante per lui e la moglie.
Il bilanciamento poi fra la tutela del consolidato radicamento sul nostro territorio e le esigenze pubblicistiche, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
Pagina 6 A fronte del consolidamento sopra descritto della sua vita privata in Italia, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che, nella specie, l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Il procedimento penale per il reato di ricettazione, pendente a suo carico, non può rappresentare un ostacolo al riconoscimento del diritto rivendicato dal ricorrente, giacché la sua effettiva responsabilità nel fatto contestatogli non è stata ancora compiutamente accertata ed egli ha offerto una ricostruzione del proprio ruolo nella vicenda, che merita comunque di essere approfondita nelle sedi opportune.
Potrà semmai giungersi alla revoca del titolo di soggiorno conseguito, laddove venga in rilievo la sua pericolosità sociale in conseguenza degli accertamenti compiuti in sede penale, che conducano all'emissione di una pronuncia di condanna.
In conclusione, il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe in caso di rimpatrio nel suo Paese d'origine, dove ormai non ha più alcun riferimento affettivo ed economico, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione del suo diritto alla vita privata come di fatto manifestatosi in Italia, del suo diritto ad essere riconosciuto secondo le proprie caratteristiche individuali e del suo diritto al rispetto del domicilio inteso come spazio fisico in cui ha condotto il tratto centrale della sua vita.
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
9.Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue, come già anticipato, che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività̀ lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10.Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 DLgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 21/11/2025
Il Giudice est. Cristina Reggiani Il Presidente Luca Minniti
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