TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/10/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 117/2025 promossa da:
, (C.F. , con l'Avv. GAGLIARDI ADELAIDE e con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio in Scanzano Jonico (MT) – Via G. Novello n. 12;
RICORRENTE
, (C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
Parte attrice ha domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto la separazione dalla moglie con la quale aveva contratto matrimonio in
NI (PZ) in data 05/09/1970 affermando che di fatto la loro separazione personale risale al
1992 ed a seguito della quale non si sono mai riconciliati e, allo stato, è assolutamente impossibile ricostruire una comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Nonostante la regolarità della notifica la sig.ra non si costituiva in giudizio. CP_1 Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, risultando evidente dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dagli atti che il vincolo di comunione ed affetto su cui si basa il matrimonio è per il momento venuto meno tra le parti.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al g.i. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando,
• pronuncia la separazione dei coniugi e , sposatisi a Parte_1 CP_1
NI (PZ) in data 05/09/1970, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune n.37, Parte II, Serie A, Anno 1970;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge.
Dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione della causa.
Spese al definitivo.
Pavia, 29/09/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 117/2025 promossa da:
, (C.F. , con l'Avv. GAGLIARDI ADELAIDE e con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio in Scanzano Jonico (MT) – Via G. Novello n. 12;
RICORRENTE
, (C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
Parte attrice ha domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto la separazione dalla moglie con la quale aveva contratto matrimonio in
NI (PZ) in data 05/09/1970 affermando che di fatto la loro separazione personale risale al
1992 ed a seguito della quale non si sono mai riconciliati e, allo stato, è assolutamente impossibile ricostruire una comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Nonostante la regolarità della notifica la sig.ra non si costituiva in giudizio. CP_1 Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, risultando evidente dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dagli atti che il vincolo di comunione ed affetto su cui si basa il matrimonio è per il momento venuto meno tra le parti.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al g.i. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando,
• pronuncia la separazione dei coniugi e , sposatisi a Parte_1 CP_1
NI (PZ) in data 05/09/1970, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune n.37, Parte II, Serie A, Anno 1970;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge.
Dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione della causa.
Spese al definitivo.
Pavia, 29/09/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 2 di 2