TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 119/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. DI CERTO AURORA TERESA Parte_1
MARIA;
-ricorrente- nei confronti di
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24/04/2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'odierna ricorrente, premesso di essere attualmente alle dipendenze del , con contratto a Controparte_1 tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2023 e di esserlo stata per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e di non aver percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al pagina1 di 8
fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento del CP_1 contributo alla formazione di parte ricorrente.
Ha, altresì, chiesto l'accertamento del suo diritto alla Retribuzione
Professionale Docenti prevista dall'art. 7 di settore e la CP_2 condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive, indicate nel prospetto allegato all'atto introduttivo per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, per complessivi euro 2.160,50, evidenziando che detta voce retributiva era stata riconosciuta, con discriminazione a suo danno, soltanto ai docenti di ruolo nonché a tutti i docenti precari per i contratti stipulati per incarico annuale o per supplenza fino al 30 giugno o fino al termine delle attività didattiche.
2.- Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso.
3.- Con riferimento alla Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale docente, nel merito si osserva che la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo e che i D.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti di ruolo “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
(art.2 DPCM 32313/15) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche
“i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art.
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (DPCM 28 novembre 2016).
3.1.- Si osserva che alcuna giustificazione può sorreggere un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle pagina2 di 8
competenze professionali, così come chiarito dalla Corte di Giustizia
Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. (C. 29961/2023) CP_1
La Corte di cassazione aggiunge, altresì, che l'attribuzione della
Carta è connessa ad una “didattica annuale”, così come evincibile dai primi due commi dell'art. 4 L. 124/1999, trattandosi in entrambi i casi
“di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certa”.
3.2.- Contrariamente a quanto sostenuto dal inoltre, con la CP_1 pronuncia richiamata la Corte di Cassazione non ha inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza c.d. breve o saltuaria, ma ha escluso “dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di
pagina3 di 8
cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”.
Tenuto conto della finalità del beneficio, cioè quella di fornire durante l'intero anno scolastico uno strumento di formazione al docente, si reputa che il diritto al bonus debba riconoscersi anche a tutte le supplenze che siano equiparabili, sotto il profilo temporale e della continuità didattica, agli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
3.3.- Come chiarito dalla predetta pronuncia, inoltre, la carta docente
“spetta, pur in assenza di domanda” ed indipendentemente dalla circostanza che il docente abbia anticipato la spesa, posto che
“l'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette CP_1
a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180
c.c.)” (C. 29961/2023).
3.4.- Nell'ipotesi di specie, le supplenze di parte ricorrente possono essere ricondotte alle ipotesi di cui alla predetta disposizione, dal momento che i contratti di lavoro hanno sostanzialmente coperto gli anni scolastici indicati nel ricorso introduttivo in via continuativa, avendo avuto decorrenza dai mesi di settembre, ottobre e dicembre fino al termine delle attività didattiche.
4.- Posto che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, correttamente parte ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di 500,00 euro tramite pagina4 di 8
la Carta Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
5.- Con riferimento alla domanda avente ad oggetto la condanna del
MINISTERO al pagamento della retribuzione professionale docente, si premette che l'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, sotto la rubrica
"Retribuzione Professionale Docenti", prevede: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la “retribuzione professionale docente” compete a tutto il personale docente, “senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”, atteso che l'art. 7, comma 1, del
CCNL per il personale del comparto scuola del 15.03.2001, con il quale detta voce retributiva è stata riconosciuta a tutto il personale docente ed educativo, deve essere interpretato alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in guisa tale da ricomprendere fra pagina5 di 8
i beneficiari di detta voce retributiva tutti gli assunti a tempo determinato, “a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999”, dovendosi intendere il richiamo alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.08.1999”, contenuto al comma 3 dell'art. 7, come limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento economico, e non estendendosi all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. (C.
20015/2018; nello stesso senso si veda C. 6293/2020).
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
5.1.- Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di supplenze, con contratti temporanei, per i quali, però, il convenuto CP_1 non ha esposto significative differenze nella prestazione professionale resa rispetto al personale a tempo indeterminato e rispetto ai supplenti annuali (con incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi negli anni scolastici 2019/2020,
2021/2022, osservandosi che il non ha specificamente CP_1 contestato la durata delle supplenze richiamate dalla ricorrente, peraltro provata dalla documentazione versata in atti, e neanche ha contestato specificatamente la quantificazione effettuata in ricorso, che appare corretta e conforme al dato normativo.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento della somma CP_1 di euro 2.160,50, ottenuta moltiplicando l'indennità contrattuale pagina6 di 8
della RPD per i periodi dettagliatamente riportati nell'atto introduttivo fino al 31.12.2021 pari ad euro 174,50 mensili ai sensi dell'art. 83 CCNL 2006/2009, successivamente modificato ai sensi del
CCNL 2016/2018, incrementata della somma mensile di euro 10,00 per la fascia di anzianità di servizio da 0 a 14 anni, prevista dal CCNL
2019/2021, dal 31.12.2021, a valere dal 2022, anche in rapporto all'orario risultante dai contratti part-time ai sensi dell'art. 25
CCNI del 31.8.1999 c.8.
6.- Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato indicati da parte ricorrente ed il diritto alla Retribuzione professionale docente ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, il va quindi condannato all'adozione CP_1 delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento dei benefici medesimi.
7.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate in ragione del valore della causa, della limitata attività svolta e della serialità delle questioni trattate, come da dispositivo, oltre accessori, con distrazione ex art. 93
c.p.c.
P Q M
DICHIARA il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e condanna il Controparte_1 all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento tramite la Carta Docente;
DICHIARA il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il convenuto, al pagamento della somma di euro CP_1
pagina7 di 8
2.160,50 per la medesima causale, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
PONE in capo all'amministrazione resistente le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per spese documentate ed euro 1.314,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 29/04/2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina8 di 8