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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3087/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 3087/2019 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza del 22/12/2024, comunicata alle parti il 23/12/2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CROCIONE GIADA ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il cui studio in Perugia, Via Bartolo n. 10-16, giusta procura in atti;
opponente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUCCIONI ROBERTA presso il cui studio in
Terni, via L. Aminale n. 26, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 3/10/2024 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 19.12.2019 Pt_2 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la
[...] Controparte_1
(di seguito per brevità ”) per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- in via
[...] CP_1 preliminare: dichiarare la nullità del decreto opposto n. 869/2019 perché concesso in violazione degli art. 633 n. 1 e 634 n. 2 c.p.c. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa;
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'inesistenza del credito portato dal D.I. n.
869/2019 essendo stata pagata una somma già superiore a quanto dovuto per i lavori effettuati ed in considerazione del fatto che il bene è inutilizzabile perché non terminata l'opera. Con vittoria di spese ed onorari di causa. In via riconvenzionale: condannare la parte convenuta, per la causale di cui in narrativa, alla restituzione alla opponente della somma ricevuta dall'opposta in parziale pagamento ed al risarcimento del maggior danno che sarà accertato per il ritardo nella consegna, per la cattiva esecuzione dei lavori ad oggi realizzati e per le spese di ripristino a regola d'arte che si indicano almeno fino alla complessiva somma di euro 18.000.. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio.”
1 A sostegno delle rassegnate conclusioni, educeva che: - in data 18.11.2019 le Parte_2 era stato notificato il decreto ingiuntivo n. 869/2019 del Tribunale di Terni emesso in data 23.10.2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 18.044,00 oltre interessi e spese di lite in favore della;
- il decreto ingiuntivo era nullo perché la pretesa creditoria si fondava su fatture, CP_1 prive di efficacie probatoria;
- nel ricorso monitorio la stessa aveva dato atto del pagamento CP_1 con bonifico della somma di € 7.280,00 in data 9.1.2019, all'inizio dei lavori, in misura pari al 50% della somma pattuita;
- il pagamento del saldo per € 7.280,00 doveva essere effettuato entro 30 giorni dal completamento dei lavori, che, però, ancora non era avvenuto, perché dovevano essere ancora realizzati il montaggio fine corsa di sicurezza botola ascensore, ritocchi verniciatura, siliconatura accoppiamenti esterni lamiere, finitura bordi lato porta ingresso casa e scale, collaudo, impianto, resistenza scalda olio ascensore, inoltre il fissaggio ringhiera scale era tagliato e, quindi, pericoloso;
- il contratto non era stato esattamente adempiuto dalla perché era stato danneggiato un CP_1 pannello, il quadro elettrico non era a tenuta stagna per l'esterno ed era stato mal collocato in un vano adiacente, pregiudicandone l'uso; inoltre non erano stati apposti i vetri, l'impianto doveva esser verniciato a forno, mentre era stato verniciato a pennello;
- il bene era totalmente inutilizzabile e, comunque, la pretesa creditoria non corrispondeva a quanto pattuito.
Riteneva che ciò legittimasse il mancato pagamento della somma ingiunta e la restituzione di quanto già versato, oltre all'accertamento del maggior danno per il ritardo nella consegna, per la cattiva esecuzione dei lavori realizzati e per le spese di ripristino a regola d'arte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.5.2020 si costituiva in giudizio la
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.mo Tribunale di Terni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesi: in via preliminare - concedere l'esecutività immediata del Decreto Ingiuntivo n. 869/2019 di cui in premessa, in ragione di quanto esposto in narrativa;
ancora in via preliminare e/o cautelare disporre il sequestro dell'impianto in oggetto per le ragioni in narrativa esposte ed a tal fine emettere ogni opportuno provvedimento di legge;
ancora in via preliminare , accogliere l'eccezione di prescrizione e decadenza come in narrativa dispiegata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 869/2019 e rigettare domande ed eccezioni di parte opponente per le ragioni in narrativa esposte;
nel merito - rigettare le eccezioni e le domande tutte poste da parte attrice opponente, perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto stante quanto in narrativa esposto;
- Dichiarare tenuta e condannare la signora Pt_2
, ai sensi dell' art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni a favore di
[...] Controparte_1
[...
nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A tal fine, eccepiva, anzitutto, la decadenza e prescrizione del diritto dell'opponente dalla facoltà di denunciare eventuali vizi dell'impianto consegnatole dalla , invocando gli artt. 1492 e 1495 CP_1
c.c. in materia di vendita, stante la prevalenza di tale prestazione di dare nel contratto intercorso tra le parti. Sosteneva che l'opponente aveva contestato i vizi (palesi) del bene per la prima volta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Ribadiva, comunque, la decadenza dell'opponente dalla facoltà di denuncia anche ai sensi dell'art. 1667 c.c.. Aggiungeva che il pagamento di € 7.280,00 eseguito dalla n favore della si riferiva Pt_2 CP_1 alla fattura n. 886 del 18.12.2018 emessa per stato avanzamento lavori, e non alla fattura n. 258 del
18.3.2019 per fine lavori. Sosteneva di aver fornito ed installato l'impianto pattuito (una piattaforma elevatrice) presso l'abitazione della ita in Montecastrilli, loc. Valle Foschi n. 51 e di aver Pt_2
2 eseguito, su richiesta dalla committente, in corso d'opera, lavorazioni aggiuntive, comprovate dai relativi ordini per le quali era stata emessa la fattura n. 680 del 30.8.2019, anch'essa non saldata.
Affermava che di aver eseguito la prestazione a regola d'arte e che l'impianto era perfettamente funzionante ed utilizzato dalla ma che quest'ultima aveva impedito l'esecuzione del Pt_2 collaudo dell'impianto e l'esecuzione di alcuni ritocchi (verniciatura) perché, dopo la consegna del bene a metà febbraio 2019, aveva impedito l'accesso alla sua abitazione. Aggiungeva che il quadro elettrico era stato montato dove espressamente richiesto dalla committente. Contestava nel merito i vizi denunciati dall'opponente, precisando che in ragione delle varianti al progetto iniziale richieste dalla committente, la aveva elaborato un nuovo disegno di disposizione che la veva CP_1 Pt_2 firmato per accettazione il 25.9.2018 (all. 8). Aggiungeva che ulteriori richieste di modifica erano pervenute dalla committente al momento dell'installazione (altezza del fondo di 250 mm anziché 200 mm, misure interne della cabina di 1400mm x 1400 mm anziché 1430 mm x 1500 mm) e poi il
9.1.2019 quando veniva concordata l'applicazione dei vetri di tamponatura, sostitutivi dei pannelli sandwich, da lasciare solo limitatamente. Segnalava che il nuovo accordo emergeva dai contrassegni
“V” e “OK” presenti sul disegno progettuale.
Denunciava l'infondatezza della domanda riconvenzionale per insussistenza di un danno risarcibile, evidenziando che l'impianto era perfettamente funzionante ed utilizzabile, pur in assenza di collaudo, che non era stato possibile eseguire solo per volontà della e che non vi era stato alcun Pt_2 ritardo nella consegna. Poiché l'impianto era in uso alla ne chiedeva il sequestro. Pt_2
All'udienza del 10.7.2020 il Giudice assegnatario concedeva la provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto. Nelle more del giudizio, stante il decesso di Pt_2
, una volta interrotto il processo, si costituiva in giudizio in prosecuzione ex art. 302 c.p.c.
[...]
, quale erede beneficiato. Parte_1
La causa veniva istruita documentalmente, nonché a mezzo prove testimoniali ( Tes_1 all'udienza del 12/11/2021, cap. Bussolotti all'udienza del 19/12/2023, e Testimone_2 Per_1
all'udienza del 20/04/2023) e all'esito dell'udienza del 3/10/2024, con ordinanza del
[...]
22/12/2024, comunicata alle parti il 23/12/2024, il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2.1. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697
c.c. e ribadite dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 13533 del 30.10.2001). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi impeditivi o modificativi del credito azionato in sede monitoria.
2.2. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo non si sostanzia in un'impugnazione del provvedimento monitorio, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore. Difatti, la plena cognitio
3 caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti quelle già prodotte in fase monitoria, proprio perché il giudice dell'opposizione non deve limitare la propria indagine al controllo della legittimità dell'ingiunzione, bensì procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla (cfr. Cass., Sez. 6, n. 14473 del
28.5.2019). Perciò, è irrilevante ogni contestazione in ordine alla validità del provvedimento monitorio mossa dall'opponente sul presupposto dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c..
2.3. La ha dato prova del titolo negoziale a fondamento della sua pretesa e lamentato il parziale CP_1 inadempimento dell'opponente, per omesso versamento dell'importo di € 7.280,00, portato dalla fattura n. 258 del 18.3.2019 e del corrispettivo per le opere aggiuntive realizzate, pari ad € 10.764,00, portato dalla fattura n. 680 del 30.8.2019.
E' opportuno allora, ricostruire il rapporto obbligatorio tra le parti per come emerge dalle risultanze probatorie acquisite.
In data 3.8.2018 e la avevano stipulato un contratto per la “fornitura e Parte_2 CP_1 posa in opera di una piattaforma elevatrice” nell'abitazione dell'opponente in Montecastrilli al prezzo di € 14.000,00 oltre IVA (4%), da corrispondere in due rate di € 7.280,00 (IVA compresa) da versare ad inizio e fine lavori (all. 3 citazione).
Tale contratto va annoverato tra i negozi misti, poiché vanta una causa unica ed inscindibile, ma è frutto della combinazione di elementi propri dello schema negoziale sia della vendita (prestazione di dare), sia dell'appalto (prestazione di facere).
In tal caso, per stabilire la disciplina applicabile, anche in punto di garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale, individuata in base alla volontà delle parti “sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto” (così da ultimo in Cass. n. 17855/2023; conf. Cass. n. 3578/1999 e Cass. n. 5935/2018). Occorre, perciò, considerare l'effettiva intenzione delle parti come risultante anzitutto dal testo dell'accordo.
A parere del Tribunale, la disciplina qui applicabile è quella della compravendita poiché ciò che era voluto dalla era essenzialmente l'acquisto della piattaforma elevatrice e la prestazione Pt_2
d'opera da parte della era solo strumentale a rendere per lei utile il bene ceduto. CP_1
Del resto, molteplici sono i riferimenti testuali in tal senso contenuti nel documento contrattuale (all.
6 comparsa – cfr. a pag. 3 la locuzione “termini di vendita”), il cui oggetto principale era la “fornitura” dell'elevatore, seppur personalizzato dalla in base alla volontà della documentata CP_1 Pt_2 in un disegno progettuale, che le parti hanno poi consensualmente variato per iscritto il 25.9.2018
(all. 8) e successivamente modificato oralmente in fase di installazione (cfr. deposizioni testi Tes_2
“confermo che vennero installate opere aggiuntive […] abbiamo dovuto rimodificare le
[...] strutture e l'altezza dell'impianto […] la modifica dei vetri venne richiesta da ultimo dal ” Pt_1
e “il sig. ci richiese lavorazioni aggiuntive per completare l'opera […] Persona_1 Per_2
6) […] inizialmente firmato in data 25.9.18 e poi modificato e sottoscritto in data 9.1.19 sempre su richiesta del ) e, poi, da ultimo il 9.1.2019, pur in assenza di specifica nuova sottoscrizione Pt_1 della venditrice (all. 8). Si ricorda, infatti, che non è previsto alcun obbligo di forma scritta per le variazioni progettuali dell'impianto elevatore che la veva acquistato, per cui la prova ben Pt_2 poteva esser fornita anche per presunzioni. In tal caso, i segni grafici presenti sull'elaborato appaiono
4 coerenti con le dichiarazioni testimoniali di e , di cui non può negarsi Testimone_2 Persona_1
l'attendibilità per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Tornando alla questione della disciplina applicabile, assumono rilievo anche le condizioni generali di contratto (all. 7 comparsa), contenenti plurimi e univoci riferimenti testuali a sostegno della tesi della
: le parti vengono denominate “venditore” e “compratore”; il negozio viene definito “contratto CP_1 di vendita”, all'art. 2 viene chiarito che l'offerta commerciale contiene una specifica descrizione dell'impianto elevatore “oggetto della vendita”; all'art. 14 viene richiamata la “garanzia del buon funzionamento” prevista in materia di vendita di cose mobili dall'art. 1512 c.c., la disciplina sul
“passaggio della proprietà e dei rischi” di cui all'art. 1523 c.c..
Perciò, non trovando applicazione la disciplina dell'appalto, la garanzia per vizi viene regolata dagli artt. 1490 e ss. c.c..
Va, allora, osservato che i vizi dell'impianto elevatore denunciati dall'opponente (mancata realizzazione del montaggio fine corsa di sicurezza botola ascensore, ritocchi verniciatura, siliconatura accoppiamenti esterni lamiere, finitura bordi lato porta ingresso casa e scale, collaudo, resistenza scalda olio ascensore, taglio sul fissaggio ringhiera scale, un pannello danneggiato, il quadro elettrico non era a tenuta stagna per l'esterno ed erroneo collocamento in un vano adiacente, mancata apposizione dei vetri, verniciatura a pennello anziché a forno) risultano tutti immediatamente riconoscibili da parte della con l'uso dell'ordinaria diligenza, già al momento della Pt_2 consegna dell'impianto elevatore, occorsa nel febbraio 2019, come coerentemente dichiarato dai testi e . Testimone_2 Persona_1
A parere del Tribunale le deposizioni rese da costoro appaiono pienamente attendibili - avendo peraltro spontaneamente affermato di non essersi recati in loco e di aver appreso de relato della condotta di parte opponente in fase di collaudo - senza che rilevi in senso contrario la loro qualifica di dipendenti della . Si ricorda che i testimoni de relato, poiché depongono su circostanze che CP_1 hanno appreso da persone estranee al giudizio, rendono deposizioni dotate di rilevanza probatoria, seppur attenuata, per cui assumono rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso con altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr. Cass. n. 569/2015). Ben può ritenersi che le due deposizioni si supportino a vicenda in ragione della loro concordanza.
Diversamente, la quasi totalità dei fatti riferiti da all'udienza del 12/11/2021 in quanto Tes_1 appresi da li rende inquadrabili tra le dichiarazioni apprese de relato actoris Parte_1
e, come tali, li rende privi di rilevanza probatoria (cfr. Cass. n. 569/2015).
Chiarito ciò, vertendo di “vizi palesi”, l'acquirente era onerata di denunciarli entro 8 giorni dalla loro scoperta in base all'art. 1495, co. 1, c.c.. In base all'ultimo comma di tale norma, il compratore convenuto per l'esecuzione del contratto, come nel caso di specie, può sì far valere la garanzia ma solo se il vizio del bene è stato denunciato tempestivamente e, comunque, prima del decorso dell'anno dalla consegna.
E' bene precisare che in base agli specifici vizi denunciati dall'opponente non ci troviamo dinnanzi ad un caso di consegna di un bene totalmente diverso da quello pattuito, che comporterebbe l'applicazione della disciplina generale in tema di inadempimento. Del resto, all'udienza del
19/12/2023 anche il cap. ha riferito che non ha mai testato il funzionamento Testimone_3 dell'ascensore (“L'ascensore oggetto della verifica si presentava apparentemente non utilizzato. […] non provammo ad utilizzare l'impianto e dunque nulla posso dire sul funzionamento”), ma ha solo potuto constatare che all'apparenza non sembrava esser utilizzato.
5 E allora, quando il venditore eccepisce la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna del bene, l'acquirente è tenuto a dimostrare di aver denunziato i vizi nel termine di legge (cfr. Cass.
24348/2019): onere probatorio che parte opponente, invece, non ha assolto.
Né può affermarsi che la pretesa creditoria dell'opposta non sia ancora esigibile poiché i lavori non sono ancora terminati – il termine dei lavori viene indicato in contratto come momento a decorrere dal quale, entro i successivi 30 giorni, l'acquirente avrebbe dovuto versare il saldo prezzo – poiché dall'istruttoria svolta è emerso che la mancata esecuzione del collaudo dell'impianto elevatore e delle ultime rifiniture è imputabile alla stessa parte opponente, che aveva impedito agli addetti della CP_1
l'ingresso all'immobile (cfr. testi “Confermo che i tecnici inviati presso l'abitazione Testimone_2 della signora per ritoccare la verniciatura e formalizzare il collaudo mi riferirono che non Pt_2 erano stati autorizzati dal a entrare dentro casa. Ciò dopo che l'ultimo collaudo era Parte_1 stato spostato a Marzo 2019 […] era sempre il a negare l'accesso” e Pt_1 Persona_1
“L'impianto era pressoché completato tranne qualche piccola rifinitura che il sig. non ci Pt_1 ha lasciato terminare. So che non ha lasciato entrare i tecnici, che me l'hanno riferito, impedendo loro l'accesso evitando di aprire il cancello […] i tecnici andarono in loco più volte e non vennero fatti entrare, sebbene avessero provato più volte in giorni diversi e venne loro inibito l'accesso sia dal che dalla signora .). Non si può, allora, negare alla la pretesa creditoria, Pt_1 Pt_2 CP_1 sostenendo che non sia esigibile perché la debitrice, con la propria condotta, ha differito il termine da cui decorre l'obbligo di pagamento del saldo prezzo.
Pertanto, essendo l'opponente decaduta dalla facoltà di denunciare i vizi - contestati solo nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 19.12.2019 – senza che rilevino in alcun modo le dotazioni o qualifiche dei soggetti che materialmente hanno eseguito i lavori di posa in opera dell'impianto elevatore nell'edificio, la domanda di condanna all'adempimento del contratto promossa dalla deve esser accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto (già munito di CP_1 provvisoria esecutività) deve esser confermato.
Non era, quindi, necessario svolgere alcuna consulenza tecnica d'ufficio sullo stato dell'impianto elevatore;
impianto che, peraltro, è nella disponibilità della da anni e che avrebbe potuto Pt_2 esser sottoposto nell'immediatezza ad accertamento tecnico preventivo, così da cristallizzare lo stato dei luoghi, ormai inevitabilmente mutato.
2.4. Non merita, infine, accoglimento la domanda risarcitoria promossa in via riconvenzionale dall'opponente poiché, come accennato, essa si fonda sull'esistenza di vizi per i quali la parte non può più trovare tutela, essendo decaduta da tale facoltà. La Cassazione ha, infatti, chiarito che “il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può […] esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione” (così in Cass. n. 1218 del 17.1.2022).
3. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. promossa dalla non merita accoglimento. CP_1
Si ricorda che la lite è temeraria solo se la parte è cosciente dell'infondatezza della propria domanda o non ne è consapevole per negligenza (cfr. Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003;
Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011). La semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità
6 aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n.
15629/2010).
Non essendo riscontrabile, nel caso di specie, una consapevole infondatezza in capo all'opponente dell'opposizione spiegata e della domanda riconvenzionale promossa, non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dall'opposta.
4. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al DM n. 147/2022), avuto riguardo allo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 relativo al valore della controversia ed applicati i parametri medi per tutte le fasi processuali, alla luce della complessità delle questioni affrontate e al pregio dell'opera prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 689/2019 emesso dal Tribunale di Terni;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite della fase di opposizione, che liquida in € 5.077,00 per compensi,
[...] oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. da distrarre in favore dell'avv.
ROBERTA LUCCIONI dichiaratasi antistataria.
Così deciso in data 11/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 3087/2019 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza del 22/12/2024, comunicata alle parti il 23/12/2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CROCIONE GIADA ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il cui studio in Perugia, Via Bartolo n. 10-16, giusta procura in atti;
opponente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUCCIONI ROBERTA presso il cui studio in
Terni, via L. Aminale n. 26, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 3/10/2024 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 19.12.2019 Pt_2 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la
[...] Controparte_1
(di seguito per brevità ”) per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- in via
[...] CP_1 preliminare: dichiarare la nullità del decreto opposto n. 869/2019 perché concesso in violazione degli art. 633 n. 1 e 634 n. 2 c.p.c. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa;
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'inesistenza del credito portato dal D.I. n.
869/2019 essendo stata pagata una somma già superiore a quanto dovuto per i lavori effettuati ed in considerazione del fatto che il bene è inutilizzabile perché non terminata l'opera. Con vittoria di spese ed onorari di causa. In via riconvenzionale: condannare la parte convenuta, per la causale di cui in narrativa, alla restituzione alla opponente della somma ricevuta dall'opposta in parziale pagamento ed al risarcimento del maggior danno che sarà accertato per il ritardo nella consegna, per la cattiva esecuzione dei lavori ad oggi realizzati e per le spese di ripristino a regola d'arte che si indicano almeno fino alla complessiva somma di euro 18.000.. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio.”
1 A sostegno delle rassegnate conclusioni, educeva che: - in data 18.11.2019 le Parte_2 era stato notificato il decreto ingiuntivo n. 869/2019 del Tribunale di Terni emesso in data 23.10.2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 18.044,00 oltre interessi e spese di lite in favore della;
- il decreto ingiuntivo era nullo perché la pretesa creditoria si fondava su fatture, CP_1 prive di efficacie probatoria;
- nel ricorso monitorio la stessa aveva dato atto del pagamento CP_1 con bonifico della somma di € 7.280,00 in data 9.1.2019, all'inizio dei lavori, in misura pari al 50% della somma pattuita;
- il pagamento del saldo per € 7.280,00 doveva essere effettuato entro 30 giorni dal completamento dei lavori, che, però, ancora non era avvenuto, perché dovevano essere ancora realizzati il montaggio fine corsa di sicurezza botola ascensore, ritocchi verniciatura, siliconatura accoppiamenti esterni lamiere, finitura bordi lato porta ingresso casa e scale, collaudo, impianto, resistenza scalda olio ascensore, inoltre il fissaggio ringhiera scale era tagliato e, quindi, pericoloso;
- il contratto non era stato esattamente adempiuto dalla perché era stato danneggiato un CP_1 pannello, il quadro elettrico non era a tenuta stagna per l'esterno ed era stato mal collocato in un vano adiacente, pregiudicandone l'uso; inoltre non erano stati apposti i vetri, l'impianto doveva esser verniciato a forno, mentre era stato verniciato a pennello;
- il bene era totalmente inutilizzabile e, comunque, la pretesa creditoria non corrispondeva a quanto pattuito.
Riteneva che ciò legittimasse il mancato pagamento della somma ingiunta e la restituzione di quanto già versato, oltre all'accertamento del maggior danno per il ritardo nella consegna, per la cattiva esecuzione dei lavori realizzati e per le spese di ripristino a regola d'arte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.5.2020 si costituiva in giudizio la
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.mo Tribunale di Terni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesi: in via preliminare - concedere l'esecutività immediata del Decreto Ingiuntivo n. 869/2019 di cui in premessa, in ragione di quanto esposto in narrativa;
ancora in via preliminare e/o cautelare disporre il sequestro dell'impianto in oggetto per le ragioni in narrativa esposte ed a tal fine emettere ogni opportuno provvedimento di legge;
ancora in via preliminare , accogliere l'eccezione di prescrizione e decadenza come in narrativa dispiegata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 869/2019 e rigettare domande ed eccezioni di parte opponente per le ragioni in narrativa esposte;
nel merito - rigettare le eccezioni e le domande tutte poste da parte attrice opponente, perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto stante quanto in narrativa esposto;
- Dichiarare tenuta e condannare la signora Pt_2
, ai sensi dell' art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni a favore di
[...] Controparte_1
[...
nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A tal fine, eccepiva, anzitutto, la decadenza e prescrizione del diritto dell'opponente dalla facoltà di denunciare eventuali vizi dell'impianto consegnatole dalla , invocando gli artt. 1492 e 1495 CP_1
c.c. in materia di vendita, stante la prevalenza di tale prestazione di dare nel contratto intercorso tra le parti. Sosteneva che l'opponente aveva contestato i vizi (palesi) del bene per la prima volta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Ribadiva, comunque, la decadenza dell'opponente dalla facoltà di denuncia anche ai sensi dell'art. 1667 c.c.. Aggiungeva che il pagamento di € 7.280,00 eseguito dalla n favore della si riferiva Pt_2 CP_1 alla fattura n. 886 del 18.12.2018 emessa per stato avanzamento lavori, e non alla fattura n. 258 del
18.3.2019 per fine lavori. Sosteneva di aver fornito ed installato l'impianto pattuito (una piattaforma elevatrice) presso l'abitazione della ita in Montecastrilli, loc. Valle Foschi n. 51 e di aver Pt_2
2 eseguito, su richiesta dalla committente, in corso d'opera, lavorazioni aggiuntive, comprovate dai relativi ordini per le quali era stata emessa la fattura n. 680 del 30.8.2019, anch'essa non saldata.
Affermava che di aver eseguito la prestazione a regola d'arte e che l'impianto era perfettamente funzionante ed utilizzato dalla ma che quest'ultima aveva impedito l'esecuzione del Pt_2 collaudo dell'impianto e l'esecuzione di alcuni ritocchi (verniciatura) perché, dopo la consegna del bene a metà febbraio 2019, aveva impedito l'accesso alla sua abitazione. Aggiungeva che il quadro elettrico era stato montato dove espressamente richiesto dalla committente. Contestava nel merito i vizi denunciati dall'opponente, precisando che in ragione delle varianti al progetto iniziale richieste dalla committente, la aveva elaborato un nuovo disegno di disposizione che la veva CP_1 Pt_2 firmato per accettazione il 25.9.2018 (all. 8). Aggiungeva che ulteriori richieste di modifica erano pervenute dalla committente al momento dell'installazione (altezza del fondo di 250 mm anziché 200 mm, misure interne della cabina di 1400mm x 1400 mm anziché 1430 mm x 1500 mm) e poi il
9.1.2019 quando veniva concordata l'applicazione dei vetri di tamponatura, sostitutivi dei pannelli sandwich, da lasciare solo limitatamente. Segnalava che il nuovo accordo emergeva dai contrassegni
“V” e “OK” presenti sul disegno progettuale.
Denunciava l'infondatezza della domanda riconvenzionale per insussistenza di un danno risarcibile, evidenziando che l'impianto era perfettamente funzionante ed utilizzabile, pur in assenza di collaudo, che non era stato possibile eseguire solo per volontà della e che non vi era stato alcun Pt_2 ritardo nella consegna. Poiché l'impianto era in uso alla ne chiedeva il sequestro. Pt_2
All'udienza del 10.7.2020 il Giudice assegnatario concedeva la provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto. Nelle more del giudizio, stante il decesso di Pt_2
, una volta interrotto il processo, si costituiva in giudizio in prosecuzione ex art. 302 c.p.c.
[...]
, quale erede beneficiato. Parte_1
La causa veniva istruita documentalmente, nonché a mezzo prove testimoniali ( Tes_1 all'udienza del 12/11/2021, cap. Bussolotti all'udienza del 19/12/2023, e Testimone_2 Per_1
all'udienza del 20/04/2023) e all'esito dell'udienza del 3/10/2024, con ordinanza del
[...]
22/12/2024, comunicata alle parti il 23/12/2024, il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2.1. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697
c.c. e ribadite dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 13533 del 30.10.2001). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi impeditivi o modificativi del credito azionato in sede monitoria.
2.2. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo non si sostanzia in un'impugnazione del provvedimento monitorio, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore. Difatti, la plena cognitio
3 caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti quelle già prodotte in fase monitoria, proprio perché il giudice dell'opposizione non deve limitare la propria indagine al controllo della legittimità dell'ingiunzione, bensì procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla (cfr. Cass., Sez. 6, n. 14473 del
28.5.2019). Perciò, è irrilevante ogni contestazione in ordine alla validità del provvedimento monitorio mossa dall'opponente sul presupposto dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c..
2.3. La ha dato prova del titolo negoziale a fondamento della sua pretesa e lamentato il parziale CP_1 inadempimento dell'opponente, per omesso versamento dell'importo di € 7.280,00, portato dalla fattura n. 258 del 18.3.2019 e del corrispettivo per le opere aggiuntive realizzate, pari ad € 10.764,00, portato dalla fattura n. 680 del 30.8.2019.
E' opportuno allora, ricostruire il rapporto obbligatorio tra le parti per come emerge dalle risultanze probatorie acquisite.
In data 3.8.2018 e la avevano stipulato un contratto per la “fornitura e Parte_2 CP_1 posa in opera di una piattaforma elevatrice” nell'abitazione dell'opponente in Montecastrilli al prezzo di € 14.000,00 oltre IVA (4%), da corrispondere in due rate di € 7.280,00 (IVA compresa) da versare ad inizio e fine lavori (all. 3 citazione).
Tale contratto va annoverato tra i negozi misti, poiché vanta una causa unica ed inscindibile, ma è frutto della combinazione di elementi propri dello schema negoziale sia della vendita (prestazione di dare), sia dell'appalto (prestazione di facere).
In tal caso, per stabilire la disciplina applicabile, anche in punto di garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale, individuata in base alla volontà delle parti “sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto” (così da ultimo in Cass. n. 17855/2023; conf. Cass. n. 3578/1999 e Cass. n. 5935/2018). Occorre, perciò, considerare l'effettiva intenzione delle parti come risultante anzitutto dal testo dell'accordo.
A parere del Tribunale, la disciplina qui applicabile è quella della compravendita poiché ciò che era voluto dalla era essenzialmente l'acquisto della piattaforma elevatrice e la prestazione Pt_2
d'opera da parte della era solo strumentale a rendere per lei utile il bene ceduto. CP_1
Del resto, molteplici sono i riferimenti testuali in tal senso contenuti nel documento contrattuale (all.
6 comparsa – cfr. a pag. 3 la locuzione “termini di vendita”), il cui oggetto principale era la “fornitura” dell'elevatore, seppur personalizzato dalla in base alla volontà della documentata CP_1 Pt_2 in un disegno progettuale, che le parti hanno poi consensualmente variato per iscritto il 25.9.2018
(all. 8) e successivamente modificato oralmente in fase di installazione (cfr. deposizioni testi Tes_2
“confermo che vennero installate opere aggiuntive […] abbiamo dovuto rimodificare le
[...] strutture e l'altezza dell'impianto […] la modifica dei vetri venne richiesta da ultimo dal ” Pt_1
e “il sig. ci richiese lavorazioni aggiuntive per completare l'opera […] Persona_1 Per_2
6) […] inizialmente firmato in data 25.9.18 e poi modificato e sottoscritto in data 9.1.19 sempre su richiesta del ) e, poi, da ultimo il 9.1.2019, pur in assenza di specifica nuova sottoscrizione Pt_1 della venditrice (all. 8). Si ricorda, infatti, che non è previsto alcun obbligo di forma scritta per le variazioni progettuali dell'impianto elevatore che la veva acquistato, per cui la prova ben Pt_2 poteva esser fornita anche per presunzioni. In tal caso, i segni grafici presenti sull'elaborato appaiono
4 coerenti con le dichiarazioni testimoniali di e , di cui non può negarsi Testimone_2 Persona_1
l'attendibilità per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Tornando alla questione della disciplina applicabile, assumono rilievo anche le condizioni generali di contratto (all. 7 comparsa), contenenti plurimi e univoci riferimenti testuali a sostegno della tesi della
: le parti vengono denominate “venditore” e “compratore”; il negozio viene definito “contratto CP_1 di vendita”, all'art. 2 viene chiarito che l'offerta commerciale contiene una specifica descrizione dell'impianto elevatore “oggetto della vendita”; all'art. 14 viene richiamata la “garanzia del buon funzionamento” prevista in materia di vendita di cose mobili dall'art. 1512 c.c., la disciplina sul
“passaggio della proprietà e dei rischi” di cui all'art. 1523 c.c..
Perciò, non trovando applicazione la disciplina dell'appalto, la garanzia per vizi viene regolata dagli artt. 1490 e ss. c.c..
Va, allora, osservato che i vizi dell'impianto elevatore denunciati dall'opponente (mancata realizzazione del montaggio fine corsa di sicurezza botola ascensore, ritocchi verniciatura, siliconatura accoppiamenti esterni lamiere, finitura bordi lato porta ingresso casa e scale, collaudo, resistenza scalda olio ascensore, taglio sul fissaggio ringhiera scale, un pannello danneggiato, il quadro elettrico non era a tenuta stagna per l'esterno ed erroneo collocamento in un vano adiacente, mancata apposizione dei vetri, verniciatura a pennello anziché a forno) risultano tutti immediatamente riconoscibili da parte della con l'uso dell'ordinaria diligenza, già al momento della Pt_2 consegna dell'impianto elevatore, occorsa nel febbraio 2019, come coerentemente dichiarato dai testi e . Testimone_2 Persona_1
A parere del Tribunale le deposizioni rese da costoro appaiono pienamente attendibili - avendo peraltro spontaneamente affermato di non essersi recati in loco e di aver appreso de relato della condotta di parte opponente in fase di collaudo - senza che rilevi in senso contrario la loro qualifica di dipendenti della . Si ricorda che i testimoni de relato, poiché depongono su circostanze che CP_1 hanno appreso da persone estranee al giudizio, rendono deposizioni dotate di rilevanza probatoria, seppur attenuata, per cui assumono rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso con altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr. Cass. n. 569/2015). Ben può ritenersi che le due deposizioni si supportino a vicenda in ragione della loro concordanza.
Diversamente, la quasi totalità dei fatti riferiti da all'udienza del 12/11/2021 in quanto Tes_1 appresi da li rende inquadrabili tra le dichiarazioni apprese de relato actoris Parte_1
e, come tali, li rende privi di rilevanza probatoria (cfr. Cass. n. 569/2015).
Chiarito ciò, vertendo di “vizi palesi”, l'acquirente era onerata di denunciarli entro 8 giorni dalla loro scoperta in base all'art. 1495, co. 1, c.c.. In base all'ultimo comma di tale norma, il compratore convenuto per l'esecuzione del contratto, come nel caso di specie, può sì far valere la garanzia ma solo se il vizio del bene è stato denunciato tempestivamente e, comunque, prima del decorso dell'anno dalla consegna.
E' bene precisare che in base agli specifici vizi denunciati dall'opponente non ci troviamo dinnanzi ad un caso di consegna di un bene totalmente diverso da quello pattuito, che comporterebbe l'applicazione della disciplina generale in tema di inadempimento. Del resto, all'udienza del
19/12/2023 anche il cap. ha riferito che non ha mai testato il funzionamento Testimone_3 dell'ascensore (“L'ascensore oggetto della verifica si presentava apparentemente non utilizzato. […] non provammo ad utilizzare l'impianto e dunque nulla posso dire sul funzionamento”), ma ha solo potuto constatare che all'apparenza non sembrava esser utilizzato.
5 E allora, quando il venditore eccepisce la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna del bene, l'acquirente è tenuto a dimostrare di aver denunziato i vizi nel termine di legge (cfr. Cass.
24348/2019): onere probatorio che parte opponente, invece, non ha assolto.
Né può affermarsi che la pretesa creditoria dell'opposta non sia ancora esigibile poiché i lavori non sono ancora terminati – il termine dei lavori viene indicato in contratto come momento a decorrere dal quale, entro i successivi 30 giorni, l'acquirente avrebbe dovuto versare il saldo prezzo – poiché dall'istruttoria svolta è emerso che la mancata esecuzione del collaudo dell'impianto elevatore e delle ultime rifiniture è imputabile alla stessa parte opponente, che aveva impedito agli addetti della CP_1
l'ingresso all'immobile (cfr. testi “Confermo che i tecnici inviati presso l'abitazione Testimone_2 della signora per ritoccare la verniciatura e formalizzare il collaudo mi riferirono che non Pt_2 erano stati autorizzati dal a entrare dentro casa. Ciò dopo che l'ultimo collaudo era Parte_1 stato spostato a Marzo 2019 […] era sempre il a negare l'accesso” e Pt_1 Persona_1
“L'impianto era pressoché completato tranne qualche piccola rifinitura che il sig. non ci Pt_1 ha lasciato terminare. So che non ha lasciato entrare i tecnici, che me l'hanno riferito, impedendo loro l'accesso evitando di aprire il cancello […] i tecnici andarono in loco più volte e non vennero fatti entrare, sebbene avessero provato più volte in giorni diversi e venne loro inibito l'accesso sia dal che dalla signora .). Non si può, allora, negare alla la pretesa creditoria, Pt_1 Pt_2 CP_1 sostenendo che non sia esigibile perché la debitrice, con la propria condotta, ha differito il termine da cui decorre l'obbligo di pagamento del saldo prezzo.
Pertanto, essendo l'opponente decaduta dalla facoltà di denunciare i vizi - contestati solo nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 19.12.2019 – senza che rilevino in alcun modo le dotazioni o qualifiche dei soggetti che materialmente hanno eseguito i lavori di posa in opera dell'impianto elevatore nell'edificio, la domanda di condanna all'adempimento del contratto promossa dalla deve esser accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto (già munito di CP_1 provvisoria esecutività) deve esser confermato.
Non era, quindi, necessario svolgere alcuna consulenza tecnica d'ufficio sullo stato dell'impianto elevatore;
impianto che, peraltro, è nella disponibilità della da anni e che avrebbe potuto Pt_2 esser sottoposto nell'immediatezza ad accertamento tecnico preventivo, così da cristallizzare lo stato dei luoghi, ormai inevitabilmente mutato.
2.4. Non merita, infine, accoglimento la domanda risarcitoria promossa in via riconvenzionale dall'opponente poiché, come accennato, essa si fonda sull'esistenza di vizi per i quali la parte non può più trovare tutela, essendo decaduta da tale facoltà. La Cassazione ha, infatti, chiarito che “il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può […] esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione” (così in Cass. n. 1218 del 17.1.2022).
3. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. promossa dalla non merita accoglimento. CP_1
Si ricorda che la lite è temeraria solo se la parte è cosciente dell'infondatezza della propria domanda o non ne è consapevole per negligenza (cfr. Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003;
Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011). La semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità
6 aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n.
15629/2010).
Non essendo riscontrabile, nel caso di specie, una consapevole infondatezza in capo all'opponente dell'opposizione spiegata e della domanda riconvenzionale promossa, non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dall'opposta.
4. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al DM n. 147/2022), avuto riguardo allo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 relativo al valore della controversia ed applicati i parametri medi per tutte le fasi processuali, alla luce della complessità delle questioni affrontate e al pregio dell'opera prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 689/2019 emesso dal Tribunale di Terni;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite della fase di opposizione, che liquida in € 5.077,00 per compensi,
[...] oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. da distrarre in favore dell'avv.
ROBERTA LUCCIONI dichiaratasi antistataria.
Così deciso in data 11/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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