Accoglimento
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04958/2025REG.PROV.COLL.
N. 03325/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3325 del 2024, proposto dal Ministero del Turismo, Enit Agenzia Nazionale del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
RT AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Flacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IV IC, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01468/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RT AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Dalila Satullo e uditi per le parti gli avvocati Procuratore dello Stato Edoardo Morena, Avvocato dello Stato Bruno Dettori e Guglielmo Flacco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo di primo grado RT AR ha impugnato il decreto con cui il Ministero del turismo ha nominato IV IC amministratore delegato di Enit, in sostituzione della ricorrente.
L’interessata, oltre a chiedere l’annullamento del provvedimento, ha chiesto di condannare l’amministrazione al risarcimento del danno patito a causa della illegittima sostituzione e, comunque, al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies l. n. 241/1990.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero del turismo ed Enit Agenzia nazionale del turismo.
La controinteressata IV IC non si è costituita in giudizio.
Con sentenza n. 1468/2024 il Tar Lazio, ritenuto integro il contraddittorio, ha rigettato le domande di annullamento e di risarcimento del danno, accogliendo la domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo.
Il Ministero del turismo ed Enit hanno proposto appello deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 41, c. 2, c.p.a. per non avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado per mancata notifica alla controinteressata IV IC, dovendosi qualificare come inesistente la notifica effettuata nei confronti di quest’ultima;
2) in subordine, violazione dell’art. 44, c. 4, c.p.a. per non avere il Tribunale disposto la rinnovazione della notifica effettuata nei confronti della controinteressata IV IC, non andata a buon fine per irreperibilità, con conseguente nullità della sentenza impugnata;
3) violazione degli artt. 21 quinquies l. n. 241/1990 e 16 d.l. n. 83/2014;
4) violazione dell’art- 34, c. 4, c.p.a.; errata quantificazione dell’indennizzo.
Si è costituita in giudizio RT AR, chiedendo la reiezione dell’appello o in subordine, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, c. 1, c.p.a.,
All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il primo motivo di appello è infondato.
Va preliminarmente rilevato che secondo la costante giurisprudenza “La notificazione è inesistente quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell’atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge. Tale nullità può essere sanata con effetto retroattivo tramite la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica. L’inesistenza della notificazione, dunque, riguarda le ipotesi di mancanza materiale dell’atto o delle caratteristiche essenziali dell’attività notificatoria. Gli altri vizi della notifica, invece, rientrano nella nullità dell’atto, sanabile con la costituzione del destinatario o la rinnovazione della notifica” (Cassazione civile, sez. II, 10 settembre 2024, n. 24329).
Ciò premesso, nel caso in esame la notifica è stata effettuata nei confronti della controinteressata presso l’indirizzo di residenza risultante dal certificato anagrafico rilasciato il giorno stesso della notificazione dell’atto (v. allegato 037 depositato in appello e già depositato nel fascicolo di primo grado) e pertanto in un luogo che presentava certamente un collegamento effettivo ed attuale con la destinataria della notifica.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra enunciati, la notifica non può ritenersi inesistente e, conseguentemente, il ricorso introduttivo di primo grado non può essere dichiarato inammissibile per mancata notifica alla controinteressata.
3. Il secondo motivo di appello è fondato.
Al riguardo si rileva che la notifica effettuata nei confronti della controinteressata, pur non potendosi considerare inesistente per le ragioni sopra indicate, è comunque nulla in quanto non ha rispettato le forme che l’art. 140 c.p.c. impone, previa effettuazione di adeguate ricerche del destinatario, per la notifica a soggetto assolutamente irreperibile.
L’art. 44, c. 4, c.p.a., nella versione risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2021, prevede che nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla e la rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Nel caso in esame il Tribunale, a fronte della la nullità della notifica e della mancata costituzione della controinteressata, ha omesso di disporre la rinnovazione della notifica in applicazione dell’art. 44, c. 4, c.p.a. e ciò ha comportato che la sentenza è stata emessa a contraddittorio non integro, senza la partecipazione della parte controinteressata.
In ragione di quanto appena esposto, il secondo motivo di appello va accolto.
Tale accoglimento impone la rimessione della causa al giudice di primo grado in applicazione dell’art. 105 c.p.a. secondo cui quando è mancato il contraddittorio il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado.
4. L’accoglimento del secondo motivo di appello con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado impedisce l’esame degli altri motivi di appello.
5. L’esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la sentenza impugnata con rimessione della causa al giudice di primo grado.
Spese di entrambi i gradi del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO