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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6453 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 1318/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Antonio Mungo Presidente dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1318/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: occupazione illegittima, posto in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 10-9-2025, con assegnazione alle parti di termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., sig. P.IVA_1 Parte_1
(CF ), nato a [...], il [...]
[...] C.F._1 ed ivi residente a[...], con sede legale della società in
Napoli alla via Posillipo 239, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Rosina Maffei (C.F. C.F._2
e dall'Avv. Stab. (C.F. in Parte_2 C.F._3 virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati tutti presso lo studio dell'Avv. Maffei sito in Napoli, alla via Francesco Blundo n. 42.
- appellante –
E
(C.F. ), in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato alla
P.zza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura
Comunale, dalla quale è rappresentato e difeso dall' Avv. to Maria
RI LE (CF ) giusta procura generale C.F._4 ad lites rilasciata dal Sindaco, con atto rep. N.65378 del 22/05/2020, registrato il 25/05/2020, rogato dal notaio Eventuali Persona_1 comunicazioni via fax chiede siano trasmesse al numero
0817954645.
- appellato -
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello, la Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli n.
[...]
9260/2018, con la quale era stata rigettata la opposizione, proposta dalla medesima, avverso la comunicazione, prot. PG/868316/28 del
6.11.2015 (notificata il 7.1.2016), con cui il in Controparte_1 forza delle risultanze del verbale n. 428610, elevato in data
08.10.2014, aveva “invitato” la a pagare Parte_1
€81.516,00 (ridotti a € 41.106,00 in caso di pagamento spontaneo nei 60 giorni), di cui € 26.940,00 a titolo di indennità per l'occupazione abusiva di mq 48 di suolo pubblico, € 53.880,00, a titolo di sanzione amministrativa per la detta occupazione, € 687,52 a titolo di interessi, € 8,75 a titolo di spese di notifica.
In particolare, con il verbale n. 428610, la Polizia municipale aveva accertato che, in via Posillipo n. 239 angolo piazza San Luigi n. 1/3, la occupava abusivamente il tratto di Parte_1 marciapiede antistante la sua attività commerciale per mq 48
“mediante la sistemazione di n. 4 ombrelloni con un unico braccio delle dimensioni 3,00 m x 4,00 m ognuno a copertura di tavoli e sedie (cfr. doc. 4 . CP_1
La durata dell'occupazione abusiva è stata individuata in giorni 31, ossia dall'8.9.2014 all'8.10.2014, in quanto, trattandosi di occupazione di tipo temporaneo (realizzata tramite elementi privi del carattere della stabilità), il Comune aveva applicato la presunzione prevista dall'art. 63, comma 2, lett. g) del d.lgs. 15/12/1997, n. 446
e dall'art. 17 del regolamento comunale disciplinante l'occupazione di suolo pubblico, emanato in forza del citato art. 63 (di seguito, per comodità, regolamento COSAP). Si costituiva la parte appellata, che chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'appello.
Con note del 29-4-2025 l'appellante rappresentava che: “in data
28/09/2018 aveva ricevuto la notifica della cartella di pagamento n.
07120180059117381000, avente ad oggetto il mancato pagamento dell'avviso n. 868316/28 del 06/11/2015 oggetto del presente giudizio;
di aver presentato in data 03/04/2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, come da documentazione allegata alle relative note scritte, con la quale si era impegnata a rinunciare alle liti pendenti;
la presentazione della domanda aveva avuto esito favorevole e che l'odierno appellante aveva provveduto al pagamento di tutte le rate previste fino alla attualità odierna, “come da riscontro che si allega in atti congiuntamente alle presenti note”.
Indi, chiedeva: “Prendere atto della intervenuta dichiarazione di adesione alla definizione agevolata che implica la rinuncia ai giudizi in corso, come nel caso che qui ci intrattiene: Nell'ipotesi di sufficienza della documentazione depositata in atti si chiede alla Corte di appello di disporre l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite”.
Successivamente, con la comparsa conclusionale l'appellante chiedeva: “Accertare e dichiarare la piena ammissibilità e proponibilità del presente appello in quanto formulato e proposto nei modi e termini di legge;
Nel merito: accogliere il proposto appello in quanto fondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni sopra esposte ed, in sintesi, per sopravvenuta carenza del potere impositivo da parte del il quale è risultato non CP_2 proprietario del suolo per cui chiede il detto canone, vizi dell'atto impugnato afferenti i requisiti essenziali dell'avviso nonché per errore di calcolo nel computo dei termini, nonché per abnormità delle sanzioni applicate e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n.
9260/2019 pronunciata dal Tribunale di Napoli nella persona del
Giudice dott. Forziati dichiarando la totale/parziale illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato e provvedere all'annullamento totale o parziale della pretesa creditoria, ordinando la restituzione di tutto quanto già versato nelle more del giudizio al solo fine di evitare ulteriori provvedimenti della riscossione.
Condannare controparte al pagamento delle spese ed onorari per il doppio grado di giudizio, dal momento che anche le spese di giudizio del primo grado risultavano e risultano illegittimamente liquidate avendo il Giudice di prime cure liquidato alla controparte fasi che la stessa non ha mai svolto non avendo depositato controparte alcuna memoria ex art. 183 c.p.c. né alcuna memoria ex art. 190 c.p.c., non ritenendosi pertanto in ogni caso legittima l'avvenuta liquidazione delle predette fasi. In subordine, in ipotesi di mancato accoglimento totale o parziale del proposto appello voglia la Corte prendere atto della intervenuta definizione agevolata, del pagamento delle rate fino ad ora stabilite e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, in subordine voglia la Corte, al fine di non danneggiare ulteriormente la società appellante, anche alla luce del comportamento sia stragiudiziale che processuale tenuto, compensare le spese di lite del presente grado”.
In punto di diritto si rileva che il d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto, con l'art. 3, la «definizione agevolata dei carichi affidati all' » in favore di tutti i titolari di uno o più Controparte_3 debiti con dal 1° gennaio 2000 al Controparte_4
31 dicembre 2017 che avessero presentato entro la scadenza del 30 aprile 2019, la dichiarazione di adesione alle condizioni espressamente dettate. (c.d. rottamazione ter).
Il procedimento amministrativo, per giungere all'estinzione, si articolava, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, con la previsione dell'obbligo per l'Ente di riscossione di fornire ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili e con la manifestazione di volontà del debitore (a mezzo apposita modulistica) di procedere alla definizione. Il successivo comma 6 dell'art. 3 cit., occupandosi dei riflessi della rottamazione sugli eventuali processi pendenti, prevedeva che, nella dichiarazione di cui al comma 5, il debitore indicasse l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumesse l'impegno a rinunciarvi.
Inoltre, si rileva che (cfr. Cass. n. 1997/2025) “sotto il profilo processuale, poiché la norma prevede un impegno del ricorrente a rinunciare al giudizio, l'evidenziazione alla Corte di Cassazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia (o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere) si deve intendere come adempimento dell'impegno de quo e, quindi, come una rinuncia ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., sebbene disciplinata direttamente dalla legge, in modo particolare quanto agli effetti sulla situazione sostanziale oggetto del processo;
- resta fermo che una rinuncia deve avvenire;
che la stessa è correlata alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata quale fenomeno di rilevanza sostanziale;
che, in mancanza della stessa, la situazione sostanziale oggetto del processo resta fissata nei termini in cui era sub iudice e risultanti dalla decisione di merito impugnata, con la conseguenza che il giudice è chiamato a pronunciarsi senza considerare la definizione agevolata”.
Inoltre, si rileva che “la rinuncia avanzata in via condizionata al riscontro della relativa inammissibilità, deve ritenersi priva di efficacia;
che, infatti, l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non tollera l'apposizione di alcuna condizione;
che, infatti, alla rinuncia condizionata al ricorso, benché accettata dalla controparte, non può essere ascritto alcun effetto estintivo del procedimento, attesa l'impossibilita di constatare il verificarsi della condizione apposta (cfr.
Cass. 10934/2017; Cass. n. 1017 del 16/02/1979).
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi che, alla luce delle sopra riportate conclusioni difensive, se pure si voglia ritenere che vi sia stata una implicita rinunzia incondizionata al giudizio in oggetto da parte dell'odierna appellante, formulata con le note scritte di cui sopra del 29-4-2025, la stessa sia stata in ogni caso successivamente revocata, in quanto espressamente sottoposta alla condizione (cfr. la locuzione “in subordine”, nelle richieste in comparsa conclusionale) del “mancato accoglimento totale o parziale del proposto appello”.
Pertanto, una tale rinuncia deve ritenersi priva di efficacia, attesa l'impossibilita di constatare il verificarsi della condizione apposta prima della decisione dell'appello in esame e quindi anche la sua contraddittorietà rispetto ad una richiesta di esame del gravame formulata in via principale.
Dunque, deve ritenersi che nel caso di specie non si siano verificate tutte le condizioni per la dichiarazione della estinzione ex lege del giudizio in oggetto, come previste dalla della legge 17 dicembre
2018, n. 136 documentata dall'appellante in caso di definizione agevolata dei carichi affidati all' . Controparte_3
Pertanto, nel caso di specie occorre esaminare l'appello de quo.
Col primo motivo la parte appellante censura la impugnata decisione nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: “la presente causa non ha ad oggetto un'opposizione a un'ingiunzione emanata in forza di quanto previsto dal regio decreto 14.4.1910, n. 639, né un'opposizione a un'ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689, ma riguarda un mero invito al pagamento, privo di efficacia esecutiva. Poiché l'atto impugnato è di per sé privo di effetti pregiudizievoli per la sfera giuridica del destinatario e quindi il suo annullamento non produrrebbe alcun vantaggio per quest'ultimo, l'azione introdotta dalla ricorrente va qualificata come azione di accertamento negativo. L'errore materiale presente nell'avviso di pagamento
è irrilevante, in quanto non incide sull'esistenza del diritto di credito del
Né avrebbe senso una pronunzia di accertamento della nullità CP_1 dell'avviso, perché non inciderebbe sull'esistenza del credito. Peraltro, non siamo in presenza di un vizio in grado di incidere sulla validità dell'atto, bensì di un mero refuso agevolmente superabile alla luce del fatto che nell'avviso
è precisamente individuato il verbale mediante il quale è stata accertata l'occupazione abusiva (verbale in possesso del , come si evince Pt_1 dall'annotazione in calce ad esso)”.
Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Invero, l'appellante non ha con tale motivo specificamente censurato quanto sopra affermato dal Tribunale in merito alla irrilevanza esecutiva dell'invito al pagamento in oggetto, avendo dedotto soltanto e in modo irrilevante che la detta “intimazione di pagamento indica l'indirizzo di Napoli via Posillipo n. 113 “, mentre la
[...]
non ha mai occupato, né occupa, con tavoli o sedie, suolo Parte_1 pubblico in Via Posillipo n. 113 in Napoli”, in quanto “la stessa ha sede legale in Napoli alla via Posillipo 239 ed anche la sede operativa, ove esercita l'attività di ristorazione” e che “forse è sfuggito che oggetto di impugnativa è l'invito di pagamento, non certo il verbale cui sia parte resistente, che manca dei requisiti formali e sostanziali idonei a far raggiungere lo scopo allo stesso”.
Col secondo motivo la parte impugnante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: “Il credito del Comune risulta assistito dalla suddetta presunzione (di carattere relativo), sicché spettava alla controparte dimostrare che l'occupazione abusiva ha avuto una durata minore…..Pertanto, l'opponente avrebbe dovuto dare la specifica prova della chiusura settimanale, ma tale prova non è stata fornita. Infatti, i registri dei corrispettivi prodotti con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., non sono idonei a provare quanto asserito in ricorso. Nei detti registri, in relazione ad alcuni giorni dei mesi di settembre e ottobre 2014 non è riportato l'incasso di corrispettivi. Tuttavia, solo in un caso i mancati incassi coincidono con il giorno di chiusura settimanale indicato dall'opponente, ossia con il martedì (trattasi del 16.9.2014), negli altri casi, invece, i mancati incassi coincidono con le giornate di sabato 20.9.2014 e 27.9.2014 e con le giornate di mercoledì 1.10.2014 e 8.10.2014. Ebbene, non solo appare inverosimile che l'esercizio commerciale sia rimasto chiuso per due sabati consecutivi, ma esso era sicuramente aperto in data 8.10.2014, trattandosi della data di elevazione del verbale. Inoltre, nel registro è annotata la chiusura del locale soltanto in riferimento all'1 e al 2 settembre 2014, mentre tale annotazione manca negli altri casi in cui non risultano riportati gli incassi. Gli elementi evidenziati attestano, quindi, la scarsa attendibilità dei registri rispetto al thema probandum, per cui la chiusura settimanale non può dirsi provata”.
Al riguardo, l'appellante deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza appellata, “dai registri dei corrispettivi
(prodotti nella memoria ex art. 183, comma 6, cpc II termine), relativi ai mesi di settembre e ottobre 2014, risulta chiaramente per ogni settimana un giorno di chiusura dell'attività commerciale infra settimanale e precisamente: a) nel mese di settembre 2014 nei giorni 1 e 2 (lunedì e martedì), 16 (martedì), 20 (sabato), 27
(sabato); b) nel mese di ottobre 2014 nei giorni 1 (mercoledì), 8
(mercoledì), 23 (giovedì), 29 (mercoledì); che forse al Giudice di primo grado sfugge la modalità di compilazione del registro dei corrispettivi.
Nelle attività commerciali, ove la chiusura avviene oltre la mezzanotte, l'incasso viene registrato al momento della materiale chiusura che coincide con il giorno successivo a quello dell'apertura.
Dunque, sulla scorta delle precedenti osservazioni risulta evidente la legittimità dell'eccezione di erronea quantificazione del preteso canone di occupazione e delle relative sanzioni. L'Autorità
Amministrativa, infatti, ha provveduto a calcolare un canone di occupazione di giorni 30 dal 08.09.2014 al 08.10.2014, senza però tener conto del giorno di chiusura settimanale dell'attività commerciale, ragione per la quale dal calcolo vanno detratti i giorni di chiusura in un mese solare, oltre, ovviamente, alle sanzioni ed interessi su tali giorni”.
Il motivo è infondato.
Infatti, si rileva che il registro dei corrispettivi è un documento contabile obbligatorio per i commercianti e che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore probatorio a favore dell'imprenditore che le ha redatte: qualora egli intenda utilizzarle nei confronti dell'altra parte ex art. 2770 c.c., le stesse scritture sono soggette al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire
– nei singoli casi – se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze atte a dimostrare la fondatezza della pretesa (Corte di cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 13669/12; depositata il 31 luglio).
Pertanto, nel caso di specie, non risultando altre risultanze certe e idonee (cioè elementi concreti e specifici), eventualmente in concorso con altre risultanze, atte a dimostrare la fondatezza della deduzione della parte impugnante bensì soltanto mere supposizioni, fondate su mere ipotesi e astratte, deve ritenersi che non si possa presumere che le suddette annotazioni sul registro dei corrispettivi, relative alla mancata registrazione di incassi in determinati giorni, siano effettivamente relative a giornate di chiusura dell'attività commerciale della . Parte_1
Peraltro, non vi sarebbe prova che nei giorni di asserita chiusura la odierna parte appellante avesse liberato il marciapiede dai suddetti ombrelloni, tavoli e sedie.
Il terzo motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Infatti, l'appellante non ha specificamente censurato la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: ““Il motivo
è in primo luogo inammissibile, in quanto introdotto nella comparsa conclusionale, scritto difensivo destinato ad illustrare le ragioni di opposizione già proposte, ma che non può essere utilizzato per veicolare nuovi motivi di opposizione. È vero che la sentenza del
T.A.R. e la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della concessione (datata 28.9.2017, vedi sentenza) sono successivi alla scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ma la parte ha avuto a disposizione un'udienza, quella di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 20.6.2019, per introdurre all'interno del processo tali nuove circostanze di fatto. Alla suddetta udienza, la non ha allegato le circostanze sopravvenute, ma si è Parte_1 limitata a concludere come da ricorso, segnando quindi in via definitiva il thema decidendum. Il motivo è pure infondato. La sentenza, infatti, si limita a prendere atto dell'esistenza delle pretese dei privati in ordine al tratto di marciapiede oggetto della concessione e fa discendere da tali pretese la legittimità del provvedimento cautelare di sospensione della concessione. Tuttavia, da essa non può trarsi la prova della natura privata del suolo occupato in via abusiva dalla posto che tale Parte_1 questione non è stata oggetto del giudizio. Occorre poi considerare che in base all'art. 3 del regolamento Cosap, per “suolo pubblico” si intende anche “il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo privato gravato da servitù di passaggio”, nonché “le strade private aperte al pubblico passaggio”. Ne consegue che l'eventuale accertamento della natura privata dell'area non farebbe venir meno le pretese del in quanto, trattandosi di un marciapiede ubicato in piazza CP_1
San Luigi, vi sono fondati motivi per ritenere che l'area rientri comunque nella previsione del citato art. 3”.
Infatti, la parte impugnante formula al riguardo soltanto censure relative alla parte della detta motivazione laddove il primo giudice esamina soltanto ad abundantiam il merito del motivo di opposizione, dopo aver affermato la sua inammissibilità in rito, in quanto non tempestivamente formulato.
Il quarto motivo, col quale l'appellante deduce che “sulla scorta di tutto quanto precedentemente affermato emerge sic et simpliciter l'irregolarità, oltre alla illegittimità della sanzione irrogata nonché dei calcoli effettuati”, deve ritenersi assorbito dalla ritenuta inammissibilità e infondatezza dei precedenti motivi, anche perché non assume rilevanza autonoma ma meramente conseguenziale alle modifiche richieste con questi ultimi e in particolare con il motivo relativo alla asserite giornate di chiusura dell' attività.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 9260/2018 del Tribunale di Napoli, proposto da con atto Parte_1 notificato al così provvede: Controparte_1
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali e oneri riflessi come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 10-12-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Antonio Mungo
Ruolo Generale n. 1318/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Antonio Mungo Presidente dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1318/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: occupazione illegittima, posto in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 10-9-2025, con assegnazione alle parti di termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., sig. P.IVA_1 Parte_1
(CF ), nato a [...], il [...]
[...] C.F._1 ed ivi residente a[...], con sede legale della società in
Napoli alla via Posillipo 239, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Rosina Maffei (C.F. C.F._2
e dall'Avv. Stab. (C.F. in Parte_2 C.F._3 virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati tutti presso lo studio dell'Avv. Maffei sito in Napoli, alla via Francesco Blundo n. 42.
- appellante –
E
(C.F. ), in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato alla
P.zza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura
Comunale, dalla quale è rappresentato e difeso dall' Avv. to Maria
RI LE (CF ) giusta procura generale C.F._4 ad lites rilasciata dal Sindaco, con atto rep. N.65378 del 22/05/2020, registrato il 25/05/2020, rogato dal notaio Eventuali Persona_1 comunicazioni via fax chiede siano trasmesse al numero
0817954645.
- appellato -
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello, la Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli n.
[...]
9260/2018, con la quale era stata rigettata la opposizione, proposta dalla medesima, avverso la comunicazione, prot. PG/868316/28 del
6.11.2015 (notificata il 7.1.2016), con cui il in Controparte_1 forza delle risultanze del verbale n. 428610, elevato in data
08.10.2014, aveva “invitato” la a pagare Parte_1
€81.516,00 (ridotti a € 41.106,00 in caso di pagamento spontaneo nei 60 giorni), di cui € 26.940,00 a titolo di indennità per l'occupazione abusiva di mq 48 di suolo pubblico, € 53.880,00, a titolo di sanzione amministrativa per la detta occupazione, € 687,52 a titolo di interessi, € 8,75 a titolo di spese di notifica.
In particolare, con il verbale n. 428610, la Polizia municipale aveva accertato che, in via Posillipo n. 239 angolo piazza San Luigi n. 1/3, la occupava abusivamente il tratto di Parte_1 marciapiede antistante la sua attività commerciale per mq 48
“mediante la sistemazione di n. 4 ombrelloni con un unico braccio delle dimensioni 3,00 m x 4,00 m ognuno a copertura di tavoli e sedie (cfr. doc. 4 . CP_1
La durata dell'occupazione abusiva è stata individuata in giorni 31, ossia dall'8.9.2014 all'8.10.2014, in quanto, trattandosi di occupazione di tipo temporaneo (realizzata tramite elementi privi del carattere della stabilità), il Comune aveva applicato la presunzione prevista dall'art. 63, comma 2, lett. g) del d.lgs. 15/12/1997, n. 446
e dall'art. 17 del regolamento comunale disciplinante l'occupazione di suolo pubblico, emanato in forza del citato art. 63 (di seguito, per comodità, regolamento COSAP). Si costituiva la parte appellata, che chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'appello.
Con note del 29-4-2025 l'appellante rappresentava che: “in data
28/09/2018 aveva ricevuto la notifica della cartella di pagamento n.
07120180059117381000, avente ad oggetto il mancato pagamento dell'avviso n. 868316/28 del 06/11/2015 oggetto del presente giudizio;
di aver presentato in data 03/04/2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, come da documentazione allegata alle relative note scritte, con la quale si era impegnata a rinunciare alle liti pendenti;
la presentazione della domanda aveva avuto esito favorevole e che l'odierno appellante aveva provveduto al pagamento di tutte le rate previste fino alla attualità odierna, “come da riscontro che si allega in atti congiuntamente alle presenti note”.
Indi, chiedeva: “Prendere atto della intervenuta dichiarazione di adesione alla definizione agevolata che implica la rinuncia ai giudizi in corso, come nel caso che qui ci intrattiene: Nell'ipotesi di sufficienza della documentazione depositata in atti si chiede alla Corte di appello di disporre l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite”.
Successivamente, con la comparsa conclusionale l'appellante chiedeva: “Accertare e dichiarare la piena ammissibilità e proponibilità del presente appello in quanto formulato e proposto nei modi e termini di legge;
Nel merito: accogliere il proposto appello in quanto fondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni sopra esposte ed, in sintesi, per sopravvenuta carenza del potere impositivo da parte del il quale è risultato non CP_2 proprietario del suolo per cui chiede il detto canone, vizi dell'atto impugnato afferenti i requisiti essenziali dell'avviso nonché per errore di calcolo nel computo dei termini, nonché per abnormità delle sanzioni applicate e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n.
9260/2019 pronunciata dal Tribunale di Napoli nella persona del
Giudice dott. Forziati dichiarando la totale/parziale illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato e provvedere all'annullamento totale o parziale della pretesa creditoria, ordinando la restituzione di tutto quanto già versato nelle more del giudizio al solo fine di evitare ulteriori provvedimenti della riscossione.
Condannare controparte al pagamento delle spese ed onorari per il doppio grado di giudizio, dal momento che anche le spese di giudizio del primo grado risultavano e risultano illegittimamente liquidate avendo il Giudice di prime cure liquidato alla controparte fasi che la stessa non ha mai svolto non avendo depositato controparte alcuna memoria ex art. 183 c.p.c. né alcuna memoria ex art. 190 c.p.c., non ritenendosi pertanto in ogni caso legittima l'avvenuta liquidazione delle predette fasi. In subordine, in ipotesi di mancato accoglimento totale o parziale del proposto appello voglia la Corte prendere atto della intervenuta definizione agevolata, del pagamento delle rate fino ad ora stabilite e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, in subordine voglia la Corte, al fine di non danneggiare ulteriormente la società appellante, anche alla luce del comportamento sia stragiudiziale che processuale tenuto, compensare le spese di lite del presente grado”.
In punto di diritto si rileva che il d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto, con l'art. 3, la «definizione agevolata dei carichi affidati all' » in favore di tutti i titolari di uno o più Controparte_3 debiti con dal 1° gennaio 2000 al Controparte_4
31 dicembre 2017 che avessero presentato entro la scadenza del 30 aprile 2019, la dichiarazione di adesione alle condizioni espressamente dettate. (c.d. rottamazione ter).
Il procedimento amministrativo, per giungere all'estinzione, si articolava, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, con la previsione dell'obbligo per l'Ente di riscossione di fornire ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili e con la manifestazione di volontà del debitore (a mezzo apposita modulistica) di procedere alla definizione. Il successivo comma 6 dell'art. 3 cit., occupandosi dei riflessi della rottamazione sugli eventuali processi pendenti, prevedeva che, nella dichiarazione di cui al comma 5, il debitore indicasse l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumesse l'impegno a rinunciarvi.
Inoltre, si rileva che (cfr. Cass. n. 1997/2025) “sotto il profilo processuale, poiché la norma prevede un impegno del ricorrente a rinunciare al giudizio, l'evidenziazione alla Corte di Cassazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia (o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere) si deve intendere come adempimento dell'impegno de quo e, quindi, come una rinuncia ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., sebbene disciplinata direttamente dalla legge, in modo particolare quanto agli effetti sulla situazione sostanziale oggetto del processo;
- resta fermo che una rinuncia deve avvenire;
che la stessa è correlata alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata quale fenomeno di rilevanza sostanziale;
che, in mancanza della stessa, la situazione sostanziale oggetto del processo resta fissata nei termini in cui era sub iudice e risultanti dalla decisione di merito impugnata, con la conseguenza che il giudice è chiamato a pronunciarsi senza considerare la definizione agevolata”.
Inoltre, si rileva che “la rinuncia avanzata in via condizionata al riscontro della relativa inammissibilità, deve ritenersi priva di efficacia;
che, infatti, l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non tollera l'apposizione di alcuna condizione;
che, infatti, alla rinuncia condizionata al ricorso, benché accettata dalla controparte, non può essere ascritto alcun effetto estintivo del procedimento, attesa l'impossibilita di constatare il verificarsi della condizione apposta (cfr.
Cass. 10934/2017; Cass. n. 1017 del 16/02/1979).
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi che, alla luce delle sopra riportate conclusioni difensive, se pure si voglia ritenere che vi sia stata una implicita rinunzia incondizionata al giudizio in oggetto da parte dell'odierna appellante, formulata con le note scritte di cui sopra del 29-4-2025, la stessa sia stata in ogni caso successivamente revocata, in quanto espressamente sottoposta alla condizione (cfr. la locuzione “in subordine”, nelle richieste in comparsa conclusionale) del “mancato accoglimento totale o parziale del proposto appello”.
Pertanto, una tale rinuncia deve ritenersi priva di efficacia, attesa l'impossibilita di constatare il verificarsi della condizione apposta prima della decisione dell'appello in esame e quindi anche la sua contraddittorietà rispetto ad una richiesta di esame del gravame formulata in via principale.
Dunque, deve ritenersi che nel caso di specie non si siano verificate tutte le condizioni per la dichiarazione della estinzione ex lege del giudizio in oggetto, come previste dalla della legge 17 dicembre
2018, n. 136 documentata dall'appellante in caso di definizione agevolata dei carichi affidati all' . Controparte_3
Pertanto, nel caso di specie occorre esaminare l'appello de quo.
Col primo motivo la parte appellante censura la impugnata decisione nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: “la presente causa non ha ad oggetto un'opposizione a un'ingiunzione emanata in forza di quanto previsto dal regio decreto 14.4.1910, n. 639, né un'opposizione a un'ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689, ma riguarda un mero invito al pagamento, privo di efficacia esecutiva. Poiché l'atto impugnato è di per sé privo di effetti pregiudizievoli per la sfera giuridica del destinatario e quindi il suo annullamento non produrrebbe alcun vantaggio per quest'ultimo, l'azione introdotta dalla ricorrente va qualificata come azione di accertamento negativo. L'errore materiale presente nell'avviso di pagamento
è irrilevante, in quanto non incide sull'esistenza del diritto di credito del
Né avrebbe senso una pronunzia di accertamento della nullità CP_1 dell'avviso, perché non inciderebbe sull'esistenza del credito. Peraltro, non siamo in presenza di un vizio in grado di incidere sulla validità dell'atto, bensì di un mero refuso agevolmente superabile alla luce del fatto che nell'avviso
è precisamente individuato il verbale mediante il quale è stata accertata l'occupazione abusiva (verbale in possesso del , come si evince Pt_1 dall'annotazione in calce ad esso)”.
Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Invero, l'appellante non ha con tale motivo specificamente censurato quanto sopra affermato dal Tribunale in merito alla irrilevanza esecutiva dell'invito al pagamento in oggetto, avendo dedotto soltanto e in modo irrilevante che la detta “intimazione di pagamento indica l'indirizzo di Napoli via Posillipo n. 113 “, mentre la
[...]
non ha mai occupato, né occupa, con tavoli o sedie, suolo Parte_1 pubblico in Via Posillipo n. 113 in Napoli”, in quanto “la stessa ha sede legale in Napoli alla via Posillipo 239 ed anche la sede operativa, ove esercita l'attività di ristorazione” e che “forse è sfuggito che oggetto di impugnativa è l'invito di pagamento, non certo il verbale cui sia parte resistente, che manca dei requisiti formali e sostanziali idonei a far raggiungere lo scopo allo stesso”.
Col secondo motivo la parte impugnante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: “Il credito del Comune risulta assistito dalla suddetta presunzione (di carattere relativo), sicché spettava alla controparte dimostrare che l'occupazione abusiva ha avuto una durata minore…..Pertanto, l'opponente avrebbe dovuto dare la specifica prova della chiusura settimanale, ma tale prova non è stata fornita. Infatti, i registri dei corrispettivi prodotti con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., non sono idonei a provare quanto asserito in ricorso. Nei detti registri, in relazione ad alcuni giorni dei mesi di settembre e ottobre 2014 non è riportato l'incasso di corrispettivi. Tuttavia, solo in un caso i mancati incassi coincidono con il giorno di chiusura settimanale indicato dall'opponente, ossia con il martedì (trattasi del 16.9.2014), negli altri casi, invece, i mancati incassi coincidono con le giornate di sabato 20.9.2014 e 27.9.2014 e con le giornate di mercoledì 1.10.2014 e 8.10.2014. Ebbene, non solo appare inverosimile che l'esercizio commerciale sia rimasto chiuso per due sabati consecutivi, ma esso era sicuramente aperto in data 8.10.2014, trattandosi della data di elevazione del verbale. Inoltre, nel registro è annotata la chiusura del locale soltanto in riferimento all'1 e al 2 settembre 2014, mentre tale annotazione manca negli altri casi in cui non risultano riportati gli incassi. Gli elementi evidenziati attestano, quindi, la scarsa attendibilità dei registri rispetto al thema probandum, per cui la chiusura settimanale non può dirsi provata”.
Al riguardo, l'appellante deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza appellata, “dai registri dei corrispettivi
(prodotti nella memoria ex art. 183, comma 6, cpc II termine), relativi ai mesi di settembre e ottobre 2014, risulta chiaramente per ogni settimana un giorno di chiusura dell'attività commerciale infra settimanale e precisamente: a) nel mese di settembre 2014 nei giorni 1 e 2 (lunedì e martedì), 16 (martedì), 20 (sabato), 27
(sabato); b) nel mese di ottobre 2014 nei giorni 1 (mercoledì), 8
(mercoledì), 23 (giovedì), 29 (mercoledì); che forse al Giudice di primo grado sfugge la modalità di compilazione del registro dei corrispettivi.
Nelle attività commerciali, ove la chiusura avviene oltre la mezzanotte, l'incasso viene registrato al momento della materiale chiusura che coincide con il giorno successivo a quello dell'apertura.
Dunque, sulla scorta delle precedenti osservazioni risulta evidente la legittimità dell'eccezione di erronea quantificazione del preteso canone di occupazione e delle relative sanzioni. L'Autorità
Amministrativa, infatti, ha provveduto a calcolare un canone di occupazione di giorni 30 dal 08.09.2014 al 08.10.2014, senza però tener conto del giorno di chiusura settimanale dell'attività commerciale, ragione per la quale dal calcolo vanno detratti i giorni di chiusura in un mese solare, oltre, ovviamente, alle sanzioni ed interessi su tali giorni”.
Il motivo è infondato.
Infatti, si rileva che il registro dei corrispettivi è un documento contabile obbligatorio per i commercianti e che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore probatorio a favore dell'imprenditore che le ha redatte: qualora egli intenda utilizzarle nei confronti dell'altra parte ex art. 2770 c.c., le stesse scritture sono soggette al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire
– nei singoli casi – se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze atte a dimostrare la fondatezza della pretesa (Corte di cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 13669/12; depositata il 31 luglio).
Pertanto, nel caso di specie, non risultando altre risultanze certe e idonee (cioè elementi concreti e specifici), eventualmente in concorso con altre risultanze, atte a dimostrare la fondatezza della deduzione della parte impugnante bensì soltanto mere supposizioni, fondate su mere ipotesi e astratte, deve ritenersi che non si possa presumere che le suddette annotazioni sul registro dei corrispettivi, relative alla mancata registrazione di incassi in determinati giorni, siano effettivamente relative a giornate di chiusura dell'attività commerciale della . Parte_1
Peraltro, non vi sarebbe prova che nei giorni di asserita chiusura la odierna parte appellante avesse liberato il marciapiede dai suddetti ombrelloni, tavoli e sedie.
Il terzo motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Infatti, l'appellante non ha specificamente censurato la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: ““Il motivo
è in primo luogo inammissibile, in quanto introdotto nella comparsa conclusionale, scritto difensivo destinato ad illustrare le ragioni di opposizione già proposte, ma che non può essere utilizzato per veicolare nuovi motivi di opposizione. È vero che la sentenza del
T.A.R. e la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della concessione (datata 28.9.2017, vedi sentenza) sono successivi alla scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ma la parte ha avuto a disposizione un'udienza, quella di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 20.6.2019, per introdurre all'interno del processo tali nuove circostanze di fatto. Alla suddetta udienza, la non ha allegato le circostanze sopravvenute, ma si è Parte_1 limitata a concludere come da ricorso, segnando quindi in via definitiva il thema decidendum. Il motivo è pure infondato. La sentenza, infatti, si limita a prendere atto dell'esistenza delle pretese dei privati in ordine al tratto di marciapiede oggetto della concessione e fa discendere da tali pretese la legittimità del provvedimento cautelare di sospensione della concessione. Tuttavia, da essa non può trarsi la prova della natura privata del suolo occupato in via abusiva dalla posto che tale Parte_1 questione non è stata oggetto del giudizio. Occorre poi considerare che in base all'art. 3 del regolamento Cosap, per “suolo pubblico” si intende anche “il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo privato gravato da servitù di passaggio”, nonché “le strade private aperte al pubblico passaggio”. Ne consegue che l'eventuale accertamento della natura privata dell'area non farebbe venir meno le pretese del in quanto, trattandosi di un marciapiede ubicato in piazza CP_1
San Luigi, vi sono fondati motivi per ritenere che l'area rientri comunque nella previsione del citato art. 3”.
Infatti, la parte impugnante formula al riguardo soltanto censure relative alla parte della detta motivazione laddove il primo giudice esamina soltanto ad abundantiam il merito del motivo di opposizione, dopo aver affermato la sua inammissibilità in rito, in quanto non tempestivamente formulato.
Il quarto motivo, col quale l'appellante deduce che “sulla scorta di tutto quanto precedentemente affermato emerge sic et simpliciter l'irregolarità, oltre alla illegittimità della sanzione irrogata nonché dei calcoli effettuati”, deve ritenersi assorbito dalla ritenuta inammissibilità e infondatezza dei precedenti motivi, anche perché non assume rilevanza autonoma ma meramente conseguenziale alle modifiche richieste con questi ultimi e in particolare con il motivo relativo alla asserite giornate di chiusura dell' attività.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 9260/2018 del Tribunale di Napoli, proposto da con atto Parte_1 notificato al così provvede: Controparte_1
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali e oneri riflessi come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 10-12-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Antonio Mungo