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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso del 02.08.2024 da:
nato a [...] il [...] (cf: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
T.se Corso Piemonte n.34, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Labis del foro di Torino
(c.f.: ), con studio in Torino, Corso Matteotti n.51, presso il cui studio in Torino C.F._2
Corso Matteotti n.51 è elettivamente domiciliato APPELLANTE contro
nata a [...] il [...] e residente a [...]di SU (VA) in Via Magenta P_
n. 18/f (c.f.: ), rappresentata assistita e difesa dall'Avv. Laura Martelli (c.f.: C.F._3
) presso il cui studio in Legnano via Venegoni n. 94/96 è elettivamente C.F._4 domiciliata
APPELLATA
Oggetto: Ricorso in appello avverso la sentenza n. 833/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 26.06.2024 all'esito del giudizio n. R.G. 4790/2023
Con l'intervento del Procuratore Generale Dott. S.Bellaviti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
-Accertare e dichiarare la violazione da parte del Tribunale di Busto Arsizio sez. 3°, nell'emissione della sentenza n° 833/2024 pubblicata in data 26.06.2023, dell'art. 473 bis 14 c.p.c., dell'art. 473 bis 21 c.p.c. nonché dell'art. 91 c.p.c. e conseguentemente
pagina 1 di 6 - Dichiarare la nullità della sentenza n° 833/2024 pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio sez. 3° in data 26.06.2023 all'esito del giudizio n° R.G. 4790/2023 per le predette violazioni di legge. Con vittoria di spese del secondo grado di giudizio, oltre rimb. forf. spese gen. (15%), IVA e CPA, delle quali si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del legale scrivente in qualità di antistatario, non avendo lo scrivente ricevuto alcun acconto per la presente procedura giudiziaria.
Per parte appellata:
-In via principale nel merito: rigettare l'appello proposto dal Sig. con conseguente Parte_1 conferma in ogni sua parte della impugnata sentenza n. 833/2024 emessa dal Tribunale di Busto
Arsizio in data 25.06.2024 e pubblicata in data 26.06.2024, all'esito del giudizio R.G. n. 4790/2023.
Con ogni più ampia e ulteriore riserva e con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. e hanno intrattenuto una relazione dalla quale, in data 05.12.2008, Parte_1 P_ nasceva , oggi quasi sedicenne. Alla fine del 2012 la coppia decideva di porre fine al rapporto Per_1
e alla relativa convivenza;
2..Nel 2015 chiedeva, tramite ricorso ex art. 337 bis c.c. proposto al Tribunale di Busto P_
Arsizio, la regolamentazione dei rapporti genitoriali in seguito al quale, in data 20.01.2016, veniva disposto, con decreto, l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la Per_1 madre.
3.Nel 2019, con ricorso ex art. 337 quinquies c.c., la sig. chiedeva, a modifica del decreto emesso P_ ex art.337 bis c.c., la rimodulazione delle modalità di visita padre-figlio, la revisione dell'assegno di mantenimento nonché il rimborso del 50% delle spese straordinarie relative al figlio. Alla prima udienza, il Tribunale, tenuto conto dell'accordo intercorso tra le parti, provvedeva in conformità, ponendo a carico del resistente, visto il suo stato di disoccupazione, un assegno di mantenimento per il minore di €150,00 mensili, elevabili ad € 250,00 nel momento in cui il Pt_1 avesse trovato un'occupazione lavorativa.
4.Con ricorso del 21.11.2023 chiedeva l'incremento dell'assegno di mantenimento a P_ favore di , evidenziando che le spese per il minore, ormai adolescente, erano aumentate e che Per_1 ella, a causa di una malattia insorta nel 2022, si ritrovava nell'impossibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa, essendo stata dichiarata invalida civile al 100%. La ricorrente chiariva che le proprie entrate, ammontanti a circa € 890,00 mensili e risultanti dalla somma della pensione d'invalidità più l'assegno unico per il figlio, risultavano gravate da una rata di mutuo mensile di circa € 486,48, ragion per cui la somma rimanente non le consentiva di sopperire alle esigenze proprie e del figlio;
al contrario, riferiva che il lavorava con contratto a tempo determinato, percependo uno Pt_1 stipendio di € 1.500,00 mensili, risiedeva nell'immobile in comproprietà con la madre e i fratelli non sostenendo spese per il proprio sostentamento e per le utenze, ed inoltre, dai suoi vari conti correnti si evincevano entrate costanti.
5.Con sentenza del 25.06.2024 pubbl. in data 26.06.2024, il Tribunale di Busto Arsizio, pronunciando in contumacia del resistente, così disponeva: “ Tutte le domande svolte dalla ricorrente possono trovare integrale accoglimento per cui a decorrere dal novembre 2023 deve versare alla Pt_1 pagina 2 di 6 ricorrente a titolo di contributo al mantenimento di un assegno mensile di € 500,00 oltre il Per_1 50% delle spese straordinarie come da protocollo della corte d'Appello di Milano. L'assegno unico per il figlio sarà percepito integralmente dalla madre. Gli incontri fra padre e figlio potranno avvenire liberamente previo contatto tra gli stessi.
Le spese di causa seguono la soccombenza, pertanto, il resistente deve essere condannato a rifondere dette spese liquidate in € 2.000,00 oltre accessori. PER TALI MOTIVI, Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, dichiara regolamentati i rapporti genitori-figlio alle condizioni sopra indicate. Condanna il resistente a rifondere le spese di lite liquidate come in motivazione”.
6.Avverso detta sentenza ha proposto appello ed ha chiesto di accertare e Parte_1 dichiarare la violazione da parte del Tribunale di Busto Arsizio, nell'emissione della sentenza n.833/2024 pubblicata in data 26.06.2023, dell'art. 473 bis 14 c.p.c., dell'art. 473 bis 21 c.p.c. nonché dell'art. 91 c.p.c. e conseguentemente dichiararne la nullità per le predette violazioni di legge. A sostegno dell'appello il ha esposto i seguenti motivi: Pt_1
1.“ Sulla violazione dell'art.473bis14 c.p.c.” L'appellante ha rilevato che agli atti del giudizio di primo grado la controparte ha mancato di produrre il C.A.D.(ossia la raccomandata con avviso di ritorno inviata dall'agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto giudiziario), impedendo, di fatto, di poter stabilire con esattezza la data in cui si è perfezionata per l'allora resistente la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza relativi al I grado.Secondo l'appellante, qualora l'agente postale avesse spedito a la raccomandata a.r. lo stesso giorno in cui fu tentata la prima notifica (il Pt_1
12.12.2023), questa si sarebbe perfezionata entro i 10 giorni successivi, in data 22.12.2023; ciò avrebbe comportato la violazione del termine a difesa di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c., travolgendo tutti i successivi atti compiuti nel corso del giudizio di I grado.
2. “Sulla violazione dell'art.473 bis 21 c.p.c.”
ha altresì dedotto che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione del disposto Parte_1 di cui all'art.473 bis 21 c.p.c., laddove avrebbe omesso di effettuare il controllo inerente la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza al resistente;
il
Giudice di I grado, qualora avesse rilevato la tardività delle notifiche, avrebbe dovuto disporne la rinnovazione;
nel dichiarare inspiegabilmente la contumacia del resistente ne ha pregiudicato la possibilità di predisporre la miglior difesa, non avendo costui beneficiato del termine a difesa di 60 giorni previsto dall'art.473 bis 14 c.p.c.. 3. “Sulla errata decisione di porre a carico del sig. il pagamento delle spese processuali Pt_1 del primo grado” Parte appellante ha da ultimo evidenziato l'assenza dei requisiti previsti dalla legge per condannare il resistente al pagamento delle spese processuali. Invero, secondo la prospettazione di costui, pur essendo presente all'udienza del Pt_1
18.06.24, non avrebbe visto revocata da parte del Tribunale la dichiarazione di contumacia;
in quella sede, altresì, non avrebbe svolto alcuna domanda né si sarebbe opposto alle domande di controparte;
non avrebbe, quindi ,attuato alcuna condotta processuale suscettiva di allungare o ostacolare l'iter procedimentale di I grado.
7.Con provvedimento emesso in data 8.08.2024, il Presidente della Sezione Famiglia e minori della Corte d'appello ha disposto la trattazione dell'udienza in assenza delle parti.
pagina 3 di 6 8. Con atto depositato il 7.01.2025 si è costituita , chiedendo il rigetto del gravame con P_ conseguente conferma della sentenza impugnata.
Parte appellata ha rappresentato che, depositato il ricorso in data 22.11.2023, il Giudice, in data 28.11.2023, emetteva decreto di fissazione udienza per il giorno 13.02.2024, dando termine alla ricorrente di notificare ricorso e decreto entro il 13.12.2023. La ricorrente, già in data 01.12.2023, provvedeva a notificare tramite consegna del plico all'ufficiale giudiziario, ed in data 12.12.2023 l'Ufficio Postale di Settimo Torinese effettuava il primo tentativo di consegna, che però andava fallito;
a quel punto, l'Ufficio Postale, anziché emettere il CAD, effettuava ulteriori tentativi di consegna, finchè, in data 18.01.24, il provvedeva al ritiro del plico, di guisa che quest'ultimo avrebbe Pt_1 avuto conoscenza dell'esistenza del procedimento, tanto da comparire all'udienza del 18.06.2024 in possesso dell'atto notificato. Pertanto, secondo l'appellata, dal 18.01.2024 al 13.02.24 il avrebbe avuto la possibilità di Pt_1 predisporre una propria difesa, e ciò anche alla luce della trattazione scritta del procedimento di primo grado e della natura ordinatoria dei termini di cui all'art.473 bis 14 c.p.c.; è di tutta evidenza, quindi, che la notifica abbia raggiunto il suo scopo e che la mancata costituzione del resistente sia stata frutto di una libera scelta di controparte, la quale, nel proprio atto di gravame, non avrebbe neanche dato prova dell'enunciato pregiudizio subito, invocando una declaratoria di nullità passibile solo di arrecare pregiudizio al figlio minore. Secondo quanto rappresentato dalla correttamente il Giudice avrebbe dichiarato la contumacia di P_
, ritenendola una scelta volontaria;
altresì, nel porre a suo carico le spese di lite, Parte_1 avrebbe semplicemente fatto applicazione del principio di soccombenza, e questo perché, a differenza di quanto sostenuto da controparte, la regola non esenta il soccombente contumace che non ha svolto domande nel processo.
9.All'udienza del 6.02.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta come da decreto presidenziale del 07.08.2024, la Corte, dato atto delle note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. e del parere del
Procuratore Generale che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, ha trattenuto la causa in decisione.
10.Osserva la Corte che l'appello è infondato.
Ed invero nel caso in esame non è dato ravvisare alcuna delle violazioni di legge prospettate dall'appellante. In primo luogo, quanto all'omessa produzione del C.A.D., giova richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n.10012 del 15.04.2021 secondo cui “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.”.
Applicando tali principi al presente giudizio, la Corte rileva che dalla documentazione versata in atti risulta che la notificazione del ricorso di primo grado proposto dalla Sig.ra si è perfezionata il P_
18.01.2024 con il ritiro da parte del della relativa spedizione: non risulta invece che gli Pt_1 addetti alla notificazione abbiano attestato, neppure in occasione dei precedenti accessi del 12 e
20.12.2023, di non aver potuto procedere alla notifica per rifiuto a ricevere l'atto da parte del pagina 4 di 6 destinatario ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo.
In tale contesto si è quindi fuori dalle ipotesi per le quali, in ossequio al dettato delle Sezioni Unite richiamate, occorre la produzione in giudizio del C.A.D. per provare il perfezionamento della notifica.
11.Parimenti non è dato ravvisare alcuna violazione del diritto di difesa del rilevante ex art. Pt_1
473 bis .21 c.p.c. nei termini prospettati dall'appellante.
Giova rammentare che secondo i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, “Quando la nullità della citazione dedotta dall'appellante, rimasto contumace in primo grado, dipende dall'inosservanza dei termini a comparire o dalla mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163 c.p.c., la rimessione in termini per le attività che gli sarebbero precluse, ai sensi dell'art.
294 c.p.c., resta, di regola, impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito. Residuano, ovviamente, le ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo comunque non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione. In virtù di un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, è da escludere che dalla nullità della citazione, pur non seguendo la rimessione al primo giudice, discenda la necessaria rimessione in termini del contumace appellante, perché ciò, come si avverte anche in dottrina, comporterebbe un «premio» per lo stesso, sebbene egli abbia avuto cognizione del processo ed avrebbe perciò potuto comunque costituirsi sin dalla prima udienza, mentre ha preferito attendere l'intero decorso del giudizio di primo grado per poi spiegare gravame. In tal senso, potendo dirsi che il mancato esercizio dei poteri processuali soggetti a preclusione da parte del convenuto contumace sia causato da una sua strategia difensiva e non direttamente dalla difformità della citazione dal modello legale, finisce per scindersi anche l'ipotizzata corrispondenza biunivoca tra rinnovazione e rimessione in termini per nullità dell'atto introduttivo. (…) Come pure è stato osservato dai commentatori, l'integrale rimessione in termini del convenuto contumace appellante, che era a conoscenza del processo e sia rimasto volontariamente inerte, rappresenterebbe un pericoloso
"incentivo alla contumacia", inducendo il convenuto, a fronte della nullità della citazione non rilevata dal giudice, ad attendere strumentalmente la definizione del giudizio di primo grado per poi far valere
l'invalidità con la proposizione dell'appello. (S.U.n.2258 del 26.01.2022; Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023).
12.Nel caso in esame risulta dagli atti che all'udienza del 13.02.2024, fissata per la comparizione delle parti, non compariva e la difesa di parte attrice chiedeva un rinvio onde Parte_1 comprovare l'avvenuta notifica. Il Giudice disponeva il rinvio all'udienza del 27.02.2024. All'udienza del 27.02.2024 la parte attrice reiterava la richiesta di rinvio per comprovare la notifica e il Giudice rinviava la procedura al 9.04.2024. All'udienza del 09.04.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti di , avvenuta il 18.01.2024, ne dichiarava la contumacia e Parte_1 rinviava il processo per l'audizione del minore all'udienza del 18.06.2024. All'udienza del 18.06.2024
compariva personalmente senza l'assistenza di un difensore e il Giudice procedeva Parte_1 all'audizione del minore , riservando poi di riferire al collegio. Per_1
Così ricostruita la scansione processuale del giudizio di primo grado, si rileva che la dedotta inosservanza del termine a comparire non ha impedito al di avere conoscenza del processo Pt_1 come dimostrato dal fatto che egli si è presentato davanti al giudice all'udienza del 18.06.2024 , ovvero dopo il decorso di oltre 60 giorni dalla notifica ricevuta il 18.01.2024, senza peraltro munirsi dell'assistenza di un difensore -nonostante l'avviso al riguardo contenuto nell'originario decreto di pagina 5 di 6 fissazione di udienza del 28.11.2023- e senza nulla dedurre in ordine all'asserita violazione del termine, con eventuale richiesta di rimessione in termini.
Comunque fino all'udienza del 18.06.2024 non era stata svolta alcuna attività processuale atteso che il giudice si era limitato a disporre differimenti di udienza per consentire alla ricorrente di comprovare il perfezionamento della notifica al convenuto.
Tanto premesso, nessuna compromissione del diritto di difesa del è ravvisabile nel caso in Pt_1 esame. Risulta invece che, in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamati, il mancato esercizio dei poteri processuali del convenuto è correlabile ad una sua strategia difensiva piuttosto che a vizi dell'originaria citazione.
13. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata anche in punto di spese atteso che
“L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi" (Cass.n.7182/2000;
n.25141/2006)”.
14. Al rigetto integrale dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte appellata che si liquidano, in difetto di nota spese, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 833/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data P_ 26.06.2024 all'esito del giudizio n. R.G. 4790/2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento delle spese del presente procedimento che Parte_1 liquida in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso forfettario spese generali ed altri oneri di legge.
Così deciso in Milano, il 6.02.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Vicidomini
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Pizzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso del 02.08.2024 da:
nato a [...] il [...] (cf: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
T.se Corso Piemonte n.34, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Labis del foro di Torino
(c.f.: ), con studio in Torino, Corso Matteotti n.51, presso il cui studio in Torino C.F._2
Corso Matteotti n.51 è elettivamente domiciliato APPELLANTE contro
nata a [...] il [...] e residente a [...]di SU (VA) in Via Magenta P_
n. 18/f (c.f.: ), rappresentata assistita e difesa dall'Avv. Laura Martelli (c.f.: C.F._3
) presso il cui studio in Legnano via Venegoni n. 94/96 è elettivamente C.F._4 domiciliata
APPELLATA
Oggetto: Ricorso in appello avverso la sentenza n. 833/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 26.06.2024 all'esito del giudizio n. R.G. 4790/2023
Con l'intervento del Procuratore Generale Dott. S.Bellaviti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
-Accertare e dichiarare la violazione da parte del Tribunale di Busto Arsizio sez. 3°, nell'emissione della sentenza n° 833/2024 pubblicata in data 26.06.2023, dell'art. 473 bis 14 c.p.c., dell'art. 473 bis 21 c.p.c. nonché dell'art. 91 c.p.c. e conseguentemente
pagina 1 di 6 - Dichiarare la nullità della sentenza n° 833/2024 pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio sez. 3° in data 26.06.2023 all'esito del giudizio n° R.G. 4790/2023 per le predette violazioni di legge. Con vittoria di spese del secondo grado di giudizio, oltre rimb. forf. spese gen. (15%), IVA e CPA, delle quali si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del legale scrivente in qualità di antistatario, non avendo lo scrivente ricevuto alcun acconto per la presente procedura giudiziaria.
Per parte appellata:
-In via principale nel merito: rigettare l'appello proposto dal Sig. con conseguente Parte_1 conferma in ogni sua parte della impugnata sentenza n. 833/2024 emessa dal Tribunale di Busto
Arsizio in data 25.06.2024 e pubblicata in data 26.06.2024, all'esito del giudizio R.G. n. 4790/2023.
Con ogni più ampia e ulteriore riserva e con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. e hanno intrattenuto una relazione dalla quale, in data 05.12.2008, Parte_1 P_ nasceva , oggi quasi sedicenne. Alla fine del 2012 la coppia decideva di porre fine al rapporto Per_1
e alla relativa convivenza;
2..Nel 2015 chiedeva, tramite ricorso ex art. 337 bis c.c. proposto al Tribunale di Busto P_
Arsizio, la regolamentazione dei rapporti genitoriali in seguito al quale, in data 20.01.2016, veniva disposto, con decreto, l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la Per_1 madre.
3.Nel 2019, con ricorso ex art. 337 quinquies c.c., la sig. chiedeva, a modifica del decreto emesso P_ ex art.337 bis c.c., la rimodulazione delle modalità di visita padre-figlio, la revisione dell'assegno di mantenimento nonché il rimborso del 50% delle spese straordinarie relative al figlio. Alla prima udienza, il Tribunale, tenuto conto dell'accordo intercorso tra le parti, provvedeva in conformità, ponendo a carico del resistente, visto il suo stato di disoccupazione, un assegno di mantenimento per il minore di €150,00 mensili, elevabili ad € 250,00 nel momento in cui il Pt_1 avesse trovato un'occupazione lavorativa.
4.Con ricorso del 21.11.2023 chiedeva l'incremento dell'assegno di mantenimento a P_ favore di , evidenziando che le spese per il minore, ormai adolescente, erano aumentate e che Per_1 ella, a causa di una malattia insorta nel 2022, si ritrovava nell'impossibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa, essendo stata dichiarata invalida civile al 100%. La ricorrente chiariva che le proprie entrate, ammontanti a circa € 890,00 mensili e risultanti dalla somma della pensione d'invalidità più l'assegno unico per il figlio, risultavano gravate da una rata di mutuo mensile di circa € 486,48, ragion per cui la somma rimanente non le consentiva di sopperire alle esigenze proprie e del figlio;
al contrario, riferiva che il lavorava con contratto a tempo determinato, percependo uno Pt_1 stipendio di € 1.500,00 mensili, risiedeva nell'immobile in comproprietà con la madre e i fratelli non sostenendo spese per il proprio sostentamento e per le utenze, ed inoltre, dai suoi vari conti correnti si evincevano entrate costanti.
5.Con sentenza del 25.06.2024 pubbl. in data 26.06.2024, il Tribunale di Busto Arsizio, pronunciando in contumacia del resistente, così disponeva: “ Tutte le domande svolte dalla ricorrente possono trovare integrale accoglimento per cui a decorrere dal novembre 2023 deve versare alla Pt_1 pagina 2 di 6 ricorrente a titolo di contributo al mantenimento di un assegno mensile di € 500,00 oltre il Per_1 50% delle spese straordinarie come da protocollo della corte d'Appello di Milano. L'assegno unico per il figlio sarà percepito integralmente dalla madre. Gli incontri fra padre e figlio potranno avvenire liberamente previo contatto tra gli stessi.
Le spese di causa seguono la soccombenza, pertanto, il resistente deve essere condannato a rifondere dette spese liquidate in € 2.000,00 oltre accessori. PER TALI MOTIVI, Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, dichiara regolamentati i rapporti genitori-figlio alle condizioni sopra indicate. Condanna il resistente a rifondere le spese di lite liquidate come in motivazione”.
6.Avverso detta sentenza ha proposto appello ed ha chiesto di accertare e Parte_1 dichiarare la violazione da parte del Tribunale di Busto Arsizio, nell'emissione della sentenza n.833/2024 pubblicata in data 26.06.2023, dell'art. 473 bis 14 c.p.c., dell'art. 473 bis 21 c.p.c. nonché dell'art. 91 c.p.c. e conseguentemente dichiararne la nullità per le predette violazioni di legge. A sostegno dell'appello il ha esposto i seguenti motivi: Pt_1
1.“ Sulla violazione dell'art.473bis14 c.p.c.” L'appellante ha rilevato che agli atti del giudizio di primo grado la controparte ha mancato di produrre il C.A.D.(ossia la raccomandata con avviso di ritorno inviata dall'agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto giudiziario), impedendo, di fatto, di poter stabilire con esattezza la data in cui si è perfezionata per l'allora resistente la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza relativi al I grado.Secondo l'appellante, qualora l'agente postale avesse spedito a la raccomandata a.r. lo stesso giorno in cui fu tentata la prima notifica (il Pt_1
12.12.2023), questa si sarebbe perfezionata entro i 10 giorni successivi, in data 22.12.2023; ciò avrebbe comportato la violazione del termine a difesa di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c., travolgendo tutti i successivi atti compiuti nel corso del giudizio di I grado.
2. “Sulla violazione dell'art.473 bis 21 c.p.c.”
ha altresì dedotto che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione del disposto Parte_1 di cui all'art.473 bis 21 c.p.c., laddove avrebbe omesso di effettuare il controllo inerente la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza al resistente;
il
Giudice di I grado, qualora avesse rilevato la tardività delle notifiche, avrebbe dovuto disporne la rinnovazione;
nel dichiarare inspiegabilmente la contumacia del resistente ne ha pregiudicato la possibilità di predisporre la miglior difesa, non avendo costui beneficiato del termine a difesa di 60 giorni previsto dall'art.473 bis 14 c.p.c.. 3. “Sulla errata decisione di porre a carico del sig. il pagamento delle spese processuali Pt_1 del primo grado” Parte appellante ha da ultimo evidenziato l'assenza dei requisiti previsti dalla legge per condannare il resistente al pagamento delle spese processuali. Invero, secondo la prospettazione di costui, pur essendo presente all'udienza del Pt_1
18.06.24, non avrebbe visto revocata da parte del Tribunale la dichiarazione di contumacia;
in quella sede, altresì, non avrebbe svolto alcuna domanda né si sarebbe opposto alle domande di controparte;
non avrebbe, quindi ,attuato alcuna condotta processuale suscettiva di allungare o ostacolare l'iter procedimentale di I grado.
7.Con provvedimento emesso in data 8.08.2024, il Presidente della Sezione Famiglia e minori della Corte d'appello ha disposto la trattazione dell'udienza in assenza delle parti.
pagina 3 di 6 8. Con atto depositato il 7.01.2025 si è costituita , chiedendo il rigetto del gravame con P_ conseguente conferma della sentenza impugnata.
Parte appellata ha rappresentato che, depositato il ricorso in data 22.11.2023, il Giudice, in data 28.11.2023, emetteva decreto di fissazione udienza per il giorno 13.02.2024, dando termine alla ricorrente di notificare ricorso e decreto entro il 13.12.2023. La ricorrente, già in data 01.12.2023, provvedeva a notificare tramite consegna del plico all'ufficiale giudiziario, ed in data 12.12.2023 l'Ufficio Postale di Settimo Torinese effettuava il primo tentativo di consegna, che però andava fallito;
a quel punto, l'Ufficio Postale, anziché emettere il CAD, effettuava ulteriori tentativi di consegna, finchè, in data 18.01.24, il provvedeva al ritiro del plico, di guisa che quest'ultimo avrebbe Pt_1 avuto conoscenza dell'esistenza del procedimento, tanto da comparire all'udienza del 18.06.2024 in possesso dell'atto notificato. Pertanto, secondo l'appellata, dal 18.01.2024 al 13.02.24 il avrebbe avuto la possibilità di Pt_1 predisporre una propria difesa, e ciò anche alla luce della trattazione scritta del procedimento di primo grado e della natura ordinatoria dei termini di cui all'art.473 bis 14 c.p.c.; è di tutta evidenza, quindi, che la notifica abbia raggiunto il suo scopo e che la mancata costituzione del resistente sia stata frutto di una libera scelta di controparte, la quale, nel proprio atto di gravame, non avrebbe neanche dato prova dell'enunciato pregiudizio subito, invocando una declaratoria di nullità passibile solo di arrecare pregiudizio al figlio minore. Secondo quanto rappresentato dalla correttamente il Giudice avrebbe dichiarato la contumacia di P_
, ritenendola una scelta volontaria;
altresì, nel porre a suo carico le spese di lite, Parte_1 avrebbe semplicemente fatto applicazione del principio di soccombenza, e questo perché, a differenza di quanto sostenuto da controparte, la regola non esenta il soccombente contumace che non ha svolto domande nel processo.
9.All'udienza del 6.02.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta come da decreto presidenziale del 07.08.2024, la Corte, dato atto delle note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. e del parere del
Procuratore Generale che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, ha trattenuto la causa in decisione.
10.Osserva la Corte che l'appello è infondato.
Ed invero nel caso in esame non è dato ravvisare alcuna delle violazioni di legge prospettate dall'appellante. In primo luogo, quanto all'omessa produzione del C.A.D., giova richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n.10012 del 15.04.2021 secondo cui “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.”.
Applicando tali principi al presente giudizio, la Corte rileva che dalla documentazione versata in atti risulta che la notificazione del ricorso di primo grado proposto dalla Sig.ra si è perfezionata il P_
18.01.2024 con il ritiro da parte del della relativa spedizione: non risulta invece che gli Pt_1 addetti alla notificazione abbiano attestato, neppure in occasione dei precedenti accessi del 12 e
20.12.2023, di non aver potuto procedere alla notifica per rifiuto a ricevere l'atto da parte del pagina 4 di 6 destinatario ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo.
In tale contesto si è quindi fuori dalle ipotesi per le quali, in ossequio al dettato delle Sezioni Unite richiamate, occorre la produzione in giudizio del C.A.D. per provare il perfezionamento della notifica.
11.Parimenti non è dato ravvisare alcuna violazione del diritto di difesa del rilevante ex art. Pt_1
473 bis .21 c.p.c. nei termini prospettati dall'appellante.
Giova rammentare che secondo i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, “Quando la nullità della citazione dedotta dall'appellante, rimasto contumace in primo grado, dipende dall'inosservanza dei termini a comparire o dalla mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163 c.p.c., la rimessione in termini per le attività che gli sarebbero precluse, ai sensi dell'art.
294 c.p.c., resta, di regola, impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito. Residuano, ovviamente, le ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo comunque non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione. In virtù di un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, è da escludere che dalla nullità della citazione, pur non seguendo la rimessione al primo giudice, discenda la necessaria rimessione in termini del contumace appellante, perché ciò, come si avverte anche in dottrina, comporterebbe un «premio» per lo stesso, sebbene egli abbia avuto cognizione del processo ed avrebbe perciò potuto comunque costituirsi sin dalla prima udienza, mentre ha preferito attendere l'intero decorso del giudizio di primo grado per poi spiegare gravame. In tal senso, potendo dirsi che il mancato esercizio dei poteri processuali soggetti a preclusione da parte del convenuto contumace sia causato da una sua strategia difensiva e non direttamente dalla difformità della citazione dal modello legale, finisce per scindersi anche l'ipotizzata corrispondenza biunivoca tra rinnovazione e rimessione in termini per nullità dell'atto introduttivo. (…) Come pure è stato osservato dai commentatori, l'integrale rimessione in termini del convenuto contumace appellante, che era a conoscenza del processo e sia rimasto volontariamente inerte, rappresenterebbe un pericoloso
"incentivo alla contumacia", inducendo il convenuto, a fronte della nullità della citazione non rilevata dal giudice, ad attendere strumentalmente la definizione del giudizio di primo grado per poi far valere
l'invalidità con la proposizione dell'appello. (S.U.n.2258 del 26.01.2022; Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023).
12.Nel caso in esame risulta dagli atti che all'udienza del 13.02.2024, fissata per la comparizione delle parti, non compariva e la difesa di parte attrice chiedeva un rinvio onde Parte_1 comprovare l'avvenuta notifica. Il Giudice disponeva il rinvio all'udienza del 27.02.2024. All'udienza del 27.02.2024 la parte attrice reiterava la richiesta di rinvio per comprovare la notifica e il Giudice rinviava la procedura al 9.04.2024. All'udienza del 09.04.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti di , avvenuta il 18.01.2024, ne dichiarava la contumacia e Parte_1 rinviava il processo per l'audizione del minore all'udienza del 18.06.2024. All'udienza del 18.06.2024
compariva personalmente senza l'assistenza di un difensore e il Giudice procedeva Parte_1 all'audizione del minore , riservando poi di riferire al collegio. Per_1
Così ricostruita la scansione processuale del giudizio di primo grado, si rileva che la dedotta inosservanza del termine a comparire non ha impedito al di avere conoscenza del processo Pt_1 come dimostrato dal fatto che egli si è presentato davanti al giudice all'udienza del 18.06.2024 , ovvero dopo il decorso di oltre 60 giorni dalla notifica ricevuta il 18.01.2024, senza peraltro munirsi dell'assistenza di un difensore -nonostante l'avviso al riguardo contenuto nell'originario decreto di pagina 5 di 6 fissazione di udienza del 28.11.2023- e senza nulla dedurre in ordine all'asserita violazione del termine, con eventuale richiesta di rimessione in termini.
Comunque fino all'udienza del 18.06.2024 non era stata svolta alcuna attività processuale atteso che il giudice si era limitato a disporre differimenti di udienza per consentire alla ricorrente di comprovare il perfezionamento della notifica al convenuto.
Tanto premesso, nessuna compromissione del diritto di difesa del è ravvisabile nel caso in Pt_1 esame. Risulta invece che, in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamati, il mancato esercizio dei poteri processuali del convenuto è correlabile ad una sua strategia difensiva piuttosto che a vizi dell'originaria citazione.
13. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata anche in punto di spese atteso che
“L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi" (Cass.n.7182/2000;
n.25141/2006)”.
14. Al rigetto integrale dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte appellata che si liquidano, in difetto di nota spese, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 833/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data P_ 26.06.2024 all'esito del giudizio n. R.G. 4790/2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento delle spese del presente procedimento che Parte_1 liquida in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso forfettario spese generali ed altri oneri di legge.
Così deciso in Milano, il 6.02.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Vicidomini
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Pizzi
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