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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Vigorelli Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere rel. dr.ssa Irene Lupo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1574/2024 R.G. promossa
DA
FONDERIA CUSTALL DEGLI EREDI DI LO DO SRL IN LIQUIDAZIONE
(C.F. 01966670166), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Martinelli (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trescore Balneario, in Via Locatelli n. 82 appellante
CONTRO
FILTREX S.R.L. (C.F. 06954820152), rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesco Mantovani (C.F.
[...]) e Maria Mantovani (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Giulio Uberti n. 6 appellata
CONTRO
BANCO B.P.M. S.P.A. (C.F. 09722490969), rappresentato e difeso dall'avv. Gian Michele Uggè (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lodi Via Colle Eghezzone 1
pagina 1 di 9 appellata
CONCLUSIONI
Per FONDERIA CUSTALL DEGLI EREDI DI LO DO SRL IN LIQUIDAZIONE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così determinarsi: In via principale e nel merito: Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4308/2024 resa nel giudizio avanti il Tribunale di Milano Giudice dott. Mauro Pacifico RG 48000/2021 notificata in data 19/04/2024, accogliersi le seguenti conclusioni:
- Respingersi ogni domanda e/o richiesta rivolta nei confronti della RI AL RL in liquidazione da parte IL RL
e da parte CO BP Spa in quanto infondata, illegittima ed ingiustificata;
- Condannarsi, in ogni caso, per quanto in atti, la società IL RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della società RI AL RL in liquidazione della somma di € 136.821,89 o della maggior/minor somma che risulti dovuta a favore della stessa RI AL RL oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 e spese.
In subordine:
- Nel mentre in cui si confermi la debenza da parte della IL RL a favore della RI AL RL in liquidazione dell'importo di € 136.821,89 ridursi, in ogni caso, le richieste risarcitorie svolte dalla società IL RL in considerazione delle eccezioni e delle precisazioni svolte in atti.
Competenze professionali ed anticipazioni rifuse di I e II grado. In via istruttoria:
- Si chiede ammissione di prova per testi sulle circostanze di seguito indicate alle quali s'intende premesso l'inciso “Vero che?”:
1) “Per realizzare un contenitore di 280 Kg commissionatole dalla IL RL la RI AL RL utilizzava 750 Kg di materiale?”;
2) “Quando ognuno di questi contenitori veniva estratto dal forno lo stesso presentava, prima di essere rettificato, le appendici di cui alle immagini che le si rammostrano (doc. 1 allegato alla comparsa) per un peso complessivo pari a 750 Kg?”;
3) “Una volta che il contenitore si era raffreddato le appendici venivano eliminate e rimaneva il contenitore di 280 kg come da immagini che le si rammostrano (doc. 2 allegato alla comparsa)?”;
4) “I 500 kg di materiale “di scarto” dato dalle appendici eliminate venivano rifusi per realizzare un nuovo contenitore?”;
5) “La procedura impiegata per i contenitori veniva impiegata anche per i coperchi?”;
6) “Per ogni prodotto realizzato a favore della IL RL, contenitore o coperchio, si utilizzava il 250% in più di materiale da fondere?”;
7) “Il materiale fornito dalla Filtex RL per la realizzazione dei prodotti commissionati alla RI AL RL veniva rifuso, mediamente, per 2,5 volte ed ogni volta si verificava un calo naturale di peso del 10%?”; Si indica come teste il dott. AO Colombo di Vernate (MI) ed il sig. DE TI di Cologno al Serio (BG).
-Si avanza altresì richiesta di CTU tecnica atta a calcolare e quantificare, in considerazione del materiale fornito e dei pezzi prodotti, come risultanti dai documenti prodotti, il calo di peso complessivamente verificatosi nelle fusioni svolte dalla RI AL SR, e ciò tenuto conto delle numerose fusioni a cui il materiale veniva sottoposto, e quindi a calcolare esattamente quanto materiale, eventualmente, la società RI AL RL non abbia restituito alla IL RL al netto, ovviamente, delle lavorazioni effettuate. Si producono:
- fascicolo di parte del procedimento di primo grado
- sentenza appellata n. 4308/2024 Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n.115 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che il valore dell'appello proposto è pari ad € 136.821,89=e pertanto, il contributo unificato versato è pari ad € 759,00.
Per FILTREX S.R.L.
Voglia la Corte ill.ma respingere l'appello della RI AL degli eredi di AO DO SR in liquidazione e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 4308/2024. Con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Per BANCO B.P.M. S.P.A.
pagina 2 di 9 In via preliminare A. Dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c. l'appello proposto ex adverso per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. In via principale B. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto ex adverso e tutte le domande ivi formulate per tutti i motivi di cui al presente atto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. In via subordinata
C. Accogliere, comunque le conclusioni formulate in primo grado dal CO BP S.p.A., come precisate in atti.
***
Svolgimento del processo
IL s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, RI AL degli eredi di AO
DO s.r.l. in liquidazione ed il CO BP s.p.a onde ottenere la risoluzione del contratto stipulato con la predetta RI per inadempimento di quest'ultima e conseguente la condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 13.248,32.
A sostegno delle proprie domande, esponeva:
- che il contratto aveva ad oggetto la “trasformazione mediante fusione” di pani di bronzo-alluminio di sua proprietà, consegnati alla controparte contrattuale in conto lavorazione;
- che la percentuale di calo di peso del materiale conseguente alla trasformazione era stata determinata dalle parti nella misura del 7%;
- che, in relazione all'attività di trasformazione effettivamente eseguita, la RI aveva emesso fatture per complessivi € 136.821,89 (non ancora saldate);
- che, in data 23.3.2021, la RI aveva resocontato un saldo di materiale ancora da trasformare pari a
21.309,10 Kg, ma aveva comunicato di essere in possesso soltanto di 2.208 kg di cd. materozze
(materiali di scarto della fusione), che le aveva restituito;
- di aver quindi contestato alla RI il suo inadempimento rispetto all'obbligo di restituzione del materiale con apposita diffida ad adempiere del 4.5.2021, che tuttavia rimaneva priva di riscontro;
- che, successivamente, aveva affidato a terzi la fusione delle materozze ricevute in restituzione, ricavando 1.987,20 kg. di nuovi pani di bronzo-alluminio;
- che, pertanto, il materiale non restituito dalla RI AL risultava pari a 19.231,90 kg. (21.309,10
Kg meno 1.987,20 Kg.);
- che alcune delle fatture emesse dalla RI, per complessivi € 102.723,00, erano state fatte oggetto di richiesta di pagamento da parte del CO BP, dichiaratosi cessionario dei relativi crediti;
Sosteneva, dunque, di aver subito un danno di € 148.778,63, cui doveva aggiungersi l'esborso di € 1.291,68 necessario alla trasformazione delle materozze in nuovi pani di materiale e che, al netto di quanto ancora pagina 3 di 9 dovuto a RI (€ 136.821,89), quest'ultima doveva essere condannata al pagamento della somma di €
13.248,32.
RI, costituendosi, contestava integralmente la fondatezza delle domande attoree e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di IL al pagamento della somma di € 136.821,89 a titolo di corrispettivo ancora dovutole.
In particolare, sosteneva che, alla luce del corretto calcolo del “calo da fusione”, risultava aver regolarmente restituito tutto il materiale non utilizzato a seguito delle lavorazioni eseguite.
Chiedeva, in subordine, la riduzione della somma richiesta dall'attrice.
Si costituiva in giudizio anche il CO BP, deducendo, di essere cessionaria del credito di RI nei confronti di IL (pari a € 102.723,00 corrispondenti a parte delle fatture emesse nei confronti della
IL).
Chiedeva, pertanto, la condanna di IL al pagamento di tale somma e, in subordine, la medesima condanna nei confronti di RI, essendo la cessione del credito avvenuta pro solvendo e con espressa pattuizione del diritto di chiedere alla cedente RI il rimborso delle somme anticipate in caso di mancato pagamento delle fatture.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4308/2024 del 19.04.2024, accoglieva le domande attoree, dichiarando la risoluzione del contratto stipulato tra IL e RI e riconoscendo il conseguente credito risarcitorio in capo a IL.
In primo luogo, riteneva dimostrata l'avvenuta consegna alla RI di 106.000 kg di materiale, la realizzazione di manufatti per un peso complessivo di circa 79.000 kg (considerando un calo di peso derivante dalla fusione pari al 7%), e l'avvenuta riconsegna da parte di RI di soli 2.208 kg di materiali di scarto.
Accertava quindi che RI non aveva restituito a IL 19.101 kg di materiale precedentemente ricevuto in conto lavorazione (21.309 kg. meno 2.208 kg. di materozze restituite).
Respingeva a tal proposito la fondatezza delle eccezioni avanzate da RI, secondo cui il calo di peso derivante dalla fusione andava quantificato nella misura del 10% (anziché nel 7%), in quanto documentalmente smentite dal contratto sottoscritto e dal contenuto delle comunicazioni mail del
24.12.2020 e del 26.03.2021.
Affermava esser poco credibile dal punto di vista tecnico, il fatto che per realizzare ciascun manufatto fosse necessario un quantitativo di materiale pari a circa due volte e mezzo il peso finale dello stesso.
Quantificava il danno patito da IL facendo riferimento al valore del materiale al momento dell'inadempimento della RI (pari a € 7.70/kg), liquidandolo in € 147.077,70 (€ 7.70 per 19.101 kg). pagina 4 di 9 A tale somma detraeva il valore delle lavorazioni pacificamente eseguite dalla RI, pari a € 136.821,89,
e condannava quindi RI al pagamento in favore di IL della somma di € 11.824,26 (€ 147.077,70 meno € 136.821,89 oltre aggiornamento indice Istat).
Infine, in accoglimento della domanda avanzata dal CO BP, condannava RI al pagamento della somma di € 102.723,00, ritenendo incontestato l'accredito di tale somma alla RI da parte di CO
BP.
Avverso tale sentenza ha proposto appello RI AL sollevando tre motivi di gravame.
1. Con il primo motivo di appello, lamenta che il Tribunale, ha quantificato erroneamente nel 7% il calo del peso del materiale derivante dalla fusione, anziché nella misura del 10%,
Sostiene di non aver mai accettato, né altrimenti concordato, la percentuale del 7%, di non aver mai sottoscritto gli ordini prodotti dalla IL riportanti detta percentuale e che a nulla rilevavano i conteggi allegati in quanto realizzati dal proprio personale di magazzino;
sostiene, inoltre, che la percentuale del 10% era la stessa comunicata da IL alla RE ET (cui si è rivolta successivamente) per la fusione del medesimo materiale, e che dunque ciò confermava il fatto che il calo del materiale era pari al 10% e non al
7%.
Secondo RI, dunque, nessun inadempimento poteva esserle imputato, in quanto considerando:
- una fornitura complessiva di 106.000 kg di materiale;
- il peso totale dei prodotti finiti, pari a 79.000 Kg (da detrarsi);
- la necessità di rifondere il materiale per almeno 2,5 volte, con un calo di fusione pari a complessivi 25.000 kg;
il materiale da restituire alla IL doveva essere pari a 2000 kg, corrispondente al peso delle matarozze finali restituite.
Puntualizza, nel richiedere eventuale c.t.u., sul punto, che “Nessuno, onestamente, poteva immaginarsi che gli stampi poi forniti dalla IL RL per l'esecuzione dei propri prodotti prevedevano così tanto scarto in quanto, ed è vero, al più si può ipotizzare uno “scarto” del 30/40% e non del 200%.”.
2. Con il secondo motivo di appello, impugna la condanna al pagamento della somma di € 11.824,26, in favore di IL.
Lamenta che il Tribunale ha erroneamente tenuto in considerazione, ai fini della quantificazione del danno, il momento del verificarsi dell'inadempimento anziché il prezzo di acquisto del bene.
3. Con il terzo motivo di appello impugna l'accoglimento della domanda subordinata avanzata da CO
BP e la conseguente condanna al pagamento della somma di € 102.723,00; sostiene che, in quanto titolare del relativo credito, risultava essere l'unico soggetto legittimato a richiederne il versamento. pagina 5 di 9 Si costituivano, CO BP e IL, contestando integralmente l'appello avversario e instando per la conferma integrale della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
L'appello proposto da RI è infondato e deve essere integralmente rigettato.
I. Sul primo motivo di gravame.
Non risulta meritevole di accoglimento il primo motivo di appello, avente ad oggetto la quantificazione del calo del peso del materiale derivante dalla fusione.
Le argomentazioni dell'appellante, secondo cui non vi sarebbe agli atti alcun documento rilevante attestante l'avvenuta accettazione della percentuale del 7%, come già rilevato dal Tribunale, risultano prive di pregio, oltre che espressamente smentite dalla documentazione prodotta in atti.
In primo luogo, si osserva che a nulla rileva che i quattro ordini effettuati da IL, che fanno espresso riferimento alla percentuale del 7% in relazione al calo di fusione (docc. 1,2,3,4 fasc. IL), non siano stati controfirmati da RI.
Gli ordini in esame, infatti, non solo sono gli unici documenti attestanti l'avvenuta conclusione del contratto stipulato tra IL e RI (non essendo stato prodotto alcun contratto), ma soprattutto risultano essere gli unici sulla base dei quali il rapporto tra le parti è proseguito in attuazione degli stessi in assenza di contestazioni.
Si può quindi pacificamente affermare che a tali ordini sia stata data piena esecuzione e che, conseguentemente, tutto quanto ivi previsto sia stato integralmente accettato dalle parti per fatti concludenti, indipendentemente dall'avvenuta controfirma.
Deve peraltro aggiungersi che ogni riferimento alla percentuale del 10% risulta smentito dalla stessa documentazione di provenienza della RI.
Il DDT da questa redatto (doc. 35 fasc. IL) indica, sebbene non espressamente, un calo del peso del
7%. In tale documento è infatti riportato, nella prima voce “Peso per Calo”, la cifra di 302,15 e nella prima voce “Peso kg” la cifra di 281,00, ossia esattamente un calo del peso del 7% (e lo stesso calcolo è stato effettuato anche con riferimento alle successive voci).
Appare privo di pregio anche l'ulteriore assunto di parte appellante, secondo cui i conteggi provenienti dalla stessa RI sarebbero irrilevanti in quanto realizzati dal personale di magazzino (cfr. doc. 06 fasc.
IL).
Corretta è infatti la particolare pregnanza di dette comunicazioni messa in luce dal Tribunale, atteso che esse danno conto del fatto che la stessa RI, nel resocontare il materiale presente presso di sé, oltre a fare espresso riferimento alla percentuale del 7% per il calo di fusione, attestava all'epoca la giacenza presso pagina 6 di 9 di sé di 21.303 kg di materiale e 2.000 kg di materozze, effettuando esattamente i medesimi calcoli sulla base dei quali IL ha avanzato la propria domanda in primo grado di giudizio.
Né può sostenersi la loro irrilevanza facendo richiamo alla qualifica di coloro che avrebbero effettuato i conteggi in esame e cioè il personale di magazzino
Fermo restando che le comunicazioni in esame riportano il corpo firma di DE TI Planning &
Purchasing di RI, ossia un professionista il cui ruolo consiste proprio nella gestione e nella pianificazione degli acquisti, RI non ha provveduto in alcun modo a smentire nell'immediato o comunque a rettificare a tempo debito il contenuto della comunicazione o i conteggi allegati, rendendo così inconducente e pretestuosa qualsiasi tipo di contestazione sul punto.
Pertanto, alla luce di quanto unicamente emerso dalla documentazione prodotta in atti, ben si può ritenere per un verso, che le parti abbiano concordato, o altrimenti pacificamente accettato, un calo del peso derivante dalla fusione nella misura del 7% - a nulla rilevando la percentuale successivamente concordata con un'altra impresa dalla committente per la rifusione delle c.d. “materozze” restituite, ben potendo detta scelta dipendere da numerosi e diversi fattori estranei ai fatti qui analizzati;
per altro verso, considerando che quel calo comunque è stato poi effettivo sulla base degli stessi conteggi comunicati da RI.
II. Sul secondo motivo di gravame.
Non merita accoglimento nemmeno il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante sostiene che, ai fini della quantificazione del danno, il Tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione esclusivamente il prezzo di acquisto del bene.
Si osserva, a tal proposito, che il primo giudice ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui, essendo la funzione del risarcimento è quella di mettere il danneggiato nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato in assenza dell'altrui inadempimento, ai fini del relativo calcolo deve tersi in considerazione esclusivamente il valore del materiale al momento dell'inadempimento, a nulla rilevando il prezzo al tempo dell'acquisto.
Deve infatti considerarsi che solamente la mancata restituzione del materiale da trasformare (ossia la condotta in cui si è sostanziato l'inadempimento di RI) ha determinato l'esigenza in capo a IL
(parte non inadempiente) di rivolgersi nuovamente al mercato onde recuperare il medesimo materiale, da far rifondere;
ed è dunque a tale prezzo che deve aversi riguardo ai fini del calcolo del risarcimento del danno per porre il danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato in assenza dell'inadempimento.
Nel caso di specie, il materiale non restituito è rappresentato da pani di bronzo-alluminio costituiti da una lega la cui quotazione è registrata giornalmente sui mercati internazionali;
pertanto, non potendo IL pagina 7 di 9 acquistare a un prezzo diverso da quello indicato, il Tribunale ha fatto corretto riferimento alla somma indicata in tali quotazioni.
III. Sul terzo motivo di gravame.
Deve infine rigettarsi anche l'ultimo motivo di gravame, con cui RI impugna l'accoglimento della domanda di condanna avanzata da CO BP.
Va in primo luogo ribadito che, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, dalla documentazione prodotta in atti, e nello specifico dalle “Richieste di anticipo su crediti verso terzi con cessione del credito” effettuate dall'odierna appellante nei confronti della BA (docc. 3 – 12 CO BP) risulta chiaramente che: RI ha effettuato una vera e propria cessione del credito nei confronti di
CO BP;
detta cessione è stata effettuata pro-solvendo, dovendo la cedente garantire sia l'esistenza dei crediti ceduti, che la solvibilità del debitore.
Alla luce di ciò, deve pertanto concludersi che il Tribunale ha correttamente accolto la domanda svolta in via subordinata dal CO BP nei confronti della RI.
In ogni caso, appare dirimente osservare che nelle richieste di anticipazione sopra menzionate, la RI si era espressamente obbligata a rimborsare “a semplice richiesta l'importo rimasto insoluto (…) indipendentemente dall'incasso dei crediti stessi”.
Pertanto, anche prescindendo dalla natura giuridica dell'operazione intervenuta tra la RI e il CO
BP, quest'ultima ha pieno diritto di rivalersi sull'appellante per il pagamento delle fatture anticipate e rimaste insolute.
Stante tutto quanto sopra esposto, l'appello proposto da RI deve essere pertanto integralmente rigettato.
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente.
Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.001 a € 260.000, essendo il valore della causa pari ad €
136.821,89, con esclusione della fase istruttoria non espletatasi.
Infine, va dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di RI AL degli eredi di AO DO RL in liquidazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da RI AL degli eredi di AO DO RL in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4308/2024, così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2)condanna RI AL degli eredi di AO DO RL in liquidazione alla rifusione delle spese processuale del presente grado di giudizio in favore di IL RL liquidate in € 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3)condanna RI AL degli eredi di AO DO RL in liquidazione alla rifusione delle spese processuale del presente grado di giudizio in favore di CO BP s.p.a. liquidate in € 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di RI AL degli eredi di AO
DO RL in liquidazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 12.03.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Francesco Distefano Alberto Massimo Vigorelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Vigorelli Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere rel. dr.ssa Irene Lupo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1574/2024 R.G. promossa
DA
FONDERIA CUSTALL DEGLI EREDI DI LO DO SRL IN LIQUIDAZIONE
(C.F. 01966670166), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Martinelli (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trescore Balneario, in Via Locatelli n. 82 appellante
CONTRO
FILTREX S.R.L. (C.F. 06954820152), rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesco Mantovani (C.F.
[...]) e Maria Mantovani (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Giulio Uberti n. 6 appellata
CONTRO
BANCO B.P.M. S.P.A. (C.F. 09722490969), rappresentato e difeso dall'avv. Gian Michele Uggè (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lodi Via Colle Eghezzone 1
pagina 1 di 9 appellata
CONCLUSIONI
Per FONDERIA CUSTALL DEGLI EREDI DI LO DO SRL IN LIQUIDAZIONE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così determinarsi: In via principale e nel merito: Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4308/2024 resa nel giudizio avanti il Tribunale di Milano Giudice dott. Mauro Pacifico RG 48000/2021 notificata in data 19/04/2024, accogliersi le seguenti conclusioni:
- Respingersi ogni domanda e/o richiesta rivolta nei confronti della RI AL RL in liquidazione da parte IL RL
e da parte CO BP Spa in quanto infondata, illegittima ed ingiustificata;
- Condannarsi, in ogni caso, per quanto in atti, la società IL RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della società RI AL RL in liquidazione della somma di € 136.821,89 o della maggior/minor somma che risulti dovuta a favore della stessa RI AL RL oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 e spese.
In subordine:
- Nel mentre in cui si confermi la debenza da parte della IL RL a favore della RI AL RL in liquidazione dell'importo di € 136.821,89 ridursi, in ogni caso, le richieste risarcitorie svolte dalla società IL RL in considerazione delle eccezioni e delle precisazioni svolte in atti.
Competenze professionali ed anticipazioni rifuse di I e II grado. In via istruttoria:
- Si chiede ammissione di prova per testi sulle circostanze di seguito indicate alle quali s'intende premesso l'inciso “Vero che?”:
1) “Per realizzare un contenitore di 280 Kg commissionatole dalla IL RL la RI AL RL utilizzava 750 Kg di materiale?”;
2) “Quando ognuno di questi contenitori veniva estratto dal forno lo stesso presentava, prima di essere rettificato, le appendici di cui alle immagini che le si rammostrano (doc. 1 allegato alla comparsa) per un peso complessivo pari a 750 Kg?”;
3) “Una volta che il contenitore si era raffreddato le appendici venivano eliminate e rimaneva il contenitore di 280 kg come da immagini che le si rammostrano (doc. 2 allegato alla comparsa)?”;
4) “I 500 kg di materiale “di scarto” dato dalle appendici eliminate venivano rifusi per realizzare un nuovo contenitore?”;
5) “La procedura impiegata per i contenitori veniva impiegata anche per i coperchi?”;
6) “Per ogni prodotto realizzato a favore della IL RL, contenitore o coperchio, si utilizzava il 250% in più di materiale da fondere?”;
7) “Il materiale fornito dalla Filtex RL per la realizzazione dei prodotti commissionati alla RI AL RL veniva rifuso, mediamente, per 2,5 volte ed ogni volta si verificava un calo naturale di peso del 10%?”; Si indica come teste il dott. AO Colombo di Vernate (MI) ed il sig. DE TI di Cologno al Serio (BG).
-Si avanza altresì richiesta di CTU tecnica atta a calcolare e quantificare, in considerazione del materiale fornito e dei pezzi prodotti, come risultanti dai documenti prodotti, il calo di peso complessivamente verificatosi nelle fusioni svolte dalla RI AL SR, e ciò tenuto conto delle numerose fusioni a cui il materiale veniva sottoposto, e quindi a calcolare esattamente quanto materiale, eventualmente, la società RI AL RL non abbia restituito alla IL RL al netto, ovviamente, delle lavorazioni effettuate. Si producono:
- fascicolo di parte del procedimento di primo grado
- sentenza appellata n. 4308/2024 Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n.115 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che il valore dell'appello proposto è pari ad € 136.821,89=e pertanto, il contributo unificato versato è pari ad € 759,00.
Per FILTREX S.R.L.
Voglia la Corte ill.ma respingere l'appello della RI AL degli eredi di AO DO SR in liquidazione e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 4308/2024. Con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Per BANCO B.P.M. S.P.A.
pagina 2 di 9 In via preliminare A. Dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c. l'appello proposto ex adverso per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. In via principale B. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto ex adverso e tutte le domande ivi formulate per tutti i motivi di cui al presente atto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. In via subordinata
C. Accogliere, comunque le conclusioni formulate in primo grado dal CO BP S.p.A., come precisate in atti.
***
Svolgimento del processo
IL s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, RI AL degli eredi di AO
DO s.r.l. in liquidazione ed il CO BP s.p.a onde ottenere la risoluzione del contratto stipulato con la predetta RI per inadempimento di quest'ultima e conseguente la condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 13.248,32.
A sostegno delle proprie domande, esponeva:
- che il contratto aveva ad oggetto la “trasformazione mediante fusione” di pani di bronzo-alluminio di sua proprietà, consegnati alla controparte contrattuale in conto lavorazione;
- che la percentuale di calo di peso del materiale conseguente alla trasformazione era stata determinata dalle parti nella misura del 7%;
- che, in relazione all'attività di trasformazione effettivamente eseguita, la RI aveva emesso fatture per complessivi € 136.821,89 (non ancora saldate);
- che, in data 23.3.2021, la RI aveva resocontato un saldo di materiale ancora da trasformare pari a
21.309,10 Kg, ma aveva comunicato di essere in possesso soltanto di 2.208 kg di cd. materozze
(materiali di scarto della fusione), che le aveva restituito;
- di aver quindi contestato alla RI il suo inadempimento rispetto all'obbligo di restituzione del materiale con apposita diffida ad adempiere del 4.5.2021, che tuttavia rimaneva priva di riscontro;
- che, successivamente, aveva affidato a terzi la fusione delle materozze ricevute in restituzione, ricavando 1.987,20 kg. di nuovi pani di bronzo-alluminio;
- che, pertanto, il materiale non restituito dalla RI AL risultava pari a 19.231,90 kg. (21.309,10
Kg meno 1.987,20 Kg.);
- che alcune delle fatture emesse dalla RI, per complessivi € 102.723,00, erano state fatte oggetto di richiesta di pagamento da parte del CO BP, dichiaratosi cessionario dei relativi crediti;
Sosteneva, dunque, di aver subito un danno di € 148.778,63, cui doveva aggiungersi l'esborso di € 1.291,68 necessario alla trasformazione delle materozze in nuovi pani di materiale e che, al netto di quanto ancora pagina 3 di 9 dovuto a RI (€ 136.821,89), quest'ultima doveva essere condannata al pagamento della somma di €
13.248,32.
RI, costituendosi, contestava integralmente la fondatezza delle domande attoree e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di IL al pagamento della somma di € 136.821,89 a titolo di corrispettivo ancora dovutole.
In particolare, sosteneva che, alla luce del corretto calcolo del “calo da fusione”, risultava aver regolarmente restituito tutto il materiale non utilizzato a seguito delle lavorazioni eseguite.
Chiedeva, in subordine, la riduzione della somma richiesta dall'attrice.
Si costituiva in giudizio anche il CO BP, deducendo, di essere cessionaria del credito di RI nei confronti di IL (pari a € 102.723,00 corrispondenti a parte delle fatture emesse nei confronti della
IL).
Chiedeva, pertanto, la condanna di IL al pagamento di tale somma e, in subordine, la medesima condanna nei confronti di RI, essendo la cessione del credito avvenuta pro solvendo e con espressa pattuizione del diritto di chiedere alla cedente RI il rimborso delle somme anticipate in caso di mancato pagamento delle fatture.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4308/2024 del 19.04.2024, accoglieva le domande attoree, dichiarando la risoluzione del contratto stipulato tra IL e RI e riconoscendo il conseguente credito risarcitorio in capo a IL.
In primo luogo, riteneva dimostrata l'avvenuta consegna alla RI di 106.000 kg di materiale, la realizzazione di manufatti per un peso complessivo di circa 79.000 kg (considerando un calo di peso derivante dalla fusione pari al 7%), e l'avvenuta riconsegna da parte di RI di soli 2.208 kg di materiali di scarto.
Accertava quindi che RI non aveva restituito a IL 19.101 kg di materiale precedentemente ricevuto in conto lavorazione (21.309 kg. meno 2.208 kg. di materozze restituite).
Respingeva a tal proposito la fondatezza delle eccezioni avanzate da RI, secondo cui il calo di peso derivante dalla fusione andava quantificato nella misura del 10% (anziché nel 7%), in quanto documentalmente smentite dal contratto sottoscritto e dal contenuto delle comunicazioni mail del
24.12.2020 e del 26.03.2021.
Affermava esser poco credibile dal punto di vista tecnico, il fatto che per realizzare ciascun manufatto fosse necessario un quantitativo di materiale pari a circa due volte e mezzo il peso finale dello stesso.
Quantificava il danno patito da IL facendo riferimento al valore del materiale al momento dell'inadempimento della RI (pari a € 7.70/kg), liquidandolo in € 147.077,70 (€ 7.70 per 19.101 kg). pagina 4 di 9 A tale somma detraeva il valore delle lavorazioni pacificamente eseguite dalla RI, pari a € 136.821,89,
e condannava quindi RI al pagamento in favore di IL della somma di € 11.824,26 (€ 147.077,70 meno € 136.821,89 oltre aggiornamento indice Istat).
Infine, in accoglimento della domanda avanzata dal CO BP, condannava RI al pagamento della somma di € 102.723,00, ritenendo incontestato l'accredito di tale somma alla RI da parte di CO
BP.
Avverso tale sentenza ha proposto appello RI AL sollevando tre motivi di gravame.
1. Con il primo motivo di appello, lamenta che il Tribunale, ha quantificato erroneamente nel 7% il calo del peso del materiale derivante dalla fusione, anziché nella misura del 10%,
Sostiene di non aver mai accettato, né altrimenti concordato, la percentuale del 7%, di non aver mai sottoscritto gli ordini prodotti dalla IL riportanti detta percentuale e che a nulla rilevavano i conteggi allegati in quanto realizzati dal proprio personale di magazzino;
sostiene, inoltre, che la percentuale del 10% era la stessa comunicata da IL alla RE ET (cui si è rivolta successivamente) per la fusione del medesimo materiale, e che dunque ciò confermava il fatto che il calo del materiale era pari al 10% e non al
7%.
Secondo RI, dunque, nessun inadempimento poteva esserle imputato, in quanto considerando:
- una fornitura complessiva di 106.000 kg di materiale;
- il peso totale dei prodotti finiti, pari a 79.000 Kg (da detrarsi);
- la necessità di rifondere il materiale per almeno 2,5 volte, con un calo di fusione pari a complessivi 25.000 kg;
il materiale da restituire alla IL doveva essere pari a 2000 kg, corrispondente al peso delle matarozze finali restituite.
Puntualizza, nel richiedere eventuale c.t.u., sul punto, che “Nessuno, onestamente, poteva immaginarsi che gli stampi poi forniti dalla IL RL per l'esecuzione dei propri prodotti prevedevano così tanto scarto in quanto, ed è vero, al più si può ipotizzare uno “scarto” del 30/40% e non del 200%.”.
2. Con il secondo motivo di appello, impugna la condanna al pagamento della somma di € 11.824,26, in favore di IL.
Lamenta che il Tribunale ha erroneamente tenuto in considerazione, ai fini della quantificazione del danno, il momento del verificarsi dell'inadempimento anziché il prezzo di acquisto del bene.
3. Con il terzo motivo di appello impugna l'accoglimento della domanda subordinata avanzata da CO
BP e la conseguente condanna al pagamento della somma di € 102.723,00; sostiene che, in quanto titolare del relativo credito, risultava essere l'unico soggetto legittimato a richiederne il versamento. pagina 5 di 9 Si costituivano, CO BP e IL, contestando integralmente l'appello avversario e instando per la conferma integrale della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
L'appello proposto da RI è infondato e deve essere integralmente rigettato.
I. Sul primo motivo di gravame.
Non risulta meritevole di accoglimento il primo motivo di appello, avente ad oggetto la quantificazione del calo del peso del materiale derivante dalla fusione.
Le argomentazioni dell'appellante, secondo cui non vi sarebbe agli atti alcun documento rilevante attestante l'avvenuta accettazione della percentuale del 7%, come già rilevato dal Tribunale, risultano prive di pregio, oltre che espressamente smentite dalla documentazione prodotta in atti.
In primo luogo, si osserva che a nulla rileva che i quattro ordini effettuati da IL, che fanno espresso riferimento alla percentuale del 7% in relazione al calo di fusione (docc. 1,2,3,4 fasc. IL), non siano stati controfirmati da RI.
Gli ordini in esame, infatti, non solo sono gli unici documenti attestanti l'avvenuta conclusione del contratto stipulato tra IL e RI (non essendo stato prodotto alcun contratto), ma soprattutto risultano essere gli unici sulla base dei quali il rapporto tra le parti è proseguito in attuazione degli stessi in assenza di contestazioni.
Si può quindi pacificamente affermare che a tali ordini sia stata data piena esecuzione e che, conseguentemente, tutto quanto ivi previsto sia stato integralmente accettato dalle parti per fatti concludenti, indipendentemente dall'avvenuta controfirma.
Deve peraltro aggiungersi che ogni riferimento alla percentuale del 10% risulta smentito dalla stessa documentazione di provenienza della RI.
Il DDT da questa redatto (doc. 35 fasc. IL) indica, sebbene non espressamente, un calo del peso del
7%. In tale documento è infatti riportato, nella prima voce “Peso per Calo”, la cifra di 302,15 e nella prima voce “Peso kg” la cifra di 281,00, ossia esattamente un calo del peso del 7% (e lo stesso calcolo è stato effettuato anche con riferimento alle successive voci).
Appare privo di pregio anche l'ulteriore assunto di parte appellante, secondo cui i conteggi provenienti dalla stessa RI sarebbero irrilevanti in quanto realizzati dal personale di magazzino (cfr. doc. 06 fasc.
IL).
Corretta è infatti la particolare pregnanza di dette comunicazioni messa in luce dal Tribunale, atteso che esse danno conto del fatto che la stessa RI, nel resocontare il materiale presente presso di sé, oltre a fare espresso riferimento alla percentuale del 7% per il calo di fusione, attestava all'epoca la giacenza presso pagina 6 di 9 di sé di 21.303 kg di materiale e 2.000 kg di materozze, effettuando esattamente i medesimi calcoli sulla base dei quali IL ha avanzato la propria domanda in primo grado di giudizio.
Né può sostenersi la loro irrilevanza facendo richiamo alla qualifica di coloro che avrebbero effettuato i conteggi in esame e cioè il personale di magazzino
Fermo restando che le comunicazioni in esame riportano il corpo firma di DE TI Planning &
Purchasing di RI, ossia un professionista il cui ruolo consiste proprio nella gestione e nella pianificazione degli acquisti, RI non ha provveduto in alcun modo a smentire nell'immediato o comunque a rettificare a tempo debito il contenuto della comunicazione o i conteggi allegati, rendendo così inconducente e pretestuosa qualsiasi tipo di contestazione sul punto.
Pertanto, alla luce di quanto unicamente emerso dalla documentazione prodotta in atti, ben si può ritenere per un verso, che le parti abbiano concordato, o altrimenti pacificamente accettato, un calo del peso derivante dalla fusione nella misura del 7% - a nulla rilevando la percentuale successivamente concordata con un'altra impresa dalla committente per la rifusione delle c.d. “materozze” restituite, ben potendo detta scelta dipendere da numerosi e diversi fattori estranei ai fatti qui analizzati;
per altro verso, considerando che quel calo comunque è stato poi effettivo sulla base degli stessi conteggi comunicati da RI.
II. Sul secondo motivo di gravame.
Non merita accoglimento nemmeno il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante sostiene che, ai fini della quantificazione del danno, il Tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione esclusivamente il prezzo di acquisto del bene.
Si osserva, a tal proposito, che il primo giudice ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui, essendo la funzione del risarcimento è quella di mettere il danneggiato nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato in assenza dell'altrui inadempimento, ai fini del relativo calcolo deve tersi in considerazione esclusivamente il valore del materiale al momento dell'inadempimento, a nulla rilevando il prezzo al tempo dell'acquisto.
Deve infatti considerarsi che solamente la mancata restituzione del materiale da trasformare (ossia la condotta in cui si è sostanziato l'inadempimento di RI) ha determinato l'esigenza in capo a IL
(parte non inadempiente) di rivolgersi nuovamente al mercato onde recuperare il medesimo materiale, da far rifondere;
ed è dunque a tale prezzo che deve aversi riguardo ai fini del calcolo del risarcimento del danno per porre il danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato in assenza dell'inadempimento.
Nel caso di specie, il materiale non restituito è rappresentato da pani di bronzo-alluminio costituiti da una lega la cui quotazione è registrata giornalmente sui mercati internazionali;
pertanto, non potendo IL pagina 7 di 9 acquistare a un prezzo diverso da quello indicato, il Tribunale ha fatto corretto riferimento alla somma indicata in tali quotazioni.
III. Sul terzo motivo di gravame.
Deve infine rigettarsi anche l'ultimo motivo di gravame, con cui RI impugna l'accoglimento della domanda di condanna avanzata da CO BP.
Va in primo luogo ribadito che, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, dalla documentazione prodotta in atti, e nello specifico dalle “Richieste di anticipo su crediti verso terzi con cessione del credito” effettuate dall'odierna appellante nei confronti della BA (docc. 3 – 12 CO BP) risulta chiaramente che: RI ha effettuato una vera e propria cessione del credito nei confronti di
CO BP;
detta cessione è stata effettuata pro-solvendo, dovendo la cedente garantire sia l'esistenza dei crediti ceduti, che la solvibilità del debitore.
Alla luce di ciò, deve pertanto concludersi che il Tribunale ha correttamente accolto la domanda svolta in via subordinata dal CO BP nei confronti della RI.
In ogni caso, appare dirimente osservare che nelle richieste di anticipazione sopra menzionate, la RI si era espressamente obbligata a rimborsare “a semplice richiesta l'importo rimasto insoluto (…) indipendentemente dall'incasso dei crediti stessi”.
Pertanto, anche prescindendo dalla natura giuridica dell'operazione intervenuta tra la RI e il CO
BP, quest'ultima ha pieno diritto di rivalersi sull'appellante per il pagamento delle fatture anticipate e rimaste insolute.
Stante tutto quanto sopra esposto, l'appello proposto da RI deve essere pertanto integralmente rigettato.
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente.
Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.001 a € 260.000, essendo il valore della causa pari ad €
136.821,89, con esclusione della fase istruttoria non espletatasi.
Infine, va dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di RI AL degli eredi di AO DO RL in liquidazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da RI AL degli eredi di AO DO RL in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4308/2024, così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2)condanna RI AL degli eredi di AO DO RL in liquidazione alla rifusione delle spese processuale del presente grado di giudizio in favore di IL RL liquidate in € 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3)condanna RI AL degli eredi di AO DO RL in liquidazione alla rifusione delle spese processuale del presente grado di giudizio in favore di CO BP s.p.a. liquidate in € 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di RI AL degli eredi di AO
DO RL in liquidazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 12.03.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Francesco Distefano Alberto Massimo Vigorelli
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