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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2146 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Crescenzio Santuori in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro, Via Santa Maria di Mezzogiorno n° 17;
- appellante – contro
in persona del Presidente della Giunta e legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Oreste Morcavallo in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello e di
Decreto Dirigenziale n. 15809 del 16.12.2019, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23;
- appellata - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, dichiarare la nullità, annullare e/o riformare la sentenza impugnata e, più nello specifico, si chiede:
1) in accoglimento del primo motivo di appello, di accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per incompetenza funzionale della Sezione II Civile del Tribunale di Catanzaro ed erronea individuazione del rito applicabile;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello, di annullare e/o riformare la sentenza di primo grado, rigettando l'inammissibile domanda proposta dalla CP_1
per inesigibilità del credito;
[...] 3) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello, quale terzo motivo di appello, di riformare la sentenza impugnata provvedendo alla rideterminazione del quantum dovuto dall'Avv. Parte_1
a titolo restitutorio per le ragioni, modalità e termini dedotti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione perché infondata sia in punto di fatto che di diritto, rigettare integralmente lo spiegato appello e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata, con ogni effetto e onere conseguente.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la CP_1
ha premesso di avere provveduto al pagamento in favore dell'avv.
[...] Parte_1 della somma complessiva di € 274.822,50 (di cui € 266.490,03 per quota
[...] capitale, € 777,87 per interessi legali ed € 7.554,60 per spese di lite) in esecuzione della sentenza n. 399/2016, pubblicata in data 22/3/2016, del giudice del lavoro del tribunale di Catanzaro.
La ha riferito che la suddetta sentenza è stata integralmente Controparte_1 riformata dalla sentenza n. 304/2017, pubblicata in data 11/4/2017, con la quale la corte d'appello di Catanzaro - sezione lavoro ha rigettato la domanda originariamente proposta dall'avv. Parte_1
Per tali ragioni, dopo aver vanamente diffidato quest'ultimo alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata, la si è rivolta Controparte_1
a questo tribunale per sentite condannare lo alla restituzione in suo favore Pt_1 della somma di € 274.822,50, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento (i.e.
21/11/2016) e sino al soddisfo ovvero, in via subordinata, dalla domanda al soddisfo.
Si è costituito in giudizio l'avv. per eccepire in via preliminare Parte_1
l'incompetenza funzionale della sezione civile di questo tribunale per essere competente il giudice del lavoro, dal momento che il giudizio dal quale è scaturita la sentenza n. 399/2016, poi riformata dalla sentenza di corte d'appello n. 304/2017, aveva ad oggetto uno dei rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c. II convenuto ha pure eccepito l'inammissibilità della domanda sul presupposto che la sentenza n.
304/2017 non è ancora passata in giudicato, per avere lo proposto avverso Pt_1 di essa ricorso per cassazione, che risulta a tutt'oggi pendente. Ha pure contestato la correttezza dell'importo di cui la pretende la Controparte_1 restituzione, per avere lo percepito non l'importo di € 274.822,50, ma la Pt_1 minor somma di € 185.973,53. In caso di accoglimento della domanda attorea, dall'importo preteso dalla dovrebbero peraltro essere decurtate le Controparte_1 somme di € 17.904,73 erogata allo a titolo di retribuzione di risultato al mese Pt_1 di dicembre 2011, di € 16.292,09 erogata a titolo di retribuzione di risultato al mese di dicembre 2012, nonché la somma di € 12.356,85 spettante allo a titolo di Pt_1 retribuzione di risultato al mese di dicembre 2013 che la ha Controparte_1 trattenuto in compensazione del credito alla restituzione degli importi pagati in virtù della sentenza n. 399/2016.
Nelle note conclusive depositate in data 30/1/2019 lo ha ulteriormente Pt_1 richiesto la decurtazione, dall'importo preteso dalla , della somma Controparte_1 di € 13.500,00 a lui dovuta a titolo di retribuzione di risultato al mese di dicembre
2014 che la ha trattenuto in compensazione per la medesima Controparte_1 causale.
In via subordinata ha domandato la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello di impugnazione avverso la sentenza n. 304/2017 della corte d'appello di Catanzaro - sezione lavoro tuttora pendente davanti alla corte di cassazione.
Con ordinanza emessa in data 9/12/2017 all'esito dello scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 4/12/2017, il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale della sezione civile di questo tribunale, sul presupposto che il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di restituzione di indebito avanzata da parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione delle somme versate in favore del convenuto in esecuzione della sentenza n. 399/2016 del tribunale di Catanzaro - sezione lavoro, riformata dalla locale corte d'appello con la sentenza n. 304/2017 e non involge alcuno dei rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c. Con il medesimo provvedimento il tribunale ha rigettato anche l'eccezione di sospensione del giudizio, per la insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 295. c.p.c., mancando fra il presente giudizio e quello di impugnazione della sentenza n. 304/2017, pendente davanti alla corte di cassazione, qualunque rapporto di pregiudizialità tecnico - giuridica. Il tribunale ha ritenuto la insussistenza dei presupposti per procedere alla sospensione facoltativa prevista dall'art. 337, secondo comma, c.p.c., non essendo ravvisabile alcun rapporto di pregiudizialità logico - giuridica tra il giudizio d'impugnazione e quello promosso per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza poi riformata in appello, in considerazione della autonomia che caratterizza il diritto sostanziale alla restituzione rispetto al diritto sostanziale che ha dato origine alla controversia definita dal giudice del lavoro.
Con lo stesso provvedimento, il tribunale ha infine rinviato la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e la eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., per non avere le parti richiesto la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, in cui i difensori l'hanno discussa.”.
Con sentenza depositata in data 1-4-2019 n. 598, il Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava l'Avv. alla restituzione in favore della Parte_1
della somma di €uro 248.965,65, oltre interessi al tasso legale dal Controparte_1
21/11/2016 all'effettivo soddisfo, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 31-10-2019, , Parte_1 invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Con il primo motivo di gravame veniva eccepita dall'appellante, in aderenza all'eccezione già sollevata in primo grado, la nullità della sentenza impugnata per incompetenza funzionale della Sezione II Civile del Tribunale di Catanzaro ed erronea individuazione del rito nella specie applicabile.
Più in particolare, a detta dell'appellante, l'azione giudiziale introdotta dal datore di lavoro ( ) finalizzata a ottenere la restituzione delle somme erogate Controparte_1 in favore del lavoratore (avv. in esecuzione di una sentenza di primo grado, Pt_1 poi riformata in appello, sarebbe stata da reputare rientrante nell'ambito dei “rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico”, di cui all'art. 409, comma 1, n. 5, c.p.c., e per i quali l'art. 413, comma 1, c.p.c. stabilisce che “le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.”. Poiché, dunque, nel caso di specie il rapporto sostanziale da cui traeva origine la presente controversia restitutoria era stato giudicato dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Catanzaro, ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza dell'obbligazione restitutoria in capo all'Avv.
per come originata dalla citata sentenza n° 304/2017 resa dalla Corte Pt_1
d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, e riferita originariamente al rapporto di lavoro pubblico stipulato inter partes, sarebbe del pari spettata alla cognizione della
Sezione Lavoro del Tribunale di Catanzaro. Si aggiungeva poi che la mancata dichiarazione di incompetenza avrebbe leso la posizione di esso appellante, atteso che non gli avrebbe permesso di vedersi decurtate dall'importo da restituire una serie di voci come da deduzioni sul punto considerate tardive, in quanto indicate solamente nelle note conclusive depositate in data 30/1/2019, in ossequio alle preclusioni civili, impedendo la possibilità di limitare la condanna restitutoria esclusivamente alle somme che il predetto aveva effettivamente percepito.
Sulla scorta di tali argomentazioni, in accoglimento del primo motivo di appello, si chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità della decisione di primo grado per incompetenza funzionale del giudice civile in favore del giudice del lavoro ed erronea individuazione del rito applicabile.
A mezzo del secondo motivo di appello la sentenza di primo grado veniva impugnata nella parte in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda restitutoria per inesigibilità del credito.
Sosteneva l'appellante che il giudice di prime cure fosse incorso in errore nel ritenere che nei casi in cui la condanna alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva sia stata proposta in sede di gravame, la condanna restitutoria debba essere subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di appello, e diversamente, nell'ipotesi in cui la domanda di restituzione venga proposta, come nel caso de quo, nell'ambito di un giudizio autonomo, non sarebbe necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado che abbia riformato quella in esecuzione della quale era stato effettuato il pagamento. Evidenziava, infatti, mediante richiami giurisprudenziali, come la circostanza che la avesse nel caso in esame avanzato la propria Controparte_1 pretesa restitutoria introducendo un'azione autonoma non poteva costituire discrimine utile al fine di eludere la necessità di subordinare la condanna restitutoria al passaggio in giudicato della sentenza di appello di riforma di quella di primo grado, per cui non essendo ancora passata in giudicato la sentenza n° 304/2017 resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, a seguito della pendenza di ricorso per cassazione avverso di essa, il giudizio non avrebbe potuto proseguire.
Puntualizzava ancora l'appellante come il punto di diritto da risolvere non fosse quello di verificare la sussistenza della necessità di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc, bensì quello di valutare l'esigenza di subordinare la condanna restitutoria al passaggio in giudicato della pronuncia di secondo grado su cui la relativa pretesa risultava basarsi. Sulla scorta di tali argomentazioni, in accoglimento del secondo motivo di appello, si chiedeva l'annullamento e/o la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di inesigibilità del credito sollevata in quella sede dall'Avv. Pt_1
Con un terzo motivo di appello, proposto in via subordinata, parte appellante, impugnava altresì la sentenza di primo grado per non corretta determinazione del quantum debeatur. Riteneva, infatti, che la determinazione dell'ammontare restitutorio effettuata dal primo giudice fosse manifestamente errata per aver omesso: di limitare l'ammontare restitutorio alla complessiva somma di €uro
185.973,53, vale a dire alla somma effettivamente entrata nella propria sfera patrimoniale;
di decurtare dall'importo complessivo le somme dovute in suo favore a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2011 e 2012; di decurtare gli ulteriori importi di €uro 4.140,00 e €uro 7.554,60, rispettivamente dovutigli a titolo di rimborso spese legali sostenute in un procedimento penale definito con archiviazione e di liquidazione di spese giudiziali dovute in esecuzione della sentenza n° 399/2016 resa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro.
Più nello specifico, relativamente al primo punto l'Avv. affermava di avere Pt_1 ricevuto una somma di gran lunga inferiore rispetto a quanto statuito nella sentenza di condanna impugnata e, segnatamente, per come era desumibile dal cedolino del
26.10.2016 (cfr. allegato n° 5 al fascicolo di parte di primo grado), in via esclusiva la liquidazione del minore importo di €uro 185.973,53; in relazione al secondo punto prospettava che, se in effetti era vero che la aveva liquidato anche Controparte_1 le retribuzioni di risultato 2011 e 2012 “con il medesimo cedolino”, tuttavia l'obbligo di decurtare tali importi dalle somme da restituire sorgeva proprio dalla diversa causale con cui era stato effettuato il relativo pagamento, per cui la CP_1
avrebbe potuto astrattamente recuperare soltanto la quota di capitale
[...] corrisposta in esecuzione della relativa sentenza e poi confluita nel relativo cedolino allegato in giudizio, cosicchè dal complessivo ammontare restitutorio di €uro
185.973,53 (per come da rideterminarsi correttamente nei termini invocati nell'atto di appello) il Tribunale di prima sede avrebbe dovuto detrarre, oltre agli importi al netto di €uro 12.356,85 e di €uro 13.500,00 di cui alla pronuncia gravata (cfr. sentenza, pag. 5, terzo capoverso), anche gli importi di €uro 17.904,73, erogati a titolo di “retribuzione di risultato dic. 11” e di €uro 16.292,09, erogati a titolo di
“retribuzione di risultato dic. 12”; con riferimento al terzo punto relativo alla mancata decurtazione di altri importi, infine, l'appellante predetto sosteneva di vantare nei confronti di controparte una posizione creditoria da poter opporre alla controparte in parziale compensazione in ragione di €uro 4.140,00 (oltre interessi legali e moratori come per legge), a titolo di rimborso per spese legali sostenute in un procedimento penale a proprio carico, poi conclusosi con archiviazione, nonché di ulteriori €uro 7.554,60, vale a dire la somma già riconosciuta dalla CP_1
a titolo di spese legali liquidate nel primo grado di giudizio.
[...]
Sulla scorta di tali argomentazioni, in accoglimento per l'ipotesi di rigetto dei primi due motivi di gravame del terzo motivo di appello, si chiedeva di riformare la sentenza impugnata provvedendosi alla rideterminazione del quantum restitutorio dovuto per le ragioni e nei termini sopra richiamati.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di costituzione e risposta depositata il
22-1-2020, la , in persona del e Controparte_1 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, per contestare la fondatezza in toto dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto, con la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 22-4-
2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come da note in atti e all'esito la Corte assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, il proposto appello è parzialmente fondato e, come tale, merita di essere accolto nei termini e limiti che qui di seguito si procede ad esporre.
Deve essere, innanzitutto, disatteso il primo motivo di appello a mezzo del quale l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per non aver il giudice rilevato nella fattispecie l'incompetenza funzionale della Sezione II Civile del Tribunale di
Catanzaro, a favore del Giudice del Lavoro.
Invero, giova evidenziare che se è vero che il combinato disposto degli art. 413 cpc e 409 cpc devolve al giudice del lavoro la competenza a decidere sulle questioni derivanti da rapporto di lavoro, è pur vero che una volta accertata la debenza delle somme derivanti dai precedenti rapporti di lavoro, nel momento in cui si agisca ex art. 2033 c.c. per ottenerne la restituzione sul presupposto della indebita corresponsione delle stesse, la competenza sarà del giudice ordinario il quale sarà chiamato non a valutare i profili giuslavoristici della questione, ma unicamente la dovutezza o meno di queste ex art. 2033 c.c..
Ciò deriva dal fatto che l'accertamento del credito è già avvenuto tramite un titolo esecutivo, mentre la competenza a decidere la restituzione ex art. 2033 c.c. di crediti da lavoro accertati con sentenza spetterà al giudice ordinario in quanto la materia di ripetizione di indebito è di competenza generale e la causa petendi di ripetizione prevale rispetto al diritto di lavoro.
Ciò rappresenta un principio generale consolidato tant'è che anche in ambito tributario la Corte di Cassazione ha affermato che “Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, sì che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato, non ricorrono i presupposti di applicabilità della riserva alla giurisdizione tributaria, di cui all'art. 2 del D.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente esperibilità, da parte del contribuente, dell'ordinaria azione di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.” (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 13/09/2005 n. 18120).
Ne discende, dunque, che le doglianze in questione non hanno pregio alcuno.
Del pari meritevole di essere respinto è anche il secondo motivo di gravame a mezzo del quale l'appellante impugna la sentenza per non aver il giudice dichiarato inesigibile il credito, attesa la pendenza di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello di questa Corte n. 304/2017, che aveva riformato la precedente sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 399/2016 in esecuzione della quale erano state corrisposte dalla allo le somme oggetto della pretesa Controparte_1 Pt_1 restitutoria successivamente azionata dalla prima nei confronti di quest'ultimo in conseguenza della citata riforma.
A tal proposito, deve risolutivamente richiamarsi il costante orientamento interpretativo affermato in tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale
“Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello sorge automaticamente ai sensi dell'articolo 336 del codice di procedura civile per il solo fatto della riforma della sentenza, configurandosi come diritto soggettivo autonomo che può essere azionato immediatamente anche mediante procedimento monitorio, in applicazione del principio restituito ante omnia. Le domande di restituzione o di riduzione in pristino della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata possono essere proposte autonomamente e con finalità di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio e dall'eventuale pendenza del ricorso per cassazione. Il diritto alla restituzione discende esclusivamente dal fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia. Quando il pagamento è stato eseguito soltanto a seguito della sentenza di primo grado che costituiva titolo esecutivo provvisorio, una volta venuto meno in tutto o in parte il titolo a seguito della sentenza di appello, che ha effetto sostitutivo, il pagamento per la parte non più dovuta resta privo di titolo con conseguente obbligo di restituzione,
a prescindere dalla formazione del giudicato.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza 17-
12-2013 n. 28167; Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 3-10-2005 n. 19296; Cass. Civ., Sez.
3, sentenza 24-6-2004 n. 11729; Cass. Civ., Sez. L, sentenza 26-4-2003 n. 6579).
Orbene, la pronuncia gravata risulta correttamente adottata in aderenza ai principi testè riportati, laddove nel caso in esame la corresponsione delle somme in favore dell'odierno appellante da parte dell'ente regionale è avvenuta sulla base della sentenza di primo grado costituente titolo provvisoriamente esecutivo, con la conseguenza che il diritto alla restituzione sorge immediatamente in forza del venir meno del titolo suddetto già solo per effetto della riforma della sentenza in appello, potendo essere esercitato in maniera del tutto autonoma senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado di riforma di quella in esecuzione della quale è stato effettuato il pagamento in questione.
Merita di contro, a parere del Collegio giudicante, di essere parzialmente accolto il residuo motivo di appello, a mezzo del quale le statuizioni di condanna adottate in prime cure a carico dello sono state censurate per avere avuto ad Parte_1 oggetto la restituzione in favore della delle somme percepite, a Controparte_1 seguito della riforma della sentenza del giudice del lavoro che ne aveva disposto la corresponsione in favore del predetto, calcolate al lordo degli oneri fiscali e non invece, per come sarebbe stato corretto, al netto di essi.
Se da un lato, infatti, la giurisprudenza ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione in ipotesi di tal fatta, atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'articolo 2033 del codice civile (cfr. Corte
Costituzionale n. 8 del 2023), nell'ordinario termine prescrizionale decennale, che decorre dal giorno dell'erogazione, salvo valutare la condizione soggettiva e la situazione patrimoniale della persona in ordine alla modalità di recupero dell'indebito (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza. 9 giugno 2014 n. 2903), tuttavia, dall'altro, ha avuto anche modo di puntualizzare che “…in caso di indebito retributivo, il datore ha diritto a ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito in eccesso e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente..” (cfr.
Cass. Civ., ordinanza n. 1963 del 23-1-2023) e ancora che “….salvo il caso in cui il sostituito abbia provveduto direttamente a chiedere il rimborso dell'indebito fiscale, va escluso dal calcolo, di quanto il prestatore di lavoro deve restituire al datore di lavoro per importi retributivi indebitamente percepiti, la ritenuta d'imposta già versata all'amministrazione finanziaria, potendo il datore di lavoro, come sostituto
d'imposta, chiedere il rimborso alla Amministrazione finanziaria dell'imposta non dovuta (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 18674/2014).
Ciò si basa sull'assunto che la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può che avere ad oggetto le sole somme effettivamente “pagate” (come recita l'art. 2033 c.c.) a quest'ultimo e da lui effettivamente percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, derivandone che “…l'amministrazione non può pretendere o chiedere la ripetizione di somme al lordo delle predette ritenute poiché le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale e nella disponibilità materiale del dipendente….”
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, n. 991/2017; Consiglio di Stato, Sez. IV, n.
5010/2015; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5043/2012; Cass. Civ., Sez. 1, n.
18674/2014; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 239/2006).
Ne discende, dunque, che nel caso esame la somma di cui la Controparte_1 avrebbe potuto legittimamente pretendere la restituzione a titolo di indennità di carica indebitamente percepita dall'odierno appellante, dovendo la stessa essere calcolata al netto delle ritenute fiscali, ammontava nei termini risultanti dalla pertinente documentazione versata in atti (cfr. cedolino di cui all'allegato 5 del fascicolo di parte di primo grado) ad €uro 185.973,53 e non, come disposto erroneamente in sentenza dal giudice di prime cure, ad €uro 248.965,65.
Per converso, non possono trovare accoglimento le residue richieste di decurtazione dall'importo da restituire le ulteriori voci relative, per un verso, alle retribuzioni di risultato riferite agli anni 2011-2012, in quanto già comprese nella somma di €uro
185.973,53, mentre le retribuzioni di risultato del 2013 in ragione di €uro 12.356,85 erano già state trattenute in compensazione dall'ente regionale, nonché agli importi di €uro 4.140,00 ed €uro 7.554,60, rispettivamente dovuti all'Avv. a titolo di Pt_1 rimborso spese legali sostenute in un procedimento penale definito con archiviazione e di liquidazione di spese giudiziali dovute in esecuzione della sentenza n. 399/2016 resa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, in quanto tardivamente avanzate solo con le note conclusive del 30/01/2019 e, dunque, oltre lo spirare delle previste preclusioni processuali (“Le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum“, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione.”, cfr. ex plurimis: Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Civili, sentenza 21 febbraio 2022, n. 5624; Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza 13 agosto
2018 n. 20723; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 14 marzo 2006 n. 5478).
In definitiva, alla stregua delle suesposte considerazioni s'impone, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma in parte de qua della sentenza impugnata,
l'adozione di statuizioni finali di rideterminazione della somma alla restituzione della quale lo deve essere condannato in favore della Parte_1 CP_1
in ragione dell'importo di €uro 185.973,53, oltre interessi legali decorrenti
[...] dal 21-11-2016 sino al soddisfo per come statuito dal primo giudice.
Infine, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del proposto gravame in esito al giudizio e al tenore dell'adottata decisione, nonché alla particolarità delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione parziale tra le parti in ragione di 1/3 delle spese e competenze del presente grado del giudizio, con condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata dei restanti 2/3 di dette spese, liquidate nell'intero come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 CP_
in persona del Presidente Giunta e legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 31-10-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata l'1-4-2019 n. 598, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna alla restituzione in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di €uro 185.973,53, oltre interessi come in motivazione;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese del presente grado del giudizio e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, dei restanti 2/3 di dette spese, che si liquidano nell'intero per compensi ex D.M. n. 55/2014 in €uro 4.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2146 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Crescenzio Santuori in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro, Via Santa Maria di Mezzogiorno n° 17;
- appellante – contro
in persona del Presidente della Giunta e legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Oreste Morcavallo in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello e di
Decreto Dirigenziale n. 15809 del 16.12.2019, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23;
- appellata - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, dichiarare la nullità, annullare e/o riformare la sentenza impugnata e, più nello specifico, si chiede:
1) in accoglimento del primo motivo di appello, di accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per incompetenza funzionale della Sezione II Civile del Tribunale di Catanzaro ed erronea individuazione del rito applicabile;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello, di annullare e/o riformare la sentenza di primo grado, rigettando l'inammissibile domanda proposta dalla CP_1
per inesigibilità del credito;
[...] 3) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello, quale terzo motivo di appello, di riformare la sentenza impugnata provvedendo alla rideterminazione del quantum dovuto dall'Avv. Parte_1
a titolo restitutorio per le ragioni, modalità e termini dedotti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione perché infondata sia in punto di fatto che di diritto, rigettare integralmente lo spiegato appello e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata, con ogni effetto e onere conseguente.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la CP_1
ha premesso di avere provveduto al pagamento in favore dell'avv.
[...] Parte_1 della somma complessiva di € 274.822,50 (di cui € 266.490,03 per quota
[...] capitale, € 777,87 per interessi legali ed € 7.554,60 per spese di lite) in esecuzione della sentenza n. 399/2016, pubblicata in data 22/3/2016, del giudice del lavoro del tribunale di Catanzaro.
La ha riferito che la suddetta sentenza è stata integralmente Controparte_1 riformata dalla sentenza n. 304/2017, pubblicata in data 11/4/2017, con la quale la corte d'appello di Catanzaro - sezione lavoro ha rigettato la domanda originariamente proposta dall'avv. Parte_1
Per tali ragioni, dopo aver vanamente diffidato quest'ultimo alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata, la si è rivolta Controparte_1
a questo tribunale per sentite condannare lo alla restituzione in suo favore Pt_1 della somma di € 274.822,50, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento (i.e.
21/11/2016) e sino al soddisfo ovvero, in via subordinata, dalla domanda al soddisfo.
Si è costituito in giudizio l'avv. per eccepire in via preliminare Parte_1
l'incompetenza funzionale della sezione civile di questo tribunale per essere competente il giudice del lavoro, dal momento che il giudizio dal quale è scaturita la sentenza n. 399/2016, poi riformata dalla sentenza di corte d'appello n. 304/2017, aveva ad oggetto uno dei rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c. II convenuto ha pure eccepito l'inammissibilità della domanda sul presupposto che la sentenza n.
304/2017 non è ancora passata in giudicato, per avere lo proposto avverso Pt_1 di essa ricorso per cassazione, che risulta a tutt'oggi pendente. Ha pure contestato la correttezza dell'importo di cui la pretende la Controparte_1 restituzione, per avere lo percepito non l'importo di € 274.822,50, ma la Pt_1 minor somma di € 185.973,53. In caso di accoglimento della domanda attorea, dall'importo preteso dalla dovrebbero peraltro essere decurtate le Controparte_1 somme di € 17.904,73 erogata allo a titolo di retribuzione di risultato al mese Pt_1 di dicembre 2011, di € 16.292,09 erogata a titolo di retribuzione di risultato al mese di dicembre 2012, nonché la somma di € 12.356,85 spettante allo a titolo di Pt_1 retribuzione di risultato al mese di dicembre 2013 che la ha Controparte_1 trattenuto in compensazione del credito alla restituzione degli importi pagati in virtù della sentenza n. 399/2016.
Nelle note conclusive depositate in data 30/1/2019 lo ha ulteriormente Pt_1 richiesto la decurtazione, dall'importo preteso dalla , della somma Controparte_1 di € 13.500,00 a lui dovuta a titolo di retribuzione di risultato al mese di dicembre
2014 che la ha trattenuto in compensazione per la medesima Controparte_1 causale.
In via subordinata ha domandato la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello di impugnazione avverso la sentenza n. 304/2017 della corte d'appello di Catanzaro - sezione lavoro tuttora pendente davanti alla corte di cassazione.
Con ordinanza emessa in data 9/12/2017 all'esito dello scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 4/12/2017, il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale della sezione civile di questo tribunale, sul presupposto che il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di restituzione di indebito avanzata da parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione delle somme versate in favore del convenuto in esecuzione della sentenza n. 399/2016 del tribunale di Catanzaro - sezione lavoro, riformata dalla locale corte d'appello con la sentenza n. 304/2017 e non involge alcuno dei rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c. Con il medesimo provvedimento il tribunale ha rigettato anche l'eccezione di sospensione del giudizio, per la insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 295. c.p.c., mancando fra il presente giudizio e quello di impugnazione della sentenza n. 304/2017, pendente davanti alla corte di cassazione, qualunque rapporto di pregiudizialità tecnico - giuridica. Il tribunale ha ritenuto la insussistenza dei presupposti per procedere alla sospensione facoltativa prevista dall'art. 337, secondo comma, c.p.c., non essendo ravvisabile alcun rapporto di pregiudizialità logico - giuridica tra il giudizio d'impugnazione e quello promosso per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza poi riformata in appello, in considerazione della autonomia che caratterizza il diritto sostanziale alla restituzione rispetto al diritto sostanziale che ha dato origine alla controversia definita dal giudice del lavoro.
Con lo stesso provvedimento, il tribunale ha infine rinviato la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e la eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., per non avere le parti richiesto la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, in cui i difensori l'hanno discussa.”.
Con sentenza depositata in data 1-4-2019 n. 598, il Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava l'Avv. alla restituzione in favore della Parte_1
della somma di €uro 248.965,65, oltre interessi al tasso legale dal Controparte_1
21/11/2016 all'effettivo soddisfo, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 31-10-2019, , Parte_1 invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Con il primo motivo di gravame veniva eccepita dall'appellante, in aderenza all'eccezione già sollevata in primo grado, la nullità della sentenza impugnata per incompetenza funzionale della Sezione II Civile del Tribunale di Catanzaro ed erronea individuazione del rito nella specie applicabile.
Più in particolare, a detta dell'appellante, l'azione giudiziale introdotta dal datore di lavoro ( ) finalizzata a ottenere la restituzione delle somme erogate Controparte_1 in favore del lavoratore (avv. in esecuzione di una sentenza di primo grado, Pt_1 poi riformata in appello, sarebbe stata da reputare rientrante nell'ambito dei “rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico”, di cui all'art. 409, comma 1, n. 5, c.p.c., e per i quali l'art. 413, comma 1, c.p.c. stabilisce che “le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.”. Poiché, dunque, nel caso di specie il rapporto sostanziale da cui traeva origine la presente controversia restitutoria era stato giudicato dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Catanzaro, ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza dell'obbligazione restitutoria in capo all'Avv.
per come originata dalla citata sentenza n° 304/2017 resa dalla Corte Pt_1
d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, e riferita originariamente al rapporto di lavoro pubblico stipulato inter partes, sarebbe del pari spettata alla cognizione della
Sezione Lavoro del Tribunale di Catanzaro. Si aggiungeva poi che la mancata dichiarazione di incompetenza avrebbe leso la posizione di esso appellante, atteso che non gli avrebbe permesso di vedersi decurtate dall'importo da restituire una serie di voci come da deduzioni sul punto considerate tardive, in quanto indicate solamente nelle note conclusive depositate in data 30/1/2019, in ossequio alle preclusioni civili, impedendo la possibilità di limitare la condanna restitutoria esclusivamente alle somme che il predetto aveva effettivamente percepito.
Sulla scorta di tali argomentazioni, in accoglimento del primo motivo di appello, si chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità della decisione di primo grado per incompetenza funzionale del giudice civile in favore del giudice del lavoro ed erronea individuazione del rito applicabile.
A mezzo del secondo motivo di appello la sentenza di primo grado veniva impugnata nella parte in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda restitutoria per inesigibilità del credito.
Sosteneva l'appellante che il giudice di prime cure fosse incorso in errore nel ritenere che nei casi in cui la condanna alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva sia stata proposta in sede di gravame, la condanna restitutoria debba essere subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di appello, e diversamente, nell'ipotesi in cui la domanda di restituzione venga proposta, come nel caso de quo, nell'ambito di un giudizio autonomo, non sarebbe necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado che abbia riformato quella in esecuzione della quale era stato effettuato il pagamento. Evidenziava, infatti, mediante richiami giurisprudenziali, come la circostanza che la avesse nel caso in esame avanzato la propria Controparte_1 pretesa restitutoria introducendo un'azione autonoma non poteva costituire discrimine utile al fine di eludere la necessità di subordinare la condanna restitutoria al passaggio in giudicato della sentenza di appello di riforma di quella di primo grado, per cui non essendo ancora passata in giudicato la sentenza n° 304/2017 resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, a seguito della pendenza di ricorso per cassazione avverso di essa, il giudizio non avrebbe potuto proseguire.
Puntualizzava ancora l'appellante come il punto di diritto da risolvere non fosse quello di verificare la sussistenza della necessità di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc, bensì quello di valutare l'esigenza di subordinare la condanna restitutoria al passaggio in giudicato della pronuncia di secondo grado su cui la relativa pretesa risultava basarsi. Sulla scorta di tali argomentazioni, in accoglimento del secondo motivo di appello, si chiedeva l'annullamento e/o la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di inesigibilità del credito sollevata in quella sede dall'Avv. Pt_1
Con un terzo motivo di appello, proposto in via subordinata, parte appellante, impugnava altresì la sentenza di primo grado per non corretta determinazione del quantum debeatur. Riteneva, infatti, che la determinazione dell'ammontare restitutorio effettuata dal primo giudice fosse manifestamente errata per aver omesso: di limitare l'ammontare restitutorio alla complessiva somma di €uro
185.973,53, vale a dire alla somma effettivamente entrata nella propria sfera patrimoniale;
di decurtare dall'importo complessivo le somme dovute in suo favore a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2011 e 2012; di decurtare gli ulteriori importi di €uro 4.140,00 e €uro 7.554,60, rispettivamente dovutigli a titolo di rimborso spese legali sostenute in un procedimento penale definito con archiviazione e di liquidazione di spese giudiziali dovute in esecuzione della sentenza n° 399/2016 resa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro.
Più nello specifico, relativamente al primo punto l'Avv. affermava di avere Pt_1 ricevuto una somma di gran lunga inferiore rispetto a quanto statuito nella sentenza di condanna impugnata e, segnatamente, per come era desumibile dal cedolino del
26.10.2016 (cfr. allegato n° 5 al fascicolo di parte di primo grado), in via esclusiva la liquidazione del minore importo di €uro 185.973,53; in relazione al secondo punto prospettava che, se in effetti era vero che la aveva liquidato anche Controparte_1 le retribuzioni di risultato 2011 e 2012 “con il medesimo cedolino”, tuttavia l'obbligo di decurtare tali importi dalle somme da restituire sorgeva proprio dalla diversa causale con cui era stato effettuato il relativo pagamento, per cui la CP_1
avrebbe potuto astrattamente recuperare soltanto la quota di capitale
[...] corrisposta in esecuzione della relativa sentenza e poi confluita nel relativo cedolino allegato in giudizio, cosicchè dal complessivo ammontare restitutorio di €uro
185.973,53 (per come da rideterminarsi correttamente nei termini invocati nell'atto di appello) il Tribunale di prima sede avrebbe dovuto detrarre, oltre agli importi al netto di €uro 12.356,85 e di €uro 13.500,00 di cui alla pronuncia gravata (cfr. sentenza, pag. 5, terzo capoverso), anche gli importi di €uro 17.904,73, erogati a titolo di “retribuzione di risultato dic. 11” e di €uro 16.292,09, erogati a titolo di
“retribuzione di risultato dic. 12”; con riferimento al terzo punto relativo alla mancata decurtazione di altri importi, infine, l'appellante predetto sosteneva di vantare nei confronti di controparte una posizione creditoria da poter opporre alla controparte in parziale compensazione in ragione di €uro 4.140,00 (oltre interessi legali e moratori come per legge), a titolo di rimborso per spese legali sostenute in un procedimento penale a proprio carico, poi conclusosi con archiviazione, nonché di ulteriori €uro 7.554,60, vale a dire la somma già riconosciuta dalla CP_1
a titolo di spese legali liquidate nel primo grado di giudizio.
[...]
Sulla scorta di tali argomentazioni, in accoglimento per l'ipotesi di rigetto dei primi due motivi di gravame del terzo motivo di appello, si chiedeva di riformare la sentenza impugnata provvedendosi alla rideterminazione del quantum restitutorio dovuto per le ragioni e nei termini sopra richiamati.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di costituzione e risposta depositata il
22-1-2020, la , in persona del e Controparte_1 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, per contestare la fondatezza in toto dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto, con la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 22-4-
2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come da note in atti e all'esito la Corte assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, il proposto appello è parzialmente fondato e, come tale, merita di essere accolto nei termini e limiti che qui di seguito si procede ad esporre.
Deve essere, innanzitutto, disatteso il primo motivo di appello a mezzo del quale l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per non aver il giudice rilevato nella fattispecie l'incompetenza funzionale della Sezione II Civile del Tribunale di
Catanzaro, a favore del Giudice del Lavoro.
Invero, giova evidenziare che se è vero che il combinato disposto degli art. 413 cpc e 409 cpc devolve al giudice del lavoro la competenza a decidere sulle questioni derivanti da rapporto di lavoro, è pur vero che una volta accertata la debenza delle somme derivanti dai precedenti rapporti di lavoro, nel momento in cui si agisca ex art. 2033 c.c. per ottenerne la restituzione sul presupposto della indebita corresponsione delle stesse, la competenza sarà del giudice ordinario il quale sarà chiamato non a valutare i profili giuslavoristici della questione, ma unicamente la dovutezza o meno di queste ex art. 2033 c.c..
Ciò deriva dal fatto che l'accertamento del credito è già avvenuto tramite un titolo esecutivo, mentre la competenza a decidere la restituzione ex art. 2033 c.c. di crediti da lavoro accertati con sentenza spetterà al giudice ordinario in quanto la materia di ripetizione di indebito è di competenza generale e la causa petendi di ripetizione prevale rispetto al diritto di lavoro.
Ciò rappresenta un principio generale consolidato tant'è che anche in ambito tributario la Corte di Cassazione ha affermato che “Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, sì che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato, non ricorrono i presupposti di applicabilità della riserva alla giurisdizione tributaria, di cui all'art. 2 del D.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente esperibilità, da parte del contribuente, dell'ordinaria azione di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.” (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 13/09/2005 n. 18120).
Ne discende, dunque, che le doglianze in questione non hanno pregio alcuno.
Del pari meritevole di essere respinto è anche il secondo motivo di gravame a mezzo del quale l'appellante impugna la sentenza per non aver il giudice dichiarato inesigibile il credito, attesa la pendenza di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello di questa Corte n. 304/2017, che aveva riformato la precedente sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 399/2016 in esecuzione della quale erano state corrisposte dalla allo le somme oggetto della pretesa Controparte_1 Pt_1 restitutoria successivamente azionata dalla prima nei confronti di quest'ultimo in conseguenza della citata riforma.
A tal proposito, deve risolutivamente richiamarsi il costante orientamento interpretativo affermato in tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale
“Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello sorge automaticamente ai sensi dell'articolo 336 del codice di procedura civile per il solo fatto della riforma della sentenza, configurandosi come diritto soggettivo autonomo che può essere azionato immediatamente anche mediante procedimento monitorio, in applicazione del principio restituito ante omnia. Le domande di restituzione o di riduzione in pristino della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata possono essere proposte autonomamente e con finalità di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio e dall'eventuale pendenza del ricorso per cassazione. Il diritto alla restituzione discende esclusivamente dal fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia. Quando il pagamento è stato eseguito soltanto a seguito della sentenza di primo grado che costituiva titolo esecutivo provvisorio, una volta venuto meno in tutto o in parte il titolo a seguito della sentenza di appello, che ha effetto sostitutivo, il pagamento per la parte non più dovuta resta privo di titolo con conseguente obbligo di restituzione,
a prescindere dalla formazione del giudicato.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza 17-
12-2013 n. 28167; Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 3-10-2005 n. 19296; Cass. Civ., Sez.
3, sentenza 24-6-2004 n. 11729; Cass. Civ., Sez. L, sentenza 26-4-2003 n. 6579).
Orbene, la pronuncia gravata risulta correttamente adottata in aderenza ai principi testè riportati, laddove nel caso in esame la corresponsione delle somme in favore dell'odierno appellante da parte dell'ente regionale è avvenuta sulla base della sentenza di primo grado costituente titolo provvisoriamente esecutivo, con la conseguenza che il diritto alla restituzione sorge immediatamente in forza del venir meno del titolo suddetto già solo per effetto della riforma della sentenza in appello, potendo essere esercitato in maniera del tutto autonoma senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado di riforma di quella in esecuzione della quale è stato effettuato il pagamento in questione.
Merita di contro, a parere del Collegio giudicante, di essere parzialmente accolto il residuo motivo di appello, a mezzo del quale le statuizioni di condanna adottate in prime cure a carico dello sono state censurate per avere avuto ad Parte_1 oggetto la restituzione in favore della delle somme percepite, a Controparte_1 seguito della riforma della sentenza del giudice del lavoro che ne aveva disposto la corresponsione in favore del predetto, calcolate al lordo degli oneri fiscali e non invece, per come sarebbe stato corretto, al netto di essi.
Se da un lato, infatti, la giurisprudenza ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione in ipotesi di tal fatta, atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'articolo 2033 del codice civile (cfr. Corte
Costituzionale n. 8 del 2023), nell'ordinario termine prescrizionale decennale, che decorre dal giorno dell'erogazione, salvo valutare la condizione soggettiva e la situazione patrimoniale della persona in ordine alla modalità di recupero dell'indebito (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza. 9 giugno 2014 n. 2903), tuttavia, dall'altro, ha avuto anche modo di puntualizzare che “…in caso di indebito retributivo, il datore ha diritto a ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito in eccesso e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente..” (cfr.
Cass. Civ., ordinanza n. 1963 del 23-1-2023) e ancora che “….salvo il caso in cui il sostituito abbia provveduto direttamente a chiedere il rimborso dell'indebito fiscale, va escluso dal calcolo, di quanto il prestatore di lavoro deve restituire al datore di lavoro per importi retributivi indebitamente percepiti, la ritenuta d'imposta già versata all'amministrazione finanziaria, potendo il datore di lavoro, come sostituto
d'imposta, chiedere il rimborso alla Amministrazione finanziaria dell'imposta non dovuta (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 18674/2014).
Ciò si basa sull'assunto che la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può che avere ad oggetto le sole somme effettivamente “pagate” (come recita l'art. 2033 c.c.) a quest'ultimo e da lui effettivamente percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, derivandone che “…l'amministrazione non può pretendere o chiedere la ripetizione di somme al lordo delle predette ritenute poiché le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale e nella disponibilità materiale del dipendente….”
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, n. 991/2017; Consiglio di Stato, Sez. IV, n.
5010/2015; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5043/2012; Cass. Civ., Sez. 1, n.
18674/2014; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 239/2006).
Ne discende, dunque, che nel caso esame la somma di cui la Controparte_1 avrebbe potuto legittimamente pretendere la restituzione a titolo di indennità di carica indebitamente percepita dall'odierno appellante, dovendo la stessa essere calcolata al netto delle ritenute fiscali, ammontava nei termini risultanti dalla pertinente documentazione versata in atti (cfr. cedolino di cui all'allegato 5 del fascicolo di parte di primo grado) ad €uro 185.973,53 e non, come disposto erroneamente in sentenza dal giudice di prime cure, ad €uro 248.965,65.
Per converso, non possono trovare accoglimento le residue richieste di decurtazione dall'importo da restituire le ulteriori voci relative, per un verso, alle retribuzioni di risultato riferite agli anni 2011-2012, in quanto già comprese nella somma di €uro
185.973,53, mentre le retribuzioni di risultato del 2013 in ragione di €uro 12.356,85 erano già state trattenute in compensazione dall'ente regionale, nonché agli importi di €uro 4.140,00 ed €uro 7.554,60, rispettivamente dovuti all'Avv. a titolo di Pt_1 rimborso spese legali sostenute in un procedimento penale definito con archiviazione e di liquidazione di spese giudiziali dovute in esecuzione della sentenza n. 399/2016 resa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, in quanto tardivamente avanzate solo con le note conclusive del 30/01/2019 e, dunque, oltre lo spirare delle previste preclusioni processuali (“Le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum“, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione.”, cfr. ex plurimis: Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Civili, sentenza 21 febbraio 2022, n. 5624; Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza 13 agosto
2018 n. 20723; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 14 marzo 2006 n. 5478).
In definitiva, alla stregua delle suesposte considerazioni s'impone, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma in parte de qua della sentenza impugnata,
l'adozione di statuizioni finali di rideterminazione della somma alla restituzione della quale lo deve essere condannato in favore della Parte_1 CP_1
in ragione dell'importo di €uro 185.973,53, oltre interessi legali decorrenti
[...] dal 21-11-2016 sino al soddisfo per come statuito dal primo giudice.
Infine, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del proposto gravame in esito al giudizio e al tenore dell'adottata decisione, nonché alla particolarità delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione parziale tra le parti in ragione di 1/3 delle spese e competenze del presente grado del giudizio, con condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata dei restanti 2/3 di dette spese, liquidate nell'intero come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 CP_
in persona del Presidente Giunta e legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 31-10-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata l'1-4-2019 n. 598, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna alla restituzione in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di €uro 185.973,53, oltre interessi come in motivazione;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese del presente grado del giudizio e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, dei restanti 2/3 di dette spese, che si liquidano nell'intero per compensi ex D.M. n. 55/2014 in €uro 4.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)