Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/05/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
69/ 2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto:
In nome del popolo italiano
appello avverso la sentenza n. L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A 226/2024 del Tribunale di
- S E Z I O N E L A V O R O - Spoleto -giudice del lavoro- composta dai magistrati: ripetizione prestazione
Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente assistenziale indebita Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera rel. Dr.ssa Paola De Lisio Consigliera
All' udienza del giorno 14 maggio 2025, pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.10 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
(c.f. Controparte_1
), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21, in persona P.IVA_1 del Legale Rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Perugia, presso l'Avvocatura in via Canali 1 CP_1 ed ivi presso i suoi procuratori: Avv.ti Roberto Annovazzi ( c.f. E PEC: ; C.F._1 Email_1
Mirella Arlotta (c.f. – PEC: CodiceFiscale_2 E
) e Stefania Di Cato (c.f. Email_3
– PEC : t) che C.F._3 Email_4 rappresentano e difendono l' vuoi congiuntamente vuoi CP_1 disgiuntamente, per procura generale alle liti a rogito Dott. Persona_1
Notaio in Roma, datata 23.01.2023, Rep. n° 37590
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
(C.F.: ), nata a Perugia, in [...] 21 CP_2 C.F._4 ottobre 1990, residente in [...], rappresentata e difesa- in forza di procura speciale conferita giusta procura estesa su foglio separato, sottoscritta per autentica dal difensore che ne ha inserito la copia Pag. 1 di 7
) ed elettivamente domiciliata, presso lo studio del proprio C.F._5 legale sito in Perugia, Viale Indipendenza n. 15. (Ai sensi di legge, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 075.972321, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata:
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a p p e l l a t a-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 226/2024 del Tribunale di Spoleto - giudice del lavoro pubblicata il 7 novembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI si rivolse al giudice del lavoro e della previdenza di Spoleto CP_2 contestando la ripetibilità nei propri confronti delle somme erogatele dall' a titolo di maggiorazione sociale in forza dell'art. 38 della legge CP_1
448/2001 nel periodo luglio 2020- ottobre 2022. A fronte della pretesa restitutoria dell' , fondata sul verificato CP_1 superamento – per effetto del computo del reddito del coniuge - della soglia reddituale posta dal legislatore quale condizione per beneficiare della prestazione aggiuntiva, la ricorrente sostenne di avere comunicato all' CP_1 il suo stato civile di persona coniugata, oltre ad avere ottenuto dallo stesso la certificazione ISEE in cui era ricompreso il reddito del coniuge. Si
CP_1 sarebbe dunque trattato di un errore dell' non addebitabile alla
CP_1 pensionata. Dinanzi al Tribunale il convenuto resistette alla pretesa avversaria
CP_1 evidenziando come nella richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto dell'art. 38 della L. n. 448/2001 ( doc. n. 2) CP_2 avesse dichiarato di essere nubile e mai avesse, di conseguenza, comunicato il reddito del proprio coniuge, indispensabile per permettere all'Istituto di verificare la spettanza del beneficio economico richiesto. Il Tribunale definì il giudizio con l'accoglimento del ricorso, evidenziando come la donna avesse comunque reso noto all' il suo stato civile di coniugata
CP_1 ed anche il reddito percepito dal marito, come la ricorrente aveva allegato e documentato. Avverso la sentenza a interposto appello dinanzi a questa Corte il soccombente che ne ha chiesto l'integrale riforma assumendo l'erroneità
CP_1 della valutazione fatta dal Trbunale degli elementi probatori forniti dalle parti. Fissata l'udienza di discussione orale della causa per il giorno 14 maggio 2025, l'appellata si è costituita in giudizio tempestivamente contestando la
Pag. 2 di 7 fondatezza delle ragioni avversarie e chiedendo la conferma della pronuncia del Tribunale. All'esito della discussione orale della causa questa Corte ha definito il giudizio pubblicando, all'esito della camera di consiglio, il dispositivo che ora si trova riprodotto in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. la natura della prestazione indebita.
Costituisce dato documentale ( doc. nn. 2 e 3 della ricorrente in primo grado) e pacifico tra le parti che la prestazione di cui ha ritenuto la non CP_1 spettanza, ricalcolando l'importo dovuto a decorrere dal luglio 2020 ed al contempo richiedendo la restituzione di quanto versato in eccesso con la medesima decorrenza e sino all'ottobre 2022, riguardi la cosiddetta “ maggiorazione sociale” applicata a domanda sulla pensione di invalidità civile n. 07091179 di cui era titolare in forza dell'art. 38 della legge CP_2
448/2001. La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede l'incremento ( cosiddetto adeguamento al milione) della maggiorazione sociale di diverse tipologie di trattamenti pensionistici, specificamente individuati dalla norma stessa, ivi compresi ( senza pretesa di completezza, ma nei limiti di interesse)l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la pensione per ciechi civili, quella per invalidità civile assoluta, nonché la pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Il trattamento accede dunque ad una prestazione già riconosciuta, ma senza alcun automatismo perché necessariamente supportata da apposita domanda, sul presupposto che la prestazione in godimento abbia importo inferiore agli originari €. 516,46 ( importo poi aggiornato nel tempo per effetto di successivi interventi legislativi di adeguamento) e che il beneficiario non superi i limiti reddituali previsti dal comma 5 ( anch'essi nel tempo aggiornati).
Come osserva Cass. sez. lav. n. 13915/2021 ( punti 9 e 10 della motivazione),
“ Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui all'art. 2 I. n. 222 del 1984) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46. 10. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.”.
Pag. 3 di 7 2 le conseguenze sul regime della ripetibilità dell'indebito.
Dalla natura della prestazione in esame discende l'inapplicabilità del complesso di norme che riguardano espressamente l'indebito previdenziale e, in particolare, quello pensionistico, quindi l'inapplicabilità dell'art. 52 della legge n. 88/89 e dell'art.13 1. 412/1991. Nel diverso ambito delle prestazioni assistenziali vale il principio per cui in tema di ripetibilità dell'eventuale indebito trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte». Ne consegue che la regola è quella per cui “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.” ( cfr. Cass sez. lav. n. 28771/2018; idem, n. 26036/2019). Tanto trova giustificazione, alla luce del principio costituzionale di settore dettato dall'art. 38, nell'esigenza di protezione delle esigenze di vita delle persone più deboli, le quali “verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)” .
Pag. 4 di 7 Come ricordato dal primo giudice, in particolare in caso di indebito assistenziale derivante dal venir meno dei requisiti reddituali, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione l' può ripetere le Controparte_3 somme soltanto dal momento in cui vi è stato l'accertamento del superamento dei limiti, non potendo detto accertamento avere natura retroattiva, a meno che il percipiente fosse in dolo comprovato. che, comunque, sarebbe CP_4 configurabile non solo in presenza di comportamento fraudolento, ma anche ogni qual volta vi siano circostanze di fatto tali da far ritenere plausibile la non debenza della prestazione, oppure ove vi sia, da parte del percipiente, “omessa
o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 28.03.2019, n. 8731).
3. Argomenta allora il primo giudice a sostegno dell'accoglimento del ricorso della pensionata:
“ Nella causa de qua l'odierna ricorrente deve essere considerata in buona fede perché vi è la prova che ha adempiuto a quanto previsto proprio dal comma 10 bis dell'art. 35 d.l. n. 207/2008, il quale prevede espressamente che “i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”. La ricorrente ha puntualmente comunicato di aver contratto matrimonio. Ancora: risulta come, in data 19.11.2019, l'odierna ricorrente avesse inoltrato all' domanda di invalidità civile, domanda in cui dichiarava di essere CP_1 coniugata (cfr. doc. 10 allegato al ricorso) e come, in data 19.11.2019, il marito della ricorrente inoltrasse all' domanda per l'assegno familiare, CP_1 domanda in cui dichiarava di essere coniugato con la sig.ra (cfr. CP_2 doc. 11 allegato al ricorso), tant'è che in tutte le “attestazioni Isee”, rilasciate dall'Istituto nel 2020, 2021 e 2022 (cfr. docc. 12, 13 e 14 allegati al ricorso), il nucleo familiare della ricorrente risultava composto da lei e dal marito
[...]
con indicazione del reddito da lavoro dipendente del marito.”. Per_2
4. Si tratta di argomentazioni non condivisibili perché errate. Come ha documentato la domanda di riliquidazione del trattamento CP_1 pensionistico per effetto della maggiorazione sociale venne presentata da con apposito modulo che include la sottoscrizione dell'istante, in cui la CP_2 medesima si dichiarava “ nubile” e, di conseguenza, non allegava alcun reddito familiare. Avendo la donna presentato in detti termini la domanda ella doveva dunque ritenersi( risulta invalida civile al 100% non per ragioni psichiche) CP_2 perfettamente capace di intendere il contenuto del modello, anche se
Pag. 5 di 7 compilato dal personale del patronato di assistenza che a sua volta non può avere agito se non in esecuzione di quanto dichiarato dalla stessa pensionata. Proprio ed esclusivamente in quella sede la pensionata avrebbe dovuto non solo dichiarare il proprio effettivo stato civile, ma anche comunicare il reddito familiare complessivo, quello del coniuge non legalmente separato pacificamente dovendosi includere ai fini della verifica del superamento o meno della soglia per accedere al beneficio. Quanto rappresentato da in quella domanda trasmessa all' deve CP_2 CP_1 allora ritenersi una dichiarazione mendace, al contempo chiaramente idonea ad indurre in errore sulle condizioni per il riconoscimento della CP_1 maggiorazione pensionistica e del tutto incompatibile con una condizione di buona fede nella stessa richiesta e, poi, nella percezione del trattamento. L'” errore” di compilazione in cui la difesa della pensionata vorrebbe ridimensionare la condotta della pensionata, non risulta per nulla ravvisabile, avendo, come detto, la pensionata autorizzato e quindi fatto proprio il contenuto del modello presentato, tanto presupponendo la verifica della corrispondenza al vero di quanto colà dichiarato. Dinanzi al tenore della mendace dichiarazione e della contemporanea omessa indicazione del reddito familiare, resta allora irrilevante sia che la pensionata avesse precedentemente dichiarato di essere coniugata in altra sede ( in occasione della presentazione della domanda per ottenere il “collocamento mirato” a mente della L. n. 69/99, sul presupposto della già accertata invalidità civile al 100%: doc. n. 10), sia che avesse richiesto ed ottenuto dall' la certificazione ISEE ( doc. nn. 12-14) in cui risultava dichiarato CP_1 anche il reddito del coniuge, attestazione questa certamente irrilevante sia per il rilascio che per la successiva conservazione dei trattamenti assistenziali liquidati dall' . CP_1
Se, dunque, proprio dall'incrocio di tali dati con la contrastante dichiarazione contenuta nella domanda presentata da deve ritenersi che l' sia CP_2 CP_1 potuto risalire all'effettiva condizione reddituale della pensionata, non può ammettersi, come invece ritenuto dal primo giudice, che la percezione della maggiorazione sociale da parte della pensionata ( certamente non spettante “ ab initio” proprio a cagione del reddito familiare apportato dal coniuge: in tal senso, chiaramente, la stessa certificazione ISEE) sia stata accompagnata da buona fede, dovendo ritenersi ben consapevole della titolarità di un CP_2 reddito familiare preclusivo, colà taciuto insieme al rapporto coniugale.
5. conclusioni decisorie. Il primo giudice è dunque incorso in una errata valutazione del materiale istruttorio ed ha conseguentemente erroneamente valutato in termini soggettivi la condotta della pensionata.
Pag. 6 di 7 L'indebito così formatosi ( che neppure contesta la pensionata), alla luce degli approdi giurisprudenziali sopra richiamati deve ritenersi ripetibile e come tale legittimamente ripetuto dall' . CP_1
Nulla deve dunque l' in restituzione- in ragione dei ratei in cui è stato CP_1 ripartito l'intero indebito e già detratti sul trattamento pensionistico. La riforma della sentenza di primo grado comporta una diversa regolazione delle spese processuali tra le parti. In ragione di quanto dichiarato in atti già in primo grado, nonostante la sua soccombenza, l'appellata va dichiarata, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.C., esonerata dal pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
P.Q.M.
Pronunciando nel contraddittorio tra le parti accoglie l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 226/2024 del giudice del lavoro di Spoleto e, CP_1 per l'effetto, in riforma della stessa, respinge il ricorso originariamente proposto da . CP_2
Dichiara l'appellata esonerata dal pagamento delle spese processuali del doppio grado ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.C.. Così deciso a Perugia il 14 maggio 2025
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi La Consigliera est. Dr.ssa Simonetta Liscio
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