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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro
composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2) dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel
3) dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il giorno 27 febbraio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nelle controversie riunite iscritte ai numeri 510/2024 R.G . vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 ( rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._1 recante n.r.g. 9013/2019, dall'avv. Ernesto Maria Cirillo ( presso il cui studio C.F._2 sito in Napoli alla via Benedetto Cariteo n. 8 elettivamente domicilia (pec di riferimento:
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del dott. , in virtù dei poteri allo stesso Controparte_1 Controparte_2 conferiti con atto del Notaio, dott.ssa di Roma in data 17/9/2024 (Rep. n. Persona_1 41025 – Racc. n. 14418), rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto - sia congiuntamente, che disgiuntamente - dagli avv.ti prof. Marco Marazza (Codice Fiscale
[...]
- Fax 068088208 - Pec - email C.F._3 Email_2
e Domenico De Feo (Codice Fiscale - Fax Email_3 CodiceFiscale_4 068088208 - Pec - email Email_4 Email_5 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario De Mathia sito in Napoli - 80129 - Via Massimo Stanzione n. 12
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, n. 5232/2023 pubblicata il giorno 18.09.2023
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2019 , premesso di lavorare alle Parte_1 dipendenze della dal 23.10.2007 con inquadramento dal 2011 nel 4° livello Controparte_1 del CCNL di categoria, deduceva che, pur svolgendo sin dall'origine del rapporto negoziale mansioni riconducibili alla qualifica di “specialista di attività tecniche integrate” rientranti nel superiore 5° livello, la datrice di lavoro non gli aveva riconosciuto il superiore inquadramento.
Adiva, pertanto, il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli al fine di sentir accertare e dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato, a decorrere dal 1° giugno 2009 (in ragione della decorrenza pattizia) nel livello 5° con la qualifica di Specialista di attività tecniche integrate, con la condanna della società convenuta in giudizio al riconoscimento della qualifica rivendicata nonchè al pagamento delle differenze retributive dalla stessa data, da quantificarsi in separato giudizio.
Nel resistere alla domanda, la società eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale ed evidenziava, nel merito, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ritenuta la parziale fondatezza delle ragioni esposte in ricorso, accoglieva la domanda per quanto di ragione e così statuiva: “a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello del CCNL con profilo di "specialista di attività tecniche integrate" con decorrenza 1 luglio 2015; b) condanna ad inquadrare il ricorrente Controparte_1 nel superiore livello 5° del CCNL con decorrenza normativa da tale data;
c)condanna la resistente al pagamento delle differenze retributive maturate tra il dovuto ed il percepito, da quantificarsi in separato giudizio, nonché al versamento all'ente previdenziale di competenza, in proprio favore, dei relativi contributi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
d) compensa per metà le spese di lite e condanna
al pagamento della residua metà delle spese di giudizio, liquidata tale metà in Controparte_1 complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione”.
Con tempestivo ricorso depositato presso questa Corte d'Appello il 7.03.2024 Parte_1
proponeva appello parziale, lamentando l'erronea individuazione della decorrenza in
[...] epoca successiva a quella richiesta. In particolare, l'appellante evidenziava come le prove testimoniali espletate in prime cure fossero state ritenute idonee a comprovare l'espletamento delle mansioni, ma non anche la decorrenza rivendicata. Per tale ragione, chiedeva che la Corte – in riforma parziale della sentenza gravata- volesse disporre l'accoglimento integrale della domanda.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la società CP_1 che ha resistito al gravame, reiterando l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo
[...] grado.
Nelle more, con decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 27.02.2024 con lo scambio delle note di trattazione. All'esito della riserva e della successiva camera di consigli, infine, la causa è stata decisa nei termini di seguito espressi.
La Corte giudica l'appello parziale fondato per i motivi di seguito espressi.
Va premesso che, in ragione della mancata impugnazione incidentale, la sentenza gravata è divenuta definitiva quanto all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori dalla data del 1° luglio 2015, sicché il presente giudizio riguarda esclusivamente il periodo decorrente dal 1° giugno 2009 e quindi la retrodatazione della decorrenza del superiore inquadramento.
2 Ebbene, secondo quanto rammentato dal primo giudice, chi rivendica l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005). Del tutto irrilevante invece è il confronto con l'inquadramento diversamente riconosciuto ad altri lavoratori che svolgano compiti di analoga portata o l'epoca di riconoscimento del livello immediatamente precedente (IV). Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato. Va ancora evidenziato, al fine della delimitazione del tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro si incentrano, in buona sostanza, da un lato, sul limitato grado di autonomia del ricorrente, consistente in un'autonomia di natura operativa, nonché sulla assenza di attività di coordinamento o di supporto di altro personale;
dall'altro, nella previsione di attività tecniche specialistiche e di adeguata complessità già nell'ambito della declaratoria del 4° livello in cui è inquadrato l'appellato .
Tanto evidenziato, si rende necessario riportare le declaratorie contrattuali alla luce delle quali va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo.
Appartengono al 4° livello (pacificamente in possesso dell'appellante sin dal 2011) "... le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”. Tra i profili del 4° livello c' è quello di 'Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche' che appartiene alla "... Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate.
Appartengono invece al 5° livello (rivendicato) "... le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Lo "specialista di attività tecniche integrate" è la "Lavoratrice/tore che, oltre a svolgere tutte le attività di “Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche”, svolge con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software).
Come già affermato in prime cure, ciò che contraddistingue i due livelli è l'adeguata autonomia impiegata in attività quali interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, anche con l'impiego di personali e particolari competenze acquisite in specifici percorsi formativi, soprattutto il doverne assicurare la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software).
3 Quest'ultimo aspetto, in particolare, presuppone - come prescritto dal ccnl - che il tecnico di 5° livello abbia adeguate competenze in Information Communication Technology, ICT, ossia abbia competenze sull'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato Digitale e quindi sia su linea telefonica, che su linea dati ( servizi integrati).
Pertanto il profilo rivendicato dall'appellante richiede che il lavoratore svolga compiti specialistici ad elevata tecnicalità, a differenza dei compiti di natura soltanto specialistica del 4° liv riconosciuto dall'azienda, richiede: a) lo svolgimento di interventi che non siano limitati alla risoluzione di Co anomalie ( 4° liv) ma anche in più attivazione e assistenza di servizi/prodotti; b) competenze di , per la configurazione e riconfigurazione di software, come sopra precisato , non essendo sufficiente la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza ( 4° liv); c) interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, dato particolarmente connotativo, non contemplato affatto dalla declaratoria del 4° liv..
In definitiva, ai fini del riconoscimento della qualifica richiesta è necessario accertare in concreto se il lavoratore, oltre alle attività di addetto ad attività tecniche, a) abbia adeguata autonomia di intervento;
b) abbia svolto specifici percorsi formativi;
c) configuri e riconfiguri software;
d) effettui interventi presso il cliente finale.
Nel caso di specie le prove addotte dall'appellante dimostrano che questi ha svolto la propria attività specialistica dimostrando competenze specifiche ed applicandole sin dal 2009.
In particolare, il teste ha riferito: “…. Conosco il ricorrente in quanto siamo colleghi Testimone_1 e sono addetto al centro di RE NZ dal dicembre 1988 con mansioni di tecnico per telecom. Ho una causa in corso per la quantificazione del superminimo. Il ricorrente svolge funzioni di tecnico on-field addetto alla sede di RE NZ. Noi utilizziamo di palmari per prendere in carico l'intervento da effettuare presso clienti o privati o presso comuni o banche (settore business). Il palmare è dotato di un programma chiamato WFM che serve a distribuire il lavoro e prevede la dicitura del reclamo dell'utente con l'indicazione di massima del guasto rappresentato dal cliente. Come prima attività il ricorrente deve verificare la funzionalità di tutta la linea che si fa con strumentazione su tutti i “punti di sezionamento”. Gli strumenti che utilizziamo dipendono dal tipo di guasto: o utilizziamo il golden modem (verifica di linee dati-internet) o maxi tester per verificare la fonia e l'isolamento della linea. L'uso di tali strumenti non determina un risultato univoco ma occorre interpretare i dati per accertare il tipo di guasto e poi trovare la soluzione. Il tecnico on-field non ha un superiore con cui interfacciarsi in caso di difficoltà. Confermo il capo 24. Se il cliente chiede di attivare una linea, il tecnico si reca dal cliente e noi verifichiamo l'ultimo punto di sezionamento e si realizza la filatura per collegarla all'utenza oppure se c'è già una predisposizione si effettua una valutazione della predisposizione già esistete e si collauda il sistema. Preciso che sia per nuovo impianto sia per manutenzione di impianto già esistente si effettua sempre un collaudo. Ci sono diversi impianti e nel caso di linea fonica si parte dalla centrale e si utilizza la primaria altrimenti si parte dall'armadio riparti-linea. Per ogni tipo di attività noi dovevamo interpretare dei dati sulla base delle linee guida dal quale apprendiamo il tipo di lavorazione. Il ricorrente si occupa anche di configurare servizi quali modem, router, decoder anche dello stesso cliente a pagamento. Sia per effettuare il collaudo sia per valutare la soluzione del problema si utilizzano degli applicativi di diagnostica (ad es. collegati al WFM, app One ecc.).
Se la linea è interrotta si deve verificare nei vari punti di sezionamento il motivo di tale guasto. In caso di degrado bisogna valutare la qualità della linea passando per tutti i punti di connessione.
Quando capiamo dove si è verificato il guasto si cambia coppia di fili. Decidiamo in autonomia come risolvere il problema. La società ha organizzato dei corsi di formazione di vario tipo per seguire l'evoluzione tecnologica. Conosco il ricorrente dal 2008 circa e già svolgeva le attività da me descritte. All'inizio stava sulla zona di Napoli e successivamente è passato alla zona di RE NZ. Preciso che quando ci assegnano l'incarico non ci viene indicata la soluzione del problema ma solo la segnalazione del guasto. Non è detto che il cliente individui il guasto concreto.
4 il tecnico individua il guasto e decide la soluzione agisce in autonomia e non deve chiedere autorizzazione ad un superiore”
l teste ha poi dichiarato : “Lavoro con la da 27 agosto 1986 con Testimone_2 CP_1 funzioni di impiegato tecnico. Non ho proposto causa. Per tale motivo conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme dal 2008 al 2016 – 2017. In questo periodo abbiamo lavorato insieme come tecnici di rete on-field e sono stato il suo tutor per 40 giorni nel 2008. Quindi il ricorrente è stato formato sia da noi “anziani” sia dall'azienda. Comunque anche ora lavoriamo nello stesso settore e ci continuiamo a confrontare in quanto lavoriamo nello stesso centro di lavoro ovvero a RE NZ. Il tecnico on field si occupa di realizzazione di impianti per clienti sia business che privati (retail significa clientela residenziale). Anche il ricorrente si è occupato sia di clientela business che privata. Il ricorrente inoltre si occupato di manutenzione ed istallazione dei modem, apparecchiature come telefoni, computer e stampanti per collegarli alla rete. Il centro di gestione tramite un programma palmare assegna al singolo tecnico le attività giornaliere da fare che consistono o in nuovi impianti sia di guasti o di installazione (attività a pagamento).
Per realizzare l'impianto occorre fare una verifica in loco per controllare se c'è già un impianto di rete preesistente oppure bisogna cablarla (per impianto di rete si intende telefonico o di rete che sono due cose separate). Attualmente abbiamo la fibra e quindi occorre fare una cablatura con un cavetto. Tanto accade anche con l'impianto classico. Occorre quindi verificare se la cablatura esistente sia coerente con lo standard del servizio richiesto dal cliente. Se tale cablatura già esistente non è sufficiente per il servizio richiesto dobbiamo interrompere l'attività facendo una relazione e ci confrontiamo con il nostro superiore gerarchico (definito AUT ovvero assistente operativo tecnico) e dunque dobbiamo anche ridefinire i tempi necessari per fare il lavoro richiesto. Cont Se l autorizzava il servizio richiesto, il ricorrente effettuava il nuovo tipo di cablatura. Talvolta però il ricorrente effettuava il servizio in autonomia. Io ho lavorato con il ricorrente 40 giorni e l'ho formato ma il confronto è stato quasi sempre costante. Il ricorrente si recava presso i clienti da solo ma c'era un confronto tra tutti i componenti del gruppo per le difficoltà che si potevano creare. Se l'aut autorizzava l'installazione della nuova cablatura si procedeva alla sua realizzazione. Poi vi era un collaudo tramite un palmare con dei programmi predefiniti in cui vi sono vari step e procedure da seguire per effettuare il collaudo che arriva sia al tecnico che al riferimento aziendale che fa parte della gestione guasti o impianti o appuntamenti.
Il cliente può chiedere anche di configurare anche gli apparati personali, router modem decoder telefoni e pc, e questa configurazione avviene previa conoscenza del singolo apparecchio del cliente e dunque il ricorrente aveva una specifica preparazione, dovendo conoscere tutti i sistemi operativi. La maggior parte dell'attività quindi viene svolta presso il cliente ed in aggiunta il ricorrente lavorava con gli apparati centrali o stradali per verificare se la rete raggiungeva il cliente.”
Ebbene entrambi i testimoni escussi su istanza dell'odierno appellato sono stati validamente ammessi, stante l'insussistenza di ragioni di incapacità ex art. 246 c.p.c. che si verifica solo nel caso in cui sussista un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni (cfr. fra le altre, Cass.civ.,
Sez.Lav., 21.10.2015 n. 21418).
Ciò posto, osserva il collegio che le deposizioni rese dai due testi appaiono attendibili e coerenti tra loro.
5 I testi indicati da parte ricorrente, le cui deposizioni sono state sopra trascritte, hanno infatti confermato che l'attività di tecnico on field non era limitata alla realizzazione e manutenzione degli impianti ma si estendeva all'ulteriore attività di attivazione ed assistenza tecnica sui prodotti e servizi presso i clienti finali, in conseguenza di specifici percorsi formativi, con (più che adeguata se non assoluta) autonomia. In particolare, i testi hanno riferito che le indicazioni aziendali erano limitate alla data, all'orario dell'appuntamento, al cliente, al tipo di cliente ed alla precisazione di nuovo impianto o intervento di manutenzione. Entrambi hanno invece concordemente affermato che le modalità operative erano decise quasi costantemente in autonomia dall'odierno appellato così come dai suoi colleghi addetti alle medesime mansioni.
Nel caso in esame dalle deposizioni emerge che l'appellante, che ha operato prevalentemente in autonomia, ha effettuato interventi anche di installazione, collaudo e configurazione di tv o personal computer, ha svolto tali mansioni sin dal 2009. Invero, dalle dichiarazioni rese dal teste emerge che il teste è stato assunto nel 1988 ed ha svolto mansioni di tecnico;
che questi Tes_1 conosce l'appellante dal 2008; che da tale anno il volgeva le mansioni di tecnico con Parte_1 le caratteristiche specialistiche sopra descritte presso la sede di RE NZ (la stessa sede del teste) . Sulla scorta di tali rilievi si può affermare che il teste ha conoscenza diretta Tes_1 delle circostanze riferite in quanto vissute in prima persona accanto al ricorrente nella medesima sede (non a caso nel corso della deposizione egli ha utilizzato il plurale, dimostrando piena conoscenza dei fatti per aver partecipato direttamente all'esecuzione delle medesime attività dell'istante).
E' evidente quindi che il testimone si riferisse sia alle proprie attività che a quelle del ricorrente e ciò sin dal 2008, epoca dalla quale ha conosciuto il ricorrente.
Per quanto concerne il teste questi ha espressamente dichiarato di essere dipendente Tes_2
dal 1986 e di conoscere il al 2008; di aver lavorato insieme al ricorrente dal CP_1 Parte_1 2008 al 2016-1017; di essersi confrontato quotidianamente con il ricorrente;
di aver ricoperto il ruolo di tutor di questi dal 2008 per quasi due mesi e di essere stato assegnato anch'egli alla sede di RE NZ.
Riassumendo, quindi, il teste conosce il ricorrente dal 2008 (allorquando ha svolto il ruolo di tutor in favore del , è sempre stato addetto alla medesima sede (ovvero quella di RE An- Parte_1 nunziata) e si è confrontato quotidianamente con il ricorrente!
Anche il testimone riferisce le attività riferendosi espressamente al ricorrente e che si tratti Tes_2 di una esposizione che decorre dal 2008 non può revocarsi in dubbio atteso che, nel corso della deposizione, il testimone non riferisce di alcun periodo nel quale non ha più lavorato col ricorrente.
Alla stregua di tali acquisizioni probatorie risulta ampiamente confermata l'attività di assistenza e di manutenzione svolta da con le caratteristiche specialistiche sopra riferite Parte_1
In definitiva, deve ritenersi che parte appellata , non solo si sia occupato della risoluzione di anomalie, come malfunzionamenti o guasti, ma abbia effettuato pure l'installazione di impianti nuovi, provvedendo anche alla relativa attivazione, verificandone all'esito il buon funzionamento, utilizzando la strumentazione di lavoro e gli applicativi in dotazione, sulla base della richiesta del cliente finale. Quindi a parità di autonomia operativa esercitata in base a procedure aziendali predeterminate, nel settore tecnico in cui operano sia l'impiegato di 4 che 5 livello, ciò che connota la professionalità di quest'ultimo è il più elevato ed esteso grado di competenza tecnica impiegata nel lavoro (e l'odierno appellato esercitava attività on field ad esempio per la riparazione di guasti alla rete di fibra ottica, il che richiede competenze di ICT.)
In conclusione si ritiene che l'istruttoria svolta abbia pienamente confermato la sussistenza di tutte le caratteristiche prescritte dalla declaratoria professionale per il riconoscimento, in favore
6 dell'appellato , della qualifica di Specialista di attività tecniche integrate sin dal 2009, epoca in cui l'appellante ha svolto tali attività unitamente ai testimoni
Quanto all'eccezione di prescrizione, la Corte osserva che l'eccezione di parte appellata è infondata.
Parte appellata ha dedotto l' irrilevanza del requisito dimensionale ai fini della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro alla luce del fatto che, a seguito della graduazione delle tutele introdotte con le modifiche all'art. 18 St. lav. dalla L. n. 9272012( Legge Fornero ) e del D. Lgs. n. 23/, la stabilità reale non è più collegata al requisito dimensionale dell'impresa datoriale.
Ebbene, sul punto questa Corte intende aderire all'orientamento più recente espresso dalla giurisprudenza di merito che qui viene richiamata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c.
In particolare,in tema di eccezione di prescrizione la Corte d'Appello di Milano,con la sentenza n. 2070/2019 del 07.02.2020, ha stabilito che “Parimenti infondata è la contestazione della società alla tesi secondo cui, con l'entrata in vigore della legge Fornero, la prescrizione non decorra in costanza di rapporto, sul presupposto che la tutela “forte” sussista anche nel nuovo regime sanzionatorio del licenziamento, laddove, come nel caso di specie, il datore di lavoro abbia più di quindici dipendenti: aderendo alle precedenti decisioni di questa corte richiamate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c. (cfr.: Corte Appello Milano 25 novembre 2019 n.2048/19) osserva il collegio “che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018; Sez. L Sentenza n. 19729 del
25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto. Secondo la Corte Costituzionale "In un rapporto non dotato di quella resi-stenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costitu- zione"(sent.n.63/1966;id.sent.n.174/72).
Partendo da tali arresti ed esaminando il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, è agevole notare che questo,a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il pre- statore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. Il Collegio, alla stregua di tali condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”. Anche questa Corte ( n. 3611/2020), ha affermato “come l'entrata in vigore della L. 92/2012 (cd. Legge Fornero) ha modificato i termini della questione, non potendosi più ritenere ancora sussistente la tradizionale differenza tra tutela reale e tutela obbligatoria” . Pertanto è evidente
7 nessuna certezza e predeterminazione della stabilità del posto di lavoro vi è per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Anzi le ipotesi di tutela reale sono residuali e limitate,per cui non si puo' non ritenere che in tutti i casi di rapporto di lavoro indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, la prescrizione decorra dalla cessazione dello stesso e non in costanza di rapporto per i soli crediti retributivi.
Dunque non può̀ più configurarsi ex ante un rapporto stabile, per tale intendendosi un rapporto che in qualsiasi ipotesi di intimazione di un recesso illegittimo preveda la ricostituzione del vincolo contrattuale, ma soltanto, ex post, accertarsi se da quel peculiare atto di recesso possano derivare conseguenze reintegratorie.
Ne deriva che anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi più di 15 dipendenti il decorso del termine prescrizionale è sospeso fino alla risoluzione del rapporto medesimo,con la conseguenza che l'eccezione dell'appellante non è accoglibile, essendosi la parte limitata a richiamare precedenti giurisprudenziali ormai risalenti e non più adeguati alla evoluzione normativa nel frattempo intervenuta”.
Del medesimo avviso , v. anche Corte d'Appello di Firenze ,sentenza n. 480/2019 del 30.05.2019; Corte d'Appello di Roma sentenza del 26.03.21, che hanno ritenuto incompatibile con l'assetto delineato dal nuovo articolo 18 SL il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro in corso di rapporto, con conseguente necessaria reviviscenza dell'originario orientamento espresso dalla sentenza n. 63/1966 della Corte Costituzionale.
In conclusione, in parziale accoglimento del gravame, deve essere riconosciuto il diritto al superiore inquadramento, con ogni conseguenza, sin dal 2009.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste interamente a carico della parte appellata soccombente, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento
- è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1)Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata – che nel resto conferma- accerta e dichiara il diritto dell'appellante al riconoscimento della qualifica di
“Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente CCNL già a far data dal 01 giugno 2009;
2) Condanna, per l'effetto, la società appellata ad attribuire all'appellante la qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente CCNL già a far data dal 01 giugno 2009 ed al pagamento delle differenze retributive tra i diversi inquadramenti rivestiti ed il superiore 5° richiesto da quantificarsi in separato giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Condanna l'appellata al pagamento di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, liquidate per il primo grado in euro 3.000,00 e per il grado di appello in euro 3473,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro
composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2) dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel
3) dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il giorno 27 febbraio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nelle controversie riunite iscritte ai numeri 510/2024 R.G . vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 ( rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._1 recante n.r.g. 9013/2019, dall'avv. Ernesto Maria Cirillo ( presso il cui studio C.F._2 sito in Napoli alla via Benedetto Cariteo n. 8 elettivamente domicilia (pec di riferimento:
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del dott. , in virtù dei poteri allo stesso Controparte_1 Controparte_2 conferiti con atto del Notaio, dott.ssa di Roma in data 17/9/2024 (Rep. n. Persona_1 41025 – Racc. n. 14418), rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto - sia congiuntamente, che disgiuntamente - dagli avv.ti prof. Marco Marazza (Codice Fiscale
[...]
- Fax 068088208 - Pec - email C.F._3 Email_2
e Domenico De Feo (Codice Fiscale - Fax Email_3 CodiceFiscale_4 068088208 - Pec - email Email_4 Email_5 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario De Mathia sito in Napoli - 80129 - Via Massimo Stanzione n. 12
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, n. 5232/2023 pubblicata il giorno 18.09.2023
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2019 , premesso di lavorare alle Parte_1 dipendenze della dal 23.10.2007 con inquadramento dal 2011 nel 4° livello Controparte_1 del CCNL di categoria, deduceva che, pur svolgendo sin dall'origine del rapporto negoziale mansioni riconducibili alla qualifica di “specialista di attività tecniche integrate” rientranti nel superiore 5° livello, la datrice di lavoro non gli aveva riconosciuto il superiore inquadramento.
Adiva, pertanto, il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli al fine di sentir accertare e dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato, a decorrere dal 1° giugno 2009 (in ragione della decorrenza pattizia) nel livello 5° con la qualifica di Specialista di attività tecniche integrate, con la condanna della società convenuta in giudizio al riconoscimento della qualifica rivendicata nonchè al pagamento delle differenze retributive dalla stessa data, da quantificarsi in separato giudizio.
Nel resistere alla domanda, la società eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale ed evidenziava, nel merito, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ritenuta la parziale fondatezza delle ragioni esposte in ricorso, accoglieva la domanda per quanto di ragione e così statuiva: “a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello del CCNL con profilo di "specialista di attività tecniche integrate" con decorrenza 1 luglio 2015; b) condanna ad inquadrare il ricorrente Controparte_1 nel superiore livello 5° del CCNL con decorrenza normativa da tale data;
c)condanna la resistente al pagamento delle differenze retributive maturate tra il dovuto ed il percepito, da quantificarsi in separato giudizio, nonché al versamento all'ente previdenziale di competenza, in proprio favore, dei relativi contributi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
d) compensa per metà le spese di lite e condanna
al pagamento della residua metà delle spese di giudizio, liquidata tale metà in Controparte_1 complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione”.
Con tempestivo ricorso depositato presso questa Corte d'Appello il 7.03.2024 Parte_1
proponeva appello parziale, lamentando l'erronea individuazione della decorrenza in
[...] epoca successiva a quella richiesta. In particolare, l'appellante evidenziava come le prove testimoniali espletate in prime cure fossero state ritenute idonee a comprovare l'espletamento delle mansioni, ma non anche la decorrenza rivendicata. Per tale ragione, chiedeva che la Corte – in riforma parziale della sentenza gravata- volesse disporre l'accoglimento integrale della domanda.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la società CP_1 che ha resistito al gravame, reiterando l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo
[...] grado.
Nelle more, con decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 27.02.2024 con lo scambio delle note di trattazione. All'esito della riserva e della successiva camera di consigli, infine, la causa è stata decisa nei termini di seguito espressi.
La Corte giudica l'appello parziale fondato per i motivi di seguito espressi.
Va premesso che, in ragione della mancata impugnazione incidentale, la sentenza gravata è divenuta definitiva quanto all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori dalla data del 1° luglio 2015, sicché il presente giudizio riguarda esclusivamente il periodo decorrente dal 1° giugno 2009 e quindi la retrodatazione della decorrenza del superiore inquadramento.
2 Ebbene, secondo quanto rammentato dal primo giudice, chi rivendica l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005). Del tutto irrilevante invece è il confronto con l'inquadramento diversamente riconosciuto ad altri lavoratori che svolgano compiti di analoga portata o l'epoca di riconoscimento del livello immediatamente precedente (IV). Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato. Va ancora evidenziato, al fine della delimitazione del tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro si incentrano, in buona sostanza, da un lato, sul limitato grado di autonomia del ricorrente, consistente in un'autonomia di natura operativa, nonché sulla assenza di attività di coordinamento o di supporto di altro personale;
dall'altro, nella previsione di attività tecniche specialistiche e di adeguata complessità già nell'ambito della declaratoria del 4° livello in cui è inquadrato l'appellato .
Tanto evidenziato, si rende necessario riportare le declaratorie contrattuali alla luce delle quali va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo.
Appartengono al 4° livello (pacificamente in possesso dell'appellante sin dal 2011) "... le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”. Tra i profili del 4° livello c' è quello di 'Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche' che appartiene alla "... Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate.
Appartengono invece al 5° livello (rivendicato) "... le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Lo "specialista di attività tecniche integrate" è la "Lavoratrice/tore che, oltre a svolgere tutte le attività di “Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche”, svolge con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software).
Come già affermato in prime cure, ciò che contraddistingue i due livelli è l'adeguata autonomia impiegata in attività quali interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, anche con l'impiego di personali e particolari competenze acquisite in specifici percorsi formativi, soprattutto il doverne assicurare la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software).
3 Quest'ultimo aspetto, in particolare, presuppone - come prescritto dal ccnl - che il tecnico di 5° livello abbia adeguate competenze in Information Communication Technology, ICT, ossia abbia competenze sull'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato Digitale e quindi sia su linea telefonica, che su linea dati ( servizi integrati).
Pertanto il profilo rivendicato dall'appellante richiede che il lavoratore svolga compiti specialistici ad elevata tecnicalità, a differenza dei compiti di natura soltanto specialistica del 4° liv riconosciuto dall'azienda, richiede: a) lo svolgimento di interventi che non siano limitati alla risoluzione di Co anomalie ( 4° liv) ma anche in più attivazione e assistenza di servizi/prodotti; b) competenze di , per la configurazione e riconfigurazione di software, come sopra precisato , non essendo sufficiente la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza ( 4° liv); c) interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, dato particolarmente connotativo, non contemplato affatto dalla declaratoria del 4° liv..
In definitiva, ai fini del riconoscimento della qualifica richiesta è necessario accertare in concreto se il lavoratore, oltre alle attività di addetto ad attività tecniche, a) abbia adeguata autonomia di intervento;
b) abbia svolto specifici percorsi formativi;
c) configuri e riconfiguri software;
d) effettui interventi presso il cliente finale.
Nel caso di specie le prove addotte dall'appellante dimostrano che questi ha svolto la propria attività specialistica dimostrando competenze specifiche ed applicandole sin dal 2009.
In particolare, il teste ha riferito: “…. Conosco il ricorrente in quanto siamo colleghi Testimone_1 e sono addetto al centro di RE NZ dal dicembre 1988 con mansioni di tecnico per telecom. Ho una causa in corso per la quantificazione del superminimo. Il ricorrente svolge funzioni di tecnico on-field addetto alla sede di RE NZ. Noi utilizziamo di palmari per prendere in carico l'intervento da effettuare presso clienti o privati o presso comuni o banche (settore business). Il palmare è dotato di un programma chiamato WFM che serve a distribuire il lavoro e prevede la dicitura del reclamo dell'utente con l'indicazione di massima del guasto rappresentato dal cliente. Come prima attività il ricorrente deve verificare la funzionalità di tutta la linea che si fa con strumentazione su tutti i “punti di sezionamento”. Gli strumenti che utilizziamo dipendono dal tipo di guasto: o utilizziamo il golden modem (verifica di linee dati-internet) o maxi tester per verificare la fonia e l'isolamento della linea. L'uso di tali strumenti non determina un risultato univoco ma occorre interpretare i dati per accertare il tipo di guasto e poi trovare la soluzione. Il tecnico on-field non ha un superiore con cui interfacciarsi in caso di difficoltà. Confermo il capo 24. Se il cliente chiede di attivare una linea, il tecnico si reca dal cliente e noi verifichiamo l'ultimo punto di sezionamento e si realizza la filatura per collegarla all'utenza oppure se c'è già una predisposizione si effettua una valutazione della predisposizione già esistete e si collauda il sistema. Preciso che sia per nuovo impianto sia per manutenzione di impianto già esistente si effettua sempre un collaudo. Ci sono diversi impianti e nel caso di linea fonica si parte dalla centrale e si utilizza la primaria altrimenti si parte dall'armadio riparti-linea. Per ogni tipo di attività noi dovevamo interpretare dei dati sulla base delle linee guida dal quale apprendiamo il tipo di lavorazione. Il ricorrente si occupa anche di configurare servizi quali modem, router, decoder anche dello stesso cliente a pagamento. Sia per effettuare il collaudo sia per valutare la soluzione del problema si utilizzano degli applicativi di diagnostica (ad es. collegati al WFM, app One ecc.).
Se la linea è interrotta si deve verificare nei vari punti di sezionamento il motivo di tale guasto. In caso di degrado bisogna valutare la qualità della linea passando per tutti i punti di connessione.
Quando capiamo dove si è verificato il guasto si cambia coppia di fili. Decidiamo in autonomia come risolvere il problema. La società ha organizzato dei corsi di formazione di vario tipo per seguire l'evoluzione tecnologica. Conosco il ricorrente dal 2008 circa e già svolgeva le attività da me descritte. All'inizio stava sulla zona di Napoli e successivamente è passato alla zona di RE NZ. Preciso che quando ci assegnano l'incarico non ci viene indicata la soluzione del problema ma solo la segnalazione del guasto. Non è detto che il cliente individui il guasto concreto.
4 il tecnico individua il guasto e decide la soluzione agisce in autonomia e non deve chiedere autorizzazione ad un superiore”
l teste ha poi dichiarato : “Lavoro con la da 27 agosto 1986 con Testimone_2 CP_1 funzioni di impiegato tecnico. Non ho proposto causa. Per tale motivo conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme dal 2008 al 2016 – 2017. In questo periodo abbiamo lavorato insieme come tecnici di rete on-field e sono stato il suo tutor per 40 giorni nel 2008. Quindi il ricorrente è stato formato sia da noi “anziani” sia dall'azienda. Comunque anche ora lavoriamo nello stesso settore e ci continuiamo a confrontare in quanto lavoriamo nello stesso centro di lavoro ovvero a RE NZ. Il tecnico on field si occupa di realizzazione di impianti per clienti sia business che privati (retail significa clientela residenziale). Anche il ricorrente si è occupato sia di clientela business che privata. Il ricorrente inoltre si occupato di manutenzione ed istallazione dei modem, apparecchiature come telefoni, computer e stampanti per collegarli alla rete. Il centro di gestione tramite un programma palmare assegna al singolo tecnico le attività giornaliere da fare che consistono o in nuovi impianti sia di guasti o di installazione (attività a pagamento).
Per realizzare l'impianto occorre fare una verifica in loco per controllare se c'è già un impianto di rete preesistente oppure bisogna cablarla (per impianto di rete si intende telefonico o di rete che sono due cose separate). Attualmente abbiamo la fibra e quindi occorre fare una cablatura con un cavetto. Tanto accade anche con l'impianto classico. Occorre quindi verificare se la cablatura esistente sia coerente con lo standard del servizio richiesto dal cliente. Se tale cablatura già esistente non è sufficiente per il servizio richiesto dobbiamo interrompere l'attività facendo una relazione e ci confrontiamo con il nostro superiore gerarchico (definito AUT ovvero assistente operativo tecnico) e dunque dobbiamo anche ridefinire i tempi necessari per fare il lavoro richiesto. Cont Se l autorizzava il servizio richiesto, il ricorrente effettuava il nuovo tipo di cablatura. Talvolta però il ricorrente effettuava il servizio in autonomia. Io ho lavorato con il ricorrente 40 giorni e l'ho formato ma il confronto è stato quasi sempre costante. Il ricorrente si recava presso i clienti da solo ma c'era un confronto tra tutti i componenti del gruppo per le difficoltà che si potevano creare. Se l'aut autorizzava l'installazione della nuova cablatura si procedeva alla sua realizzazione. Poi vi era un collaudo tramite un palmare con dei programmi predefiniti in cui vi sono vari step e procedure da seguire per effettuare il collaudo che arriva sia al tecnico che al riferimento aziendale che fa parte della gestione guasti o impianti o appuntamenti.
Il cliente può chiedere anche di configurare anche gli apparati personali, router modem decoder telefoni e pc, e questa configurazione avviene previa conoscenza del singolo apparecchio del cliente e dunque il ricorrente aveva una specifica preparazione, dovendo conoscere tutti i sistemi operativi. La maggior parte dell'attività quindi viene svolta presso il cliente ed in aggiunta il ricorrente lavorava con gli apparati centrali o stradali per verificare se la rete raggiungeva il cliente.”
Ebbene entrambi i testimoni escussi su istanza dell'odierno appellato sono stati validamente ammessi, stante l'insussistenza di ragioni di incapacità ex art. 246 c.p.c. che si verifica solo nel caso in cui sussista un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni (cfr. fra le altre, Cass.civ.,
Sez.Lav., 21.10.2015 n. 21418).
Ciò posto, osserva il collegio che le deposizioni rese dai due testi appaiono attendibili e coerenti tra loro.
5 I testi indicati da parte ricorrente, le cui deposizioni sono state sopra trascritte, hanno infatti confermato che l'attività di tecnico on field non era limitata alla realizzazione e manutenzione degli impianti ma si estendeva all'ulteriore attività di attivazione ed assistenza tecnica sui prodotti e servizi presso i clienti finali, in conseguenza di specifici percorsi formativi, con (più che adeguata se non assoluta) autonomia. In particolare, i testi hanno riferito che le indicazioni aziendali erano limitate alla data, all'orario dell'appuntamento, al cliente, al tipo di cliente ed alla precisazione di nuovo impianto o intervento di manutenzione. Entrambi hanno invece concordemente affermato che le modalità operative erano decise quasi costantemente in autonomia dall'odierno appellato così come dai suoi colleghi addetti alle medesime mansioni.
Nel caso in esame dalle deposizioni emerge che l'appellante, che ha operato prevalentemente in autonomia, ha effettuato interventi anche di installazione, collaudo e configurazione di tv o personal computer, ha svolto tali mansioni sin dal 2009. Invero, dalle dichiarazioni rese dal teste emerge che il teste è stato assunto nel 1988 ed ha svolto mansioni di tecnico;
che questi Tes_1 conosce l'appellante dal 2008; che da tale anno il volgeva le mansioni di tecnico con Parte_1 le caratteristiche specialistiche sopra descritte presso la sede di RE NZ (la stessa sede del teste) . Sulla scorta di tali rilievi si può affermare che il teste ha conoscenza diretta Tes_1 delle circostanze riferite in quanto vissute in prima persona accanto al ricorrente nella medesima sede (non a caso nel corso della deposizione egli ha utilizzato il plurale, dimostrando piena conoscenza dei fatti per aver partecipato direttamente all'esecuzione delle medesime attività dell'istante).
E' evidente quindi che il testimone si riferisse sia alle proprie attività che a quelle del ricorrente e ciò sin dal 2008, epoca dalla quale ha conosciuto il ricorrente.
Per quanto concerne il teste questi ha espressamente dichiarato di essere dipendente Tes_2
dal 1986 e di conoscere il al 2008; di aver lavorato insieme al ricorrente dal CP_1 Parte_1 2008 al 2016-1017; di essersi confrontato quotidianamente con il ricorrente;
di aver ricoperto il ruolo di tutor di questi dal 2008 per quasi due mesi e di essere stato assegnato anch'egli alla sede di RE NZ.
Riassumendo, quindi, il teste conosce il ricorrente dal 2008 (allorquando ha svolto il ruolo di tutor in favore del , è sempre stato addetto alla medesima sede (ovvero quella di RE An- Parte_1 nunziata) e si è confrontato quotidianamente con il ricorrente!
Anche il testimone riferisce le attività riferendosi espressamente al ricorrente e che si tratti Tes_2 di una esposizione che decorre dal 2008 non può revocarsi in dubbio atteso che, nel corso della deposizione, il testimone non riferisce di alcun periodo nel quale non ha più lavorato col ricorrente.
Alla stregua di tali acquisizioni probatorie risulta ampiamente confermata l'attività di assistenza e di manutenzione svolta da con le caratteristiche specialistiche sopra riferite Parte_1
In definitiva, deve ritenersi che parte appellata , non solo si sia occupato della risoluzione di anomalie, come malfunzionamenti o guasti, ma abbia effettuato pure l'installazione di impianti nuovi, provvedendo anche alla relativa attivazione, verificandone all'esito il buon funzionamento, utilizzando la strumentazione di lavoro e gli applicativi in dotazione, sulla base della richiesta del cliente finale. Quindi a parità di autonomia operativa esercitata in base a procedure aziendali predeterminate, nel settore tecnico in cui operano sia l'impiegato di 4 che 5 livello, ciò che connota la professionalità di quest'ultimo è il più elevato ed esteso grado di competenza tecnica impiegata nel lavoro (e l'odierno appellato esercitava attività on field ad esempio per la riparazione di guasti alla rete di fibra ottica, il che richiede competenze di ICT.)
In conclusione si ritiene che l'istruttoria svolta abbia pienamente confermato la sussistenza di tutte le caratteristiche prescritte dalla declaratoria professionale per il riconoscimento, in favore
6 dell'appellato , della qualifica di Specialista di attività tecniche integrate sin dal 2009, epoca in cui l'appellante ha svolto tali attività unitamente ai testimoni
Quanto all'eccezione di prescrizione, la Corte osserva che l'eccezione di parte appellata è infondata.
Parte appellata ha dedotto l' irrilevanza del requisito dimensionale ai fini della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro alla luce del fatto che, a seguito della graduazione delle tutele introdotte con le modifiche all'art. 18 St. lav. dalla L. n. 9272012( Legge Fornero ) e del D. Lgs. n. 23/, la stabilità reale non è più collegata al requisito dimensionale dell'impresa datoriale.
Ebbene, sul punto questa Corte intende aderire all'orientamento più recente espresso dalla giurisprudenza di merito che qui viene richiamata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c.
In particolare,in tema di eccezione di prescrizione la Corte d'Appello di Milano,con la sentenza n. 2070/2019 del 07.02.2020, ha stabilito che “Parimenti infondata è la contestazione della società alla tesi secondo cui, con l'entrata in vigore della legge Fornero, la prescrizione non decorra in costanza di rapporto, sul presupposto che la tutela “forte” sussista anche nel nuovo regime sanzionatorio del licenziamento, laddove, come nel caso di specie, il datore di lavoro abbia più di quindici dipendenti: aderendo alle precedenti decisioni di questa corte richiamate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c. (cfr.: Corte Appello Milano 25 novembre 2019 n.2048/19) osserva il collegio “che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018; Sez. L Sentenza n. 19729 del
25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto. Secondo la Corte Costituzionale "In un rapporto non dotato di quella resi-stenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costitu- zione"(sent.n.63/1966;id.sent.n.174/72).
Partendo da tali arresti ed esaminando il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, è agevole notare che questo,a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il pre- statore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. Il Collegio, alla stregua di tali condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”. Anche questa Corte ( n. 3611/2020), ha affermato “come l'entrata in vigore della L. 92/2012 (cd. Legge Fornero) ha modificato i termini della questione, non potendosi più ritenere ancora sussistente la tradizionale differenza tra tutela reale e tutela obbligatoria” . Pertanto è evidente
7 nessuna certezza e predeterminazione della stabilità del posto di lavoro vi è per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Anzi le ipotesi di tutela reale sono residuali e limitate,per cui non si puo' non ritenere che in tutti i casi di rapporto di lavoro indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, la prescrizione decorra dalla cessazione dello stesso e non in costanza di rapporto per i soli crediti retributivi.
Dunque non può̀ più configurarsi ex ante un rapporto stabile, per tale intendendosi un rapporto che in qualsiasi ipotesi di intimazione di un recesso illegittimo preveda la ricostituzione del vincolo contrattuale, ma soltanto, ex post, accertarsi se da quel peculiare atto di recesso possano derivare conseguenze reintegratorie.
Ne deriva che anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi più di 15 dipendenti il decorso del termine prescrizionale è sospeso fino alla risoluzione del rapporto medesimo,con la conseguenza che l'eccezione dell'appellante non è accoglibile, essendosi la parte limitata a richiamare precedenti giurisprudenziali ormai risalenti e non più adeguati alla evoluzione normativa nel frattempo intervenuta”.
Del medesimo avviso , v. anche Corte d'Appello di Firenze ,sentenza n. 480/2019 del 30.05.2019; Corte d'Appello di Roma sentenza del 26.03.21, che hanno ritenuto incompatibile con l'assetto delineato dal nuovo articolo 18 SL il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro in corso di rapporto, con conseguente necessaria reviviscenza dell'originario orientamento espresso dalla sentenza n. 63/1966 della Corte Costituzionale.
In conclusione, in parziale accoglimento del gravame, deve essere riconosciuto il diritto al superiore inquadramento, con ogni conseguenza, sin dal 2009.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste interamente a carico della parte appellata soccombente, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento
- è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1)Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata – che nel resto conferma- accerta e dichiara il diritto dell'appellante al riconoscimento della qualifica di
“Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente CCNL già a far data dal 01 giugno 2009;
2) Condanna, per l'effetto, la società appellata ad attribuire all'appellante la qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente CCNL già a far data dal 01 giugno 2009 ed al pagamento delle differenze retributive tra i diversi inquadramenti rivestiti ed il superiore 5° richiesto da quantificarsi in separato giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Condanna l'appellata al pagamento di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, liquidate per il primo grado in euro 3.000,00 e per il grado di appello in euro 3473,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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