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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/11/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., Dott. AN IA, all'esito dell'udienza del
21/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.3526/2021 R.G., promossa da: Parte 1 nata a [...] il [...] e residente in Tortorici via Stradale S. Nagra elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo n.5, presso e n° 35 cf: C.F. 1 و
nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte 1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indennità di malattia;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 08/10/2021, premetteva:
- che la ricorrente, bracciante agricola, regolarmente iscritta negli elenchi nominativi anagrafici per gli anni 2019/2020 essendo stata ammalata dal 07/01/2020 al 10/02/2020 e dal 21/02/2020 al
21/03/2020 ha richiesto all' CP_1 di Messina, la corresponsione della relativa indennità di malattia, allegandovi la relativa certificazione medica;
- che l'CP_1 non ha ottemperato nei termini di legge a quanto dovuto;
- che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto dal competente Comitato
Provinciale CP_1, tramite il patronato CP_2 ei successivi solleciti.
Pertanto, ha adito il giudice per ottenere il riconoscimento della relativa indennità, disciplinata dall'art. 5, co. 6, d.l. n. 463/83, convertito nella 1. n. 638/83, a mente del quale "I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia".
Presupposto fondamentale, ai fini del chiesto riconoscimento, è dunque (anche) l'aver prestato nell'anno precedente - attività lavorativa per il numero di giornate indicato (n.51), da comprovarsi essenzialmente tramite l'iscrizione nelle liste all'uopo istituite, che peraltro non assume la veste di prova legale circa la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività.
.CP si costituiva, contestando le pretese avverse, chiedendone il rigetto, chiedeva la riunione con L'
il procedimento RGN 2577/2021, pendente davanti ad altro giudicante.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta, nonché con la sentenza n.1152/2025, emessa dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 2162/2021, a cui è stato riunito il procedimento RGN 2577/2021, ed all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente si rileva che non può disporsi la riunione con il procedimento RGN 2577/2021, atteso che, alla data odierna si è appreso che detto procedimento risulta riunito con il procedimento
RGN 2162/2021, ed è stato definito con sentenza n.1152/2025.
Non sussistono problemi di decadenza, nemmeno ex art. 22 D.L. n. 7/1970, risultano dagli atti che il presente ricorso è stato proposto anche, entro il termine annuale di decadenza, previsto dall'art. 6, CP ultimo comma, della L. 138/1943, in quanto il ricorso amministrativo è del 29/12/2020, Prot. n.
1968683, ed il presente ricorso è stato depositato in data 08/10/2021.
Passando a scrutinare il merito, la domanda è meritevole di accoglimento.
La normativa che regola la materia ha, infatti, consentito alla giurisprudenza di sancire il principio generale dell'allocazione in capo al lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti costituitivi del diritto all'invocata prestazione: “in materia di assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura, presupposto indispensabile per l'iscrizione negli elenchi nominativi e quindi per l'instaurazione del rapporto assicurativo è lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge deve esser fornita dall'interessato" (Cass. n. 3820/99).
In questo senso, anche in assenza della documentazione afferente l'iscrizione suddetta, “È, tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi" (art. 4, co. 4, d. lgs. It. n. 212/46).
Ne deriva, in definitiva, che il lavoratore, ove non sia in grado di esibire la certificazione amministrativa, deve comunque comprovare (quantomeno) il proprio diritto all'iscrizione - e quindi dei requisiti che ne stanno alla base - mediante l'apposito certificato sostitutivo, come espresso in termini ancora più espliciti dall'ultima parte della massima secondo cui “ai fini della possibilità per un bracciante agricolo di beneficiare dell'indennità di malattia, è necessario che egli sia iscritto nell'elenco nominativo annuale o trimestrale, di cui all'art. 4 d. lg. lt. 9 aprile 1946 n. 212 (da integrare con le disposizione del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modificazioni nella 1. 11 marzo
1970 n. 83, prevedente che l'efficacia annuale degli elenchi principali coincide con l'anno solare), anteriore alla malattia, poiché il momento iniziale dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi coincide con la data iniziale del periodo successivo a quello (annuale o trimestrale) in cui si sono concretizzati gli elementi sostanziali e formali che producono l'effetto assicurativo (mentre, in difetto di pubblicazione dell'elenco, per la prova del numero minimo di giornate lavorative soccorre il certificato rilasciato ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del d.
1. lt. n. 212 del 1946)" (Cass. n.
13553/04).
Ora, nella dedotta fattispecie, con la sentenza n.1152/2025, emessa da altro giudicante del Tribunale di Patti nel procedimento RGN 2162/2021, a cui è stato riunito il procedimento RGN 2577/2021, con la quale è stato riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2019 e per n.102 giornate, la ricorrente ha dato prova di avere maturato le giornate necessarie ai fini dell'ottenimento della prestazione richiesta.
Infatti, l'accertamento sul diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001
n. 6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre
1986 n. 6991).
Il ricorso da dunque accolto, per le motivazioni appena esposte, con la condanna dell'CP 1 a riconoscere la pretesa della ricorrente, oltre gli interessi legali dalla maturazione sino al saldo.
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria delle somme, a ciò ostando la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 16, co. 6, 1. n. 412/91 e 22, co. 36, 1. n. 724/94, nell'interpretazione pacificamente fornita dalla giurisprudenza, a mente della quale "il cumulo di interessi e di rivalutazione è possibile solo fino al 31 dicembre 1991, mentre dall'1 gennaio 1992 la rivalutazione monetaria va accordata solo nella misura in cui l'inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti previdenziali, divisato dall'art. 16 comma 6, 1. 30 dicembre 1991 n. 412, a decorrere dall'1 gennaio 1992” (Cons. Stato, n. 1715/09): nella fattispecie in esame tale presupposto non è stato nemmeno allegato dalla parte che ne ha invocato l'applicazione.
Le spese del giudizio, vanno compensate per metà, atteso l'identità del presente giudizio con quello conclusosi con la sentenza n.1152/2025, pendente tra le stesse parti, e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro l' CP 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto, condanna l'CP_1 a corrispondere alla ricorrente, Parte 1 "
l'indennità economica di malattia per il periodo dal 07/01/2020 al 10/02/2020 e dal 21/02/2020 al
21/03/2020, con gli interessi legali dalla maturazione sino al saldo;
3)Condanna l'CP_1 alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida, già parzialmente compensati, in Euro 800,00, per compenso, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 21/11/2025.
Il Giudice on.
AN IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., Dott. AN IA, all'esito dell'udienza del
21/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.3526/2021 R.G., promossa da: Parte 1 nata a [...] il [...] e residente in Tortorici via Stradale S. Nagra elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo n.5, presso e n° 35 cf: C.F. 1 و
nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte 1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indennità di malattia;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 08/10/2021, premetteva:
- che la ricorrente, bracciante agricola, regolarmente iscritta negli elenchi nominativi anagrafici per gli anni 2019/2020 essendo stata ammalata dal 07/01/2020 al 10/02/2020 e dal 21/02/2020 al
21/03/2020 ha richiesto all' CP_1 di Messina, la corresponsione della relativa indennità di malattia, allegandovi la relativa certificazione medica;
- che l'CP_1 non ha ottemperato nei termini di legge a quanto dovuto;
- che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto dal competente Comitato
Provinciale CP_1, tramite il patronato CP_2 ei successivi solleciti.
Pertanto, ha adito il giudice per ottenere il riconoscimento della relativa indennità, disciplinata dall'art. 5, co. 6, d.l. n. 463/83, convertito nella 1. n. 638/83, a mente del quale "I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia".
Presupposto fondamentale, ai fini del chiesto riconoscimento, è dunque (anche) l'aver prestato nell'anno precedente - attività lavorativa per il numero di giornate indicato (n.51), da comprovarsi essenzialmente tramite l'iscrizione nelle liste all'uopo istituite, che peraltro non assume la veste di prova legale circa la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività.
.CP si costituiva, contestando le pretese avverse, chiedendone il rigetto, chiedeva la riunione con L'
il procedimento RGN 2577/2021, pendente davanti ad altro giudicante.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta, nonché con la sentenza n.1152/2025, emessa dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 2162/2021, a cui è stato riunito il procedimento RGN 2577/2021, ed all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente si rileva che non può disporsi la riunione con il procedimento RGN 2577/2021, atteso che, alla data odierna si è appreso che detto procedimento risulta riunito con il procedimento
RGN 2162/2021, ed è stato definito con sentenza n.1152/2025.
Non sussistono problemi di decadenza, nemmeno ex art. 22 D.L. n. 7/1970, risultano dagli atti che il presente ricorso è stato proposto anche, entro il termine annuale di decadenza, previsto dall'art. 6, CP ultimo comma, della L. 138/1943, in quanto il ricorso amministrativo è del 29/12/2020, Prot. n.
1968683, ed il presente ricorso è stato depositato in data 08/10/2021.
Passando a scrutinare il merito, la domanda è meritevole di accoglimento.
La normativa che regola la materia ha, infatti, consentito alla giurisprudenza di sancire il principio generale dell'allocazione in capo al lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti costituitivi del diritto all'invocata prestazione: “in materia di assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura, presupposto indispensabile per l'iscrizione negli elenchi nominativi e quindi per l'instaurazione del rapporto assicurativo è lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge deve esser fornita dall'interessato" (Cass. n. 3820/99).
In questo senso, anche in assenza della documentazione afferente l'iscrizione suddetta, “È, tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi" (art. 4, co. 4, d. lgs. It. n. 212/46).
Ne deriva, in definitiva, che il lavoratore, ove non sia in grado di esibire la certificazione amministrativa, deve comunque comprovare (quantomeno) il proprio diritto all'iscrizione - e quindi dei requisiti che ne stanno alla base - mediante l'apposito certificato sostitutivo, come espresso in termini ancora più espliciti dall'ultima parte della massima secondo cui “ai fini della possibilità per un bracciante agricolo di beneficiare dell'indennità di malattia, è necessario che egli sia iscritto nell'elenco nominativo annuale o trimestrale, di cui all'art. 4 d. lg. lt. 9 aprile 1946 n. 212 (da integrare con le disposizione del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modificazioni nella 1. 11 marzo
1970 n. 83, prevedente che l'efficacia annuale degli elenchi principali coincide con l'anno solare), anteriore alla malattia, poiché il momento iniziale dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi coincide con la data iniziale del periodo successivo a quello (annuale o trimestrale) in cui si sono concretizzati gli elementi sostanziali e formali che producono l'effetto assicurativo (mentre, in difetto di pubblicazione dell'elenco, per la prova del numero minimo di giornate lavorative soccorre il certificato rilasciato ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del d.
1. lt. n. 212 del 1946)" (Cass. n.
13553/04).
Ora, nella dedotta fattispecie, con la sentenza n.1152/2025, emessa da altro giudicante del Tribunale di Patti nel procedimento RGN 2162/2021, a cui è stato riunito il procedimento RGN 2577/2021, con la quale è stato riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2019 e per n.102 giornate, la ricorrente ha dato prova di avere maturato le giornate necessarie ai fini dell'ottenimento della prestazione richiesta.
Infatti, l'accertamento sul diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001
n. 6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre
1986 n. 6991).
Il ricorso da dunque accolto, per le motivazioni appena esposte, con la condanna dell'CP 1 a riconoscere la pretesa della ricorrente, oltre gli interessi legali dalla maturazione sino al saldo.
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria delle somme, a ciò ostando la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 16, co. 6, 1. n. 412/91 e 22, co. 36, 1. n. 724/94, nell'interpretazione pacificamente fornita dalla giurisprudenza, a mente della quale "il cumulo di interessi e di rivalutazione è possibile solo fino al 31 dicembre 1991, mentre dall'1 gennaio 1992 la rivalutazione monetaria va accordata solo nella misura in cui l'inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti previdenziali, divisato dall'art. 16 comma 6, 1. 30 dicembre 1991 n. 412, a decorrere dall'1 gennaio 1992” (Cons. Stato, n. 1715/09): nella fattispecie in esame tale presupposto non è stato nemmeno allegato dalla parte che ne ha invocato l'applicazione.
Le spese del giudizio, vanno compensate per metà, atteso l'identità del presente giudizio con quello conclusosi con la sentenza n.1152/2025, pendente tra le stesse parti, e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro l' CP 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto, condanna l'CP_1 a corrispondere alla ricorrente, Parte 1 "
l'indennità economica di malattia per il periodo dal 07/01/2020 al 10/02/2020 e dal 21/02/2020 al
21/03/2020, con gli interessi legali dalla maturazione sino al saldo;
3)Condanna l'CP_1 alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida, già parzialmente compensati, in Euro 800,00, per compenso, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 21/11/2025.
Il Giudice on.
AN IA