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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3387/2020 promossa da:
(C.F. ) con sede in Roma, Via Po 20, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Dott. , in virtù dei poteri conferitigli con procura per atti del Notaio CP_2 [...]
di Bracciano del 27 febbraio 2019, rep. n.82118, racc. n.16336, rappresentata e difesa nel Per_1
presente giudizio dall'Avv. Valerio Valenti.
ATTRICE
CONTRO
(P.Iva , Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via G.B. Tuveri n. 84,
presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi Usai (C.F. ). C.F._1
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 19
Nell'interesse della Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale Civile di Cagliari adito, contrariis reiectis, accertare
l'esistenza del diritto di rivalsa vantato da ex art.144, comma II, D. Lgs Controparte_1
209/2005 in relazione al sinistro cagionato dalla , Controparte_3
quale proprietaria del veicolo garantito con polizza assicurativa alla stessa intestata, in data 17 febbraio
2014 e, per l'effetto, condannare la al pagamento Controparte_3
in favore di della somma di € 378.659,32, ovvero di quella somma maggiore Controparte_1
o minore che risulterà di giustizia, a titolo di rimborso della somma capitale versata dalla società attrice
in favore dei soggetti danneggiati in conseguenza del sinistro de quo, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
nonché al risarcimento del maggior danno arrecato, ex art.1224
c.c., da liquidarsi in via equitativa, oltre competenze del procedimento obbligatorio di mediazione e
spese sostenute pari ad € 97,60. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Nell'interesse della Controparte_3
“Per quanto esposto, nell'interesse della convenuta, si conclude affinché il Tribunale Ill.mo, disattesa
ogni avversa contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia: 1) Rigettare, per quanto esposto, le
avverse domande;
2) Con vittoria di compensi professionali e spese di lite, comprese quelle generali,
oltre accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 a 19 La società ha convenuto la Controparte_1 Controparte_3
al fine di ottenere, in rivalsa, il rimborso della somma versata a titolo di risarcimento dei soggetti
[...]
danneggiati dal sinistro cagionato dalla stessa, quale proprietaria del veicolo.
A sostegno delle sue ragioni, l'attrice ha esposto che:
- in data 17 febbraio 2014, alle ore 13,20 circa, il SI. si trovava alla guida del veicolo Parte_1
ad uso speciale Fiat Ducato targato BP206BG, di proprietà della Controparte_3
(assicurata presso con polizza n.01/08575WW,
[...] Controparte_1
documento n.1) a bordo del quale, viaggiavano, quali trasportati, i SI.ri Parte_2 [...]
ed Persona_2 Persona_3
- il conducente percorreva Viale Marconi, in Cagliari, quando, giunto all'altezza del cavalcavia denominato Is ON AR, perdeva il controllo del mezzo ed andava a tamponare il veicolo Renault LI
targato DE691PY, di proprietà e condotto dal SI. , con a bordo, quali trasportati, i Parte_3
SI.ri e;
Parte_4 Persona_4
- il veicolo Renault LI, per la sola spinta ricevuta dall'urto con il veicolo Fiat Ducato, urtava a sua volta il veicolo fermo davanti ad esso innescando un tamponamento a catena che coinvolgeva i seguenti mezzi:
Fiat 600 targato CC444VF, di proprietà della SI.ra e condotto dalla SI.ra Parte_5 Per_5
Fiat Fiorino targato ES162VW, di proprietà della e condotto dal SI.
[...] Controparte_4 Pt_6
Hyundai Getz targato DE126FN, di proprietà e condotto dalla SI.ra
[...] Parte_7
- la vettura Fiat Ducato finiva la propria corsa andando ad urtare contro il veicolo Fiat Punto targato
DZ541GL, di proprietà del SI. e condotto dalla SI.ra ; Parte_8 Persona_6
- sul posto giungevano gli agenti della Polizia Locale di Cagliari, i quali redigevano relativo rapporto di incidente stradale;
- in conseguenza del sinistro in oggetto, stante la mancata revisione del veicolo assicurato, al conducente del veicolo Fiat Ducato, venivano elevate contravvenzioni ai sensi del disposto di cui all'art.141, commi
II e XI, e 80, comma XIV C.d.S. stante la mancata revisione del veicolo assicurato;
Pag. 3 a 19 - il SI. in data 20 febbraio 2014, iniziava a lamentare disturbi conseguenti al sinistro per cui è Per_3
causa e in data 23 febbraio 2014, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giovanni di Dio
e ricoverato presso l'Ospedale Universitario di Cagliari, reparto di Neurologia, con diagnosi, a seguito di TAC eseguita con immediatezza di ricovero, di emorragia cerebrale per cui, in data 12 maggio 2014,
decedeva, nonostante le terapie effettuate;
- in conseguenza degli accertamenti degli accertamenti del caso sui mezzi danneggiati e delle visite medico legati sui trasportati svolti a seguito del sinistro de quo, la Controparte_1
provvedeva a liquidare ai danneggiati le seguenti somme:
quali eredi del € 175.000,00 in favore della SI.ra comprensiva di € 15.000,00 Per_3 Persona_7
per le spese di patrocinio dell'Avv. Maurizio Alloro;
€ 160.000,00 in favore del SI. € Parte_9
15.225,60 in favore dell'Avv. LE MA ES per le spese di patrocinio in favore del SI. Pt_9
[...]
quali trasportati: € 2.200,00 in favore del SI. e € 450,00 in favore del SI. Parte_2 [...]
; Persona_2
quali terzi danneggiati: € 2.950,00 in favore della SI.ra € 7.500,00 in favore del SI. Parte_7
; € 735,00 in favore di € 3.300,00 in favore della SI.ra Parte_3 Controparte_5
€ 1.265,00 in favore della SI.ra € 200,00 in favore del SI. Persona_5 Parte_5 [...]
; € 1.266,72 in favore dell'INAIL, sede di Cagliari;
€ 4.700,00 in favore della ER Pt_6
CI quale cessionaria del credito del SI. ; € 3.867,00 in favore di Parte_8 Controparte_6
quale cessionaria del credito di Controparte_4
- con due successive diffide, inoltrate rispettivamente in data 11 maggio 2026 e 18 gennaio 2018, la compagnia richiedeva alla la restituzione delle Controparte_3
somme corrisposte in conseguenza del sinistro de quo, corrispondente alla complessiva somma di €
378.659,32;
Pag. 4 a 19 - in data 30 ottobre 2018, la compagnia attivava la procedura di mediazione obbligatoria presso la sede di Cagliari ABC Mediazione, per cui si sostenevano spese per € 97,60 la quale si concludeva con esito negativo come risulta dal verbale di mediazione predisposto dal mediatore in data 8 febbraio 2019.
Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto Controparte_3
della domanda attrice:
- non è contestata la verificazione dell'incidente occorso in data 17.02.14; nelle note di trattazione scritta,
depositate in data 17.05.2022, ha precisato di non contestare la dinamica del sinistro con riguardo all'urto tra i mezzi coinvolti, bensì il nesso causale tra il sinistro e il decesso del paziente trasportato;
- la compagnia assicurativa provvedeva alla liquidazione degli ingenti Controparte_1
indennizzi senza di ciò informare la convenuta, tra i quali quello più significativo è quello che veniva riconosciuto a beneficio di coloro che si assumono eredi di deceduto il 12.05.14; Persona_3
- non emergeva la sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro ed il decesso del predetto , Persona_3
il quale, alla data del sinistro, risultava già essere degente presso presidio ospedaliero;
- nell'immediatezza del sinistro, il SI. non riferiva di aver riportato contusioni, né palesava la Per_3
presenza di dolori e, invero, durante il tragitto, nel corso del quale avvenne il sinistro, lo stesso risultava debitamente assicurato con i prescritti dispositivi che avrebbero comunque impedito al cranio di venire a contatto con superfici e, pertanto, di riportare traumi;
- in dipendenza del sinistro, lo stesso non palesava traumi di alcun tipo, tantomeno contusivi, né veniva evidenziata la presenza di segni esteriori di trauma neppure in dipendenza degli accertamenti cui il medesimo, protraendosi la sua degenza presso la Clinica Lay, veniva sottoposto;
- la TC CRANIO eseguita il 20.02.14 è stata eseguita “nelle scansioni di base” che ben avrebbero potuto risultare inidonee a rivelare precedenti esiti traumatici;
- il 23.2.14, a distanza di 5 giorni dal sinistro, il già menzionato SI. risultava essere stato Per_3
ricoverato con diagnosi cerebrale a seguito di esame nel quale veniva evidenziato come “non si osservano
Pag. 5 a 19 immagini significative per la presenza di lesioni ossee traumatiche” e si riscontrava l'emorragia
“subaracnoidea” la quale si verifica a prescindere dall'esistenza di traumi;
- lo stesso medico legale fiduciario dell'Assicurazione, il dott. , esprimeva una Persona_8
valutazione di astratta idoneità del sinistro a comportare lesioni compatibili con quelle che originavano l'emorragia, non anche una oggettiva valutazione circa l'effettiva causazione di quei traumi in dipendenza del sinistro e, operata la valutazione circa la pregressa storia clinica, concludeva nell'affermare che, quand'anche fosse stata operata tempestivamente la diagnosi delle lesioni sopravvenute “difficilmente non si avrebbe avuto l'exitus del signor;
Per_3
- la somma liquidata è contestata sia nell'an che nel quantum;
- l'indennizzo assicurativo accordato esclusivamente in rapporto alla perdita del rapporto parentale costituiva un'evidente ulteriore incongruenza in quanto il SI. aveva già compiuto 97 anni, era Per_3
affetto da pregresse gravi patologie tali da precludere la possibilità di relazionarsi con lui e da non assicurargli un periodo residuo di vita eccedente, inoltre, è pacifico che alcuno dei figli beneficiari dell'indennizzo conviveva con lui;
- l'attrice liquidava un indennizzo assicurativo anche a terzi, intesi come cose e persone, di cui, alle ultime, a titolo di microlesioni;
- non è in contestazione che l'assicurazione potesse accordare l'indennizzo sulla base di sue autonome valutazioni di convenienza, quanto si contesta è che detta “scelta” possa esser “ribaltata” sull'assicurato in sede di rivalsa;
- il tamponamento a catena non veniva causato, né aggravato nelle conseguenze, dall'urto tra l'ambulanza e la Renault LI in quanto avvenuto in precedenza;
- si assume che un sinistro, non segnalato, avveniva già precedentemente all'urto tra ambulanza e Renault
LI; pertanto, il verbale redatto dagli Agenti di Polizia Municipale, intervenuti in loco solo a seguito del sinistro e che non hanno, pertanto, avuto modo di assistervi, non poteva ritenersi idoneo all'accertamento della dinamica;
Pag. 6 a 19 - l'urto tra l'ambulanza e la Renault LI non poteva essere ascritto, tantomeno integralmente, a responsabilità della convenuta in quanto fu la sosta, vietata in quel punto, dei veicoli (a causa del sinistro precedentemente avvenuto e non segnalato) a causare l'impatto tra il mezzo di soccorso e la Renault LI
e il conseguente urto con la Fiat Punto;
- riguardo i danni materiali, nel procedere alla liquidazione degli indennizzi, l'attrice neppure riteneva di verificare quale fosse la condizione dei veicoli “indennizzati” antecedentemente all'urto verificatosi tra
CP_ l'ambulanza e la , allorché, come detto, gli stessi venivano coinvolti in un precedente tamponamento,
pertanto, si contesta il nesso causale tra gli stessi e l'ambulanza e la sua relativa responsabilità;
- tanto la prescrizione del diritto del danneggiato a conseguire l'indennizzo assicurativo, quanto, per altro verso, anche indipendentemente, la prescrizione del diritto dell'assicuratore ad agire e conseguire la rivalsa.
***
La causa, istruita con produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
In ordine all'eccezione di prescrizione
Con riguardo alla prescrizione, la parte convenuta ha eccepito sia la prescrizione del diritto del danneggiato a conseguire l'indennizzo assicurativo, sia la prescrizione del diritto dell'assicuratore.
A conferma di quanto esposto con l'ordinanza del 25.07.2022, considerato che la convenuta si è costituita in giudizio il 25.11.2020 per l'udienza fissata per il 27.11.2020, l'eccezione di prescrizione, da intendersi quale eccezione in senso stretto e come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice, è da ritenersi inammissibile per effetto della tardività della costituzione, oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 167
del c.p.c.
Esclusivamente per completezza, con riguardo alla prescrizione del diritto del danneggiato, ai sensi dell'articolo 2947, comma 2, c.c., il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli
Pag. 7 a 19 di ogni specie si prescrive nel termine di due anni dalla data del sinistro, occorso, nel caso di specie, il
17.02.2014 (Cassazione civile n. 10680/2008; Cassazione civile n. 31003/2018).
Sul punto, è documentalmente provato che la abbia liquidato gli indennizzi: € Controparte_1
160.000,00 in favore di il 22.09.2015 (cfr. doc. n. 19 dell'atto di citazione); € 175.000,00 Parte_9
in favore di il 15.09.2015 (cfr. doc. n. 20); € 15.225,60 in favore dell'Avv. LE Persona_7
MA ES per le spese di patrocinio in favore di il 23.09.2015 (cfr. doc. n. 21 dell'atto di Parte_9
citazione); € 2.950,00 in favore di tramite n. 3 assegni incassati il 24.04.2014 (€ 1.350,00), Parte_7
il 09.05.2014 (€ 600,00), il 22.09.2014 (€ 1.000,00) (cfr. doc. ti n. 31, 32 dell'atto di citazione); € 2.200,00
in favore di il 16.09.2014 (cfr. doc. n. 38 dell'atto di citazione); € 7.500,00 in favore di Parte_2
a mezzo di n. 3 assegni incassati il 27.08.2014 e 28.08.2015 (cfr. doc. ti n. 27-29 Parte_3
dell'atto di citazione); € 735,00 in favore di € 3.300,00 in favore di Controparte_5 Persona_5
a mezzo di n. 2 assegni datati 22.07.2014 e 26.07.2014 (cfr. doc. ti. 35 e 36 dell'atto di citazione); €
450,00 in favore di il 21.06.2014 (cfr. doc. n. 33 dell'atto di citazione); € 1.265,00 Persona_2
in favore di 15.04.2014 (cfr. doc. n. 37 dell'atto di citazione); € 200,00 in favore di Parte_5
del 28.05.2014 (cfr. doc. n. 24 dell'atto di citazione); € 1.182,00 in favore dell'INAIL il Parte_6
10.09.2014 (cfr. doc. n. 25 dell'atto di citazione); € 84,72 in favore dell'INAIL il 28.05.2014 (cfr. doc. n.
26 dell'atto di citazione); € 4.700,00 in favore della ER CI quale cessionaria del credito di dell'08.04.2014 (cfr. doc. n. 23 dell'atto di citazione); € 3.867,00 in favore di Parte_8 [...]
quale cessionaria del credito di il 16.04.2014 (cfr. doc. n. 22 dell'atto CP_6 Controparte_4
di citazione);
Pertanto, il termine biennale previsto dall'articolo 2497, comma 2, c.c. non è decorso e l'eccezione di prescrizione del diritto del danneggiato a conseguire l'indennizzo assicurativo deve ritenersi infondata.
Con riguardo alla prescrizione del diritto dell'assicuratore, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, incluso il diritto di rivalsa, sono soggetti a termine biennale della prescrizione previsto
Pag. 8 a 19 dall'art. 2952 c.c. e lo stesso decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non dall'ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell'assicuratore (Cass. n. 13600/2019).
Come già richiamato, sono provati documentalmente i seguenti pagamenti: € 160.000,00 in favore di il 22.09.2015 (doc. n. 19 dell'atto di citazione); € 175.000,00 in favore di Parte_9 Persona_7
il 15.09.2015 (cfr. doc. n. 20); € 15.225,60 in favore dell'Avv. LE MA ES per le spese di patrocinio in favore di il 23.09.2015 (doc. n. 21 dell'atto di citazione); € 2.950,00 in favore Parte_9
di tramite n. 3 assegni incassati il 24.04.2014 (€ 1.350,00), il 09.05.2014 (€ 600,00), il Parte_7
22.09.2014 (€ 1.000,00) (doc. ti n. 31, 32 dell'atto di citazione); € 2.200,00 in favore di il Parte_2
16.09.2014 (doc. n. 38 dell'atto di citazione); € 7.500,00 in favore di a mezzo di n. Parte_3
3 assegni incassati il 27.08.2014 e 28.08.2015 (doc. ti n. 27-29 dell'atto di citazione); € 735,00 in favore di € 3.300,00 in favore di € 450,00 in favore di Controparte_5 Persona_5 [...]
(cfr. doc. n. 33 dell'atto di citazione); € 1.265,00 in favore di (cfr. doc. Persona_2 Parte_5
n. 37 dell'atto di citazione); € 200,00 in favore di del 28.05.2014 (cfr. doc. n. 24 dell'atto Parte_6
di citazione); € 1.182,00 in favore dell'INAIL il 10.09.2014 (cfr. doc. n. 25 dell'atto di citazione); € 84,72
in favore dell'INAIL il 28.05.2014 (cfr. doc. n. 26 dell'atto di citazione); € 4.700,00 in favore della
ER CI quale cessionaria del credito di dell'08.04.2014 (cfr. doc. n. 23 Parte_8
dell'atto di citazione); € 3.867,00 in favore di quale cessionaria del credito di Controparte_6 [...]
il 16.04.2014 (cfr. doc. n. 22 dell'atto di citazione); Controparte_4
Inoltre, a dimostrazione dell'interruzione del termine di prescrizione la società attrice ha depositato le lettere di richiesta di pagamento dell'11.05.2016 (cfr. doc. n. 40 dell'atto di citazione) e del 18.01.2018
(cfr. doc. n. 41 dell'atto di citazione), inviate dalla stessa all'indirizzo pec della convenuta, oltreché il verbale di mediazione obbligatoria, con esito negativo (cfr. doc. n. 42 dell'atto di citazione), mentre,
l'atto introduttivo del presente giudizio risulta essere stato notificato il 20.06.2020.
Pag. 9 a 19 Anche l'eccezione di prescrizione del diritto dell'assicuratore deve ritenersi, pertanto, infondata.
In merito all'accertamento del diritto di rivalsa in capo alla parte attrice
La ha agito in rivalsa nei confronti della propria assicurata Controparte_1 [...]
, in qualità di responsabile del sinistro, deducendo di aver pagato a terzi i Controparte_3
danni subiti.
Sul punto, l'articolo 144 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, (già articolo 18, II comma, l. 990/69),
rubricato “Azione diretta del danneggiato”, al secondo comma afferma “Per l'intero massimale di
polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né
clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di
assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.”.
Nel caso di specie:
- il contratto numero 0107858MM (cfr. doc.
1. dell'atto di citazione) prevede che “l'assicurazione
è regolata dalle norme riportate nel presente documento e da quelle contenute nell'allegato mod.
201/AB-ED. 11/2012 denominato “Condizioni di Assicurazione””.
- l'articolo 2.2, rubricato “Esclusioni e rivalsa”, del richiamato allegato mod. 201/AB-ED. 11/2012
(cfr. doc. 3 dell'atto di citazione), intitolato “Condizioni generali del contratto di assicurazione”
prevede che l'assicurazione non operi “nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione” e, in tutti i casi in cui sarà applicabile l'articolo 144 del D.lgs., la compagnia assicurativa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma;
- dal verbale della polizia municipale (cfr. doc. 2 dell'atto di citazione), atto pubblico, facente piena prova (Cass. n. 226629 del 2008; Cass. n. 9251 del 2010; Cass. n. 3787 del 2012; Cass.
n.10376 del 2024), emerge che il veicolo A (Fiat Ducato targata BP206BG, di proprietà della
Pag. 10 a 19 convenuta), nel giorno 17.02.2014, è stato sanzionato ai sensi dell'articolo 80, comma 14, C.d.S.
per l'omessa e prescritta revisione del veicolo.
In ordine all'obbligo di informativa di
[...]
contesta che l'attrice abbia provveduto alla Controparte_8
liquidazione degli indennizzi violando l'obbligo di informativa.
L'articolo 1917 del c.c. prevede espressamente che: “l'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione
all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al
pagamento diretto se l'assicurato lo richiede” tuttavia, tale norma non prevede alcuna conseguenza per il caso della violazione.
Peraltro, con la lettera dell'attrice del 24.08.2014 indirizzata alla convenuta, la NI assicuratrice ha comunicato che: “(…) nonostante l'irregolarità della Sua posizione contrattuale, questa Società è
tenuta a rispondere delle conseguenze nei confronti dei danneggiati, ai sensi e per gli effetti dell'Art.144
Dlgs.209/05. (…)” (cfr. doc. n. 39 dell'atto di citazione).
In ordine al sinistro oggetto di causa
È pacifico, oltre che documentalmente provato che, in data 17.02.2024 alle h. 13.20 circa,
l'autoambulanza modello Fiat Ducato targata BP206BG, di proprietà della convenuta, nell'occasione condotta dal sig. e assicurata con la compagnia con a bordo Parte_1 Controparte_1
quali terzi trasportati i signori e , percorreva in Persona_3 Parte_2 Persona_2
Cagliari il cavalcavia denominato Is ON AR (direzione V.le Marconi) quando, nel tratto in pendenza verso la caserma dei VV.FF, urtava da tergo il veicolo Renault LI targato DE691PY, di proprietà e condotto da , con terzi trasportati i signori e . Parte_3 Parte_4 Persona_4
La parte convenuta non ha contestato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in atto di citazione, via sia stata una collisione da tergo tra il veicolo Fiat Ducato e la Renault LI bensì ha
Pag. 11 a 19 contestato che l' urto possa essere addebitato, tanto meno integralmente, a responsabilità esclusiva del conducente dell'autoambulanza ed ha quindi contestato la riconducibilità causale di tutti i danni (a cose e persone) già indennizzati da parte di Controparte_1
Sono quindi oggetto di contestazione:
- l'addebito, in termini di responsabilità esclusiva, per il tamponamento della Renault LI - e, per l'effetto, delle collisioni avvenute tra gli altri veicoli presenti nella carreggiata - in capo al conducente dell'autoambulanza;
- la sussistenza e l'entità dei danni reclamati dai terzi (a cose e persone) in funzione dei quali è stato liquidato l'indennizzo assicurativo oggetto della domanda di rivalsa da parte della compagnia assicurativa;
- la sussistenza del nesso causale tra le condotte ascrivibili alla parte convenuta e tutti i predetti danni a cose e persone;
- la congruità di quanto liquidato in rapporto al danno.
Sul primo punto, la norma di cui all'art. 149, comma 1 d.lgs. n. 285/1992 prevede che il conducente di un veicolo debba essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa. (Cass. n. 12663 del 2024; Cass. n.15788 del 2018; Cass. n.4021 del 2013). Per superare la presunzione - che deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti (ex art. 2054 c. 2 c.c.) -
il soggetto tamponante ha l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è
derivato da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile (Cass. 8051/2016, Cass. 21513/2020, Cass.
18884/2015, Cass. 6193/2014).
Pag. 12 a 19 Nel presente giudizio, la parte convenuta non ha offerto alcun elemento in ordine alla prova liberatoria e, con riguardo alla dinamica del sinistro, nelle note depositate in data 17.5.2022 ha precisato “che quanto
non contestato in rapporto alle circostanze del sinistro è esclusivamente la sua dinamica in relazione all'urto
tra i mezzi coinvolti (uno dei quali l'Ambulanza sulla quale il SInor era trasportato). E' Persona_3
viceversa contestato che il SInor abbia riportato, in dipendenza di esso, traumi e, ancor più, Persona_3
tali da potersi porre in correlazione causale con la sua morte”.
In ordine al nesso causale tra il decesso del SI. e il sinistro Per_3
Accertata la responsabilità della convenuta in ordine ai danni cagionati alle autovetture, l'ulteriore tema controverso attiene al nesso causale tra il sinistro e il decesso del paziente Persona_3
Dalle testimonianze rese da , e è emerso che il Persona_2 Parte_2 Parte_1 Per_3
era trasportato nell'autoambulanza quale paziente, seduto in carrozzella posizionata in senso contario al senso di marcia e ancorata al pavimento con le staffe e con le cinture di sicurezza.
Pur asserendo l'enorme impatto avvenuto tra la vettura ad uso speciale Fiat Ducato di proprietà di
[...]
e la vettura Renault LI di proprietà del SI. Controparte_3 Pt_3
nessuno dei tre testi, anche a causa della violenza e repentinità degli eventi, è stato in grado di dire se il abbia urtato il capo contro l'abitacolo della vettura Fiat Ducato sulla quale era trasportato. Per_3
La convenuta ha eccepito l'incapacità dei testi indicati in quanto a loro volta terzi trasportati risarciti dalla società attrice o, con riferimento a conducente dell'autoambulanza. Parte_1
Ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse giuridico ex art. 100 c.p.c., personale, attuale e concreto, che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione. Non ha alcuna rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo, o – salva la considerazione ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste – né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a
Pag. 13 a 19 meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. n. 11034/2006; Cass. n. 167/2018).
Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile.
Parimenti, il terzo trasportato non è legittimato a testimoniare nel giudizio instaurato dal danneggiato finalizzato al risarcimento dei danni da questi riportati a seguito del sinistro, in quanto titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo e tale legittimazione non può essere riacquistata neanche a seguito di una fattispecie estintiva del diritto quale la transazione o la prescrizione.
Tuttavia, se, com edetto, l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 cod.
proc. civ. è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio, ne consegue che l'incapacità a testimoniare non può a tale stregua farsi discendere dalla mera eventualità che, in caso di rigetto della proposta domanda di accertamento della mancanza di titolarità del rapporto controverso, il soggetto possa essere chiamato in causa a fini di rivalsa dalla stessa parte che l'ha indicato (Cass. n. Sez. 3, Sentenza n. 15197 del 06/08/2004 Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 6894 del 01/04/2005)
L'eccezione della convenuta non può, pertanto, essere accolta.
E'stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per “accertare, qualora possibile sulla base della
documentazione in atti, se la causa del decesso possa essere individuata in un trauma cranico”.
Il dott. ha accertato che, in ossequio alla rigorosa criteriologia medico-legale e tenuto Controparte_9
conto dell'incontestata morte del SI. in conseguenza dell'emorragia cerebrale, così come emerso Per_3
Pag. 14 a 19 dal certificato necroscopico, appare evidente che la morte possa essere messa in nesso di causalità
materiale con l'evento del 17.02.14.
La parte convenuta ha formulato le seguenti osservazioni:
- TC cranio e due rilievi fondamentali: “1) la TC cranio del 17.02 è senza mdc (il che viene richiesto all'esito della visita neurologica del 20); 2) la TC cranio del 17.02 non avrebbe mostrato (agli atti del processo vi è solo il referto e non le risultanze dell'esame …) neppure la “grossolana calcificazione in corrispondenza del lobo frontale sn” segnalata nel foglio di dimissione del
20/12/12, ma non è segnalata nell'ultimo controllo!”;
- la mancata visualizzazione della grossolana calcificazione notata nel dicembre 2012 e non nella
TC del 17 febbraio 2014;
- l'inconferenza in merito al posizionamento in barella del Per_3
- la contraddittorietà della frase “Tipicamente le lesioni a carico della testa si verificano nel 30%
circa dei casi a seguito della penetrazione di un corpo estraneo nel cranio che produce dei danni
diretti al cervello mentre il restante 70% è conseguenza di ferite o fratture che non determinano
una apertura della scatola cranica ma che creano il danno cerebrale in maniera indiretta
attraverso una rapida accelerazione e/o decelerazione della testa o semplicemente un colpo alla
testa a seguito dell'impatto con un oggetto”.
Il consulente tecnico d'ufficio, richiamando la letteratura scientifica a sostegno delle conclusioni, ha ribadito che non dovevano essere necessariamente presenti delle evidenti lesività esterne (ecchimosi,
escoriazioni o ferite lacero contuse) per poter determinare il quadro strumentale identificato nel Per_3
tenuto conto del noto meccanismo di accelerazione/decelerazione. A conferma delle conclusioni formulate nella relazione definitiva depositata il 12.04.2023, anche nella relazione integrativa il dott.
ha ribadito che, sebbene non sia noto quale sia stato il meccanismo ad aver cagionato Controparte_9
l'emorragia intracranica (e, come allegato dalla parte attrice, il paziente abbia urtato la testa), deve
Pag. 15 a 19 ritenersi più probabile che non, secondo lo standard probatorio applicabile nel giudizio civile, che il decesso del paziente sia riconducibile al sinistro del 17 febbraio 2014.
In ordine alla quantificazione del risarcimento.
La difesa della parte convenuta ha eccepito il difetto di prova in ordine all'an e al quantum degli indennizzi liquidati.
Sul punto, si deve rilevare che, quando l'assicuratore abbia risarcito il danno sulla base della semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato, questi,
ove non abbia consentito al pagamento o non abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed all'entità
del risarcimento, ma, secondo quanto inequivocabilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'onere probatorio è carico del debitore che eccepisca la sussistenza di circostanze liberatorie, totali o parziali (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25429 del 12/10/2018).
Anche a prescindere dal mancato assolvimento di tale onere probatorio da parte della convenuta, in ogni caso, la NI (che ha allegato le certificazioni anagrafiche degli eredi del SI. cfr. doc. 17 Per_3
dell'atto di citazione) ha documentato il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in relazione ai quali è configurabile una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero, come nel caso in esame per i figli e Persona_7 Parte_9
A tale riguardo, è documentalmente provato come abbia corrisposto l'importo Controparte_1
di € 175.000,00 in favore di figlia del de cuius, comprensiva di €15.000,00 per le spese Persona_7
di patrocinio dell'Avv. Maurizio Alloro, e € 160.000,00 in favore di figlio del de cuius, e Parte_9
€ 15.225,60 in favore di Studio legale SI (doc.ti 18,19, 20 e 21 dell'atto di citazione), importo da ritenersi congruo, in quanto compreso nella forbice prevista dalle Tabelle di Milano dell'anno 2014 (da
Pag. 16 a 19 € 163.990,00 a € 327.990,00), vigenti al momento della liquidazioni (settembre 2015, cfr. doc. ti 18,19,20
e 21 dell'atto di citazione).
Con riguardo ai danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dalle persone che si trovavano all'interno delle autovetture coinvolte nel sinistro, la parte attrice ha prodotto:
- le relazioni medico legali sui terzi , e (doc. ti n. Parte_3 Parte_7 Persona_5
12,13,16 dell'atto di citazione) e sui SI.ri e (doc. ti n. 14 e Persona_2 Parte_2
15 dell'atto di citazione) i quali, come risultante dalla polizza, richiamante le Condizioni Generali
del Contratto di Assicurazioni, mod.201/AB, ed.11/2012, in quanto traportati sul veicolo Fiat
Ducato, non sono considerati terzi (doc. ti n. 1 e 3 dell'atto di citazione);
Pt_
- certificati del Pronto Soccorso di , e Pt_3 Pt_7 Persona_2 CP_4 Pt_4 Per_5
(doc. ti n. 44-51 dell'atto di citazione);
- gli accertamenti del caso sui veicoli danneggiati coinvolti nel sinistro occorso in data 17.02.2014
di proprietà di e (doc. ti n.
7-11 dell'atto Parte_5 Pt_8 Pt_7 Pt_3 Controparte_4
di citazione);
- i pagamenti € 2.950,00 in favore di tramite n. 3 assegni (cfr. doc. ti n. 31, 32 Parte_7
dell'atto di citazione); € 2.200,00 in favore di (cfr. doc. n. 38 dell'atto di citazione); Parte_2
€ 7.500,00 in favore di a mezzo di n. 3 assegni (cfr. doc. ti n. 27-29 dell'atto Parte_3
di citazione); € 735,00 in favore di (cfr. doc. 34 dell'atto di citazione); € Controparte_5
3.300,00 in favore di (cfr. doc. ti n.35 e 36 dell'atto di citazione); € 450,00 in favore Persona_5
di (cfr. doc. n. 33 dell'atto di citazione); € 1.265,00 in favore di Persona_2 [...]
(cfr. doc. n. 37 dell'atto di citazione); € 200,00 in favore di del Parte_5 Parte_6
28.05.2014 (cfr. doc. n. 24 dell'atto di citazione); € 1.182,00 in favore dell'INAIL il 10.09.2014
(cfr. doc. n. 25 dell'atto di citazione); € 84,72 in favore dell'INAIL il 28.05.2014 (cfr. doc. n. 26
dell'atto di citazione); € 4.700,00 in favore della ER CI quale cessionaria del credito di dell'08.04.2014 (cfr. doc. n. 23 dell'atto di citazione); € 3.867,00 in favore Parte_8
Pag. 17 a 19 di quale cessionaria del credito di il 16.04.2014 (cfr. Controparte_6 Controparte_4
doc. n. 22 dell'atto di citazione).
La convenuta ha, infine, eccepito che Controparte_3
l'assicurazione avrebbe provveduto all'indennizzo alle persone danneggiate dal sinistro pur in carenza di accertamenti strumentali obbiettivi.
Anche tale eccezione non appare condivisibile, considerati gli accertamenti peritali sopra richiamati e la giurisprudenza di legittimità citata, secondo la quale l'onere probatorio grava sull'obbligato (Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 25429 del 12/10/2018), il quale, peraltro, si è limitato a una generica contestazione.
In accoglimento della domanda attrice, accertato il diritto di rivalsa della ex Controparte_1
art.144, comma II, D. Lgs 209/2005 in relazione al sinistro cagionato dalla
[...]
, quale proprietaria del veicolo garantito con polizza assicurativa alla stessa Controparte_3
intestata, in data 17 febbraio 2014, la deve essere Controparte_3
condannata al pagamento in favore di della somma di € 378.659,32, a titolo Controparte_1
di rimborso della somma capitale versata dalla società attrice in favore dei soggetti danneggiati in conseguenza del sinistro, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (scaglione di valore della controversia sino a euro 520.000; compensi medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda attrice, accertato il diritto di rivalsa della Controparte_1
ex art. 144, comma II, D. Lgs 209/2005 in relazione al sinistro cagionato dalla
[...] [...]
, quale proprietaria del veicolo garantito con Controparte_3
Pag. 18 a 19 polizza assicurativa alla stessa intestata, in data 17 febbraio 2014, condanna la
[...]
al pagamento in favore di della Controparte_3 Controparte_1
somma di € 378.659,32, a titolo di rimborso della somma capitale versata dalla società attrice in favore dei soggetti danneggiati in conseguenza del sinistro, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti sino al saldo;
2) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
22.457,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della parte convenuta.
Cagliari, 29.01.2025
Il giudice
Giorgio Latti
Pag. 19 a 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3387/2020 promossa da:
(C.F. ) con sede in Roma, Via Po 20, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Dott. , in virtù dei poteri conferitigli con procura per atti del Notaio CP_2 [...]
di Bracciano del 27 febbraio 2019, rep. n.82118, racc. n.16336, rappresentata e difesa nel Per_1
presente giudizio dall'Avv. Valerio Valenti.
ATTRICE
CONTRO
(P.Iva , Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via G.B. Tuveri n. 84,
presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi Usai (C.F. ). C.F._1
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 19
Nell'interesse della Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale Civile di Cagliari adito, contrariis reiectis, accertare
l'esistenza del diritto di rivalsa vantato da ex art.144, comma II, D. Lgs Controparte_1
209/2005 in relazione al sinistro cagionato dalla , Controparte_3
quale proprietaria del veicolo garantito con polizza assicurativa alla stessa intestata, in data 17 febbraio
2014 e, per l'effetto, condannare la al pagamento Controparte_3
in favore di della somma di € 378.659,32, ovvero di quella somma maggiore Controparte_1
o minore che risulterà di giustizia, a titolo di rimborso della somma capitale versata dalla società attrice
in favore dei soggetti danneggiati in conseguenza del sinistro de quo, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
nonché al risarcimento del maggior danno arrecato, ex art.1224
c.c., da liquidarsi in via equitativa, oltre competenze del procedimento obbligatorio di mediazione e
spese sostenute pari ad € 97,60. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Nell'interesse della Controparte_3
“Per quanto esposto, nell'interesse della convenuta, si conclude affinché il Tribunale Ill.mo, disattesa
ogni avversa contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia: 1) Rigettare, per quanto esposto, le
avverse domande;
2) Con vittoria di compensi professionali e spese di lite, comprese quelle generali,
oltre accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 a 19 La società ha convenuto la Controparte_1 Controparte_3
al fine di ottenere, in rivalsa, il rimborso della somma versata a titolo di risarcimento dei soggetti
[...]
danneggiati dal sinistro cagionato dalla stessa, quale proprietaria del veicolo.
A sostegno delle sue ragioni, l'attrice ha esposto che:
- in data 17 febbraio 2014, alle ore 13,20 circa, il SI. si trovava alla guida del veicolo Parte_1
ad uso speciale Fiat Ducato targato BP206BG, di proprietà della Controparte_3
(assicurata presso con polizza n.01/08575WW,
[...] Controparte_1
documento n.1) a bordo del quale, viaggiavano, quali trasportati, i SI.ri Parte_2 [...]
ed Persona_2 Persona_3
- il conducente percorreva Viale Marconi, in Cagliari, quando, giunto all'altezza del cavalcavia denominato Is ON AR, perdeva il controllo del mezzo ed andava a tamponare il veicolo Renault LI
targato DE691PY, di proprietà e condotto dal SI. , con a bordo, quali trasportati, i Parte_3
SI.ri e;
Parte_4 Persona_4
- il veicolo Renault LI, per la sola spinta ricevuta dall'urto con il veicolo Fiat Ducato, urtava a sua volta il veicolo fermo davanti ad esso innescando un tamponamento a catena che coinvolgeva i seguenti mezzi:
Fiat 600 targato CC444VF, di proprietà della SI.ra e condotto dalla SI.ra Parte_5 Per_5
Fiat Fiorino targato ES162VW, di proprietà della e condotto dal SI.
[...] Controparte_4 Pt_6
Hyundai Getz targato DE126FN, di proprietà e condotto dalla SI.ra
[...] Parte_7
- la vettura Fiat Ducato finiva la propria corsa andando ad urtare contro il veicolo Fiat Punto targato
DZ541GL, di proprietà del SI. e condotto dalla SI.ra ; Parte_8 Persona_6
- sul posto giungevano gli agenti della Polizia Locale di Cagliari, i quali redigevano relativo rapporto di incidente stradale;
- in conseguenza del sinistro in oggetto, stante la mancata revisione del veicolo assicurato, al conducente del veicolo Fiat Ducato, venivano elevate contravvenzioni ai sensi del disposto di cui all'art.141, commi
II e XI, e 80, comma XIV C.d.S. stante la mancata revisione del veicolo assicurato;
Pag. 3 a 19 - il SI. in data 20 febbraio 2014, iniziava a lamentare disturbi conseguenti al sinistro per cui è Per_3
causa e in data 23 febbraio 2014, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giovanni di Dio
e ricoverato presso l'Ospedale Universitario di Cagliari, reparto di Neurologia, con diagnosi, a seguito di TAC eseguita con immediatezza di ricovero, di emorragia cerebrale per cui, in data 12 maggio 2014,
decedeva, nonostante le terapie effettuate;
- in conseguenza degli accertamenti degli accertamenti del caso sui mezzi danneggiati e delle visite medico legati sui trasportati svolti a seguito del sinistro de quo, la Controparte_1
provvedeva a liquidare ai danneggiati le seguenti somme:
quali eredi del € 175.000,00 in favore della SI.ra comprensiva di € 15.000,00 Per_3 Persona_7
per le spese di patrocinio dell'Avv. Maurizio Alloro;
€ 160.000,00 in favore del SI. € Parte_9
15.225,60 in favore dell'Avv. LE MA ES per le spese di patrocinio in favore del SI. Pt_9
[...]
quali trasportati: € 2.200,00 in favore del SI. e € 450,00 in favore del SI. Parte_2 [...]
; Persona_2
quali terzi danneggiati: € 2.950,00 in favore della SI.ra € 7.500,00 in favore del SI. Parte_7
; € 735,00 in favore di € 3.300,00 in favore della SI.ra Parte_3 Controparte_5
€ 1.265,00 in favore della SI.ra € 200,00 in favore del SI. Persona_5 Parte_5 [...]
; € 1.266,72 in favore dell'INAIL, sede di Cagliari;
€ 4.700,00 in favore della ER Pt_6
CI quale cessionaria del credito del SI. ; € 3.867,00 in favore di Parte_8 Controparte_6
quale cessionaria del credito di Controparte_4
- con due successive diffide, inoltrate rispettivamente in data 11 maggio 2026 e 18 gennaio 2018, la compagnia richiedeva alla la restituzione delle Controparte_3
somme corrisposte in conseguenza del sinistro de quo, corrispondente alla complessiva somma di €
378.659,32;
Pag. 4 a 19 - in data 30 ottobre 2018, la compagnia attivava la procedura di mediazione obbligatoria presso la sede di Cagliari ABC Mediazione, per cui si sostenevano spese per € 97,60 la quale si concludeva con esito negativo come risulta dal verbale di mediazione predisposto dal mediatore in data 8 febbraio 2019.
Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto Controparte_3
della domanda attrice:
- non è contestata la verificazione dell'incidente occorso in data 17.02.14; nelle note di trattazione scritta,
depositate in data 17.05.2022, ha precisato di non contestare la dinamica del sinistro con riguardo all'urto tra i mezzi coinvolti, bensì il nesso causale tra il sinistro e il decesso del paziente trasportato;
- la compagnia assicurativa provvedeva alla liquidazione degli ingenti Controparte_1
indennizzi senza di ciò informare la convenuta, tra i quali quello più significativo è quello che veniva riconosciuto a beneficio di coloro che si assumono eredi di deceduto il 12.05.14; Persona_3
- non emergeva la sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro ed il decesso del predetto , Persona_3
il quale, alla data del sinistro, risultava già essere degente presso presidio ospedaliero;
- nell'immediatezza del sinistro, il SI. non riferiva di aver riportato contusioni, né palesava la Per_3
presenza di dolori e, invero, durante il tragitto, nel corso del quale avvenne il sinistro, lo stesso risultava debitamente assicurato con i prescritti dispositivi che avrebbero comunque impedito al cranio di venire a contatto con superfici e, pertanto, di riportare traumi;
- in dipendenza del sinistro, lo stesso non palesava traumi di alcun tipo, tantomeno contusivi, né veniva evidenziata la presenza di segni esteriori di trauma neppure in dipendenza degli accertamenti cui il medesimo, protraendosi la sua degenza presso la Clinica Lay, veniva sottoposto;
- la TC CRANIO eseguita il 20.02.14 è stata eseguita “nelle scansioni di base” che ben avrebbero potuto risultare inidonee a rivelare precedenti esiti traumatici;
- il 23.2.14, a distanza di 5 giorni dal sinistro, il già menzionato SI. risultava essere stato Per_3
ricoverato con diagnosi cerebrale a seguito di esame nel quale veniva evidenziato come “non si osservano
Pag. 5 a 19 immagini significative per la presenza di lesioni ossee traumatiche” e si riscontrava l'emorragia
“subaracnoidea” la quale si verifica a prescindere dall'esistenza di traumi;
- lo stesso medico legale fiduciario dell'Assicurazione, il dott. , esprimeva una Persona_8
valutazione di astratta idoneità del sinistro a comportare lesioni compatibili con quelle che originavano l'emorragia, non anche una oggettiva valutazione circa l'effettiva causazione di quei traumi in dipendenza del sinistro e, operata la valutazione circa la pregressa storia clinica, concludeva nell'affermare che, quand'anche fosse stata operata tempestivamente la diagnosi delle lesioni sopravvenute “difficilmente non si avrebbe avuto l'exitus del signor;
Per_3
- la somma liquidata è contestata sia nell'an che nel quantum;
- l'indennizzo assicurativo accordato esclusivamente in rapporto alla perdita del rapporto parentale costituiva un'evidente ulteriore incongruenza in quanto il SI. aveva già compiuto 97 anni, era Per_3
affetto da pregresse gravi patologie tali da precludere la possibilità di relazionarsi con lui e da non assicurargli un periodo residuo di vita eccedente, inoltre, è pacifico che alcuno dei figli beneficiari dell'indennizzo conviveva con lui;
- l'attrice liquidava un indennizzo assicurativo anche a terzi, intesi come cose e persone, di cui, alle ultime, a titolo di microlesioni;
- non è in contestazione che l'assicurazione potesse accordare l'indennizzo sulla base di sue autonome valutazioni di convenienza, quanto si contesta è che detta “scelta” possa esser “ribaltata” sull'assicurato in sede di rivalsa;
- il tamponamento a catena non veniva causato, né aggravato nelle conseguenze, dall'urto tra l'ambulanza e la Renault LI in quanto avvenuto in precedenza;
- si assume che un sinistro, non segnalato, avveniva già precedentemente all'urto tra ambulanza e Renault
LI; pertanto, il verbale redatto dagli Agenti di Polizia Municipale, intervenuti in loco solo a seguito del sinistro e che non hanno, pertanto, avuto modo di assistervi, non poteva ritenersi idoneo all'accertamento della dinamica;
Pag. 6 a 19 - l'urto tra l'ambulanza e la Renault LI non poteva essere ascritto, tantomeno integralmente, a responsabilità della convenuta in quanto fu la sosta, vietata in quel punto, dei veicoli (a causa del sinistro precedentemente avvenuto e non segnalato) a causare l'impatto tra il mezzo di soccorso e la Renault LI
e il conseguente urto con la Fiat Punto;
- riguardo i danni materiali, nel procedere alla liquidazione degli indennizzi, l'attrice neppure riteneva di verificare quale fosse la condizione dei veicoli “indennizzati” antecedentemente all'urto verificatosi tra
CP_ l'ambulanza e la , allorché, come detto, gli stessi venivano coinvolti in un precedente tamponamento,
pertanto, si contesta il nesso causale tra gli stessi e l'ambulanza e la sua relativa responsabilità;
- tanto la prescrizione del diritto del danneggiato a conseguire l'indennizzo assicurativo, quanto, per altro verso, anche indipendentemente, la prescrizione del diritto dell'assicuratore ad agire e conseguire la rivalsa.
***
La causa, istruita con produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
In ordine all'eccezione di prescrizione
Con riguardo alla prescrizione, la parte convenuta ha eccepito sia la prescrizione del diritto del danneggiato a conseguire l'indennizzo assicurativo, sia la prescrizione del diritto dell'assicuratore.
A conferma di quanto esposto con l'ordinanza del 25.07.2022, considerato che la convenuta si è costituita in giudizio il 25.11.2020 per l'udienza fissata per il 27.11.2020, l'eccezione di prescrizione, da intendersi quale eccezione in senso stretto e come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice, è da ritenersi inammissibile per effetto della tardività della costituzione, oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 167
del c.p.c.
Esclusivamente per completezza, con riguardo alla prescrizione del diritto del danneggiato, ai sensi dell'articolo 2947, comma 2, c.c., il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli
Pag. 7 a 19 di ogni specie si prescrive nel termine di due anni dalla data del sinistro, occorso, nel caso di specie, il
17.02.2014 (Cassazione civile n. 10680/2008; Cassazione civile n. 31003/2018).
Sul punto, è documentalmente provato che la abbia liquidato gli indennizzi: € Controparte_1
160.000,00 in favore di il 22.09.2015 (cfr. doc. n. 19 dell'atto di citazione); € 175.000,00 Parte_9
in favore di il 15.09.2015 (cfr. doc. n. 20); € 15.225,60 in favore dell'Avv. LE Persona_7
MA ES per le spese di patrocinio in favore di il 23.09.2015 (cfr. doc. n. 21 dell'atto di Parte_9
citazione); € 2.950,00 in favore di tramite n. 3 assegni incassati il 24.04.2014 (€ 1.350,00), Parte_7
il 09.05.2014 (€ 600,00), il 22.09.2014 (€ 1.000,00) (cfr. doc. ti n. 31, 32 dell'atto di citazione); € 2.200,00
in favore di il 16.09.2014 (cfr. doc. n. 38 dell'atto di citazione); € 7.500,00 in favore di Parte_2
a mezzo di n. 3 assegni incassati il 27.08.2014 e 28.08.2015 (cfr. doc. ti n. 27-29 Parte_3
dell'atto di citazione); € 735,00 in favore di € 3.300,00 in favore di Controparte_5 Persona_5
a mezzo di n. 2 assegni datati 22.07.2014 e 26.07.2014 (cfr. doc. ti. 35 e 36 dell'atto di citazione); €
450,00 in favore di il 21.06.2014 (cfr. doc. n. 33 dell'atto di citazione); € 1.265,00 Persona_2
in favore di 15.04.2014 (cfr. doc. n. 37 dell'atto di citazione); € 200,00 in favore di Parte_5
del 28.05.2014 (cfr. doc. n. 24 dell'atto di citazione); € 1.182,00 in favore dell'INAIL il Parte_6
10.09.2014 (cfr. doc. n. 25 dell'atto di citazione); € 84,72 in favore dell'INAIL il 28.05.2014 (cfr. doc. n.
26 dell'atto di citazione); € 4.700,00 in favore della ER CI quale cessionaria del credito di dell'08.04.2014 (cfr. doc. n. 23 dell'atto di citazione); € 3.867,00 in favore di Parte_8 [...]
quale cessionaria del credito di il 16.04.2014 (cfr. doc. n. 22 dell'atto CP_6 Controparte_4
di citazione);
Pertanto, il termine biennale previsto dall'articolo 2497, comma 2, c.c. non è decorso e l'eccezione di prescrizione del diritto del danneggiato a conseguire l'indennizzo assicurativo deve ritenersi infondata.
Con riguardo alla prescrizione del diritto dell'assicuratore, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, incluso il diritto di rivalsa, sono soggetti a termine biennale della prescrizione previsto
Pag. 8 a 19 dall'art. 2952 c.c. e lo stesso decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non dall'ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell'assicuratore (Cass. n. 13600/2019).
Come già richiamato, sono provati documentalmente i seguenti pagamenti: € 160.000,00 in favore di il 22.09.2015 (doc. n. 19 dell'atto di citazione); € 175.000,00 in favore di Parte_9 Persona_7
il 15.09.2015 (cfr. doc. n. 20); € 15.225,60 in favore dell'Avv. LE MA ES per le spese di patrocinio in favore di il 23.09.2015 (doc. n. 21 dell'atto di citazione); € 2.950,00 in favore Parte_9
di tramite n. 3 assegni incassati il 24.04.2014 (€ 1.350,00), il 09.05.2014 (€ 600,00), il Parte_7
22.09.2014 (€ 1.000,00) (doc. ti n. 31, 32 dell'atto di citazione); € 2.200,00 in favore di il Parte_2
16.09.2014 (doc. n. 38 dell'atto di citazione); € 7.500,00 in favore di a mezzo di n. Parte_3
3 assegni incassati il 27.08.2014 e 28.08.2015 (doc. ti n. 27-29 dell'atto di citazione); € 735,00 in favore di € 3.300,00 in favore di € 450,00 in favore di Controparte_5 Persona_5 [...]
(cfr. doc. n. 33 dell'atto di citazione); € 1.265,00 in favore di (cfr. doc. Persona_2 Parte_5
n. 37 dell'atto di citazione); € 200,00 in favore di del 28.05.2014 (cfr. doc. n. 24 dell'atto Parte_6
di citazione); € 1.182,00 in favore dell'INAIL il 10.09.2014 (cfr. doc. n. 25 dell'atto di citazione); € 84,72
in favore dell'INAIL il 28.05.2014 (cfr. doc. n. 26 dell'atto di citazione); € 4.700,00 in favore della
ER CI quale cessionaria del credito di dell'08.04.2014 (cfr. doc. n. 23 Parte_8
dell'atto di citazione); € 3.867,00 in favore di quale cessionaria del credito di Controparte_6 [...]
il 16.04.2014 (cfr. doc. n. 22 dell'atto di citazione); Controparte_4
Inoltre, a dimostrazione dell'interruzione del termine di prescrizione la società attrice ha depositato le lettere di richiesta di pagamento dell'11.05.2016 (cfr. doc. n. 40 dell'atto di citazione) e del 18.01.2018
(cfr. doc. n. 41 dell'atto di citazione), inviate dalla stessa all'indirizzo pec della convenuta, oltreché il verbale di mediazione obbligatoria, con esito negativo (cfr. doc. n. 42 dell'atto di citazione), mentre,
l'atto introduttivo del presente giudizio risulta essere stato notificato il 20.06.2020.
Pag. 9 a 19 Anche l'eccezione di prescrizione del diritto dell'assicuratore deve ritenersi, pertanto, infondata.
In merito all'accertamento del diritto di rivalsa in capo alla parte attrice
La ha agito in rivalsa nei confronti della propria assicurata Controparte_1 [...]
, in qualità di responsabile del sinistro, deducendo di aver pagato a terzi i Controparte_3
danni subiti.
Sul punto, l'articolo 144 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, (già articolo 18, II comma, l. 990/69),
rubricato “Azione diretta del danneggiato”, al secondo comma afferma “Per l'intero massimale di
polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né
clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di
assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.”.
Nel caso di specie:
- il contratto numero 0107858MM (cfr. doc.
1. dell'atto di citazione) prevede che “l'assicurazione
è regolata dalle norme riportate nel presente documento e da quelle contenute nell'allegato mod.
201/AB-ED. 11/2012 denominato “Condizioni di Assicurazione””.
- l'articolo 2.2, rubricato “Esclusioni e rivalsa”, del richiamato allegato mod. 201/AB-ED. 11/2012
(cfr. doc. 3 dell'atto di citazione), intitolato “Condizioni generali del contratto di assicurazione”
prevede che l'assicurazione non operi “nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione” e, in tutti i casi in cui sarà applicabile l'articolo 144 del D.lgs., la compagnia assicurativa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma;
- dal verbale della polizia municipale (cfr. doc. 2 dell'atto di citazione), atto pubblico, facente piena prova (Cass. n. 226629 del 2008; Cass. n. 9251 del 2010; Cass. n. 3787 del 2012; Cass.
n.10376 del 2024), emerge che il veicolo A (Fiat Ducato targata BP206BG, di proprietà della
Pag. 10 a 19 convenuta), nel giorno 17.02.2014, è stato sanzionato ai sensi dell'articolo 80, comma 14, C.d.S.
per l'omessa e prescritta revisione del veicolo.
In ordine all'obbligo di informativa di
[...]
contesta che l'attrice abbia provveduto alla Controparte_8
liquidazione degli indennizzi violando l'obbligo di informativa.
L'articolo 1917 del c.c. prevede espressamente che: “l'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione
all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al
pagamento diretto se l'assicurato lo richiede” tuttavia, tale norma non prevede alcuna conseguenza per il caso della violazione.
Peraltro, con la lettera dell'attrice del 24.08.2014 indirizzata alla convenuta, la NI assicuratrice ha comunicato che: “(…) nonostante l'irregolarità della Sua posizione contrattuale, questa Società è
tenuta a rispondere delle conseguenze nei confronti dei danneggiati, ai sensi e per gli effetti dell'Art.144
Dlgs.209/05. (…)” (cfr. doc. n. 39 dell'atto di citazione).
In ordine al sinistro oggetto di causa
È pacifico, oltre che documentalmente provato che, in data 17.02.2024 alle h. 13.20 circa,
l'autoambulanza modello Fiat Ducato targata BP206BG, di proprietà della convenuta, nell'occasione condotta dal sig. e assicurata con la compagnia con a bordo Parte_1 Controparte_1
quali terzi trasportati i signori e , percorreva in Persona_3 Parte_2 Persona_2
Cagliari il cavalcavia denominato Is ON AR (direzione V.le Marconi) quando, nel tratto in pendenza verso la caserma dei VV.FF, urtava da tergo il veicolo Renault LI targato DE691PY, di proprietà e condotto da , con terzi trasportati i signori e . Parte_3 Parte_4 Persona_4
La parte convenuta non ha contestato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in atto di citazione, via sia stata una collisione da tergo tra il veicolo Fiat Ducato e la Renault LI bensì ha
Pag. 11 a 19 contestato che l' urto possa essere addebitato, tanto meno integralmente, a responsabilità esclusiva del conducente dell'autoambulanza ed ha quindi contestato la riconducibilità causale di tutti i danni (a cose e persone) già indennizzati da parte di Controparte_1
Sono quindi oggetto di contestazione:
- l'addebito, in termini di responsabilità esclusiva, per il tamponamento della Renault LI - e, per l'effetto, delle collisioni avvenute tra gli altri veicoli presenti nella carreggiata - in capo al conducente dell'autoambulanza;
- la sussistenza e l'entità dei danni reclamati dai terzi (a cose e persone) in funzione dei quali è stato liquidato l'indennizzo assicurativo oggetto della domanda di rivalsa da parte della compagnia assicurativa;
- la sussistenza del nesso causale tra le condotte ascrivibili alla parte convenuta e tutti i predetti danni a cose e persone;
- la congruità di quanto liquidato in rapporto al danno.
Sul primo punto, la norma di cui all'art. 149, comma 1 d.lgs. n. 285/1992 prevede che il conducente di un veicolo debba essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa. (Cass. n. 12663 del 2024; Cass. n.15788 del 2018; Cass. n.4021 del 2013). Per superare la presunzione - che deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti (ex art. 2054 c. 2 c.c.) -
il soggetto tamponante ha l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è
derivato da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile (Cass. 8051/2016, Cass. 21513/2020, Cass.
18884/2015, Cass. 6193/2014).
Pag. 12 a 19 Nel presente giudizio, la parte convenuta non ha offerto alcun elemento in ordine alla prova liberatoria e, con riguardo alla dinamica del sinistro, nelle note depositate in data 17.5.2022 ha precisato “che quanto
non contestato in rapporto alle circostanze del sinistro è esclusivamente la sua dinamica in relazione all'urto
tra i mezzi coinvolti (uno dei quali l'Ambulanza sulla quale il SInor era trasportato). E' Persona_3
viceversa contestato che il SInor abbia riportato, in dipendenza di esso, traumi e, ancor più, Persona_3
tali da potersi porre in correlazione causale con la sua morte”.
In ordine al nesso causale tra il decesso del SI. e il sinistro Per_3
Accertata la responsabilità della convenuta in ordine ai danni cagionati alle autovetture, l'ulteriore tema controverso attiene al nesso causale tra il sinistro e il decesso del paziente Persona_3
Dalle testimonianze rese da , e è emerso che il Persona_2 Parte_2 Parte_1 Per_3
era trasportato nell'autoambulanza quale paziente, seduto in carrozzella posizionata in senso contario al senso di marcia e ancorata al pavimento con le staffe e con le cinture di sicurezza.
Pur asserendo l'enorme impatto avvenuto tra la vettura ad uso speciale Fiat Ducato di proprietà di
[...]
e la vettura Renault LI di proprietà del SI. Controparte_3 Pt_3
nessuno dei tre testi, anche a causa della violenza e repentinità degli eventi, è stato in grado di dire se il abbia urtato il capo contro l'abitacolo della vettura Fiat Ducato sulla quale era trasportato. Per_3
La convenuta ha eccepito l'incapacità dei testi indicati in quanto a loro volta terzi trasportati risarciti dalla società attrice o, con riferimento a conducente dell'autoambulanza. Parte_1
Ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse giuridico ex art. 100 c.p.c., personale, attuale e concreto, che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione. Non ha alcuna rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo, o – salva la considerazione ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste – né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a
Pag. 13 a 19 meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. n. 11034/2006; Cass. n. 167/2018).
Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile.
Parimenti, il terzo trasportato non è legittimato a testimoniare nel giudizio instaurato dal danneggiato finalizzato al risarcimento dei danni da questi riportati a seguito del sinistro, in quanto titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo e tale legittimazione non può essere riacquistata neanche a seguito di una fattispecie estintiva del diritto quale la transazione o la prescrizione.
Tuttavia, se, com edetto, l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 cod.
proc. civ. è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio, ne consegue che l'incapacità a testimoniare non può a tale stregua farsi discendere dalla mera eventualità che, in caso di rigetto della proposta domanda di accertamento della mancanza di titolarità del rapporto controverso, il soggetto possa essere chiamato in causa a fini di rivalsa dalla stessa parte che l'ha indicato (Cass. n. Sez. 3, Sentenza n. 15197 del 06/08/2004 Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 6894 del 01/04/2005)
L'eccezione della convenuta non può, pertanto, essere accolta.
E'stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per “accertare, qualora possibile sulla base della
documentazione in atti, se la causa del decesso possa essere individuata in un trauma cranico”.
Il dott. ha accertato che, in ossequio alla rigorosa criteriologia medico-legale e tenuto Controparte_9
conto dell'incontestata morte del SI. in conseguenza dell'emorragia cerebrale, così come emerso Per_3
Pag. 14 a 19 dal certificato necroscopico, appare evidente che la morte possa essere messa in nesso di causalità
materiale con l'evento del 17.02.14.
La parte convenuta ha formulato le seguenti osservazioni:
- TC cranio e due rilievi fondamentali: “1) la TC cranio del 17.02 è senza mdc (il che viene richiesto all'esito della visita neurologica del 20); 2) la TC cranio del 17.02 non avrebbe mostrato (agli atti del processo vi è solo il referto e non le risultanze dell'esame …) neppure la “grossolana calcificazione in corrispondenza del lobo frontale sn” segnalata nel foglio di dimissione del
20/12/12, ma non è segnalata nell'ultimo controllo!”;
- la mancata visualizzazione della grossolana calcificazione notata nel dicembre 2012 e non nella
TC del 17 febbraio 2014;
- l'inconferenza in merito al posizionamento in barella del Per_3
- la contraddittorietà della frase “Tipicamente le lesioni a carico della testa si verificano nel 30%
circa dei casi a seguito della penetrazione di un corpo estraneo nel cranio che produce dei danni
diretti al cervello mentre il restante 70% è conseguenza di ferite o fratture che non determinano
una apertura della scatola cranica ma che creano il danno cerebrale in maniera indiretta
attraverso una rapida accelerazione e/o decelerazione della testa o semplicemente un colpo alla
testa a seguito dell'impatto con un oggetto”.
Il consulente tecnico d'ufficio, richiamando la letteratura scientifica a sostegno delle conclusioni, ha ribadito che non dovevano essere necessariamente presenti delle evidenti lesività esterne (ecchimosi,
escoriazioni o ferite lacero contuse) per poter determinare il quadro strumentale identificato nel Per_3
tenuto conto del noto meccanismo di accelerazione/decelerazione. A conferma delle conclusioni formulate nella relazione definitiva depositata il 12.04.2023, anche nella relazione integrativa il dott.
ha ribadito che, sebbene non sia noto quale sia stato il meccanismo ad aver cagionato Controparte_9
l'emorragia intracranica (e, come allegato dalla parte attrice, il paziente abbia urtato la testa), deve
Pag. 15 a 19 ritenersi più probabile che non, secondo lo standard probatorio applicabile nel giudizio civile, che il decesso del paziente sia riconducibile al sinistro del 17 febbraio 2014.
In ordine alla quantificazione del risarcimento.
La difesa della parte convenuta ha eccepito il difetto di prova in ordine all'an e al quantum degli indennizzi liquidati.
Sul punto, si deve rilevare che, quando l'assicuratore abbia risarcito il danno sulla base della semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato, questi,
ove non abbia consentito al pagamento o non abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed all'entità
del risarcimento, ma, secondo quanto inequivocabilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'onere probatorio è carico del debitore che eccepisca la sussistenza di circostanze liberatorie, totali o parziali (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25429 del 12/10/2018).
Anche a prescindere dal mancato assolvimento di tale onere probatorio da parte della convenuta, in ogni caso, la NI (che ha allegato le certificazioni anagrafiche degli eredi del SI. cfr. doc. 17 Per_3
dell'atto di citazione) ha documentato il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in relazione ai quali è configurabile una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero, come nel caso in esame per i figli e Persona_7 Parte_9
A tale riguardo, è documentalmente provato come abbia corrisposto l'importo Controparte_1
di € 175.000,00 in favore di figlia del de cuius, comprensiva di €15.000,00 per le spese Persona_7
di patrocinio dell'Avv. Maurizio Alloro, e € 160.000,00 in favore di figlio del de cuius, e Parte_9
€ 15.225,60 in favore di Studio legale SI (doc.ti 18,19, 20 e 21 dell'atto di citazione), importo da ritenersi congruo, in quanto compreso nella forbice prevista dalle Tabelle di Milano dell'anno 2014 (da
Pag. 16 a 19 € 163.990,00 a € 327.990,00), vigenti al momento della liquidazioni (settembre 2015, cfr. doc. ti 18,19,20
e 21 dell'atto di citazione).
Con riguardo ai danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dalle persone che si trovavano all'interno delle autovetture coinvolte nel sinistro, la parte attrice ha prodotto:
- le relazioni medico legali sui terzi , e (doc. ti n. Parte_3 Parte_7 Persona_5
12,13,16 dell'atto di citazione) e sui SI.ri e (doc. ti n. 14 e Persona_2 Parte_2
15 dell'atto di citazione) i quali, come risultante dalla polizza, richiamante le Condizioni Generali
del Contratto di Assicurazioni, mod.201/AB, ed.11/2012, in quanto traportati sul veicolo Fiat
Ducato, non sono considerati terzi (doc. ti n. 1 e 3 dell'atto di citazione);
Pt_
- certificati del Pronto Soccorso di , e Pt_3 Pt_7 Persona_2 CP_4 Pt_4 Per_5
(doc. ti n. 44-51 dell'atto di citazione);
- gli accertamenti del caso sui veicoli danneggiati coinvolti nel sinistro occorso in data 17.02.2014
di proprietà di e (doc. ti n.
7-11 dell'atto Parte_5 Pt_8 Pt_7 Pt_3 Controparte_4
di citazione);
- i pagamenti € 2.950,00 in favore di tramite n. 3 assegni (cfr. doc. ti n. 31, 32 Parte_7
dell'atto di citazione); € 2.200,00 in favore di (cfr. doc. n. 38 dell'atto di citazione); Parte_2
€ 7.500,00 in favore di a mezzo di n. 3 assegni (cfr. doc. ti n. 27-29 dell'atto Parte_3
di citazione); € 735,00 in favore di (cfr. doc. 34 dell'atto di citazione); € Controparte_5
3.300,00 in favore di (cfr. doc. ti n.35 e 36 dell'atto di citazione); € 450,00 in favore Persona_5
di (cfr. doc. n. 33 dell'atto di citazione); € 1.265,00 in favore di Persona_2 [...]
(cfr. doc. n. 37 dell'atto di citazione); € 200,00 in favore di del Parte_5 Parte_6
28.05.2014 (cfr. doc. n. 24 dell'atto di citazione); € 1.182,00 in favore dell'INAIL il 10.09.2014
(cfr. doc. n. 25 dell'atto di citazione); € 84,72 in favore dell'INAIL il 28.05.2014 (cfr. doc. n. 26
dell'atto di citazione); € 4.700,00 in favore della ER CI quale cessionaria del credito di dell'08.04.2014 (cfr. doc. n. 23 dell'atto di citazione); € 3.867,00 in favore Parte_8
Pag. 17 a 19 di quale cessionaria del credito di il 16.04.2014 (cfr. Controparte_6 Controparte_4
doc. n. 22 dell'atto di citazione).
La convenuta ha, infine, eccepito che Controparte_3
l'assicurazione avrebbe provveduto all'indennizzo alle persone danneggiate dal sinistro pur in carenza di accertamenti strumentali obbiettivi.
Anche tale eccezione non appare condivisibile, considerati gli accertamenti peritali sopra richiamati e la giurisprudenza di legittimità citata, secondo la quale l'onere probatorio grava sull'obbligato (Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 25429 del 12/10/2018), il quale, peraltro, si è limitato a una generica contestazione.
In accoglimento della domanda attrice, accertato il diritto di rivalsa della ex Controparte_1
art.144, comma II, D. Lgs 209/2005 in relazione al sinistro cagionato dalla
[...]
, quale proprietaria del veicolo garantito con polizza assicurativa alla stessa Controparte_3
intestata, in data 17 febbraio 2014, la deve essere Controparte_3
condannata al pagamento in favore di della somma di € 378.659,32, a titolo Controparte_1
di rimborso della somma capitale versata dalla società attrice in favore dei soggetti danneggiati in conseguenza del sinistro, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (scaglione di valore della controversia sino a euro 520.000; compensi medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda attrice, accertato il diritto di rivalsa della Controparte_1
ex art. 144, comma II, D. Lgs 209/2005 in relazione al sinistro cagionato dalla
[...] [...]
, quale proprietaria del veicolo garantito con Controparte_3
Pag. 18 a 19 polizza assicurativa alla stessa intestata, in data 17 febbraio 2014, condanna la
[...]
al pagamento in favore di della Controparte_3 Controparte_1
somma di € 378.659,32, a titolo di rimborso della somma capitale versata dalla società attrice in favore dei soggetti danneggiati in conseguenza del sinistro, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti sino al saldo;
2) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
22.457,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della parte convenuta.
Cagliari, 29.01.2025
Il giudice
Giorgio Latti
Pag. 19 a 19