Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n° 540/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 540/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. Fabrizio Belfiore e Silvio Motta Parte_1 P.IVA_1
attore
E
(C.F. ), collettivamente Controparte_1 C.F._1
ed impersonalmente convenuti contumaci
E
(C.F. ) – Avv. Santo Vincenzo Trovato CP_2 C.F._2
convenuta
E
(C.F. ) – Avv. Antonino Liuzzo Controparte_3 C.F._3
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
1) In via preliminare, ove ritenga occorrere ancora (istanza che si formula nel caso in cui Codesto Tribunale ritenga rimettere la causa sul ruolo per un'eventuale ulteriore attività istruttoria), concedere le misure cautelari già richieste sui seguenti immobili: “fabbricato iscritto al Catasto del Comune di Sant'Agata
Militello foglio 11 particella 1754 sub 2 e 3”;
1
Comune di Sant'Agata Militello foglio 11 particella 1754 sub 2 e 3” non è mai uscito dal patrimonio del sig. ed è conseguentemente nella Controparte_1 sua proprietà integrale o, in subordine, in sua comproprietà al 50% unitamente alla convenuta GN;
CP_2
3) nella denegata e subordinata ipotesi in cui si debba ritenere che fra il sig.
e la GN (in prima battuta) e fra questi e/o la Controparte_1 CP_2 GN da un lato ed il sig. dall'altro sia avvenuto un CP_2 Controparte_3
qualche atto di trasferimento, ritenere in ogni caso l'inefficacia nei confronti del sig. di tali atti dispositivi a causa della loro natura di atti Controparte_1 assolutamente simulati, ivi espressamente includendo la scrittura privata transattiva asseritamente intervenuta fra le parti in data 4 luglio 2014;
4) in via ulteriormente subordinata, nella ipotesi in cui non si ritenga l'inesistenza, nullità e/o comunque l'invalidità a qualsiasi titolo degli atti di cui in narrativa, in accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'art. 2901 del codice civile, disporre la revocazione degli atti di cui in narrativa, ivi incluso l'atto
"transattivo" asseritamente concluso fra la sig. e il sig. CP_2 [...]
, e, per l'effetto, disporne l'inefficacia degli stessi nei confronti del CP_3 creditore istante
5) In ogni caso ritenere, per i motivi di cui supra, la proprietà del sig. sui CP_1 beni individuati in narrativa, anche accertando il mancato perfezionamento di alcun periodo utile per l'acquisto a mezzo di usucapione in capo al convenuto sig. e/o a terzi soggetti;
Controparte_3
6) in ogni caso, per i motivi di cui supra, ritenuta l'inefficacia degli atti di cui supra, ritenerne l'inefficacia anche in favore del creditore odierno attore, per come si chiede di accertare, di tutti gli atti di cui in narrativa, sia compiuti dallo stesso sig. che dalla convenuta GN;
Controparte_1 CP_2
7) Si chiede in ogni caso, in via accessoria, ordinarsi alla competente conservatoria di operare le dovute rettifiche ai propri archivi, e ciò al fine di intestare nuovamente i beni indicati in capo al sig. , per la quota a Controparte_1 questi già intestata in data antecedente all'erronea correzione operata nell'anno
2014.
2 8) ritenuti in ogni caso il comportamento dei convenuti signori , Controparte_1
e ed il danno da questi comportato alla parte Controparte_3 CP_2 attrice con le proprie condotte volontarie, elusive del credito della parte attrice, condannarli per l'effetto al risarcimento del danno da questi subito, nella misura minima di € 105.000,00, oltre interessi moratori a far data dalla maturazione e/o dalla liquidazione, e/o alla diversa misura che Codesto Ecc.mo Tribunale riterrà congrua, anche equitativamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 del c.c.;
9) Spese, diritti ed onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta : CP_2
“insiste nelle conclusioni già formulate nei precedenti atti di causa delle quali chiede l'accoglimento;
insiste nella richiesta di reiezione delle domande e dell'azione avversate perché inammissibili e/o infondate alla luce anche dell'ordinanza pronunciata in data
21.03.2022 nel procedimento N. 518/2021 RG sul reclamo proposto avverso l'ordinanza del 22 marzo 2021 emessa nel procedimento iscritto al N. 540-
1/2018 R.G, incidentale al procedimento odierno;
ordinanza nella quale il
Tribunale – in composizione collegiale – ha affrontato il thema decidendun nel merito della pretesa oggetto della emananda decisione ritenendo insussistenti i presupposti per l'affermazione della postulata (cor)responsabilità della GN
non soltanto ai fini cautelari ma nel merito stesso della pretesa;
CP_2
evidenzia che in subiecta materia la responsabilità non può essere presunta in ragione della natura dell'azione e delle domande avversate, e che di essa l'attore non ha fornito alcuna prova concreta pur essendone onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c..”
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_3
“1) In primis si chiede in ragione di quanto esposto e della incolpevole mancata conoscenza del presente giudizio in cui si è incorsi, l'odierno comparente, di essere rimessi in termini per articolare mezzi istruttori ex art 183 cpc VI c. e quindi si insiste nella revoca e modifica del provvedimento ammissivo della prova;
2) In via principale e nel merito rigettare tutte le domande formulate dalla
[...]
in quanto inammissibili, improcedibili e comunque del tutto Parte_2 infondate sia in fatto che in diritto, per tutte le motivazioni esposte o per quelle diverse che il Giudice riterrà provate.
3 Con vittoria di spese e compensi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore, premesso di essere creditore di per la somma capitale di € 105.000,00, oltre interessi e spese, Controparte_1 giusta sentenza del Tribunale di Messina n. 2890/2016 passata in giudicato, esponeva che il medesimo, alla data del 03/10/2013, risultava catastalmente cointestatario, unitamente alla moglie di un immobile sito in Sant'Agata Militello, foglio 11 CP_2 particella 1754 sub 2 e 3.
Tale immobile risultava tuttavia volturato in favore di quale CP_2 proprietaria esclusiva, a seguito di “rettifica di intestazione” del 09/01/2014, effettuata su istanza della medesima, e successivamente da ella trasferito al figlio con Controparte_3 accordo di mediazione per atto pubblico del 04/07/2014, rep. 64851 in Notar
[...]
. L'atto pubblico in questione dava atto dell'avvenuta cessione dell'immobile Per_1 da a per scrittura privata del 18/01/1992, non seguita da CP_2 Controparte_3 autenticazione e dunque non trascritta proprio per le problematiche di intestazione catastale di cui sopra, nonché del pubblico e pacifico possesso ultraventennale esercitato da sin da quel momento, con conseguente, ulteriore titolo d'acquisto della Controparte_3 proprietà a titolo originario per usucapione;
per tali ragioni, la prima riconosceva la proprietà dell'immobile in capo al secondo.
L'attore, adducendo a sospetto l'insieme di tali atti, volti a sottrarre l'immobile da possibili azioni esecutive dei creditori di , chiedeva quindi dichiararsi Controparte_1 che lo stesso non era mai fuoriuscito dal patrimonio di questi, per inesistenza di atti dispositivi o, in subordine, per la simulazione assoluta di essi;
in ulteriore subordine, chiedeva dichiararsene l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. In ogni caso, proponeva altresì domanda risarcitoria per le condotte poste in essere dai convenuti.
I convenuti si costituivano a mezzo separate comparse, contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto delle relative domande.
In particolare, essi contestavano che fosse mai stato proprietario Controparte_1 dell'immobile in questione, da sempre in titolarità di che ne aveva CP_2 disposto sin dal 1992 in favore del figlio . L'accordo di mediazione del 2014 non CP_3 aveva fatto altro che rimuovere una situazione di incertezza giuridica, e nessuna simulazione o frode era ravvisabile nell'insieme degli atti compiuti.
eccepiva ulteriormente la carenza di interesse di parte attrice per Controparte_1 essere l'immobile sottoposto a provvedimento di sequestro di prevenzione antimafia in danno di dell'11/07/2017, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 159/2011. Controparte_3
4 , costituitosi tardivamente, domandava altresì in via preliminare di Controparte_3 essere preventivamente rimesso in termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., essendo domiciliato all'estero all'epoca della notifica dell'atto di citazione, e non avendone pertanto avuto conoscenza.
Nel corso del giudizio, decedeva, il processo veniva interrotto e la Controparte_3 causa veniva riassunta nei confronti dei suoi eredi impersonalmente e collettivamente, i quali, regolarmente citati, restavano contumaci.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Le domande di parte attrice sono infondate.
In applicazione del principio della cd. ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014), si può immediatamente osservare come parte attrice non abbia assolutamente assolto al proprio onere probatorio di dimostrare la titolarità dell'immobile oggetto del giudizio in capo al proprio debitore, . Controparte_1
A fronte di specifica contestazione sul punto da parte dei convenuti, l'attore avrebbe dovuto allegare e provare il titolo di proprietà in capo a , dovendosi Controparte_1 tenere conto che, “Poiché il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi” (Cass. 9096/1991; conforme Cass.
22339/2019), mentre, nel caso di specie non è stata prodotta alcuna documentazione relativa all'atto di provenienza.
Tenuto conto che neppure i convenuti hanno dimostrato il titolo di proprietà in favore di e che esso non è stato menzionato neanche nell'ambito del CP_2 procedimento di mediazione, lasciando la vicenda non priva di profili di incertezza ed opacità, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 540/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 09/06/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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