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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/11/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4565/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD AG Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 15/10/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LAURA MELIS ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via G. Pascoli n. 206, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) La casa già familiare, sita in Lucca (LU), Trav. VIII Viale Puccini n. 31, rimarrà assegnata al Sig.
Parte_2
b) La figlia minore rimarrà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la residenza del padre e con esclusiva facoltà di firma da parte di questo in ordine alle autorizzazioni sanitarie ed amministrative nell'interesse della figlia minore, con obbligo del Sig. i informare la Sig.ra , anche per le vie brevi (messaggi sms o whatsapp) Pt_2 Pt_1 sulle necessità della figlia;
c) Relativamente alla frequentazione madre-figlia minore, la Sig.ra continuerà ad esercitare Pt_1 il suo diritto di visita nel rispetto delle esigenze ed impegni scolastici della figlia, convenendo incontri con la stessa ogni quindici giorni nel fine settimana, con preavviso di tre giorni in caso di mancata visita;
1 d) Con riguardo alle festività di Natale, Epifania, Capodanno e Pasqua, continuerà a stare, Per_1 ad anni alterni, dal 24 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro, anche le vacanze pasquali saranno fruite dai genitori ad anni alterni e sempre tenendo conto delle esigenze della figlia minore. Durante l'estate, stante la lontananza e gli impegni lavorativi della madre, questa continuerà a tenere la figlia con sé per 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare con il padre entro il 31 Maggio di ogni anno. Anche il padre trascorrerà un periodo di vacanza estiva con la figlia di 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno. Ciascun genitore sarà obbligato a comunicare all'altro il luogo in cui trascorrerà le vacanze con Per_2
e) Entrambi i genitori comunicheranno tempestivamente eventuali cambiamenti di residenza;
f) La Sig.ra corrisponderà al Sig. a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Pt_1 Pt_2 della figlia , la somma mensile di € 200,00 (duecento,00), a mezzo bonifico bancario al Per_1 seguente Iban: [...], entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
g) Le spese straordinarie, di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale, dovranno essere previamente concordate per iscritto tra i genitori e successivamente documentate dal genitore che anticipa l'esborso e saranno ripartite al 50% tra i genitori medesimi;
h) L'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dal Sig. Parte_2
i) I ricorrenti confermano l'autorizzazione al rilascio del passaporto sia per motivi turistici che di lavoro, anche nei confronti della figlia minore». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Sukth - Durazzo (Albania) il 21/8/2015, dal quale è nata la figlia minore (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
(ALBANIA) in data 21/8/2015, debitamente trascritto nel Registro Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Castiglione del Lago (PG) all'Atto Numero 2, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2024; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione del Lago (PG) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore
RD AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD AG Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 15/10/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LAURA MELIS ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via G. Pascoli n. 206, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) La casa già familiare, sita in Lucca (LU), Trav. VIII Viale Puccini n. 31, rimarrà assegnata al Sig.
Parte_2
b) La figlia minore rimarrà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la residenza del padre e con esclusiva facoltà di firma da parte di questo in ordine alle autorizzazioni sanitarie ed amministrative nell'interesse della figlia minore, con obbligo del Sig. i informare la Sig.ra , anche per le vie brevi (messaggi sms o whatsapp) Pt_2 Pt_1 sulle necessità della figlia;
c) Relativamente alla frequentazione madre-figlia minore, la Sig.ra continuerà ad esercitare Pt_1 il suo diritto di visita nel rispetto delle esigenze ed impegni scolastici della figlia, convenendo incontri con la stessa ogni quindici giorni nel fine settimana, con preavviso di tre giorni in caso di mancata visita;
1 d) Con riguardo alle festività di Natale, Epifania, Capodanno e Pasqua, continuerà a stare, Per_1 ad anni alterni, dal 24 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro, anche le vacanze pasquali saranno fruite dai genitori ad anni alterni e sempre tenendo conto delle esigenze della figlia minore. Durante l'estate, stante la lontananza e gli impegni lavorativi della madre, questa continuerà a tenere la figlia con sé per 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare con il padre entro il 31 Maggio di ogni anno. Anche il padre trascorrerà un periodo di vacanza estiva con la figlia di 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno. Ciascun genitore sarà obbligato a comunicare all'altro il luogo in cui trascorrerà le vacanze con Per_2
e) Entrambi i genitori comunicheranno tempestivamente eventuali cambiamenti di residenza;
f) La Sig.ra corrisponderà al Sig. a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Pt_1 Pt_2 della figlia , la somma mensile di € 200,00 (duecento,00), a mezzo bonifico bancario al Per_1 seguente Iban: [...], entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
g) Le spese straordinarie, di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale, dovranno essere previamente concordate per iscritto tra i genitori e successivamente documentate dal genitore che anticipa l'esborso e saranno ripartite al 50% tra i genitori medesimi;
h) L'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dal Sig. Parte_2
i) I ricorrenti confermano l'autorizzazione al rilascio del passaporto sia per motivi turistici che di lavoro, anche nei confronti della figlia minore». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Sukth - Durazzo (Albania) il 21/8/2015, dal quale è nata la figlia minore (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
(ALBANIA) in data 21/8/2015, debitamente trascritto nel Registro Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Castiglione del Lago (PG) all'Atto Numero 2, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2024; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione del Lago (PG) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore
RD AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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