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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 23850/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23850/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
accertamento negativo del credito.
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 Parte_3
C.F. , nata a [...] il [...], tutti residenti in
[...] C.F._3
Portici (NA) alla Via Cardano, n. 44 bis, rappresentati e difesi dall'avv. Aniello Beneduce, C.F.
, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliati C.F._4
presso il suo studio legale in Napoli al Corso G. Garibaldi, n. 32,
attori/opponenti
E
, C.F. con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del sig. , C.F.: , nella qualità di Controparte_2 C.F._5
procuratore in virtù dei poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma rep. Persona_1 n. 44953 racc. n. 25857, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Scognamiglio, C.F. , C.F._6
giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I, n. 283,
convenuta/opposta
NONCHE'
C.F. con Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2
sede legale in Roma alla via America, n. 351, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ciro
Cafiero, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via della C.F._7
Conciliazione, n. 10,
convenuta/opposta
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.10.2022, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio l' e Controparte_1 Controparte_5
proponendo opposizione avverso le cartelle esattoriali n. 071 2019 01207059 11 001, n.
[...]
n. 071 2019 01207059 11 002 e n. 071 2019 01207059 11 003, notificate il 05.02.2020, con le quali è stato chiesto loro, quali coobbligati e responsabili in solido, il pagamento dell'importo di € 39.205,96 in forza del ruolo emesso dal al fine di recuperare le Controparte_5
agevolazioni prestate dal Fondo di garanzia istituito dall'art. 2, c. 100, Legge n. 662/1996 a seguito della surroga, per escussione di garanzia, nel credito originariamente della per il Parte_4
finanziamento da quest'ultima concesso alla società garantito dagli opponenti nella qualità Parte_5
di fideiussori. Gli attori hanno eccepito: l'illegittimità della procedura di riscossione tramite ruolo esattoriale per la natura privatistica del credito ed in difetto di un valido titolo esecutivo;
la nullità della fideiussione e la decadenza dall'obbligazione fideiussoria.
L' ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
ha anch'essa contestato la fondatezza della domanda Controparte_5
ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione in relazione alle doglianze relative al rapporto con la banca finanziatrice.
All'udienza del 13.04.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata dagli opponenti.
Quanto al primo motivo di opposizione, è noto il dibattito giurisprudenziale in merito alla legittimità o meno dell'iscrizione a ruolo da parte della in assenza Controparte_5
di apposito titolo esecutivo.
La giurisprudenza di merito ha affermato, in passato, orientamenti contrapposti.
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, di recente, con più pronunce, un orientamento che può ritenersi oggi consolidato, da cui non vi è ragione di discostarsi, espresso dal seguente principio di diritto: "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad
esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune
originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la
conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146
del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv.
con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale
disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente"
(ex multis, Cass., Sez. III, n. 9657/2024; Cass. Sez. III, n. 1005/2023). Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività
produttive.
In particolare, con l'indicata ordinanza n. 9657/2024, la S.C. ha chiarito che:
- l'art.
8-bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, disciplinando il ‹‹Potenziamento del
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese›› (così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma), stabilisce che ‹‹il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi››. Prevede, inoltre, che ‹‹la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti›› e che ‹‹al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni››,
- la «norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo
«ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (..). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano -
in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste», - con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, d.lgs. n. 123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (..); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma
4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma
2»; ..),
- si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così
individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
- l'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto legge n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente,
. Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi Controparte_5
applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come gli odierni ricorrenti, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. E ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (..),
- l'espressione ‹‹finanziamenti››, contenuta nella norma invocata, è già stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte (..), che ha ritenuto che essa debba essere intesa in senso non strettamente formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs. n. 123/98 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva,
in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione). Si è spiegato che una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici (..);
- si è esclusa una “interpretazione riduttiva” dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel d.lgs. n. 123/98, il termine finanziamento non si riduce solo ad una formula equivalente ai “contratti di credito” ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività
produttive individuate dal d.lgs. n. 123/1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento,
- il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la ‹‹revoca››, che costituisce,
invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario
(di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche la “revoca” richiamata dal d.lgs. n. 123/98, diversamente da quanto ritenuto dagli odierni ricorrenti (…), non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia
dell'invocato privilegio. Non può, pertanto, ritenersi che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/08 debba trovare applicazione esclusivamente in relazione ai crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati”,
ossia nel solo caso di erogazione diretta di danaro.
In base alle considerazioni sopra svolte, pertanto, il primo motivo di opposizione va rigettato.
Quanto agli ulteriori motivi, attinenti al rapporto fideiussorio, non ricorrono le condizioni per dichiarare l'invalidità delle fideiussioni sottoscritte dagli odierni opponenti.
Al riguardo, va osservato che, col provvedimento n. 55/2005, la Banca d'Italia, all'esito di un'attività
istruttoria che ha coperto l'arco temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6
e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 per la fideiussione “a garanzia delle operazioni bancarie” (fideiussione omnibus) contenevano disposizioni che “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.287/90”.
Le clausole dello schema ABI, esaminate dalla Banca d'Italia, sono le seguenti:
-l'art. 2 (cd. clausola di reviviscenza) dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
-l'art.6 (rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato”;
-l'art.8 (cd. clausola di sopravvivenza) sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo, in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Tali clausole, incidenti su norme derogabili del codice civile, non sono illecite in sé considerate, essendo,
invece, la loro uniforme applicazione, da parte delle banche associate all'ABI, a costituire comportamento distorsivo della concorrenza, per violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L.287/1990, che vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
Nel caso di specie, le fideiussioni dedotte in giudizio sono state sottoscritte nell'anno 2015: per tale periodo, non esistendo un accertamento da parte dell'autorità amministrativa competente sulla esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti bancari, non vige alcuna presunzione in merito alla sussistenza di detta intesa vietata. Il fideiussore avrebbe dovuto, quindi, offrire con altri mezzi la prova che nel periodo di sottoscrizione della garanzia un rilevante numero di istituti di credito perduravano ancora in una condotta diffusa e coordinata consistente nel sottoporre ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario, attuando così una pratica anticoncorrenziale nell'ambito del mercato di riferimento. Di contro, nella specie, pur risultando prodotti numerosi modelli di fideiussione in uso a diverse banche, non vi è una chiara allegazione (né la prova) circa l'esistenza di una specifica intesa, da parte delle banche utilizzatrici, nel senso poc'anzi chiarito.
La deroga del disposto di cui all'art. 1957 c.c. va, dunque, ritenuta valida.
Anche tali motivi di opposizione, pertanto, vanno rigettati.
Considerata la peculiarità della questione e il fatto che il citato orientamento di legittimità si è affermato e consolidato solo in corso di causa, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 7 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23850/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
accertamento negativo del credito.
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 Parte_3
C.F. , nata a [...] il [...], tutti residenti in
[...] C.F._3
Portici (NA) alla Via Cardano, n. 44 bis, rappresentati e difesi dall'avv. Aniello Beneduce, C.F.
, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliati C.F._4
presso il suo studio legale in Napoli al Corso G. Garibaldi, n. 32,
attori/opponenti
E
, C.F. con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del sig. , C.F.: , nella qualità di Controparte_2 C.F._5
procuratore in virtù dei poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma rep. Persona_1 n. 44953 racc. n. 25857, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Scognamiglio, C.F. , C.F._6
giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I, n. 283,
convenuta/opposta
NONCHE'
C.F. con Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2
sede legale in Roma alla via America, n. 351, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ciro
Cafiero, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via della C.F._7
Conciliazione, n. 10,
convenuta/opposta
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.10.2022, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio l' e Controparte_1 Controparte_5
proponendo opposizione avverso le cartelle esattoriali n. 071 2019 01207059 11 001, n.
[...]
n. 071 2019 01207059 11 002 e n. 071 2019 01207059 11 003, notificate il 05.02.2020, con le quali è stato chiesto loro, quali coobbligati e responsabili in solido, il pagamento dell'importo di € 39.205,96 in forza del ruolo emesso dal al fine di recuperare le Controparte_5
agevolazioni prestate dal Fondo di garanzia istituito dall'art. 2, c. 100, Legge n. 662/1996 a seguito della surroga, per escussione di garanzia, nel credito originariamente della per il Parte_4
finanziamento da quest'ultima concesso alla società garantito dagli opponenti nella qualità Parte_5
di fideiussori. Gli attori hanno eccepito: l'illegittimità della procedura di riscossione tramite ruolo esattoriale per la natura privatistica del credito ed in difetto di un valido titolo esecutivo;
la nullità della fideiussione e la decadenza dall'obbligazione fideiussoria.
L' ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
ha anch'essa contestato la fondatezza della domanda Controparte_5
ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione in relazione alle doglianze relative al rapporto con la banca finanziatrice.
All'udienza del 13.04.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata dagli opponenti.
Quanto al primo motivo di opposizione, è noto il dibattito giurisprudenziale in merito alla legittimità o meno dell'iscrizione a ruolo da parte della in assenza Controparte_5
di apposito titolo esecutivo.
La giurisprudenza di merito ha affermato, in passato, orientamenti contrapposti.
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, di recente, con più pronunce, un orientamento che può ritenersi oggi consolidato, da cui non vi è ragione di discostarsi, espresso dal seguente principio di diritto: "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad
esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune
originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la
conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146
del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv.
con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale
disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente"
(ex multis, Cass., Sez. III, n. 9657/2024; Cass. Sez. III, n. 1005/2023). Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività
produttive.
In particolare, con l'indicata ordinanza n. 9657/2024, la S.C. ha chiarito che:
- l'art.
8-bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, disciplinando il ‹‹Potenziamento del
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese›› (così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma), stabilisce che ‹‹il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi››. Prevede, inoltre, che ‹‹la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti›› e che ‹‹al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni››,
- la «norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo
«ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (..). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano -
in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste», - con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, d.lgs. n. 123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (..); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma
4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma
2»; ..),
- si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così
individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
- l'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto legge n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente,
. Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi Controparte_5
applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come gli odierni ricorrenti, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. E ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (..),
- l'espressione ‹‹finanziamenti››, contenuta nella norma invocata, è già stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte (..), che ha ritenuto che essa debba essere intesa in senso non strettamente formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs. n. 123/98 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva,
in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione). Si è spiegato che una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici (..);
- si è esclusa una “interpretazione riduttiva” dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel d.lgs. n. 123/98, il termine finanziamento non si riduce solo ad una formula equivalente ai “contratti di credito” ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività
produttive individuate dal d.lgs. n. 123/1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento,
- il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la ‹‹revoca››, che costituisce,
invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario
(di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche la “revoca” richiamata dal d.lgs. n. 123/98, diversamente da quanto ritenuto dagli odierni ricorrenti (…), non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia
dell'invocato privilegio. Non può, pertanto, ritenersi che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/08 debba trovare applicazione esclusivamente in relazione ai crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati”,
ossia nel solo caso di erogazione diretta di danaro.
In base alle considerazioni sopra svolte, pertanto, il primo motivo di opposizione va rigettato.
Quanto agli ulteriori motivi, attinenti al rapporto fideiussorio, non ricorrono le condizioni per dichiarare l'invalidità delle fideiussioni sottoscritte dagli odierni opponenti.
Al riguardo, va osservato che, col provvedimento n. 55/2005, la Banca d'Italia, all'esito di un'attività
istruttoria che ha coperto l'arco temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6
e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 per la fideiussione “a garanzia delle operazioni bancarie” (fideiussione omnibus) contenevano disposizioni che “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.287/90”.
Le clausole dello schema ABI, esaminate dalla Banca d'Italia, sono le seguenti:
-l'art. 2 (cd. clausola di reviviscenza) dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
-l'art.6 (rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato”;
-l'art.8 (cd. clausola di sopravvivenza) sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo, in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Tali clausole, incidenti su norme derogabili del codice civile, non sono illecite in sé considerate, essendo,
invece, la loro uniforme applicazione, da parte delle banche associate all'ABI, a costituire comportamento distorsivo della concorrenza, per violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L.287/1990, che vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
Nel caso di specie, le fideiussioni dedotte in giudizio sono state sottoscritte nell'anno 2015: per tale periodo, non esistendo un accertamento da parte dell'autorità amministrativa competente sulla esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti bancari, non vige alcuna presunzione in merito alla sussistenza di detta intesa vietata. Il fideiussore avrebbe dovuto, quindi, offrire con altri mezzi la prova che nel periodo di sottoscrizione della garanzia un rilevante numero di istituti di credito perduravano ancora in una condotta diffusa e coordinata consistente nel sottoporre ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario, attuando così una pratica anticoncorrenziale nell'ambito del mercato di riferimento. Di contro, nella specie, pur risultando prodotti numerosi modelli di fideiussione in uso a diverse banche, non vi è una chiara allegazione (né la prova) circa l'esistenza di una specifica intesa, da parte delle banche utilizzatrici, nel senso poc'anzi chiarito.
La deroga del disposto di cui all'art. 1957 c.c. va, dunque, ritenuta valida.
Anche tali motivi di opposizione, pertanto, vanno rigettati.
Considerata la peculiarità della questione e il fatto che il citato orientamento di legittimità si è affermato e consolidato solo in corso di causa, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 7 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale