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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2024, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 3716/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3716 del 2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Lucia Pierdomenico Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Circ.ne Clodia n. 29, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...]; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “precisa le conclusioni come da ricorso chiedendo lo scioglimento del divorzio (n.d.r. per mero refuso nel verbale di udienza è stato scritto divorzio anziché matrimonio) e la conferma dell'ordinanza presidenziale”; conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “CHIEDE / Che il Tribunale di Latina voglia fissare il giorno e l'ora per la comparizione dei coniugi onde, esperiti gli incombenti di legge, Parte_2
venga dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri
[...]
e venga ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione Pt_3 della sentenza ed ai successivi incombenti. / Voglia altresì revocare l'assegno di mantenimento per Per_ i figli e e ridurre conseguentemente l'assegno a carico del sig. in € Per_2 Parte_1
200,00 mensili per il mantenimento della GL ”; Per_3
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
L'ordinanza presidenziale è stata ritualmente notificata al coniuge convenuto, sicché il G.I., accertata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia con ordinanza resa in calce a verbale di udienza del 4 aprile 2023 e, stante la richiesta di parte ricorrente, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
In tale sede, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con concessione del solo termine di 60 giorni per il deposito di comparsa conclusionale, attesa la contumacia di parte resistente.
***
1. SULLO STATUS.
La domanda, riqualificata come volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Anzio (RM), in data 19 agosto
1998, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Anzio (RM) al n. 116, parte II, serie A, anno 1998 e da cui si evince che le parti si sono sposate in regime di comunione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi n. cron. 10823/2016 del 26 ottobre 2016.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 13 luglio 2022 e non essendo stata eccepita riconciliazione, essendo anzi la resistente rimasta contumace anche davanti al G.I.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte resistente, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SUL REGIME DI AFFIDO DELLA FIGLIA GRETA.
La terza GL delle parti, , nata a [...] il [...], al momento del Per_3
deposito del ricorso era ancora minorenne, ma ha ormai conseguito in data 5 ottobre 2024 la
Pagina 2 maggiore età e la capacità di agire, sicché nessun provvedimento va emesso dal Tribunale in merito al suo regime di affido, collocamento e diritto di visita.
3. SULLA DOMANDA DI REVOCA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
E . Per_1 Per_2
Per_ Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e , nati Per_2
rispettivamente il 23 gennaio 1999 e il 12 maggio 2003, come da documentazione anagrafica in atti, deducendo che gli stessi, ormai maggiorenni, sono economicamente indipendenti in quanto lavorano presso il McDonald di Anzio.
In sede di udienza presidenziale il Presidente ha dato “atto della cessazione con decorrenza dal Per_ mese di gennaio 2023 dell'obbligo di versamento dell'assegno in favore di e , CP_2 riconoscendo solo un assegno di € 200,00, oltre rivalutazione Istat e il 50% delle spese straordinarie per la GL , all'epoca minorenne. Per_3
Ebbene, deve osservarsi che sussiste un'ontologica differenza tra l'assegno di mantenimento in sede di separazione e quello del divorzio, in cui l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni deve essere oggetto di una specifica domanda da parte del figlio o del genitore convivente (cfr. tra le molte Cass. ord. 34100 del 2021, che ha chiarito che, “sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.”. Per_ Nel caso di specie non c'è stata alcuna domanda per l'assegno di mantenimento per i figli e né da parte dei suddetti né da parte della resistente, che non si è costituita, nemmeno Per_2
davanti al G.I., sicché alcuna pronuncia può essere emessa in merito. Il ricorrente, poi, nel precisare le conclusioni ha chiesto la conferma dell'ordinanza presidenziale, implicitamente rinunciando alla revoca, richiesta nell'atto introduttivo, con decorrenza dalla domanda, sicché va confermata la Per_ cessazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e con decorrenza dal Per_2
gennaio 2023.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA GRETA.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica
Pagina 3 dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
al momento del deposito del ricorso era minorenne e solo da poco più di un mese è divenuta Per_3
maggiorenne, senza che sia emerso in alcun modo che la stessa sia divenuta economicamente indipendente. Va pertanto statuito sul mantenimento per la GL , come d'altronde ha chiesto Per_3
lo stesso ricorrente.
Su ordine di esibizione del Presidente f.f., il ricorrente ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 29 novembre 2022, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con sottoscrizione autenticata il
24 novembre 2022, con cui ha dichiarato che la sua unica fonte di reddito è lo stipendio netto di circa euro 1000,00 mensili per 13 mensilità che percepisce come lavoratore dipendente presso
Novagrafhica Bags s.r.l., società in cui è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato part- time al 60%; che i redditi netti, detratto l'assegno di mantenimento per i figli, relativi agli ultimi tre anni sono pari a € 5.619,31 nell'anno 2020, a € 6.350,30 nell'anno 2021, a € 7.179,24 nell'anno
2022; che è proprietario dell'immobile in cui risiede sito in Ariccia via Coriolano n. 17 ricevuto in donazione dal padre;
che è intestatario del conto corrente 1061829 presso la i cui saldi degli CP_3 ultimi tre anni sono pari a € 1.103,05 nel 2020, a € 9.903,64 nel 2021, a € 6.800,05 nel 2022; che non possiede titoli, né azioni, né quote sociali, né alcuna altra forma di investimento e di risparmio;
che è proprietario dell'autoveicolo Ford KA TG: CN882PP del 2004, ereditato dal padre.
Ha prodotto altresì la certificazione unica 2020 emessa dalla Novographica Bags s.r.l. da cui risulta che ha percepito dalla suddetta società nel 2019 un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato di € 13.579,28 e imposta netta pari a 0; la certificazione unica 2021 emessa dalla medesima società da cui risulta che ha percepito dalla suddetta nel 2020 un reddito da lavoro a tempo indeterminato di € 10.636,80 con imposta netta pari a 0; la certificazione unica 2022 emessa dalla medesima società da cui risulta che ha percepito dalla suddetta nel 2021 un reddito da lavoro a tempo indeterminato di € 14.201,02 con imposta netta pari a 0.
Nulla si sa sui redditi della resistente che non si è costituita e non ha ottemperato all'ordine di esibizione contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza presidenziale.
Pagina 4 Ritiene il Collegio alla stregua della documentazione prodotta dall'unica parte costituita, congruo stabilire a carico di a titolo di contributo al mantenimento della GL, un assegno di Parte_1
€ 200,00, da versare a entro il 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione Controparte_1
secondo gli indici Istat e ponendo in capo al ricorrente anche l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la GL secondo il Protocollo attualmente in uso presso il Per_3
Tribunale di Latina sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di
Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto).
- sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il
Pagina 5 S.S.N., tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. /
Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene congruo, tenuto conto della natura della causa e della contumacia e mancata opposizione della convenuta, di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3716 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pagina 6 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
con rito religioso in Anzio (RM), in data 19 agosto 1998, matrimonio trascritto Controparte_1
al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Anzio (RM) al n. 116, parte II, serie A, anno 1998.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Anzio (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dà atto della cessazione con decorrenza dal gennaio 2023 dell'obbligo per di Parte_1
Per_ versare a l'assegno di mantenimento per i figli e . Controparte_1 Per_2
4. Dispone che entro il 5 di ogni mese versi a a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento della GL , la somma di € 200,00 con decorrenza dalla domanda e con Per_3 rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza e che siano a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva.
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio (RM) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 novembre 2024.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3716 del 2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Lucia Pierdomenico Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Circ.ne Clodia n. 29, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...]; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “precisa le conclusioni come da ricorso chiedendo lo scioglimento del divorzio (n.d.r. per mero refuso nel verbale di udienza è stato scritto divorzio anziché matrimonio) e la conferma dell'ordinanza presidenziale”; conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “CHIEDE / Che il Tribunale di Latina voglia fissare il giorno e l'ora per la comparizione dei coniugi onde, esperiti gli incombenti di legge, Parte_2
venga dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri
[...]
e venga ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione Pt_3 della sentenza ed ai successivi incombenti. / Voglia altresì revocare l'assegno di mantenimento per Per_ i figli e e ridurre conseguentemente l'assegno a carico del sig. in € Per_2 Parte_1
200,00 mensili per il mantenimento della GL ”; Per_3
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
L'ordinanza presidenziale è stata ritualmente notificata al coniuge convenuto, sicché il G.I., accertata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia con ordinanza resa in calce a verbale di udienza del 4 aprile 2023 e, stante la richiesta di parte ricorrente, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
In tale sede, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con concessione del solo termine di 60 giorni per il deposito di comparsa conclusionale, attesa la contumacia di parte resistente.
***
1. SULLO STATUS.
La domanda, riqualificata come volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Anzio (RM), in data 19 agosto
1998, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Anzio (RM) al n. 116, parte II, serie A, anno 1998 e da cui si evince che le parti si sono sposate in regime di comunione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi n. cron. 10823/2016 del 26 ottobre 2016.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 13 luglio 2022 e non essendo stata eccepita riconciliazione, essendo anzi la resistente rimasta contumace anche davanti al G.I.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte resistente, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SUL REGIME DI AFFIDO DELLA FIGLIA GRETA.
La terza GL delle parti, , nata a [...] il [...], al momento del Per_3
deposito del ricorso era ancora minorenne, ma ha ormai conseguito in data 5 ottobre 2024 la
Pagina 2 maggiore età e la capacità di agire, sicché nessun provvedimento va emesso dal Tribunale in merito al suo regime di affido, collocamento e diritto di visita.
3. SULLA DOMANDA DI REVOCA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
E . Per_1 Per_2
Per_ Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e , nati Per_2
rispettivamente il 23 gennaio 1999 e il 12 maggio 2003, come da documentazione anagrafica in atti, deducendo che gli stessi, ormai maggiorenni, sono economicamente indipendenti in quanto lavorano presso il McDonald di Anzio.
In sede di udienza presidenziale il Presidente ha dato “atto della cessazione con decorrenza dal Per_ mese di gennaio 2023 dell'obbligo di versamento dell'assegno in favore di e , CP_2 riconoscendo solo un assegno di € 200,00, oltre rivalutazione Istat e il 50% delle spese straordinarie per la GL , all'epoca minorenne. Per_3
Ebbene, deve osservarsi che sussiste un'ontologica differenza tra l'assegno di mantenimento in sede di separazione e quello del divorzio, in cui l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni deve essere oggetto di una specifica domanda da parte del figlio o del genitore convivente (cfr. tra le molte Cass. ord. 34100 del 2021, che ha chiarito che, “sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.”. Per_ Nel caso di specie non c'è stata alcuna domanda per l'assegno di mantenimento per i figli e né da parte dei suddetti né da parte della resistente, che non si è costituita, nemmeno Per_2
davanti al G.I., sicché alcuna pronuncia può essere emessa in merito. Il ricorrente, poi, nel precisare le conclusioni ha chiesto la conferma dell'ordinanza presidenziale, implicitamente rinunciando alla revoca, richiesta nell'atto introduttivo, con decorrenza dalla domanda, sicché va confermata la Per_ cessazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e con decorrenza dal Per_2
gennaio 2023.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA GRETA.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica
Pagina 3 dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
al momento del deposito del ricorso era minorenne e solo da poco più di un mese è divenuta Per_3
maggiorenne, senza che sia emerso in alcun modo che la stessa sia divenuta economicamente indipendente. Va pertanto statuito sul mantenimento per la GL , come d'altronde ha chiesto Per_3
lo stesso ricorrente.
Su ordine di esibizione del Presidente f.f., il ricorrente ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 29 novembre 2022, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con sottoscrizione autenticata il
24 novembre 2022, con cui ha dichiarato che la sua unica fonte di reddito è lo stipendio netto di circa euro 1000,00 mensili per 13 mensilità che percepisce come lavoratore dipendente presso
Novagrafhica Bags s.r.l., società in cui è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato part- time al 60%; che i redditi netti, detratto l'assegno di mantenimento per i figli, relativi agli ultimi tre anni sono pari a € 5.619,31 nell'anno 2020, a € 6.350,30 nell'anno 2021, a € 7.179,24 nell'anno
2022; che è proprietario dell'immobile in cui risiede sito in Ariccia via Coriolano n. 17 ricevuto in donazione dal padre;
che è intestatario del conto corrente 1061829 presso la i cui saldi degli CP_3 ultimi tre anni sono pari a € 1.103,05 nel 2020, a € 9.903,64 nel 2021, a € 6.800,05 nel 2022; che non possiede titoli, né azioni, né quote sociali, né alcuna altra forma di investimento e di risparmio;
che è proprietario dell'autoveicolo Ford KA TG: CN882PP del 2004, ereditato dal padre.
Ha prodotto altresì la certificazione unica 2020 emessa dalla Novographica Bags s.r.l. da cui risulta che ha percepito dalla suddetta società nel 2019 un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato di € 13.579,28 e imposta netta pari a 0; la certificazione unica 2021 emessa dalla medesima società da cui risulta che ha percepito dalla suddetta nel 2020 un reddito da lavoro a tempo indeterminato di € 10.636,80 con imposta netta pari a 0; la certificazione unica 2022 emessa dalla medesima società da cui risulta che ha percepito dalla suddetta nel 2021 un reddito da lavoro a tempo indeterminato di € 14.201,02 con imposta netta pari a 0.
Nulla si sa sui redditi della resistente che non si è costituita e non ha ottemperato all'ordine di esibizione contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza presidenziale.
Pagina 4 Ritiene il Collegio alla stregua della documentazione prodotta dall'unica parte costituita, congruo stabilire a carico di a titolo di contributo al mantenimento della GL, un assegno di Parte_1
€ 200,00, da versare a entro il 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione Controparte_1
secondo gli indici Istat e ponendo in capo al ricorrente anche l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la GL secondo il Protocollo attualmente in uso presso il Per_3
Tribunale di Latina sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di
Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto).
- sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il
Pagina 5 S.S.N., tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. /
Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene congruo, tenuto conto della natura della causa e della contumacia e mancata opposizione della convenuta, di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3716 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pagina 6 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
con rito religioso in Anzio (RM), in data 19 agosto 1998, matrimonio trascritto Controparte_1
al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Anzio (RM) al n. 116, parte II, serie A, anno 1998.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Anzio (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dà atto della cessazione con decorrenza dal gennaio 2023 dell'obbligo per di Parte_1
Per_ versare a l'assegno di mantenimento per i figli e . Controparte_1 Per_2
4. Dispone che entro il 5 di ogni mese versi a a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento della GL , la somma di € 200,00 con decorrenza dalla domanda e con Per_3 rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza e che siano a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva.
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio (RM) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 novembre 2024.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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