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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1011/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALUMBO MASSIMO, Presidente e Relatore
DI VITA GIANLUCA, Giudice
IZZO PAOLA, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5161/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bellizzi - Via Manin N.23 84092 Bellizzi SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500158490 TARI 2016
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto al Sigit il 10.11.2025 Ricorrente_1 finance, quale concessionaria alla riscossione per conto del comune di Bellizzi, ed il suddetto Comune impugnando l'intimazione di pagamento n. 202500158490, notificata il 16.9.2025, per l'importo di euro
114.169,87, a sua volta collegata : 1) all'intimazione n. 5007, asseritamente notificata il 13.11.2023 ( relativa alla Tari ed all'Ici- Imu dal 2016 al 2021); 2- 3) alle ingiunzioni nn. 5377 e 5604 relative, la prima, alla Tari-
TA 2015 e la seconda all'Imu 2015, sempre asseritamente notificate in date 26.1.2024 e 21.5.2024.
Assumeva la mancata notifica degli atti prodromici a quello impugnato;
l'irritualità della sequenza procedimentale e la nullità dell'intimazione. Nel merito, la prescrizione dei tributi e la decadenza dal diritto alla riscossione.
Precisava che gli importi richiesti con l'intimazione di pagamento n. 5007, relativa alla Tari anni 2016- 2021, erano gli stessi dell'intimazione oggi impugnata e la prima intimazione sopra indicata, la 5007, era già stata oggetto di impugnativa. Dal che l'evidente duplicazione di giudizi, conseguenza della duplicazione delle pretese.
In realtà, la ricorrente chiariva che aveva maturato il suo diritto sull'abitazione produttiva dei tributi solo a far data dal 24.7.2024, in quanto riconosciuta come erede dalla sentenza n. 3979/2024 emessa, appunto in quella data, dal Tribunale di Salerno a seguito di impugnativa del testamento olografo apparentemente ascritto a Nom_1 a favore di Nom_2. Sennonchè, dopo tale primo testamento, ritenuto falso, erano pubblicati, ad opera del Nom_2 e dei suoi eredi, altri due testamenti che li nominavano eredi. Il loro disconoscimento era allo stato oggetto di due distinti giudizi civili mentre la contribuente era stata nel frattempo convenuta in un'azione di petitio hereditatis in un terzo giudizio pendente dinanzi al medesimo tribunale.
Di tal che, l'evidente sussistenza di una ragione di sospensione del pagamento del tributo.
Si costituiva il Comune, richiamando l'iter della complessa vicenda civilistica in atto tra gli eredi di Nom_1
che era, appunto, il titolare dei beni ai quali afferivano i tributi in argomento. Il che, sotto altro e decisivo aspetto, aveva consentito al Comune di notificare i relativi atti impositivi secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 65 Dpr 600/73) agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius. Con ogni effetto interruttivo della prescrizione o prima ancora della stessa decadenza. Solo successivamente alla sentenza già citata, che l'aveva individuata quale erede, ella era stata attinta in proprio dall'ultimo atto di riscossione, oggi direttamente impugnato. D'altronde, gli effetti dell'accettazione retroagivano fino alla morte del de cuius;
dal che, allo stato e fino a diverse e nuove pronunce, ella era l'unica persona obbligata tributariamente per quegli immobili.
Né vi era una duplicazione di importi richiesti rispetto all'intimazione n. 5007 perché da tale avviso generale comprensivo sia di Imu/TA che di Tari erano stati generati altri atti di riscossione diversi tra loro ed in particolare questo in esame, numero finale 0, aveva riguardo alla TA /Imu e non anche, come gli altri, alla
Tari.
Produceva il deposito presso la casa comunale ai fini di notifica dell'atto n. 5007, notificato agli eredi il
13.11.2023 e, il 17.12.2020, dell'avviso di accertamento n. 3960 relativo all'Imu 2015 e il 25.3.2021 del n.
835 del 2019 relativo alla TA 2015.
La causa veniva discussa anche nel merito, ex art. 47 ter dlgs 546792 il 26.2.2026.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato perché tale è la prospettazione in diritto che lo sorregge.
E'incontestato che la contribuente sia oggi l'erede designata. Ciò per effetto della richiamata sentenza che
è esecutiva tra le parti e che fa stato fino a nuove pronunce diverse.
D'altro canto, l'investitura quale erede retroagise fino al tempo dell'apertura della successione. Ciò proprio per evitare soluzioni di continuità nella titolarità, sia attiva che passiva, dei beni.
Né è contestabile l'esattezza della procedura seguita perché la notifica degli atti prodromici, per come versate in atti, sono state eseguite correttamente agli eredi del Nom_1 nell'ultimo domicilio del defunto.
Tali atti, non impugnati, hanno comportato l'irretrattabilità della pretesa e l'inammissibilità dei denunciati vizi di prescrizione e di decadenza.
La particolarità della questione trattata comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese tra le parti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALUMBO MASSIMO, Presidente e Relatore
DI VITA GIANLUCA, Giudice
IZZO PAOLA, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5161/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bellizzi - Via Manin N.23 84092 Bellizzi SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500158490 TARI 2016
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto al Sigit il 10.11.2025 Ricorrente_1 finance, quale concessionaria alla riscossione per conto del comune di Bellizzi, ed il suddetto Comune impugnando l'intimazione di pagamento n. 202500158490, notificata il 16.9.2025, per l'importo di euro
114.169,87, a sua volta collegata : 1) all'intimazione n. 5007, asseritamente notificata il 13.11.2023 ( relativa alla Tari ed all'Ici- Imu dal 2016 al 2021); 2- 3) alle ingiunzioni nn. 5377 e 5604 relative, la prima, alla Tari-
TA 2015 e la seconda all'Imu 2015, sempre asseritamente notificate in date 26.1.2024 e 21.5.2024.
Assumeva la mancata notifica degli atti prodromici a quello impugnato;
l'irritualità della sequenza procedimentale e la nullità dell'intimazione. Nel merito, la prescrizione dei tributi e la decadenza dal diritto alla riscossione.
Precisava che gli importi richiesti con l'intimazione di pagamento n. 5007, relativa alla Tari anni 2016- 2021, erano gli stessi dell'intimazione oggi impugnata e la prima intimazione sopra indicata, la 5007, era già stata oggetto di impugnativa. Dal che l'evidente duplicazione di giudizi, conseguenza della duplicazione delle pretese.
In realtà, la ricorrente chiariva che aveva maturato il suo diritto sull'abitazione produttiva dei tributi solo a far data dal 24.7.2024, in quanto riconosciuta come erede dalla sentenza n. 3979/2024 emessa, appunto in quella data, dal Tribunale di Salerno a seguito di impugnativa del testamento olografo apparentemente ascritto a Nom_1 a favore di Nom_2. Sennonchè, dopo tale primo testamento, ritenuto falso, erano pubblicati, ad opera del Nom_2 e dei suoi eredi, altri due testamenti che li nominavano eredi. Il loro disconoscimento era allo stato oggetto di due distinti giudizi civili mentre la contribuente era stata nel frattempo convenuta in un'azione di petitio hereditatis in un terzo giudizio pendente dinanzi al medesimo tribunale.
Di tal che, l'evidente sussistenza di una ragione di sospensione del pagamento del tributo.
Si costituiva il Comune, richiamando l'iter della complessa vicenda civilistica in atto tra gli eredi di Nom_1
che era, appunto, il titolare dei beni ai quali afferivano i tributi in argomento. Il che, sotto altro e decisivo aspetto, aveva consentito al Comune di notificare i relativi atti impositivi secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 65 Dpr 600/73) agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius. Con ogni effetto interruttivo della prescrizione o prima ancora della stessa decadenza. Solo successivamente alla sentenza già citata, che l'aveva individuata quale erede, ella era stata attinta in proprio dall'ultimo atto di riscossione, oggi direttamente impugnato. D'altronde, gli effetti dell'accettazione retroagivano fino alla morte del de cuius;
dal che, allo stato e fino a diverse e nuove pronunce, ella era l'unica persona obbligata tributariamente per quegli immobili.
Né vi era una duplicazione di importi richiesti rispetto all'intimazione n. 5007 perché da tale avviso generale comprensivo sia di Imu/TA che di Tari erano stati generati altri atti di riscossione diversi tra loro ed in particolare questo in esame, numero finale 0, aveva riguardo alla TA /Imu e non anche, come gli altri, alla
Tari.
Produceva il deposito presso la casa comunale ai fini di notifica dell'atto n. 5007, notificato agli eredi il
13.11.2023 e, il 17.12.2020, dell'avviso di accertamento n. 3960 relativo all'Imu 2015 e il 25.3.2021 del n.
835 del 2019 relativo alla TA 2015.
La causa veniva discussa anche nel merito, ex art. 47 ter dlgs 546792 il 26.2.2026.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato perché tale è la prospettazione in diritto che lo sorregge.
E'incontestato che la contribuente sia oggi l'erede designata. Ciò per effetto della richiamata sentenza che
è esecutiva tra le parti e che fa stato fino a nuove pronunce diverse.
D'altro canto, l'investitura quale erede retroagise fino al tempo dell'apertura della successione. Ciò proprio per evitare soluzioni di continuità nella titolarità, sia attiva che passiva, dei beni.
Né è contestabile l'esattezza della procedura seguita perché la notifica degli atti prodromici, per come versate in atti, sono state eseguite correttamente agli eredi del Nom_1 nell'ultimo domicilio del defunto.
Tali atti, non impugnati, hanno comportato l'irretrattabilità della pretesa e l'inammissibilità dei denunciati vizi di prescrizione e di decadenza.
La particolarità della questione trattata comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese tra le parti.