Ordinanza cautelare 4 luglio 2022
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01331/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Massimo Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento DASPO dell’-OMISSIS- con cui il Questore della provincia di La Spezia ha fatto divieto ex art. 6 della l. 13 dicembre 1989, n. 401 di accedere « agli stadi ove si disputano gli incontri della squadra dello Spezia Calcio e tutti gli incontri di serie A, B, C, CND, Eccellenza, Promozione » per la durata di un anno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c e 85, co. 9 c.p.a.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2025 il dott. NI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data -OMISSIS- il nominato in epigrafe ha impugnato un provvedimento di D.A.S.P.O. dell’-OMISSIS- con cui il Questore della provincia di La Spezia ha fatto divieto, ex art. 6 della l. 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a una serie di manifestazioni sportive.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del -OMISSIS-, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare.
Successivamente, l’Amministrazione ha depositato memoria con la quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, essendo spirato il periodo di validità del provvedimento interdittivo. Il ricorrente ha depositato una dichiarazione in cui ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione di merito.
All’udienza pubblica del 17 ottobre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione del ricorrente e rilevare il decorso del termine annuale dalla notifica del provvedimento all’interessato, con conseguente cessazione del divieto contenuto nel provvedimento questorile.
Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese possono essere compensate attesa la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
US CA, Presidente
IA FE, Primo Referendario
NI TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI TI | US CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.