Sentenza 20 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 759/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
c.f. e c.f. difesi
[...] C.F._1 Parte_2 P.IVA_2 dall'avv. MALLOZZI ANNA
ATTORI OPPONENTI
e c.f. , difeso dall'avv. CONTARINI Controparte_1 C.F._2
MARCO,
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli opponenti ( quale debitrice principale, Parte_1 Parte_1 Contr e i. quali garanti) hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo Pt_2
N. Dec. Ing. N. 1184/2021 – N.R.G. 2524/2021, emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva intimato il pagamento dell'importo di € 23.771,63 oltre accessori in favore di a titolo di compensi professionali (incombenti contabili e fiscali Controparte_1 oltre attività di consulenza).
2. Di seguito i motivi di opposizione: omessa prova del conferimento dell'incarico; difetto dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituendo l'avviso di parcella idonea prova scritta ex art. 636 c.p.c.; difetto di prova dell'espletamento dell'incarico; erroneità del quantum, poiché, sottraendo la parte di credito ceduto dal totale delle note pro forma di cui si chiede il pagamento, il totale dovuto sarebbe pari a € 30.208,03; nullità/inefficacia/annullabilità ex art. 428 c.c.-/mancanza di data certa dei riconoscimenti di debito su cui si fonda l'ingiunzione, scritture delle quali disconosce altresì la sottoscrizione;
difetto di legittimazione passiva di Parte_2
1
3. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
4. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025.
5. L'opposizione non è fondata.
6. Si deve premettere che in sede di giudizio di opposizione non rileva la sussistenza o meno dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, dal momento che, in questa sede, il principale oggetto del giudizio è la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dal convenuto opposto, attore in senso sostenziale (cfr. Cass. civ. Sez. III
Sent., 10/03/2009, n. 5754 (rv. 606863). Decreto ingiuntivo per la cui emissione sussistevano, peraltro, tutti i presupposti, atteso il riconoscimento di debito prodotto in sede monitoria.
7. Ciò detto, è questione preliminare, in base a un ordine logico, la valutazione delle ricognizioni di debito, in quanto, se valide ed efficaci, esonerano l'opposto dalla prova del rapporto sostanziale sottostante e del relativo quantum (Art 1988 c.c. “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”) e sono idonee a legittimare sia l'emissione del decreto ingiuntivo che il provvedimento successivo in sede di opposizione.
8. In data 14.01.2019 veniva infatti sottoscritta una scrittura privata (doc. 2 opposto), sottoscritta da in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 Parte_2
e di con cui la in solido con Controparte_3 Controparte_3
e si riconoscevano debitori dell'importo di € 35.271,63 Parte_2 Parte_1
(importo dal quale è stato sottratto l'importo di € 11.500, pari a un credito ceduto in pagamento dai debitori al con termine di pagamento al 31.12.2019. In data CP_1
30.12.2019, e in proprio e per le società Controparte_1 Parte_1 Pt_1
e e sottoscrivevano un accordo di differimento del termine
[...] CP_4 Parte_2 di adempimento previsto nella scrittura del 14.1.2019, differendo il termine di adempimento al 31.12.2020.
9. La ricognizione di debito è un atto unilaterale che, nel caso in esame, è stato realizzato mediante scrittura privata. L'art 214 c.p.c. prevede che “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro
2 autore.” Il disconoscimento operato da tuttavia, è solo apparente in quanto Pt_1
l'attore non afferma che la firma non sia sua, ma che essa sia stata apposta “in tempi successivi”, “indotta”, “fatta sottoscrivere”, in quanto non si trovava in una condizione di capacità di intendere e di volere al momento della firma, chiedendo perciò l'annullamento dell'atto ai sensi dell'art. 428 c.c. La ricostruzione fattuale dell'attore è quindi incompatibile con una negazione della paternità della firma;
l'eccezione di annullamento qui proposta, neppure in via subordinata per l'ipotesi in cui la sottoscrizione fosse stata riconosciuta come propria del è chiaramente Pt_1 logicamente incompatibile con un disconoscimento della riferibilità a sé del documento e, cioè, con un disconoscimento della scrittura privata in senso proprio. Un eventuale disconoscimento vero e proprio della sottoscrizione sarebbe allora inammissibile, in quanto l'intera difesa sul punto degli attori opponenti si basa sulla effettiva sottoscrizione dei riconoscimenti di debito (cfr. Corte d'Appello Roma Sez. I, Sent.,
16/08/2023 in Banca dati Leggi d'Italia, per cui “Secondo costante giurisprudenza , ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o vincolate, deve rivestire comunque i caratteri della specificità e della determinatezza non risolvendosi in mere espressioni di stile. La doglianza degli appellanti -opponenti risulta in contrasto, con la circostanza che gli stessi non abbiano mai sollevato eccezioni e/o contestazioni sul punto in via stragiudiziale prima della notificazione del decreto ingiuntivo. Inoltre , la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente;
pertanto, qualora, come nel caso di specie , la parte proponga difese, quali quelle inerenti alla nullità del contratto di conto corrente concluso dalla debitrice principale, il disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello di negare del tutto l'esistenza della garanzia prestata.”). A nulla rileva allora che gli opponenti abbiano utilizzato l'espressione
“disconoscimento” dei documenti in discorso, che si rivela essere, alla luce del tenore delle difese, una mera formula di stile. Nessun disconoscimento delle ricognizioni di debito in atti è stato, perciò, validamente effettuato.
10. Occorre adesso vagliare la fondatezza dell'eccezione di annullabilità dei riconoscimenti di debito. Viene in rilievo l'art 428 c.c., per cui “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi
o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato
o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.Resta
3 salva ogni diversa disposizione di legge.” È quindi irrilevante la buona fede o la malafede di in quanto il secondo comma si riferisce solamente ai contratti. CP_1
Infatti, “Gli atti unilaterali compiuti da un incapace naturale non sono nulli, ma annullabili e solo su istanza della persona che si assume essere stata naturalmente incapace al momento del compimento dell'atto o dai suoi eredi o aventi causa e solo se ne risulta un grave pregiudizio all'autore” (Sez. L, Sentenza n. 1475 del 30/01/2003 (Rv. 560183 – 01). Ai fini dell'annullamento occorre quindi, da un lato, dare la prova rigorosa e specifica dell'incapacità naturale in capo al soggetto al momento del compimento dell'atto ovvero dello stato di fatto della persona che non è in grado d'intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria. Quanto al requisito dell'incapacità naturale, la giurisprudenza di legittimità afferma condivisibilmente che “Per aversi incapacità naturale di uno dei contraenti al momento della conclusione del contratto non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, come può accadere in caso di grave malattia, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano, a causa della malattia, perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio;
ciò che va provato in modo rigoroso e specifico.” (Sez. 2, Sentenza n. 6999 del 26/05/2000 (Rv. 536975 - 01). Nel caso in esame parte opponente, al fine di fornire la prova della propria incapacità, ha prodotto un certificato medico datato 20/11/2014 il quale attesta che dal 2008 al 2011 ha sofferto di episodi depressivi e ansiosi e uno datato 20/10/2021, il quale attesta che dall'1/2029 fino alla data del certificato, risultava affetto da sindrome Pt_1 depressiva e dismetabolica e in terapia con antidepressivi (doc. 2 opponente). Di per sé, tali patologie non costituiscono causa di incapacità di intendere e di volere, dal momento che chi invoca l'annullamento dell'atto ex art. 428 c.c. deve provare l'incidenza sul processo di formazione della volontà di tali patologie, che deve essere inficiato al punto da escludere o da menomare gravemente la capacità di valutazione del contenuto del negozio e dei suoi effetti;
incidenza, che, comportando valutazioni di carattere medico – psichiatrico, è da valutarsi, di regola, mediante CTU.Tuttavia, la consulenza tecnica psichiatrica volta ad accertare l'incapacità naturale, all'epoca dei fatti, deve basarsi su dati oggettivi, e non può fondarsi esclusivamente sul racconto della persona interessata. Tali dati oggettivi, nel caso di specie, non sussistono, essendo stato prodotti solamente i citati certificati medici, di cui uno è risalnte a un periodo di gran lunga anteriore ai riconsocimenti di debito e l'altro è generico, non indicando con precisione quali fossero i medicinali che assumeva il né con quale frequenza Pt_1 essi fossero assunti. Né le prove orali richieste avrebbero potuto provare uno stato di incapacità al momento della sottoscrizione, sicché non avrebbero potuto costituire un'idonea base oggettiva per poter affermare che la malattia che lo affliggeva o i medicinali che assumeva (di cui non si conosce né nome né la frequenza di assunzione) avessero prodotto uno stato di incapacità di intendere o di volere. La conseguenza della
4 piena validità dei riconoscimenti di debito in atti è quella di cui all'art. 1988 c.c.: dispensare, cioè, il dall'onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa, CP_1 incombendo invece sugli opponenti l'onere di provare l'insussistenza degli stessi. Onere che non è stato minimamente assolto, essendosi le difese degli opponenti dirette principalmente a contestare la validità delle ricognizione di debito, allo scopo di evitare l'operare della presunzione iuris tantum a proprio sfavore.
11. Attesa la validità del riconoscimento di debito, non si pongono questioni con riferimento al quantum della pretesa fatta valere.
12. Le questioni inerenti alla data della scrittura sono da un lato del tutto irrilevanti e, dall'altro, infondate, posto che la scrittura deve ritenersi riconosciuta – in quanto non ammissibilmente disconosciuta – con la conseguenza che essa fa piena prova fino a querela di falso anche sotto tale aspetto (cfr. art. 2702 c.c.; cfr. Cass. civ. Sez. I,
28/02/2007, n. 4728 (rv. 595227), per cui “La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o "erga omnes".
Nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento”.
12. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è infondata, poiché Parte_2 ha sottoscritto le scritture del 14.1.2019 e del dicembre 2019 anche per Parte_1 tale società. È altresì infondata l'eccezione ex art. 1957 c.c., poiché tardivamente formulata soltanto con la prima memoria istruttoria (“L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 13/01/2025 (Rv. 673736 - 01).
13. E', infine, infondata l'eccezione di inadempimento fondata sulla dedotta responsabilità professionale del In particolare, secondo gli opponenti il CP_1 avrebbe errato nel non portare in compensazione un credito IVA CP_1 dell'importo di € 207.673 a fronte di un avviso di accertamento ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, omissione che avrebbe determinato la perdita del credito d'imposta. In proposito, è dirimente osservare che l'opponente non ha proposto né una domanda riconvenzionale volta a ottenere il diritto al compenso, né ha eccepito l'esistenza del credito risarcitorio opponendo in compensazione deltto credito, ma si è limitato a eccepire la responsabilità del professionista affermando che, ex art. 1460 c.c., tale responsabilità farebbe venir meno il diritto al compenso. Così formulata, l'eccezione è 5 del tutto irrilevante ai fini del decidere perché, anche se il avesse errato CP_1 nell'esecuzione della propria prestazione, ciò, essendo state le prestazioni effettivamente svolte e non avendo l'opponente domandato la risoluzione per inadmepimento del contratto, non farebbe venir meno il diritto al compenso (“Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27042 del 18/10/2024 (Rv. 672806
- 01).
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna gli opponenti alla refusione delle spese della fase dell'opposizione, liquidate in € 5.077 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
20.4.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
6