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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/07/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo Presidente relatore
Dr. Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 1119 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
, rappresentato/a e difeso/a da avv.to/i PARENTI LUIGI;
Parte_1
NEI CONFRONTI DI;
rappresentato/a e difeso/a da avv.to/i IEZZI LORENZINA;
CP_1
; ; Controparte_2 Controparte_3
, , non costituiti. Controparte_4 Controparte_5
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 641/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 6/5/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “IN VIA PRINCIPALE: in riforma e/o annullamento integrale della sentenza impugnata n. 641/2024 pubblicata in data 06.05.2024, non notificata, dal
Tribunale Civile di Pescara, Dott. Federico Ria, nella causa civile iscritta al R.G. n.
699/2021, così provvedere: a) riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere totalmente il presente appello;
b) accertata e dichiarata l'illegittimità della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., si insiste per l'accoglimento di tutte le conclusioni, domande, richieste istruttorie ed eccezioni formulate nel corso del primo grado di giudizio da parte del sig. Parte_1
, che di seguito testualmente si riportano: IN VIA PRELIMINARE affinché
[...]
l'Ill.mo Giudice Adito Voglia dichiarare la domanda formulata dal sig. CP_1
nel presente giudizio improcedibile e inammissibile per essere la formulata opposizione ex art. 617 cpc inammissibile e improcedibile;
NEL MERITO per l'integrale rigetto delle avverse domande perchè infondate in fatto e diritto;
IN VIA
RICONVENZIONALE l'odierno convenuto-opposto chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia condannare il sig. al risarcimento dei danni nella misura indicata nella CP_1
perizia redatta dal Geom. ed allegata agli atti di codesta difesa ovvero nella Per_1
maggior o minore somma che risulterà di giustizia. In OGNI CASO con condanna del per lite temeraria ex art. 96 cpc e con vittoria di spese di giudizio. Con CP_1
vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato costituito: “in via preliminare ritenere l'appello proposto inammissibile posto che la sentenza impugnata – Tribunale Civile di Pescara N. 641/2024 pubblicata in data 06.05.2024 - è stata resa nel giudizio di merito attivato dall'odierno Appellato successivamente alla fase sommaria dell'opposizione ex art 617 comma 2 c.p.c. e, quindi, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito che ha deciso sull'indicata opposizione, deve ritenersi non impugnabile avanti la Corte di Appello ma unicamente ricorribile in Cassazione;
in ogni caso, ritenere l'appello proposto inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché infondato in fatto ed in diritto e quindi rigettarlo in ogni sua parte;
- nel merito ed in via principale rigettare l'appello così come proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto: - confermare, integralmente, in ogni sua parte, la sentenza oggetto del presente gravame: Sentenza del
Tribunale Ordinario di Pescara N. 641 pubblicata in data 06 maggio 2024, nel Proc. N.
699/2021; - condannare, l'Appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado oltre rimborso spese generali 15% DM n. 55/14, CAP ed IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza appellata, definendo il giudizio di merito introdotto dall'odierno appellato con domanda espressamente qualificata, sia nell'atto introduttivo, sia nella sentenza come “opposizione ex art. 617 c.p.c.” (avente ad oggetto un provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione forzata di obblighi di fare intrapresa dall'odierno appellante), ha accolto l'opposizione e compensato tra le parti le spese di lite.
pag. 2/5 2. ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza nei Parte_1
termini di cui alle conclusioni in epigrafe riportate. L'appello è stato notificato anche a e , chiamate in causa in prime cure. Controparte_5 Controparte_4
3. Si è costituito il solo , creditore procedente nel processo esecutivo, il CP_1
quale ha resistito all'appello, perorandone la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 618 c.p.c. ovvero il rigetto nel merito.
4, E' stata fissata la odierna udienza per la decisione della causa a norma dell'art. 281- sexies c.p.c., con concessione alle parti di distinti termini per il deposito di memorie conclusionali (depositate nel termine concesso da solo appellato costituito) e per il deposito di note scritte sostitutive di udienza a norma degli artt. 127-ter e 128 c.p.c.
(note depositate da entrambe le parti costituite, nelle quali l'appellante ha fatto confluire le argomentazioni che avrebbero dovuto – anche al fine del rispetto del contraddittorio – formare oggetto della memoria conclusionale non depositata).
5. Ritiene questa Corte che l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. La sentenza impugnata ha espressamente qualificato - peraltro all'esito di una ampia motivazione, funzionale alla valutazione di ammissibilità dell'opposizione, anziché dell'appello, contro l'ordinanza esecutiva ex art. 612 c.p.c. - come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. quella proposta e decisa.
5..1.1. A tale qualificazione occorre fare esclusivo riferimento per individuare il mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza, in base al principio dell'apparenza
(ricordato anche dall'odierno appellante nelle note sostitutive di udienza), in forza del quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno (si vedano, tra tante, Cass. 3404/2004; 11012/2007; 26919/2009; 16781/2011; 20297/2012;
13578/2014; 13381/2017; 21379/2017; 10945/2018; 16762/2019; 7588/2021;
29194/2021; 31549/2023).
5.2. L'art. 618 c.p.c. sancisce la non impugnabilità della sentenza che definisce una opposizione (espressamente qualificata dalla sentenza stessa come) agli atti esecutivi, la quale è dunque soggetta esclusivamente a ricorso straordinario per cassazione.
pag. 3/5 5.2.1. Né l'ammissibilità dell'appello potrebbe derivare dalla asserita (dall'appellante in sede di note sostitutive di udienza) diversa qualificabilità della controversia decisa dalla sentenza impugnata o dalla altrettanto asserita proponibilità del solo appello contro le ordinanze decisorie emesse ai sensi dell'art. 612 c.p.c., stante la irrilevanza di tali pretese diverse qualificazioni (peraltro espressamente valutate e disattese dalla sentenza impugnata) sotto il profilo della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza che abbia espressamente qualificato la opposizione decisa come agli atti esecutivi. Tale sentenza può essere rivalutata, anche in ordine alla correttezza o meno di simile qualificazione, soltanto nell'ambito del ricorso straordinario per cassazione, che costituisce – in forza della non impugnabilità della sentenza sancita dall'art. 618 c.p.c. – l'unico mezzo di gravame esperibile, anche per contestare la qualificazione dell'opposizione contenuta nella sentenza stessa.
6. L'inammissibilità dell'appello, che consegue a quanto appena rilevato, impedisce di scrutinarlo nel merito e rende del tutto irrilevante la sua eventuale fondatezza. Ciò anche ai fini del regolamento delle spese, che deve seguire il criterio della soccombenza, non ricorrendo, in relazione al presente grado di giudizio e avuto presente il consolidato principio dell'apparenza sopra ricordato (che avrebbe dovuto indurre a impugnare per cassazione, anziché mediante appello, la sentenza qui gravata anche al fine di contestare la qualificazione dell'opposizione cui essa è pervenuta), alcuna ipotesi che possa giustificarne la compensazione a norma dell'art. 92 c.p.c..
6.1. Pertanto, l'appellante deve essere condannato a rimborsare all'appellato costituito le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminato e della bassa complessità della controversia, delle attività effettivamente compiute (che comprendono, oltre alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, anche quella di trattazione, essendo stato necessario decidere sull'istanza di inibitoria proposta dall'appellante), nonché della riduzione prevista dall'art. 4 comma 9 d.m citato (nella specie giustificata dalla non particolare difficoltà della unica questione che ha condotto alla presente pronuncia in rito).
pag. 4/5 6.2. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo per l'appello dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato costituito le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed oltre IVA
e CAP come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 9/7/2025
Il Presidente estensore
Francesco S. Filocamo
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo Presidente relatore
Dr. Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 1119 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
, rappresentato/a e difeso/a da avv.to/i PARENTI LUIGI;
Parte_1
NEI CONFRONTI DI;
rappresentato/a e difeso/a da avv.to/i IEZZI LORENZINA;
CP_1
; ; Controparte_2 Controparte_3
, , non costituiti. Controparte_4 Controparte_5
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 641/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 6/5/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “IN VIA PRINCIPALE: in riforma e/o annullamento integrale della sentenza impugnata n. 641/2024 pubblicata in data 06.05.2024, non notificata, dal
Tribunale Civile di Pescara, Dott. Federico Ria, nella causa civile iscritta al R.G. n.
699/2021, così provvedere: a) riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere totalmente il presente appello;
b) accertata e dichiarata l'illegittimità della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., si insiste per l'accoglimento di tutte le conclusioni, domande, richieste istruttorie ed eccezioni formulate nel corso del primo grado di giudizio da parte del sig. Parte_1
, che di seguito testualmente si riportano: IN VIA PRELIMINARE affinché
[...]
l'Ill.mo Giudice Adito Voglia dichiarare la domanda formulata dal sig. CP_1
nel presente giudizio improcedibile e inammissibile per essere la formulata opposizione ex art. 617 cpc inammissibile e improcedibile;
NEL MERITO per l'integrale rigetto delle avverse domande perchè infondate in fatto e diritto;
IN VIA
RICONVENZIONALE l'odierno convenuto-opposto chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia condannare il sig. al risarcimento dei danni nella misura indicata nella CP_1
perizia redatta dal Geom. ed allegata agli atti di codesta difesa ovvero nella Per_1
maggior o minore somma che risulterà di giustizia. In OGNI CASO con condanna del per lite temeraria ex art. 96 cpc e con vittoria di spese di giudizio. Con CP_1
vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato costituito: “in via preliminare ritenere l'appello proposto inammissibile posto che la sentenza impugnata – Tribunale Civile di Pescara N. 641/2024 pubblicata in data 06.05.2024 - è stata resa nel giudizio di merito attivato dall'odierno Appellato successivamente alla fase sommaria dell'opposizione ex art 617 comma 2 c.p.c. e, quindi, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito che ha deciso sull'indicata opposizione, deve ritenersi non impugnabile avanti la Corte di Appello ma unicamente ricorribile in Cassazione;
in ogni caso, ritenere l'appello proposto inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché infondato in fatto ed in diritto e quindi rigettarlo in ogni sua parte;
- nel merito ed in via principale rigettare l'appello così come proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto: - confermare, integralmente, in ogni sua parte, la sentenza oggetto del presente gravame: Sentenza del
Tribunale Ordinario di Pescara N. 641 pubblicata in data 06 maggio 2024, nel Proc. N.
699/2021; - condannare, l'Appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado oltre rimborso spese generali 15% DM n. 55/14, CAP ed IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza appellata, definendo il giudizio di merito introdotto dall'odierno appellato con domanda espressamente qualificata, sia nell'atto introduttivo, sia nella sentenza come “opposizione ex art. 617 c.p.c.” (avente ad oggetto un provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione forzata di obblighi di fare intrapresa dall'odierno appellante), ha accolto l'opposizione e compensato tra le parti le spese di lite.
pag. 2/5 2. ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza nei Parte_1
termini di cui alle conclusioni in epigrafe riportate. L'appello è stato notificato anche a e , chiamate in causa in prime cure. Controparte_5 Controparte_4
3. Si è costituito il solo , creditore procedente nel processo esecutivo, il CP_1
quale ha resistito all'appello, perorandone la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 618 c.p.c. ovvero il rigetto nel merito.
4, E' stata fissata la odierna udienza per la decisione della causa a norma dell'art. 281- sexies c.p.c., con concessione alle parti di distinti termini per il deposito di memorie conclusionali (depositate nel termine concesso da solo appellato costituito) e per il deposito di note scritte sostitutive di udienza a norma degli artt. 127-ter e 128 c.p.c.
(note depositate da entrambe le parti costituite, nelle quali l'appellante ha fatto confluire le argomentazioni che avrebbero dovuto – anche al fine del rispetto del contraddittorio – formare oggetto della memoria conclusionale non depositata).
5. Ritiene questa Corte che l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. La sentenza impugnata ha espressamente qualificato - peraltro all'esito di una ampia motivazione, funzionale alla valutazione di ammissibilità dell'opposizione, anziché dell'appello, contro l'ordinanza esecutiva ex art. 612 c.p.c. - come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. quella proposta e decisa.
5..1.1. A tale qualificazione occorre fare esclusivo riferimento per individuare il mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza, in base al principio dell'apparenza
(ricordato anche dall'odierno appellante nelle note sostitutive di udienza), in forza del quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno (si vedano, tra tante, Cass. 3404/2004; 11012/2007; 26919/2009; 16781/2011; 20297/2012;
13578/2014; 13381/2017; 21379/2017; 10945/2018; 16762/2019; 7588/2021;
29194/2021; 31549/2023).
5.2. L'art. 618 c.p.c. sancisce la non impugnabilità della sentenza che definisce una opposizione (espressamente qualificata dalla sentenza stessa come) agli atti esecutivi, la quale è dunque soggetta esclusivamente a ricorso straordinario per cassazione.
pag. 3/5 5.2.1. Né l'ammissibilità dell'appello potrebbe derivare dalla asserita (dall'appellante in sede di note sostitutive di udienza) diversa qualificabilità della controversia decisa dalla sentenza impugnata o dalla altrettanto asserita proponibilità del solo appello contro le ordinanze decisorie emesse ai sensi dell'art. 612 c.p.c., stante la irrilevanza di tali pretese diverse qualificazioni (peraltro espressamente valutate e disattese dalla sentenza impugnata) sotto il profilo della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza che abbia espressamente qualificato la opposizione decisa come agli atti esecutivi. Tale sentenza può essere rivalutata, anche in ordine alla correttezza o meno di simile qualificazione, soltanto nell'ambito del ricorso straordinario per cassazione, che costituisce – in forza della non impugnabilità della sentenza sancita dall'art. 618 c.p.c. – l'unico mezzo di gravame esperibile, anche per contestare la qualificazione dell'opposizione contenuta nella sentenza stessa.
6. L'inammissibilità dell'appello, che consegue a quanto appena rilevato, impedisce di scrutinarlo nel merito e rende del tutto irrilevante la sua eventuale fondatezza. Ciò anche ai fini del regolamento delle spese, che deve seguire il criterio della soccombenza, non ricorrendo, in relazione al presente grado di giudizio e avuto presente il consolidato principio dell'apparenza sopra ricordato (che avrebbe dovuto indurre a impugnare per cassazione, anziché mediante appello, la sentenza qui gravata anche al fine di contestare la qualificazione dell'opposizione cui essa è pervenuta), alcuna ipotesi che possa giustificarne la compensazione a norma dell'art. 92 c.p.c..
6.1. Pertanto, l'appellante deve essere condannato a rimborsare all'appellato costituito le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminato e della bassa complessità della controversia, delle attività effettivamente compiute (che comprendono, oltre alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, anche quella di trattazione, essendo stato necessario decidere sull'istanza di inibitoria proposta dall'appellante), nonché della riduzione prevista dall'art. 4 comma 9 d.m citato (nella specie giustificata dalla non particolare difficoltà della unica questione che ha condotto alla presente pronuncia in rito).
pag. 4/5 6.2. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo per l'appello dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato costituito le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed oltre IVA
e CAP come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 9/7/2025
Il Presidente estensore
Francesco S. Filocamo
pag. 5/5