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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6152/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF: , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Mirella Cartaino
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...] (CF: Controparte_1
); C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra i sigg.ri e celebrato in Botticino (BS) il 14.12.2013 Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri del relativo Comune al n. 5 parte I serie A, ordinando
l'annotazione dell'emananda sentenza e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939 N.1238e, per l'effetto:
1. Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Botticino (BS) Via Roma
n. 4 alla sig.ra . Controparte_1 2. Disporre l'affidamento di in regime condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento presso l'abitazione materna con esercizio della potestà genitoriale separatamente da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione ed, invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Determinare i tempi di frequentazione fra e il padre: nel fine settimana Per_1
in cui la figlia è con la madre: a) il lunedì prelevandola all'uscita di scuola (o da casa della madre in periodo extrascolastico) sino al martedì mattina allorché la riporterà a scuola (o a casa della madre in periodo extrascolastico); b) il mercoledì dall'uscita di scuola (o da casa della madre in periodo extrascolastico) fino al giovedì mattina allorché il padre la accompagnerà a scuola;
nei fine settimana in cui la figlia è con il padre: c) un giorno alla settimana a scelta dall'uscita di scuola (o da casa della madre in periodo extrascolastico) fino al giorno successivo allorché il padre la riaccompagnerà
a scuola (o dalla madre in periodo extrascolastico); d) il venerdì da casa della madre alle ore 19,00 fino al lunedì mattina, allorché il padre la riaccompagnerà
a scuola o dalla madre presso la casa coniugale (o a casa della madre in periodo extrascolastico).
In ogni caso, per sette giorni, durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal
24.12. al 31.12 o dall'1.1 al 6.1 e, per tre giorni, durante quelle pasquali, alternando - di anno in anno - la frequentazione nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi da giugno alla prima settimana di settembre di ogni anno, con preavviso alla madre entro il 30 giugno di ogni anno.
Anche la madre trascorrerà con analogo periodo con sospensione del Per_1
regime di visita ordinario, che sarà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità
4. Disporre che il padre versi alla madre (attraverso bonifico bancario), entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia. L'importo di mantenimento rimarrà dovuto fino a quando quest'ultima avrà raggiunto
l'indipendenza economica. Disporre che entrambi i genitori contribuiscano al 50% delle spese c.d. straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia al quale si rinvia.
Quando si trova con un genitore è richiesto di permettere alla stessa di Per_1 chiamare l'altro - tramite chiamata o videochiamata – una volta al giorno, salvo situazioni d'urgenza. Durante i periodi di vacanza trascorsi con la figlia, ciascun genitore potrà sentirla un paio di volte al giorno tutti i giorni.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota alla quale devono concorrervi in base al provvedimento giudiziale. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota in cui ciascuno le ha effettivamente sostenute.
Disporre altresì che l'assegno unico per la figlia venga percepito dalla sig.ra
. Controparte_1
5. Escludere qualsivoglia assegno di divorzio, essendo i coniugi economicamente autosufficienti.”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.05.2024 premesso che in data Parte_1
14.12.2013 in Botticino aveva contratto matrimonio civile con Controparte_1
iscritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune e che dall'unione era
Per_ nata in data [...], deduceva che con sentenza 2438/2023 del
28.09.2023 era stata omologata la separazione personale dei coniugi.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per l'11.12.2024, assente il convenuto, il procuratore di parte ricorrente esibiva l'originale della notifica effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. alla resistente presso la casa coniugale assegnatale in sede di separazione e insisteva per lo scioglimento del vincolo e la conferma delle statuizioni di separazione.
Il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente e, fatte precisare le conclusioni a parte ricorrente, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore ad un anno dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Botticino di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Per_ In ordine alle ulteriori questioni di affidamento e mantenimento della figlia nonché di assegnazione della casa familiare, codesto Tribunale non ravvisa alcun motivo per non accogliere le richieste del ricorrente stante la conformità delle stesse agli interessi della minore.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto della contumacia della resistente e dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 [...]
celebrato in data 14.12.2013 in Botticino e iscritto nei registri dello CP_1
stato civile dello stesso Comune;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Botticino di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 5, parte
I, anno 2013);
- affida la minore in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento presso l'abitazione materna con esercizio della potestà genitoriale separatamente da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione ed, invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria amministrazione;
- assegna a la casa coniugale sita in Botticino (BS) Via Roma n. Controparte_1
4;
Per_
- determina i tempi di frequentazione fra e il padre secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia mediante versamento della somma mensile di € 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016;
- pone a carico di le spese di lite per la somma di € 1.453 oltre Controparte_1
15 % di spese generali, I.v.a. e C.p.a..
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6152/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF: , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Mirella Cartaino
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...] (CF: Controparte_1
); C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra i sigg.ri e celebrato in Botticino (BS) il 14.12.2013 Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri del relativo Comune al n. 5 parte I serie A, ordinando
l'annotazione dell'emananda sentenza e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939 N.1238e, per l'effetto:
1. Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Botticino (BS) Via Roma
n. 4 alla sig.ra . Controparte_1 2. Disporre l'affidamento di in regime condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento presso l'abitazione materna con esercizio della potestà genitoriale separatamente da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione ed, invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Determinare i tempi di frequentazione fra e il padre: nel fine settimana Per_1
in cui la figlia è con la madre: a) il lunedì prelevandola all'uscita di scuola (o da casa della madre in periodo extrascolastico) sino al martedì mattina allorché la riporterà a scuola (o a casa della madre in periodo extrascolastico); b) il mercoledì dall'uscita di scuola (o da casa della madre in periodo extrascolastico) fino al giovedì mattina allorché il padre la accompagnerà a scuola;
nei fine settimana in cui la figlia è con il padre: c) un giorno alla settimana a scelta dall'uscita di scuola (o da casa della madre in periodo extrascolastico) fino al giorno successivo allorché il padre la riaccompagnerà
a scuola (o dalla madre in periodo extrascolastico); d) il venerdì da casa della madre alle ore 19,00 fino al lunedì mattina, allorché il padre la riaccompagnerà
a scuola o dalla madre presso la casa coniugale (o a casa della madre in periodo extrascolastico).
In ogni caso, per sette giorni, durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal
24.12. al 31.12 o dall'1.1 al 6.1 e, per tre giorni, durante quelle pasquali, alternando - di anno in anno - la frequentazione nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi da giugno alla prima settimana di settembre di ogni anno, con preavviso alla madre entro il 30 giugno di ogni anno.
Anche la madre trascorrerà con analogo periodo con sospensione del Per_1
regime di visita ordinario, che sarà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità
4. Disporre che il padre versi alla madre (attraverso bonifico bancario), entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia. L'importo di mantenimento rimarrà dovuto fino a quando quest'ultima avrà raggiunto
l'indipendenza economica. Disporre che entrambi i genitori contribuiscano al 50% delle spese c.d. straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia al quale si rinvia.
Quando si trova con un genitore è richiesto di permettere alla stessa di Per_1 chiamare l'altro - tramite chiamata o videochiamata – una volta al giorno, salvo situazioni d'urgenza. Durante i periodi di vacanza trascorsi con la figlia, ciascun genitore potrà sentirla un paio di volte al giorno tutti i giorni.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota alla quale devono concorrervi in base al provvedimento giudiziale. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota in cui ciascuno le ha effettivamente sostenute.
Disporre altresì che l'assegno unico per la figlia venga percepito dalla sig.ra
. Controparte_1
5. Escludere qualsivoglia assegno di divorzio, essendo i coniugi economicamente autosufficienti.”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.05.2024 premesso che in data Parte_1
14.12.2013 in Botticino aveva contratto matrimonio civile con Controparte_1
iscritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune e che dall'unione era
Per_ nata in data [...], deduceva che con sentenza 2438/2023 del
28.09.2023 era stata omologata la separazione personale dei coniugi.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per l'11.12.2024, assente il convenuto, il procuratore di parte ricorrente esibiva l'originale della notifica effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. alla resistente presso la casa coniugale assegnatale in sede di separazione e insisteva per lo scioglimento del vincolo e la conferma delle statuizioni di separazione.
Il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente e, fatte precisare le conclusioni a parte ricorrente, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore ad un anno dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Botticino di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Per_ In ordine alle ulteriori questioni di affidamento e mantenimento della figlia nonché di assegnazione della casa familiare, codesto Tribunale non ravvisa alcun motivo per non accogliere le richieste del ricorrente stante la conformità delle stesse agli interessi della minore.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto della contumacia della resistente e dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 [...]
celebrato in data 14.12.2013 in Botticino e iscritto nei registri dello CP_1
stato civile dello stesso Comune;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Botticino di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 5, parte
I, anno 2013);
- affida la minore in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento presso l'abitazione materna con esercizio della potestà genitoriale separatamente da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione ed, invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria amministrazione;
- assegna a la casa coniugale sita in Botticino (BS) Via Roma n. Controparte_1
4;
Per_
- determina i tempi di frequentazione fra e il padre secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia mediante versamento della somma mensile di € 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016;
- pone a carico di le spese di lite per la somma di € 1.453 oltre Controparte_1
15 % di spese generali, I.v.a. e C.p.a..
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti