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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/10/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il giorno 8 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del
D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 9 ottobre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1988, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. SPERATI PIETRO,
- ricorrente/opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. CIOCCA IVANOE,
- resistente/opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 A seguito dell'espletamento dell' e dell'assegnazione dei termini CP_2 per proporre eventuali contestazioni, l'odierna parte ricorrente ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445-bis c.p.c., il ricorso che ha dato luogo alla presente fase di opposizione, avente per oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980, la sussistenza dei quali era stata esclusa dal consulente incaricato in sede di
A.T.P.O.
Si è costituita in giudizio la odierna parte resistente, contestando le affermazioni attoree e chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione: la odierna parte resistente ha inoltre eccepito l'improponibilità del ricorso in opposizione per tardività del deposito della dichiarazione di dissenso e/o del ricorso in opposizione e l'inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di A.T.P.O.
Acquisita la documentazione relativa alla fase del procedimento di
A.T.P.O. già espletato fra le parti, è stata disposta, in parziale accoglimento delle istanze della odierna parte ricorrente, una integrazione delle operazioni peritali svolte nella prima fase, in ragione della ulteriore documentazione medica prodotta dalla odierna parte ricorrente e avente data di formazione sopravvenuta alla conclusione della fase di A.T.P.O. (come tale acquisibile al presente giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c.).
La controversia è stata decisa in data odierna.
* * *
L'eccezione di improponibilità (rectius: inammissibilità) del ricorso in opposizione per tardività del deposito della dichiarazione di dissenso e/o del successivo ricorso in opposizione è inammissibile, in quanto formulata in modo meramente generico, esplorativo e suggestivo, vale a dire senza alcuno riferimento al termine concretamente fissato per l'esaurimento delle
2 operazioni peritali durante la fase di A.T.P.O. e alle specifiche date in cui la odierna parte ricorrente avrebbe (tardivamente) presentato le contestazioni all'elaborato peritale e il ricorso in opposizione.
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità dell'eccezione in esame.
In ogni caso tale eccezione è anche infondata nel merito.
L'art. 445-bis. co. 4 e 6, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie, prevede – con riguardo alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla L. n. 222/1984
– che “(4) Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione. […] (6) Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nel caso di specie, nel giudizio di A.T.P.O. già intercorso tra le odierne parti in causa il consulente incaricato ha depositato l'elaborato peritale definitivo in data 19.02.2023 e la odierna parte ricorrente ha presentato la dichiarazione di dissenso alle conclusioni della C.T.U. in data 16.03.2023
(ovverosia entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 445-bis, co. 4, c.p.c.)
e il ricorso in opposizione in data 14.04.2023 (ovverosia entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 445-bis, co. 5-6, c.p.c.).
Sia il predetto atto di dissenso sia il menzionato ricorso in opposizione sono stati quindi presentati tempestivamente rispetto ai termini all'uopo previsti (cfr. art. 445-bis. co. 4 e 6, c.p.c., cit.): pertanto l'eccezione in esame deve essere rigettata.
* * *
3 L'eccezione preliminare, sollevata dalla odierna parte resistente, di inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di è CP_2 assorbita dall'avvenuto deposito, per opera della odierna parte ricorrente, di nuova documentazione medica (acquisita ex art. 149 disp. att. c.p.c.), che impone lo svolgimento di ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale sopravvenienza del requisito sanitario per ottenere la prestazione oggetto di causa.
* * *
Nel merito, il ricorso in opposizione è parzialmente fondato.
All'esito della integrazione delle operazioni peritali disposta nel presente giudizio di opposizione il consulente tecnico chiamato ad effettuare la predetta integrazione ha ritenuto che, alla luce dell'evoluzione delle condizioni di salute della parte ricorrente, per come risultanti dalle suddette nuove acquisizioni documentali, quest'ultima è entrata in possesso dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980 a decorrere dal 1.10.2024 (vd. integrazione dell'elaborato peritale depositata in data 21.04.2025).
Apparendo le valutazioni svolte dal suddetto consulente tecnico razionali, complete e condivisibili, non vi è alcun motivo per discostarsene, e pertanto il ricorso in opposizione deve essere parzialmente accolto, nei limiti di cui sopra.
Tenuto conto della decorrenza dell'invalidità accertata dal C.T.U. incaricato (decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa), le spese di lite del presente giudizio di opposizione devono essere interamente compensate.
Le spese di lite relative alla fase di A.T.P.O. sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
4 Le spese di C.T.U. relative alla fase di A.T.P.O. e al presente giudizio di opposizione sono liquidate come da separato decreto e poste a carico della odierna parte resistente, sia ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. sia in ragione della soccombenza parziale di tale parte nel presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
• dichiara la sussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980 con decorrenza dal
1.10.2024;
• respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
• dichiara l'irripetibilità delle spese di lite relative alla fase di A.T.P.O.;
• compensa le spese di lite relative alla presente fase di opposizione;
• condanna la odierna parte resistente al pagamento delle spese di C.T.U. della fase di A.T.P.O. e della presente fase di opposizione, liquidate come da separato decreto.
Velletri, 9 ottobre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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