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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60781 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza dell'11.10.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. PASSIANTE FERNANDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come in Indirizzo Telematico, giusta delega in atti;
Attore/Opponente
E
C.F. ) e per essa la procuratrice mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(già codice fiscale p. IVA ), in persona del
[...] CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3
l.r.p.t.
Rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO MALIZIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come in Indirizzo Telematico, per procura generale alle liti;
Convenuto/Opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Leasing.
CONCLUSIONI
1 All'udienza dell'11.10.2024, le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, a mezzo del proprio Parte_1
difensore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 10510/2019, con il quale l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento -a favore di
[...]
quale mandataria di Controparte_4 [...]
della somma di euro 15.587,33, oltre interessi legali e spese della Controparte_5 procedura ed ogni accessorio di legge, in relazione al contratto di locazione finanziaria immobiliare n. AL/3074030116, stipulato dalla Gieffe s.r.l. in data 18.10.2007 e al contestuale contratto di fidejussione stipulato da . Parte_1
A sostegno della propria domanda ha dedotto: i) la carenza di documentazione, essendo, la richiesta avanzata, priva dei carteggi relativi al piano di ammortamento;
al dettaglio di calcolo degli interessi di preammortamento;
al dettaglio di calcolo della indicizzazione delle singole rate;
al dettaglio di calcolo degli interessi di mora applicati;
alle fatture e note di credito inviate alla Gieffe srl;
all'estratto conto dei canoni pagati dalla Gieffe dalla data di stipula del contratto a quella di rilascio, relativamente ai quali ha fatto espressa richiesta ex art. 210 c.p.c.; ii) infondatezza della pretesa avanzata, formulando eccezione di prescrizione;
iii) superamento del tasso soglia usurario ex art. 2 L. 108/1996; iv) mancata informativa al garante dello stato di decozione dell'obbligato.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Revocare, dichiarare nullo e definitivamente inefficace in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n. 10510/2019 del 21 maggio 2019, notificato ai sensi dell'art. 140 cpc l'8.8.2019; B) Dichiarare, in ogni caso, in accoglimento delle spiegate eccezioni, non dovuta alcuna somma dal sig. alla ICCREA Parte_1
ANImpresa spa;
C) Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione diretta al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la
[...]
Contr (di seguito anche “ ”), quale mandataria con Controparte_6 rappresentanza di Iccrea ANimpresa s.p.a., che ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni (come modificate con le Memorie ex art. 183 VI
2 co. nr. 1 c.p.c.): “Ritenere e dichiarare infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10510/2019
e, per l'effetto, rigettarla con le conseguenti statuizioni di legge;
accertare e dichiarare che il sig.
è debitore di ICCREA ANImpresa spa della somma di euro 15.578,33, oltre interessi Parte_1
di mora come previsti contrattualmente a decorrere dal 25.2.2019 fino al soddisfo e spese ed onorari di procedura, e per l'effetto condannarlo a corrispondere dette somme, e/o le diverse somme eventualmente accertate in corso di giudizio, ad ICCREA ANImpresa spa, e per essa a
[...]
in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore. Con vittoria di spese ed onorari di lite e condanna della controparte per lite temeraria, ex art. 96 cpc.”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
disposto il rinvio per l'attivazione della mediazione;
assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., respinte le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Intervenuta in surroga dell'opposta, ex art. 111 c.p.c. la e per essa la procuratrice Controparte_1 mandataria già , sostituito il giudice titolare con la CP_2 CP_3 sottoscritta, concessi rinvii per la verifica di un'ipotesi transattiva, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.10.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 30.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento, per le ragioni e nei termini che seguono.
Giova, preliminarmente, evidenziare che il ricorso monitorio ed il pedissequo decreto ingiuntivo, sono stati notificati nei confronti del solo garante, al fine di ottenere il pagamento delle somme derivanti dall'inadempimento dell'obbligato principale -la società e CP_7 afferente il mancato pagamento canoni di cui al contratto.
In data 18.10.2017, la società ha stipulato con la Agrileasing s.p.a. un contratto di CP_7 locazione finanziaria n. AL/3074030116 avente ad oggetto un bene immobile sito in
Alfonsine -Ra- (Via della Cooperazione), per il complessivo importo di € 957.630,70 oltre
IVA, della durata di 180 mesi, con canone iniziale di € 108.000,00, oltre iva, e nr. 179 canoni dell'importo di € 4.763,30, oltre iva ciascuno (All. 6 Fascicolo Monitorio).
3 In pari data l'odierno opponente, ha rilasciato fideiussione sino alla Parte_1 concorrenza di € 967.962,70 a garanzia dell'adempimento (All. 7 Fascicolo Monitorio).
La società è stata dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Napoli nr. CP_7
108/2015 del 23.04.2015.
È pacifico che, la concedente, abbia agito in sede monitoria, per il pagamento dei soli canoni scaduti e non pagati, maggiorati di interessi di mora e spese. Le circostanze di cui sopra ed, in particolare, l'inadempimento al contratto di leasing nella misura indicata, non sono oggetto di contestazione alcuna. Il creditore ha, depositato un estratto conto che analiticamente evidenzia il conteggio dei canoni scaduti e degli interessi alla data del 25 febbraio 2019 (All. 7 Fascicolo Monitorio), riportante l'importo richiesto.
Parte opponente non ha contestato, se non in modo generico, l'ammontare dei canoni scaduti, né il conteggio degli interessi in conformità al contratto, deducendone tuttavia l'illegittimità per superamento del tasso soglia;
né, peraltro, parte opponente ha allegato e provato di aver pagato i canoni indicati dalla concedente come insoluti in sede monitoria e negli estratti conto, così da doversi ritenere provato il credito nella sua entità per come azionato. Occorre evidenziare come l'invocata richiesta di ordine di esibizione, non ha potuto trovare accoglimento, sulla scorta della circostanza che, l'odierno opponente è stato il l.r.p.t. della
Gieffe s.r.l. e ben avrebbe potuto avanzare autonomamente tale domanda alla concedente.
Ciò chiarito occorre esaminare i motivi di opposizione.
In via preliminare si osserva come la documentazione versata agli atti dall'opposta sia idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, ritenuto che il ricorso monitorio può essere richiesto ed ottenuto dalla banca in forza dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili della medesima banca. L'art. 50 del T.U.B., infatti, prescrive sul decreto ingiuntivo richiesto dalla banca: “La AN d'LI e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. L'efficacia probatoria, benché nella successiva fase dell'opposizione abbia un valore indiziario, può in ogni caso essere liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.
Con riguardo alla sollevata eccezione di usurarietà del tassi, deve evidenziarsi che in contratto è previsto un tasso di mora pari a: “8 punti oltre il tasso dell'Euribor vigente alle singole
4 inadempienze” (art. 8), con la precisazione che “laddove questo risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. e art. 2 punto 4 L. 108/1996, all'epoca vigente, al suddetto titolo sarà applicato quest'ultimo tasso”.
Premesso che alcuna contestazione viene sollevata con riguardo al tasso di leasing, quanto al tasso di mora deve innanzitutto rilevarsi come una tale previsione introduca non un tasso già predeterminato, bensì un criterio di calcolo da utilizzare con riguardo al momento in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione. Inoltre, l'inserimento in contratto della c.d
“clausola di salvaguardia”, volta ad una riduzione dell'interesse di mora entro il parametro del tasso soglia ove il criterio indicato ne determini il superamento al momento dell'applicazione, impedisce a monte ogni possibile superamento del tasso soglia. Sulla legittimità della detta clausola si è pronunciata tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di Cassazione in quanto volta a precludere a monte ogni possibile superamento del tasso soglia e ad escludere in ogni caso l'usurarietà del contratto (cfr. Trib. Milano,
3.12.2014; Trib. Roma, 16.9.2014; Trib. Napoli, 4.6.2014 e 9.1.2014, Cassazione civile n.
27586 del 29/10/2019 e n. 26286 del 17.10.2019).
Significativa al riguardo la pronuncia resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, n. 19597/20, che ha evidenziato come “la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento”, a conferma quindi della validità della clausola di salvaguardia ove assicuri che il tasso concretamente applicato rimanga entro i limiti. Nel caso in questione,
l'opponente neppure allega la disapplicazione di detta clausola di salvaguardia, né deduce in modo specifico in quali periodi ed in che misura siano stati applicati tassi di mora superiori ai tassi soglia, attraverso esatto raffronto tra tassi applicati e tassi soglia. Con la richiamata
Sentenza a Sezioni Unite, la Cassazione ha altresì rimarcato un preciso onere di allegazione della parte che deduca l'usurarietà degli interessi, affermando che: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
5 Nel caso in questione, l'onere di specifica allegazione dei periodi in cui il tasso di mora applicato abbia eventualmente superato il tasso soglia ed in quale misura, è rimasto del tutto inadempiuto. Si aggiunga inoltre che, nella valutazione di eventuale usurarietà, va tenuto conto della maggiorazione richiamata dalla medesima sentenza, in linea con quanto già precedente affermato in giurisprudenza, secondo cui: “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più
i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
La richiamata Sentenza a Sezioni Unite, nel rimarcare la differenza tra interessi corrispettivi e moratori, ha anche ribadito come, ove l'interesse corrispettivo sia lecito ed i soli interessi moratori applicati comportino il superamento della predetta soglia usuraria, esclusivamente questi ultimi sono da ritenere illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 comma
1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti;
in tal caso quindi “le rate scadute restano interamente dovute nella loro integralità comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati e sulle stesse saranno dovuti altresì gli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti”.
Quanto sopra a conferma di quanto già in precedenza affermato in giurisprudenza, in quanto nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria tra tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia, limitandosi la citata sentenza e quelle che ne sono seguite (tra cui Cass. n.
26286/19; n. 22890/19, n. 27442/18 e da ultimo S.U. n. 19597/19) a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario. È chiaro, pertanto, che la tesi secondo cui possono essere usurari anche gli interessi moratori non implica la cumulabilità di questi ultimi con gli interessi corrispettivi al fine di verificare il superamento del tasso soglia.
Deve quindi escludersi nel caso in questione che la previsione contrattuale violi la normativa antiusura ed anche l'applicazione in concreto di interessi corrispettivi o di mora oltre il tasso soglia, in difetto di ogni specifica deduzione in tal senso.
6 Venendo infine all'eccezione da ultimo sollevata ed inerente il preteso effetto liberatorio del fidejussore ex art. 1956 c.c. si osserva come, in conformità all'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un «vicario» del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”
(Cassazione civile, sez. un., 18/02/2010, n. 3947) Ed ancora, secondo la Cassazione civile
20/03/2014, n. 6517 “Caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è la carenza dell'elemento della accessorietà, sicché il garante si impegna
a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o alla efficacia del rapporto di base. La causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. La presenza - infine - di una clausola a prima richiesta e senza eccezioni, deve di per sé orientare
l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie, salva evidente, irredimibile discrasia con
l'intero contenuto altro della convenzione negoziale”.
In particolare, il contratto oggetto di causa prevede: la dispensa per il creditore di agire preventivamente ex art. 1957 cod. civ. nei confronti del debitore principale;
la rinuncia del garante a sollevare “qualsiasi eccezione” nei confronti del creditore, in maniera tale da non ritardare o di non evitare la prestazione dovuta;
l'obbligo di pagamento immediato da parte del garante “a semplice richiesta scritta”; la deroga all'art. 1939 cod. civ. e la piena efficacia della garanzia prestata, anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale;
la possibilità
7 per la creditrice di modificare e/o integrare e/o risolvere in qualsiasi momento il contratto di locazione finanziaria senza alcuna preventiva autorizzazione del garante (All. 4 Fascicolo
Monitorio).
Dette clausole nel loro complesso sono incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione e appaiono decisive al fine di ritenere che la garante aveva assunto un'obbligazione di garanzia non accessoria, bensì autonoma rispetto all'obbligazione principale. L'assunzione, da parte del garante, nel contratto di garanzia autonoma, dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia, comporta la rinuncia a opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative alla invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con solo duplice limite della escussione fraudolenta o abusiva (a fronte della quale il garante può opporre la exceptio doli) e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa (v. tra le altre Cassazione civile 18/09/2013, n. 21398). Nel caso di specie non sussistono i suindicati presupposti, neppure allegati dall'opponente.
Da tutto quanto sopra detto, dunque, il fedjussore è tenuto al pagamento nei limiti della garanzia prestata.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo in ragione della soccombenza, ai valori minimi, tenuto conto delle attività effettivamente espletate.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- Respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 10510/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.05.2019, da intendersi definitivamente confermato ed esecutivo;
- condanna , al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
opposta nella misura di € 2.550,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma li 07.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni 8