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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 26.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.7707/2024 promossa da:
C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla Parte_1 C.F._1
Via Lucento n. 130 rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia De Simone del foro di Benevento con studio in San Giorgio del Sannio alla via San Francesco n. 58. ricorrente contro già con sede in Firenze, Viale Belfiore 26, c.f. Controparte_1 Controparte_1
, in persona del suo Amministratore Delegato , rappresentata e difesa P.IVA_1 Controparte_2 dall'avv. Francesco Gambi (c.f. ). C.F._2
resistente
OGGETTO: mutuo, interessi usurari.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciare: a. in via principale, accertare e dichiarare l'usura “ab origine” e conseguentemente condannare la resistente alla ripetizione degli interessi usurari illegittimamente corrisposti, pari ad euro 17.596,67 e non sono altresì dovuti interessi sulle rate future;
b. condannare, altresì la convenuta al risarcimento dei danni derivati dall'evento de quo nella misura che sarà determinata in corso di causa e relativamente alla quale se ne chiede sin da ora una liquidazione in via equitativa;
1 c. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: IN TESI:
− respingere le domanda proposte da
contro
Parte_1 CP_1 CP_1
IN IPOTESI (salvo gravame):
− nella non creduta ipotesi di un credito di verso Parte_1 Controparte_1 dichiarare la compensazione con la corrispondente quota capitale dovuta da medesima Pt_1
a
[...] Controparte_1
IN OGNI CASO:
− con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 29.04.2024 chiedeva la condanna della Parte_1 CP_1 al pagamento della somma di € 17.596,67 per la ripetizione degli interessi usurari
[...] illegittimamente corrisposti ai sensi dell'art. 1815 c. 2 cc, previo accertamento dell'usurarietà originaria del contratto di finanziamento n. 20220531080172 del 08.12.2020 derivante dal superamento della soglia prevista per il tasso effettivo globale, il quale, calcolato includendovi i costi della polizza assicurativa è pari al 11,97%, a fronte di un teg indicato nel contratto senza inclusione dei costi assicurativi pari al 15,1875%. Chiedeva inoltre la condanna della al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta illecita della Controparte_1 CP_1 la quale, violando il canone di buona fede nell'esecuzione del contratto, avrebbe integrato gli estremi dell'inadempimento contrattuale. Nella fattispecie in esame, va considerato che il tasso soglia previsto nel IV trim. 2020 per i contratti di credito finalizzato risulta essere il 15,1875%. Il tasso di interesse considerato ai fini della verifica del Teg è quello contrattuale pari al 11,97%, esaminate anche le spese iniziali come le spese di gestione pratica, nonché, le spese sostenute per le polizze assicurative “incendio e furto “e le spese per addebito. Ai fini della valutazione della natura usuraria del contratto di finanziamento, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. Peraltro, la stipulazione delle polizze giova di per sé stessa al finanziatore, perché aumenta l'arco delle «garanzie» ovvero delle «cautele» poste a presidio della sicurezza del rientro, secondo il riferimento normativo proposto dalla norma dell'art. 1179 c.c.
6. Tuttavia, è' bene evidenziare che né dalle condizioni contrattuali né dalle condizioni generali della polizza “ , è possibile evincere la quota esatta del premio assicurativo Parte_2 inerente la copertura “Furto e Incendio”, né vi è possibilità alcuna di scorporare la quota di premio imputabile al solo rischio furto-incendio rispetto alle altre tipologie di rischio
2 contemplate. Si tratta, in realtà, di contratto predisposto in serie, sin dalla sua formazione unitario con clausole contrattuali opache, e non può che trovare applicazione l'art. 1370 c.c. Ne consegue che il premio corrisposto per la polizza deve essere computato per intero nel calcolo del TEG e rilevare ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del finanziamento. Il Teg ricalcolato risulta essere il 20,72% che risulta essere maggiore della soglia del 15,188%. Il ricalcolo del TEG è stato altresì effettuato considerando unitamente ai costi contrattuali le spese della pratica e le spese di incasso rata ma anche le sole provvigioni percepite dall'intermediario del credito per il collocamento della polizza assicurativa “ , in quanto, le provvigioni Parte_2 incamerate da quest'ultimo possono ritenersi compatibili con quanto prescritto dall'art.644 c.p. e cioè… “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” secondo il principio della onnicomprensività.
2. Costituendosi in giudizio, la ha contestato l'esistenza dell'usura Controparte_1 sostenendo che la polizza non è affatto “connessa” al finanziamento. Ai sensi Parte_2 dell'art. 644 c.p. rilevano i costi “collegati alla erogazione del credito” ma, l'assicurazione di cui si controverte non è connessa al finanziamento, in quanto non è tesa ad “assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore”. Lo stesso contratto sottoscritto dal ricorrente a qualificare il costo assicurativo come “facoltativo” e “non connesso al credito”, proprio in quanto l'assicurazione riguarda rischi del soggetto finanziato del tutto estranei alla concessione del credito come previsto dalle Istruzioni di Banca d'Italia del 2016 ex l. 108/2016 , sono incluse nel calcolo del T.E.G.: “… le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito … e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, - anche nel caso in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore”. La copertura incendio e furto compresa nella polizza Valore Sereno Plus non è certo quella sopra citata dalle istruzioni Bankitalia 2016, in quanto queste si riferiscono oltre all'assicurazione sul credito alle altre assicurazioni tese “... a tutelare altrimenti i diritti del creditore …”, riferendosi quindi alle polizze furto e incendio connesse al credito concesso. La spesa per copertura incendio e furto nella fattispecie però non riguarda il credito concesso o i diritti del creditore ma fa riferimento alla copertura di rischi che riguardano esclusivamente il finanziato ed estranei al credito concesso. La copertura del rischio incendio/furto incide sul premio complessivo dell'assicurazione per il 7,10 %, quindi il costo della copertura furto/incendio è pari ad € 439,63. Calcolando il t.e.g. con tale onere assicurativo si perviene alla percentuale del 13,49 % ben inferiore al tasso soglia del 15,188 %.
3. Con ordinanza del 11.10.2024 il giudice istruttore esaminate le istanze istruttorie proposte dalle parti, atteso il carattere essenzialmente in diritto della vertenza e l'assenza di mezzi istruttori proposti fissava udienza ex art.281 sexies cpc per il giorno 26.11.2024.
3 All'udienza del 26.11.2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma cpc.
4. Il ricorso deve essere accolto. La tesi dell'inclusione nel calcolo del Tasso Effettivo Globale c.d. teg delle spese assicurative sostenuta dal ricorrente, per le ragioni che si espongono, va accolta. Dirimente è, a tal proposito, l'art. 644, co. 4, c.p., il quale statuisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. È indubbio, stante il senso letterale e giuridico delle parole utilizzate dal legislatore, che i costi assicurativi non possano essere inclusi tra quelli afferenti alle imposte e tasse e che, all'opposto, debbano essere ricompresi tra le altre spese, a qualunque titolo, sostenute. Parte resistente eccepisce l'esistenza delle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto che non includevano i costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG. Innanzitutto, si rileva che le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare come debba essere conteggiato il TEG ma hanno come fine quello di rilevare il tasso effettivo globale medio, c.d. TEGM, applicato per operazioni omogenee e sulla base del quale, il Ministero CP_1 pagina 4 di 7 dell'Economia e delle Finanze, trimestralmente emana un decreto ove viene indicato, appunto, il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura. A ciò si aggiunga che le Istruzioni della Banca d'Italia non hanno alcuna efficacia precettiva nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato al singolo caso di specie. Esse, infatti, non solo non sono finalizzate a stabilire il TEG ma non potrebbero comunque neppure derogare le disposizioni normative primarie e, in specie, la prescrizione di cui all'art. 644 c.p., la quale impone come già detto, in applicazione del principio di onnicomprensività, di includere tutti i costi sostenuti dal mutuatario/finanziato. Da ciò ne consegue, dunque, che la comparazione ai fini dell'accertamento del tasso soglia non deve essere effettuata tra il TEG e il TEGM rilevato dalla Banca d'Italia, bensì fra il TEG e il tasso soglia fissato per il periodo in esame. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi più volte sul punto, non ha mancato di sottolineare che “le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo” (Cass. Pen., Sez. II, sent. 46669/2011). Ed ancora “le rilevazioni della Banca d'Italia hanno lo scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tenere conto al fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 c.p.” (Cass. Civ., Sez. II, sent. 17466/2020). Alla luce della portata esaustiva del disposto di cui all'art. 644 c.p. deve escludersi che le Istruzioni della Banca d'Italia possano derogare la fonte di normazione primaria (Corte di Appello di Torino, sent. n. 22/2021 pubbl. il 12/01/2021). In ordine alla questione dell'omogeneità dei termini di raffronto, sulla base dell'impianto sistemico delineato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 19597 del 18/9/2020, è possibile trarre i seguenti principi: i) nel TEG devono essere inclusi tutti i costi nel rispetto del principio di onnicomprensività di cui all'art. 644 c.p.;
4 ii) qualora il TEGM, e quindi il tasso soglia, non includa tutti i costi è compito del Giudice addivenire ad una risoluzione del problema;
tali sono i casi in cui non si hanno a disposizione dati statistici per i costi non riportati nel TEGM come lo è stato per gli interessi moratori;
iii) per le CMS e per gli interessi moratori, tale omogeneità è facilmente risolvibile, dovendosi procedere aggiungendo ai TEGM rilevati i tassi medi delle CMS e degli interessi di mora rilevati separatamente e, quindi, al di fuori del TEGM;
iv) ove, comunque, l'operazione di adeguamento del tasso soglia non possa essere compiuta il principio di onnicomprensività e di tutela del finanziato è prevalente rispetto a quello di omogeneità. La Corte di Cassazione, parimenti, ha statuito che nella determinazione degli interessi usurari deve tenersi conto di tutti i costi sostenuti “ciò perché, nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate” (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 22458 del 24/9/2018 nonché, e nello stesso senso, Trib. di Torino, Sez. I, dott.ssa Vitrò ord. del 27/02/2023 - RG 12617/2022; Trib. di Torino, Sez. I, dott. Martinat ord. del 20/7/2021 - RG 7638/2021; Trib. di Torino, Sez. I, dott. La Manna ord. del 14/9/2020 - RG 2584/2020). Alla luce di quanto rilevato non vi sono ragioni per potere registrar il contrasto sollevato dall'intermediario. Anzi, e all'opposto, il ragionamento logico-giuridico rispondente al dettato normativo e al già menzionato principio di onnicomprensività impone di dover includere, ai fini del calcolo del TEG, anche le spese assicurative. L'eccezione sollevata dalla resistente va dunque rigettata.
5. Si osserva, quindi, che includendo i costi assicurativi nel calcolo del TEG il tasso soglia del 15,1875% viene superato. Da ciò ne deriva che il contratto in esame ha un contenuto usurario e che, in applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., è nulla la clausola con la quale sono stati convenuti detti interessi. Il contratto, infatti, da oneroso si trasforma in gratuito con conseguente azzeramento di ogni remunerazione a qualsiasi titolo corrisposta dal mutuatario/finanziato. La disposizione normativa richiamata, che deve essere interpretata alla luce del complessivo articolato normativo di cui alla l. 108/1996 con la quale sono stati modificati l'art. 644 c.p. e l'art. 1815 c.c., reca quale effetto l'applicazione della sanzione civilistica che impone la sola restituzione del capitale. Alla luce della gratuità del contratto di finanziamento, deve essere condannata a restituire gli interessi percepiti e le spese di accensione sostenute dal cliente, ivi comprese quelle afferenti alla stipula della polizza assicurativa. Tali oneri ammontano a complessivi € 17.596,67 oltre interessi come indicato dal ricorrente. Si ribadisce a tal proposito che l'intermediario finanziario non ha espletato alcuna propria consulenza tecnica concentrando le proprie difese sulla questione dei costi da includere nel TEG. Al più, come si evince dalla comparsa di costituzione e risposta in atti, ha statuito che dall'importo indicato dalla ricorrente, giusto il richiamo dell'art. 1815, co. 2, c.c., l'applicazione della sanzione civilistica deve essere interpretata restrittivamente comportando la restituzione dei soli interessi ed escludendo, invece, la ripetizione, in favore del mutuatario/finanziato, di tutti gli altri oneri ivi comprese le spese assicurative. Si osserva, all'opposto, che la disposizione civilistica deve essere interpretata alla luce del sistema normativo tout court inteso e, soprattutto, alla luce dell'art. 644 c.p. il
5 quale, ai fini del calcolo degli interessi, positivizza l'esclusione delle sole spese sostenute per imposte e tasse. Da ciò ne deriva a contrario che se negli interessi usurari sono accertate tutte le somme che il finanziato ha corrisposto in ragione del credito, ivi comprese quelle assicurative, devono essere restituite. Si veda a tal proposito la giurisprudenza registratasi sul punto la quale statuisce che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p. […]. La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva” (Corte di Appello di Torino, Sez. I, sent. del 30/10/2020). Da quanto evidenziato ne deriva, dunque, che la declaratoria di gratuità del contratto usurario reca, quale logico effetto, la restituzione di tutti gli emolumenti che il mutuante/finanziato ha corrisposto alla Sulla somma indicata CP_1 inoltre, come richiesti, devono essere calcolati anche gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co.1.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo la prevalente soccombenza, a valori minimi del pertinente scaglione di riferimento, considerate la serialità della controversia, la forma semplificata del rito, secondo la scelta di parte ricorrente, l'assenza d'istruttoria, la decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc, senza deposito di scritti conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso e condanna a restituire a l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 17.596,67, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
2) condanna la al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in € 2.540, oltre spese generali IVA e CPA, da distrarsi in favore del legale, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino, il 16/01/2025.
Il Giudice
Dott. Bruno Conca
6
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 26.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.7707/2024 promossa da:
C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla Parte_1 C.F._1
Via Lucento n. 130 rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia De Simone del foro di Benevento con studio in San Giorgio del Sannio alla via San Francesco n. 58. ricorrente contro già con sede in Firenze, Viale Belfiore 26, c.f. Controparte_1 Controparte_1
, in persona del suo Amministratore Delegato , rappresentata e difesa P.IVA_1 Controparte_2 dall'avv. Francesco Gambi (c.f. ). C.F._2
resistente
OGGETTO: mutuo, interessi usurari.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciare: a. in via principale, accertare e dichiarare l'usura “ab origine” e conseguentemente condannare la resistente alla ripetizione degli interessi usurari illegittimamente corrisposti, pari ad euro 17.596,67 e non sono altresì dovuti interessi sulle rate future;
b. condannare, altresì la convenuta al risarcimento dei danni derivati dall'evento de quo nella misura che sarà determinata in corso di causa e relativamente alla quale se ne chiede sin da ora una liquidazione in via equitativa;
1 c. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: IN TESI:
− respingere le domanda proposte da
contro
Parte_1 CP_1 CP_1
IN IPOTESI (salvo gravame):
− nella non creduta ipotesi di un credito di verso Parte_1 Controparte_1 dichiarare la compensazione con la corrispondente quota capitale dovuta da medesima Pt_1
a
[...] Controparte_1
IN OGNI CASO:
− con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 29.04.2024 chiedeva la condanna della Parte_1 CP_1 al pagamento della somma di € 17.596,67 per la ripetizione degli interessi usurari
[...] illegittimamente corrisposti ai sensi dell'art. 1815 c. 2 cc, previo accertamento dell'usurarietà originaria del contratto di finanziamento n. 20220531080172 del 08.12.2020 derivante dal superamento della soglia prevista per il tasso effettivo globale, il quale, calcolato includendovi i costi della polizza assicurativa è pari al 11,97%, a fronte di un teg indicato nel contratto senza inclusione dei costi assicurativi pari al 15,1875%. Chiedeva inoltre la condanna della al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta illecita della Controparte_1 CP_1 la quale, violando il canone di buona fede nell'esecuzione del contratto, avrebbe integrato gli estremi dell'inadempimento contrattuale. Nella fattispecie in esame, va considerato che il tasso soglia previsto nel IV trim. 2020 per i contratti di credito finalizzato risulta essere il 15,1875%. Il tasso di interesse considerato ai fini della verifica del Teg è quello contrattuale pari al 11,97%, esaminate anche le spese iniziali come le spese di gestione pratica, nonché, le spese sostenute per le polizze assicurative “incendio e furto “e le spese per addebito. Ai fini della valutazione della natura usuraria del contratto di finanziamento, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. Peraltro, la stipulazione delle polizze giova di per sé stessa al finanziatore, perché aumenta l'arco delle «garanzie» ovvero delle «cautele» poste a presidio della sicurezza del rientro, secondo il riferimento normativo proposto dalla norma dell'art. 1179 c.c.
6. Tuttavia, è' bene evidenziare che né dalle condizioni contrattuali né dalle condizioni generali della polizza “ , è possibile evincere la quota esatta del premio assicurativo Parte_2 inerente la copertura “Furto e Incendio”, né vi è possibilità alcuna di scorporare la quota di premio imputabile al solo rischio furto-incendio rispetto alle altre tipologie di rischio
2 contemplate. Si tratta, in realtà, di contratto predisposto in serie, sin dalla sua formazione unitario con clausole contrattuali opache, e non può che trovare applicazione l'art. 1370 c.c. Ne consegue che il premio corrisposto per la polizza deve essere computato per intero nel calcolo del TEG e rilevare ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del finanziamento. Il Teg ricalcolato risulta essere il 20,72% che risulta essere maggiore della soglia del 15,188%. Il ricalcolo del TEG è stato altresì effettuato considerando unitamente ai costi contrattuali le spese della pratica e le spese di incasso rata ma anche le sole provvigioni percepite dall'intermediario del credito per il collocamento della polizza assicurativa “ , in quanto, le provvigioni Parte_2 incamerate da quest'ultimo possono ritenersi compatibili con quanto prescritto dall'art.644 c.p. e cioè… “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” secondo il principio della onnicomprensività.
2. Costituendosi in giudizio, la ha contestato l'esistenza dell'usura Controparte_1 sostenendo che la polizza non è affatto “connessa” al finanziamento. Ai sensi Parte_2 dell'art. 644 c.p. rilevano i costi “collegati alla erogazione del credito” ma, l'assicurazione di cui si controverte non è connessa al finanziamento, in quanto non è tesa ad “assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore”. Lo stesso contratto sottoscritto dal ricorrente a qualificare il costo assicurativo come “facoltativo” e “non connesso al credito”, proprio in quanto l'assicurazione riguarda rischi del soggetto finanziato del tutto estranei alla concessione del credito come previsto dalle Istruzioni di Banca d'Italia del 2016 ex l. 108/2016 , sono incluse nel calcolo del T.E.G.: “… le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito … e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, - anche nel caso in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore”. La copertura incendio e furto compresa nella polizza Valore Sereno Plus non è certo quella sopra citata dalle istruzioni Bankitalia 2016, in quanto queste si riferiscono oltre all'assicurazione sul credito alle altre assicurazioni tese “... a tutelare altrimenti i diritti del creditore …”, riferendosi quindi alle polizze furto e incendio connesse al credito concesso. La spesa per copertura incendio e furto nella fattispecie però non riguarda il credito concesso o i diritti del creditore ma fa riferimento alla copertura di rischi che riguardano esclusivamente il finanziato ed estranei al credito concesso. La copertura del rischio incendio/furto incide sul premio complessivo dell'assicurazione per il 7,10 %, quindi il costo della copertura furto/incendio è pari ad € 439,63. Calcolando il t.e.g. con tale onere assicurativo si perviene alla percentuale del 13,49 % ben inferiore al tasso soglia del 15,188 %.
3. Con ordinanza del 11.10.2024 il giudice istruttore esaminate le istanze istruttorie proposte dalle parti, atteso il carattere essenzialmente in diritto della vertenza e l'assenza di mezzi istruttori proposti fissava udienza ex art.281 sexies cpc per il giorno 26.11.2024.
3 All'udienza del 26.11.2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma cpc.
4. Il ricorso deve essere accolto. La tesi dell'inclusione nel calcolo del Tasso Effettivo Globale c.d. teg delle spese assicurative sostenuta dal ricorrente, per le ragioni che si espongono, va accolta. Dirimente è, a tal proposito, l'art. 644, co. 4, c.p., il quale statuisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. È indubbio, stante il senso letterale e giuridico delle parole utilizzate dal legislatore, che i costi assicurativi non possano essere inclusi tra quelli afferenti alle imposte e tasse e che, all'opposto, debbano essere ricompresi tra le altre spese, a qualunque titolo, sostenute. Parte resistente eccepisce l'esistenza delle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto che non includevano i costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG. Innanzitutto, si rileva che le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare come debba essere conteggiato il TEG ma hanno come fine quello di rilevare il tasso effettivo globale medio, c.d. TEGM, applicato per operazioni omogenee e sulla base del quale, il Ministero CP_1 pagina 4 di 7 dell'Economia e delle Finanze, trimestralmente emana un decreto ove viene indicato, appunto, il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura. A ciò si aggiunga che le Istruzioni della Banca d'Italia non hanno alcuna efficacia precettiva nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato al singolo caso di specie. Esse, infatti, non solo non sono finalizzate a stabilire il TEG ma non potrebbero comunque neppure derogare le disposizioni normative primarie e, in specie, la prescrizione di cui all'art. 644 c.p., la quale impone come già detto, in applicazione del principio di onnicomprensività, di includere tutti i costi sostenuti dal mutuatario/finanziato. Da ciò ne consegue, dunque, che la comparazione ai fini dell'accertamento del tasso soglia non deve essere effettuata tra il TEG e il TEGM rilevato dalla Banca d'Italia, bensì fra il TEG e il tasso soglia fissato per il periodo in esame. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi più volte sul punto, non ha mancato di sottolineare che “le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo” (Cass. Pen., Sez. II, sent. 46669/2011). Ed ancora “le rilevazioni della Banca d'Italia hanno lo scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tenere conto al fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 c.p.” (Cass. Civ., Sez. II, sent. 17466/2020). Alla luce della portata esaustiva del disposto di cui all'art. 644 c.p. deve escludersi che le Istruzioni della Banca d'Italia possano derogare la fonte di normazione primaria (Corte di Appello di Torino, sent. n. 22/2021 pubbl. il 12/01/2021). In ordine alla questione dell'omogeneità dei termini di raffronto, sulla base dell'impianto sistemico delineato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 19597 del 18/9/2020, è possibile trarre i seguenti principi: i) nel TEG devono essere inclusi tutti i costi nel rispetto del principio di onnicomprensività di cui all'art. 644 c.p.;
4 ii) qualora il TEGM, e quindi il tasso soglia, non includa tutti i costi è compito del Giudice addivenire ad una risoluzione del problema;
tali sono i casi in cui non si hanno a disposizione dati statistici per i costi non riportati nel TEGM come lo è stato per gli interessi moratori;
iii) per le CMS e per gli interessi moratori, tale omogeneità è facilmente risolvibile, dovendosi procedere aggiungendo ai TEGM rilevati i tassi medi delle CMS e degli interessi di mora rilevati separatamente e, quindi, al di fuori del TEGM;
iv) ove, comunque, l'operazione di adeguamento del tasso soglia non possa essere compiuta il principio di onnicomprensività e di tutela del finanziato è prevalente rispetto a quello di omogeneità. La Corte di Cassazione, parimenti, ha statuito che nella determinazione degli interessi usurari deve tenersi conto di tutti i costi sostenuti “ciò perché, nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate” (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 22458 del 24/9/2018 nonché, e nello stesso senso, Trib. di Torino, Sez. I, dott.ssa Vitrò ord. del 27/02/2023 - RG 12617/2022; Trib. di Torino, Sez. I, dott. Martinat ord. del 20/7/2021 - RG 7638/2021; Trib. di Torino, Sez. I, dott. La Manna ord. del 14/9/2020 - RG 2584/2020). Alla luce di quanto rilevato non vi sono ragioni per potere registrar il contrasto sollevato dall'intermediario. Anzi, e all'opposto, il ragionamento logico-giuridico rispondente al dettato normativo e al già menzionato principio di onnicomprensività impone di dover includere, ai fini del calcolo del TEG, anche le spese assicurative. L'eccezione sollevata dalla resistente va dunque rigettata.
5. Si osserva, quindi, che includendo i costi assicurativi nel calcolo del TEG il tasso soglia del 15,1875% viene superato. Da ciò ne deriva che il contratto in esame ha un contenuto usurario e che, in applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., è nulla la clausola con la quale sono stati convenuti detti interessi. Il contratto, infatti, da oneroso si trasforma in gratuito con conseguente azzeramento di ogni remunerazione a qualsiasi titolo corrisposta dal mutuatario/finanziato. La disposizione normativa richiamata, che deve essere interpretata alla luce del complessivo articolato normativo di cui alla l. 108/1996 con la quale sono stati modificati l'art. 644 c.p. e l'art. 1815 c.c., reca quale effetto l'applicazione della sanzione civilistica che impone la sola restituzione del capitale. Alla luce della gratuità del contratto di finanziamento, deve essere condannata a restituire gli interessi percepiti e le spese di accensione sostenute dal cliente, ivi comprese quelle afferenti alla stipula della polizza assicurativa. Tali oneri ammontano a complessivi € 17.596,67 oltre interessi come indicato dal ricorrente. Si ribadisce a tal proposito che l'intermediario finanziario non ha espletato alcuna propria consulenza tecnica concentrando le proprie difese sulla questione dei costi da includere nel TEG. Al più, come si evince dalla comparsa di costituzione e risposta in atti, ha statuito che dall'importo indicato dalla ricorrente, giusto il richiamo dell'art. 1815, co. 2, c.c., l'applicazione della sanzione civilistica deve essere interpretata restrittivamente comportando la restituzione dei soli interessi ed escludendo, invece, la ripetizione, in favore del mutuatario/finanziato, di tutti gli altri oneri ivi comprese le spese assicurative. Si osserva, all'opposto, che la disposizione civilistica deve essere interpretata alla luce del sistema normativo tout court inteso e, soprattutto, alla luce dell'art. 644 c.p. il
5 quale, ai fini del calcolo degli interessi, positivizza l'esclusione delle sole spese sostenute per imposte e tasse. Da ciò ne deriva a contrario che se negli interessi usurari sono accertate tutte le somme che il finanziato ha corrisposto in ragione del credito, ivi comprese quelle assicurative, devono essere restituite. Si veda a tal proposito la giurisprudenza registratasi sul punto la quale statuisce che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p. […]. La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva” (Corte di Appello di Torino, Sez. I, sent. del 30/10/2020). Da quanto evidenziato ne deriva, dunque, che la declaratoria di gratuità del contratto usurario reca, quale logico effetto, la restituzione di tutti gli emolumenti che il mutuante/finanziato ha corrisposto alla Sulla somma indicata CP_1 inoltre, come richiesti, devono essere calcolati anche gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co.1.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo la prevalente soccombenza, a valori minimi del pertinente scaglione di riferimento, considerate la serialità della controversia, la forma semplificata del rito, secondo la scelta di parte ricorrente, l'assenza d'istruttoria, la decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc, senza deposito di scritti conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso e condanna a restituire a l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 17.596,67, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
2) condanna la al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in € 2.540, oltre spese generali IVA e CPA, da distrarsi in favore del legale, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino, il 16/01/2025.
Il Giudice
Dott. Bruno Conca
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