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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 683/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI ERMINIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4773/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030716216289002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 457/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: produce copia delle notifiche del ricorso a mezzo pec ad ader in data 10/10/2025
e ricevuta consegna in data 10/10/2025 e che ader non si è costituita
Resistente/Appellato: produce copia della quietanza di pagamento di quanto dovuto nella cartella di pagamento impugnata eseguita in favore dell'Ader da Società_1 e conclude per la cessata materia.
Ricorrente/Appellante. concorda sulla cessata materia e rinuncia al rimborso del cut
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe notificatale dall'ADER il 28-7-2025 per l'omesso pagamento della tassa di registro eccependo il difetto di motivazione per omessa allegazione del sottostante avviso di liquidazione e per inesistenza della pretesa creditoria in quanto la tassa di registro era stata pagata dal coobbligato Società_1 IL 29.7.2025.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto parziale del ricorso in quanto non erano stati pagati sanzioni d interessi, ma durante l'udienza il suo rappresentante produceva in forma cartacea la ricevuta di pagamento dal coobbligato Società_1 dell'intera somma dovuta e richiesta con la cartella impugnata comprensiva di interessi e sanzione , chiedendo, pertanto, che venisse dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, rileva che effittivamente come risulta dalla predetta
RICEVUTA DI PAGAMENTO, già depositata tempestivamente con il ricorso, l'intero debito tributario oggetto della cartella impugnata ERA STATO ESTINTO mediante pagamento dell'intera somma dovuta in data
29.7.2025 . Pertanto , poichè è cessata la materia del contendere, dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n. 546/1992 e compensa , su conforme richiesta di entrambe le parti costituite, le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. lgs n. 546/1992 e compensa le spese di giudizio fra le parti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI ERMINIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4773/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030716216289002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 457/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: produce copia delle notifiche del ricorso a mezzo pec ad ader in data 10/10/2025
e ricevuta consegna in data 10/10/2025 e che ader non si è costituita
Resistente/Appellato: produce copia della quietanza di pagamento di quanto dovuto nella cartella di pagamento impugnata eseguita in favore dell'Ader da Società_1 e conclude per la cessata materia.
Ricorrente/Appellante. concorda sulla cessata materia e rinuncia al rimborso del cut
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe notificatale dall'ADER il 28-7-2025 per l'omesso pagamento della tassa di registro eccependo il difetto di motivazione per omessa allegazione del sottostante avviso di liquidazione e per inesistenza della pretesa creditoria in quanto la tassa di registro era stata pagata dal coobbligato Società_1 IL 29.7.2025.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto parziale del ricorso in quanto non erano stati pagati sanzioni d interessi, ma durante l'udienza il suo rappresentante produceva in forma cartacea la ricevuta di pagamento dal coobbligato Società_1 dell'intera somma dovuta e richiesta con la cartella impugnata comprensiva di interessi e sanzione , chiedendo, pertanto, che venisse dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, rileva che effittivamente come risulta dalla predetta
RICEVUTA DI PAGAMENTO, già depositata tempestivamente con il ricorso, l'intero debito tributario oggetto della cartella impugnata ERA STATO ESTINTO mediante pagamento dell'intera somma dovuta in data
29.7.2025 . Pertanto , poichè è cessata la materia del contendere, dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n. 546/1992 e compensa , su conforme richiesta di entrambe le parti costituite, le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. lgs n. 546/1992 e compensa le spese di giudizio fra le parti.