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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5590 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 19/11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 420 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15609/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BE NO NT giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. RUGGIERI GIUSEPPE giusta procura in atti. P.IVA_1
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente ha allegato di essere stato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Viale Moncada n° 12/H Pal. B4, int. 10, giusta CP_1
pagina 1 di 6 convenzione stipulata con l'IACP di Catania in data 15/11/2006 rep. 536, quale mandataria del
Comune di Catania, ente proprietario del bene quest'ultimo affidatario ed attuatore dei programmi straordinari di edilizia residenziale sovvenzionata;
di avere versato la somma di € 737,85 portata da assegno circolare tratto su Banca Monte dei Pachi di Siena il 13.11.2006 n° 70260388110876, imputata per € 424,00 a titolo di cauzione;
che in data 03/01/2019 riconsegnava l'immobile; che lo IACP nel corso del rapporto locatizio aveva applicato canoni di locazione non corretti in quanto il canone mensile, in base alla L. 203/1991, da calcolarsi ai sensi dell'art. 4 del D.M. 215 del 10/05/2002 del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e indicati dal soggetto Attuatore (Comune di Catania) con la nota del 05/05/2003 prot. 2689, per come previsto nel bando di assegnazione degli alloggi, doveva essere pari ad € 119,53; che il ricorrente aveva invece canoni di locazione pari ad € 2.429,2 per il 2018,
€ 2.842,08 per il 2017, € 2.858,28 per il 2016, € 2.859,72 per il 2015, € 2.857,94 per il 2014, €
2.821,32 per il 2013, € 2.752,90 per il 2012 ed € 1.983,36 per il 2011, per un totale in eccedenza di complessivi di € 5.107,35, ovvero la somma maggiore o minore dovuta in esito al giudizio.
Chiedeva quindi che lo IACP venisse condannato alla restituzione di quanto pagato in eccesso.
Si costituiva lo IACP, eccependo la correttezza del canone calcolato ed applicato al ricorrente in relazione a tutti gli indici previsti dalla normativa di settore e chiedendo il pagamento della ulteriore somma di euro di € 319,19.
La causa veniva istruita attraverso CTU.
§§§
La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
La locazione intercorsa in data 15/11/2006 REP. N. 536 tra il ricorrente e lo IACP è relativa pagina 2 di 6 all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della Legge n. 203 del 12/07/1991;
nel verbale di consegna dell'immobile, il dichiarava di essere coniugato e di avere due figli a Pt_1
carico; la convenzione, all'art. 2 prevedeva che il canone di locazione fosse determinato ai sensi della legge 203/91 e successivi atti attuativi con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare di cui all'art. 21 della legge 457/78 ed inoltre che detto canone doveva essere adeguato nel caso di variazione del reddito complessivo annuo che il conduttore avrebbe dovuto comunicare ogni anno al locatore.
Il CTU ha accertato che nel periodo di vigenza di detta convenzione, i parametri per il calcolo del canone di locazione per l'edilizia sovvenzionata sono:
a). Art. 21 della n. 457/78, secondo cui: “Ai fini dell'acquisizione dei benefìci previsti dal presente
titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di
graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un
milione per ogni figlio che risulti essere a carico;
agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito
predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni
figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento”;
b) Decreto Ministeriale protocollo 215/2002: “Possono partecipare all'assegnazione degli alloggi i soggetti di cui all' articolo 2, comma 1, che, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della pubblicazione dell'avviso per la graduatoria di assegnazione, risultino titolari di redditi non superiori ai seguenti importi: • € 31.000,00 (lire 60.024.370) per gli alloggi di edilizia sovvenzionata;
• € 62.000,00
(lire 120.048.740) per gli alloggi di edilizia agevolata;
Il reddito viene calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457; Il canone annuo degli alloggi di edilizia sovvenzionata non può superare il 3,85 per cento del limite massimo di costo di cui al D.M. 5 agosto pagina 3 di 6 1994 vigente nella regione al momento della comunicazione di cui al precedente articolo 1, comma 1,
per gli interventi di edilizia sovvenzionata;
In relazione ai redditi degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata, il canone annuo da applicare viene determinato nelle misure seguenti: a) per redditi fino a € 15.500,00, il 40 per cento del canone, come determinato al punto 1; b) per redditi da €
15.501,00 a € 26.000,00, il 70 per cento del canone;
c) per redditi da € 26.001,00 a € 31.000,00, il 99
per cento del canone;
Il canone annuo per gli alloggi di edilizia agevolata non può superare il 4,5 per cento del costo massimo di cessione stabilito dal comune nell'apposita convenzione e il relativo aggiornamento avviene sulla base di quanto disciplinato dalla stessa convenzione o, in mancanza di riferimenti, secondo la vigente normativa;
c) Decreto Ministeriale n. 185 del 08/05/2014.
Alla luce di tutti i riferimenti normativi esposti, il canone applicato al ricorrente sarebbe stato corretto.
Tuttavia interveniva in data 11.11.2008 e a far data dal gennaio 2009 un canone disposto e comunicato dal Direttore Generale dell'IACP con apposita lettera e provvedimento di rimodulazione del canone mensile per l'alloggio fissato in € 119,53 oltre ad € 42,09 mensili per la pertinenza;
con questo provvedimento la determinazione del canone veniva bloccata in funzione dei parametri indicati dalla normativa di riferimento, con aggiornamento ISTAT e rivalutazione di anno in anno finchè non sarebbe intervenuto altro atto che modificasse detto provvedimento
Non essendo intervenuto alcun altro provvedimento, il CTU ha calcolato il canone annuo dal 2011 al
2018 in complessivi € 16.517,49, ottenendolo con la rivalutazione anno per anno del canone mensile ed annuo a partire dal 2009 a seguito della lettera dell'IACP di . CP_1
Alla luce della somma effettivamente pagata dal ricorrente e non contestata dal resistente, tra il pagina 4 di 6 Gennaio 2011 ed il Dicembre 2018, il signor ha pagato una somma pari ad € 4.887,28 in Pt_1
eccedenza rispetto alle condizioni pattuite
Il Giudice ritiene di condividere le conclusioni del CTU, in quanto corretto appare il metodo e corretta la valutazione del documento dell'11.11.2008.
Sul punto parte convenuta in sede di osservazioni ha eccepito la valenza puramente interna di detta comunicazione in quanto non protocollata e l'ha ritenuta superata alla luce di successivi provvedimenti di determinazione del canone prodotti in sede di osservazione.
In realtà il provvedimento citato ha un numero di protocollo (prot. N. 17301) ed è proveniente dal direttore generale dello IACP e la documentazione prodotta dallo IACP non può essere utilizzata in quanto assolutamente tardiva.
Conseguentemente, lo IACP convenuto va condannato a pagare al ricorrente, a titolo di canoni non dovuti, la somma di euro 4.887,28 cui va aggiunta la somma di euro 424,00 a titolo di cauzione, e così
complessivamente euro 5.311,28, oltre interessi dalla data della riconsegna dell'immobile fino all'effettivo pagamento.
Va dichiarata invece inammissibile la domanda formulata in via riconvenzionale dallo IACP di pagamento di una differenza canoni non corrisposti, in quanto formulata in violazione dell'art. 418
c.p.c. senza richiesta contestuale di differimento di udienza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto condanna lo IACP di Catania a pagare in suo pagina 5 di 6 favore per le causali di cui sopra la somma di euro 5.311,28, oltre interessi dalla data della riconsegna dell'immobile fino all'effettivo pagamento;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese ed euro 3.376,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Letto all'udienza, il 19 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 420 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15609/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BE NO NT giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. RUGGIERI GIUSEPPE giusta procura in atti. P.IVA_1
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente ha allegato di essere stato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Viale Moncada n° 12/H Pal. B4, int. 10, giusta CP_1
pagina 1 di 6 convenzione stipulata con l'IACP di Catania in data 15/11/2006 rep. 536, quale mandataria del
Comune di Catania, ente proprietario del bene quest'ultimo affidatario ed attuatore dei programmi straordinari di edilizia residenziale sovvenzionata;
di avere versato la somma di € 737,85 portata da assegno circolare tratto su Banca Monte dei Pachi di Siena il 13.11.2006 n° 70260388110876, imputata per € 424,00 a titolo di cauzione;
che in data 03/01/2019 riconsegnava l'immobile; che lo IACP nel corso del rapporto locatizio aveva applicato canoni di locazione non corretti in quanto il canone mensile, in base alla L. 203/1991, da calcolarsi ai sensi dell'art. 4 del D.M. 215 del 10/05/2002 del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e indicati dal soggetto Attuatore (Comune di Catania) con la nota del 05/05/2003 prot. 2689, per come previsto nel bando di assegnazione degli alloggi, doveva essere pari ad € 119,53; che il ricorrente aveva invece canoni di locazione pari ad € 2.429,2 per il 2018,
€ 2.842,08 per il 2017, € 2.858,28 per il 2016, € 2.859,72 per il 2015, € 2.857,94 per il 2014, €
2.821,32 per il 2013, € 2.752,90 per il 2012 ed € 1.983,36 per il 2011, per un totale in eccedenza di complessivi di € 5.107,35, ovvero la somma maggiore o minore dovuta in esito al giudizio.
Chiedeva quindi che lo IACP venisse condannato alla restituzione di quanto pagato in eccesso.
Si costituiva lo IACP, eccependo la correttezza del canone calcolato ed applicato al ricorrente in relazione a tutti gli indici previsti dalla normativa di settore e chiedendo il pagamento della ulteriore somma di euro di € 319,19.
La causa veniva istruita attraverso CTU.
§§§
La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
La locazione intercorsa in data 15/11/2006 REP. N. 536 tra il ricorrente e lo IACP è relativa pagina 2 di 6 all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della Legge n. 203 del 12/07/1991;
nel verbale di consegna dell'immobile, il dichiarava di essere coniugato e di avere due figli a Pt_1
carico; la convenzione, all'art. 2 prevedeva che il canone di locazione fosse determinato ai sensi della legge 203/91 e successivi atti attuativi con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare di cui all'art. 21 della legge 457/78 ed inoltre che detto canone doveva essere adeguato nel caso di variazione del reddito complessivo annuo che il conduttore avrebbe dovuto comunicare ogni anno al locatore.
Il CTU ha accertato che nel periodo di vigenza di detta convenzione, i parametri per il calcolo del canone di locazione per l'edilizia sovvenzionata sono:
a). Art. 21 della n. 457/78, secondo cui: “Ai fini dell'acquisizione dei benefìci previsti dal presente
titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di
graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un
milione per ogni figlio che risulti essere a carico;
agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito
predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni
figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento”;
b) Decreto Ministeriale protocollo 215/2002: “Possono partecipare all'assegnazione degli alloggi i soggetti di cui all' articolo 2, comma 1, che, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della pubblicazione dell'avviso per la graduatoria di assegnazione, risultino titolari di redditi non superiori ai seguenti importi: • € 31.000,00 (lire 60.024.370) per gli alloggi di edilizia sovvenzionata;
• € 62.000,00
(lire 120.048.740) per gli alloggi di edilizia agevolata;
Il reddito viene calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457; Il canone annuo degli alloggi di edilizia sovvenzionata non può superare il 3,85 per cento del limite massimo di costo di cui al D.M. 5 agosto pagina 3 di 6 1994 vigente nella regione al momento della comunicazione di cui al precedente articolo 1, comma 1,
per gli interventi di edilizia sovvenzionata;
In relazione ai redditi degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata, il canone annuo da applicare viene determinato nelle misure seguenti: a) per redditi fino a € 15.500,00, il 40 per cento del canone, come determinato al punto 1; b) per redditi da €
15.501,00 a € 26.000,00, il 70 per cento del canone;
c) per redditi da € 26.001,00 a € 31.000,00, il 99
per cento del canone;
Il canone annuo per gli alloggi di edilizia agevolata non può superare il 4,5 per cento del costo massimo di cessione stabilito dal comune nell'apposita convenzione e il relativo aggiornamento avviene sulla base di quanto disciplinato dalla stessa convenzione o, in mancanza di riferimenti, secondo la vigente normativa;
c) Decreto Ministeriale n. 185 del 08/05/2014.
Alla luce di tutti i riferimenti normativi esposti, il canone applicato al ricorrente sarebbe stato corretto.
Tuttavia interveniva in data 11.11.2008 e a far data dal gennaio 2009 un canone disposto e comunicato dal Direttore Generale dell'IACP con apposita lettera e provvedimento di rimodulazione del canone mensile per l'alloggio fissato in € 119,53 oltre ad € 42,09 mensili per la pertinenza;
con questo provvedimento la determinazione del canone veniva bloccata in funzione dei parametri indicati dalla normativa di riferimento, con aggiornamento ISTAT e rivalutazione di anno in anno finchè non sarebbe intervenuto altro atto che modificasse detto provvedimento
Non essendo intervenuto alcun altro provvedimento, il CTU ha calcolato il canone annuo dal 2011 al
2018 in complessivi € 16.517,49, ottenendolo con la rivalutazione anno per anno del canone mensile ed annuo a partire dal 2009 a seguito della lettera dell'IACP di . CP_1
Alla luce della somma effettivamente pagata dal ricorrente e non contestata dal resistente, tra il pagina 4 di 6 Gennaio 2011 ed il Dicembre 2018, il signor ha pagato una somma pari ad € 4.887,28 in Pt_1
eccedenza rispetto alle condizioni pattuite
Il Giudice ritiene di condividere le conclusioni del CTU, in quanto corretto appare il metodo e corretta la valutazione del documento dell'11.11.2008.
Sul punto parte convenuta in sede di osservazioni ha eccepito la valenza puramente interna di detta comunicazione in quanto non protocollata e l'ha ritenuta superata alla luce di successivi provvedimenti di determinazione del canone prodotti in sede di osservazione.
In realtà il provvedimento citato ha un numero di protocollo (prot. N. 17301) ed è proveniente dal direttore generale dello IACP e la documentazione prodotta dallo IACP non può essere utilizzata in quanto assolutamente tardiva.
Conseguentemente, lo IACP convenuto va condannato a pagare al ricorrente, a titolo di canoni non dovuti, la somma di euro 4.887,28 cui va aggiunta la somma di euro 424,00 a titolo di cauzione, e così
complessivamente euro 5.311,28, oltre interessi dalla data della riconsegna dell'immobile fino all'effettivo pagamento.
Va dichiarata invece inammissibile la domanda formulata in via riconvenzionale dallo IACP di pagamento di una differenza canoni non corrisposti, in quanto formulata in violazione dell'art. 418
c.p.c. senza richiesta contestuale di differimento di udienza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto condanna lo IACP di Catania a pagare in suo pagina 5 di 6 favore per le causali di cui sopra la somma di euro 5.311,28, oltre interessi dalla data della riconsegna dell'immobile fino all'effettivo pagamento;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese ed euro 3.376,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Letto all'udienza, il 19 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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