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Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 31/12/2024, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott. Gianluca Gelso Presidente
Dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2530 del registro degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, vertente
TRA
PM in Sede.
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente – non costituito
Oggetto: revoca inabilitazione.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 17.12.2024.
***
1. In rito
Il PM – con ricorso ex art. 473 bis. 57 c.p.c. presentato il 06.11.2024 – ha domandato la revoca della dichiarazione di inabilitazione di nato a [...] il [...], dichiarata con Controparte_1 sentenza n. 516/2003 del 18.09.2003 a definizione del procedimento n.r.g. 2072/2002 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia.
Il PM ha rappresentato che:
- l'inabilitazione di veniva dichiarata a fronte della diagnosi di una Controparte_1 patologia di rilievo psichiatrico con alterazione delle facoltà menteli ma tale da non scemare completamente la capacità di intendere e volere della persona;
- nel corso degli anni, la situazione psichica dell'interessato si è deteriorata anche a fronte dell'abuso di consumazione di alcool;
- il peggioramento della condizioni psichiche dell'interessato ha di fatto reso estremamente difficoltoso l'esercizio dell'ufficio di curatore;
- risulta l'opportunità della revoca dell'inabilitazione per l'applicazione di una diversa misura maggiormente calibrata sulle criticità della persona interessata.
Pertanto, il PM ha domandato a questo Tribunale di “pronunciare la revoca della Sentenza N. 516/03 del 18.09.03 depositata il 25.09.03 nel procedimento iscritto al n. 2072/02 che ha pronunciato l'inabilitazione nei confronti di nato a [...] il [...] e residente in [...] e Controparte_1 conseguentemente disporre la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente affinchè provveda alla nomina di un Amministratore di Sostegno in favore del . CP_1
Questo Tribunale rileva che a seguito della dichiarazione di inabilitazione di è Controparte_1 stato aperto presso il Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia il procedimento n.r.g. 5/2003 VG del quale è stata acquista copia degli ultimi atti – a fronte della durata ultra ventennale del procedimento di volontaria giurisdizione – presentati in detto procedimento.
Risulta preliminarmente rilevare che l'attuale curatore dell'inabilitato è il fratello Parte_1 e che dalle relazioni presenti e dalla documentazione sanitaria – acqusita nel fascicolo del procedimento n.r.g. 5/2003 V.G. presso il Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia
– risulta la presenza oltre che di psicosi schizofrenica tipo disorganizzato, cronica anche di un costante e rilevante abuso di sostanze di alcool.
Risulta – in particolare – certificato del 03.06.2009 dell' che rilevava che le Parte_2 condizioni dell'interessato mostrano “un progressivo e costante deterioramento della funzionalità cognitiva con rilevante compromissione del comportamento e, soprattutto, sostanziale annullamento delle capacità di gestione autonoma per quanto attiene alla cura di sé” e che risulta “presente inoltre disorganizzazione ideativa, elementi deteriorativo/defettuali sovrapposti al quadro più strettamente psichiatrico (deliri ed allucinazioni), scadimento marcato delle capacità di critica e giudizio” e scheda di dimissioni del ricovero dal 14.01.2012 al 19.01.2012 dell' DSM SPDC ospedale Parte_3 San Paolo che risultava la presenza in ingresso di “stato di agitazione psicomotoria. non collaborante, presente deliri a carattere persecutorio e di nocumento. Aggressivo verbalmente e fisicamente, si pratica in PS terapia sedativa” e all'uscita “non emergono deliri strutturati non alterazioni della dispercezione. Bizzarrie comportamentali. Tono dell'umore neutro. Sufficiente la compliance globale. Trascurato e scarsa igiene personale”.
La critica situazione personale e sanitaria di trova riscontro anche da quanto Controparte_1 relazionato dal Servizio Sociale del Comune di Ladispoli che – ricostruito il nucleo familiare dell'interessato – ha rappresentato che il fratello – curatore – si è sempre occupato di Pt_1
. CP_1
Il Servizio ha riferito che non è riuscito a eseguire alcun colloquio con l'interessato CP_1 il quale si è reso irreperibile.
[...] Il Servizio ha dato conto di aver conosciuto il curatore in sede dell'udienza del Parte_1 30.05.2024 avanti il Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia ove il curatore ha riferito critiche difficoltà nella gestione del patrimonio dell'inabilitato, posto che gli enti – in particolare l'Ente poste ove è aperto il conto dell'interessato – richiede la presenza dell'interessato per eseguire gli atti di ordinaria amministrazione, che risultano quindi non eseguibili a fronte del fatto che non uscirebbe di casa. CP_1
Il 17.06.2024 – nell'ambito delle indagini ordinate dal Giudice Tutelare - il Servizio Sociale ha eseguito una visita presso l'abitazione dell'interessato in Ladispoli (RM) località Monteroni, via delle Carciofete, 8, e all'epoca aveva riscontrato che viveva in un monolocale in una CP_1 CP_1 situazione igienico – sanitaria precaria a fronte della presenza di muffa nell'abitazione – il Servizio dava conto che l'interessato aveva riferito di non voler aprire le finestre per paura che entrasse lo smog – e che l'abitazione era priva di strumenti per il riscaldamento.
Il Servizio rappresentava che a è stata riconosciuta l'invalidità civile al 100% Controparte_1 con diagnosi di disturbo dela personalità e che attualmente vive in una condizione di isolamento sociale e che spesso risulta soggetto sottoposto a TSO.
Peraltro, l'indagione socio – ambientale ha dato conto che in seguito a un ricovero del 24.08.2024 – per una caduta accidentale – era stata valutata il suo inserimento in RSA che era stata provvisoriamente individuata nella casa di cura San EL di Rocca di Papa e dimesso il Pt_2 Part 16.11.2024 pe il non tempestivo rilascio del nulla osta psichiatrico da parte del .
Nondimeno, all'atto delle dimissioni risultava la diagnosi di demenza senile di grado severo, psicosi cronica e etilismo cronico (cfr. lettere dimissioni prodotte con la nota presentata il 13.12.2024 del Servizio Sociale del Comune di Ladispoli).
Il Servizio ha riscontrato che risulterebbe opportuno disporre l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno a favore di in quanto l'inabilitazione è diventata Controparte_1 misura non proporzionata alle criticità personali e sanitarie dell'interessato.
All'udienza del 17.12.2024 è comparso il PM che si è riportato al ricorso e ha insistito per il suo accoglimento.
A detta udienza non è comparso nonostante la regolarità della notifica eseguita Controparte_1 il 29.05.2024 all'interessato a mezzo dei militari della Stazione dei Carabinieri di Ladispoli.
All'udienza sono comparsi il curatore e i fratelli e Parte_1 Parte_5 Parte_6
[...]
e il Servizio Sociale del Comune di Parte_1 Parte_5 Parte_6 Ladispoli hanno rappresentato che la sorella nata a [...] il [...], è persona Parte_7 con problematiche legate al deterioramento per l'età anziana e che l'altro fratello EL CP_1 nato a [...] il [...], risulta soggetto che mantiene contatti con il fratello ma che non si propone come amministratore di sostegno sebbene risulti aver prestato il consenso alla futura apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno.
Questo Tribunale ritiene correttamente integrato il contraddittorio nei confronti dell'interessato e del curatore e rileva per i restanti parenti che sono comparsi Controparte_1 Parte_1 alll'udienza e Parte_5 Parte_6
I parenti residui risultano – sorella e di età avanzata e con problematiche legate Parte_7 all'invecchiamento – e il fratello che risulta essere stato a conoscenza del Parte_8 procedimento e del fine delle presente procedimento - come indicato dal Servizio Sociale del Comune di Ladispoli – per l'eventuale futura apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno per la quale ha manifestato la condivisione al progetto. Parte_8
Questo Tribunale ritiene che la disposizione ex art. 473 bis. 57, II e III co., c.p.c. dispone che i soggetti legittimati a proporre domanda di interdizione o interdizione – ossia i soggetti individuati dalla disposizione ex art. 417 c.c. – possono intervenire nel procedimento per opporsi alla revoca e che possono presentare reclamo anche ove non abbiano partecipato al procedimento di revoca.
Ne discende che non i soggetti – diversi dall'interessato – non risultano soggetti che devono obbligatoriamente intervenire nel procedimento di revoca – l'utilizzo del termine “possono” indica una facoltà – e che risulta l'esistanza esclusivamente di una pubblicità – intesa come idonea conoscibilità dell'esistenza del procedimento – per i familiari prossimi ai quali è riconosciuto – in modo eccezionale – la facoltà processuale di impugnazione pur ove parti non costituite.
Ne consegue che la domanda è procedibile a fronte della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'interessato a fronte dell'idoneità della notifica a mezzo PG a Controparte_1 portare a conoscenza dell'interessato la domanda di revoca dell'inabilitazione.
2. Nel merito
L'inabilitazione è misura che è risultata utile – per il periodo antecedente all'introduzione dell'amministrazione di sostegno con L. 6 del 2004 – al fine di contemperare l'ablazione generale della capacità di agire conseguente all'applicazione dell'altra misura – relitta dalla tradizione storica
– dell'interdizione.
Inabilitazione che quindi è risultata utile per conservare gli spazi autonomia della persona interessata a fronte di quello che sarebbe stato il completo svuotamento della capacità di agire conseguente all'interdizione posto che – peraltro – la disposizione ex art. 427, I co., c.c. – sull'individuazione di eventuali spazi di autonomia per l'interdetto è disposizione introdotta con L. 6 del 2004 – qundi era disposizione non ancora vigente all'epoca dell'inabilitazione di CP_1
- pur risultando confermato che l'interdetto non possa compiere atti di straordinaria
[...] amministrazione.
Elemento di discrimene è questo che nella dimensione storica l'interdizione era l'ablazione della capacità di agire – con le limitate ipotesi ex art. 427, I co., c.c. dopo la riforma eseguita con L. 6 del 2004 – e che l'inabilitazione consentiva e consente un più ampio margine di autonomia.
Autonomia e gestione patrimoniale che risultano declinati – in ragione del richiamo operato dalla disposizione ex art. 424, I co., c.c. – dalle disposizioni concernenti i minori emancipati e quindi dalla disposizione ex art. 392 c.c.
Disposione che prevede tre ipotesi, ossia l'ordinaria amministrazione che può essere compiuta dall'inabilitato in autonomia, gli atti da eseguire con il consenso del curatore ex art. 392, II co., c.c. come la riscossione del denaro e gli atti sottoposti a autorizzazione del Giudice Tutelare e con il consenso del curatore ex art. 392, III co., c.c. che richiama la disposizione ex art. 374 c.c. posto che la disposizione ex art. 375 c.c. – con la conseguente competenza del Tribunale – è confluito nella disposizione ex art. 374 c.c. con la riforma eseguita con il D. lgs. 149 del 2022.
La criticità dell'esercizio della curatela di è data dalla richiamata situazione Controparte_1 psicopatologica dello stesso che risulta aggravata rispetto all'epoca della dichiarazione di inabilitazione. Aggravamento che non deve essere ritenuto solo in termini quantitativi ma nella sua critica di aggravamento dimensionale che coinvolge la proiezione del sé della persona nell'ambito del suo quotidiano e del suo sé relazionale.
Indice della criticità è la condotta di ritiro sociale che delinea – oltre un verosimile aggravamento della situazione psicopatologica – una dimensione personale di chiusura verso l'esterno che impedisce alla persona la sua relazione verso l'esterno.
Ne discende che l'assenza di relazione verso l'esterno determina l'insorgere di serie e concrete difficoltà di gestione del suo quotidiano, posto che l'inabilitazione impone – ex artt. 392 e 424, I co., c.c . – la partecipazione dell'interessato alla gestione della sua vita e dei suoi interessi, di talché ove venga meno l'apporto di questa autonomia consegue il venir meno dell'efficacia d'azione dell'inabilitazione posto che il curatore non ha un potere rappresentativo l'inabilitato per gli atti di ordinaria amministrazione e per gli atti che – ex art. 392, II co., c.c. – richiedono il suo consenso in quanto atti che devono essere compiuti dall'interessato.
L'aggravamento è anche qualitativo posto che risulta soggetto che abusa di Controparte_1 alcool con conseguente pregiudizio della capacità di gestione autonoma – anche a fronte della situazione psicopatologica che l'affligge – che lo rende un soggetto marginale e quale tale sfuggente al sistema di strutture sociali e relazionali che sono pur sempre il fondamento della gestione dei suoi interessi.
Elemento questo coerente con l'assenza di cura dell'igiene personale, dell'assenza di cura per la sua abitazione e della vita di ritiro sociale.
Ne consegue che l'assenza di una partecipazione dell'interessato alla gestione della sua autonomia rende di fatto l'inabilitazione uno strumento vuoto.
Inutilità dell'inabilitazione che è data anche dalla sua struttura rigida posto che l'inabilitazione – come l'interdizione – è una misura che è disciplinata interamente dalla legge e che non risulta malleabile sulla base delle singole esigenze della persona interessata.
Pertanto, la domanda di revoca dell'inabilitazione è fondata in quanto conservare detta misura è essa stessa fonte di pregiudizio per la persona interessata posta la paralisi della gestione degli interessi della persona interessata.
Questo Tribunale ritiene che l'interdizione non sia strumento adeguato di protezione di CP_1 posto che – per quanto marginale – esiste uno spazio di autonomia della persone e detto
[...] spazio non deve – ex artt. 3 Cost. e 8 Carta EDU – essere limitato ma incoraggiato e sviluppato.
Ne discende che risulta verosimilmente utile la proposta misura dell'amministrazione di sostegno posto che la stessa è idonea a conservare – ex artt. 409 e 410, I co., c.c. – l'autonomia della persona ma – diversamente dall'inabilitazione – è uno strumento malleabile sulle singole specificità della persona beneficiaria che può anche essere limitata per singoli atti con attribuzione anche di un potere di rappresentanza sostitutiva all'ammininistratore di sostegno.
Nondimeno, questo Tribunale è competente escluisivamente per la domanda di revoca dell'inabilitazione posto che la valutazione dell'apertura dell'amministrazione di sostegno è attribuita alla competenza del Giudice Tutelare.
Il PM ha domandato la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia per l'apertura di un procedimento ex artt. 404 e segg. c.c. La disposizione ex art. 418, III co., c.c. prevede che se nel corso del procedimento di interdizione o di inabilitazione, il giudice – d'ufficio o a istanza di parte – dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare.
Peraltro, la disposizione trova coerente approdo con la disposizione ex art. 429, III co., c.c. che prevede che se nel corso del procedimento di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che – revocata l'interdizione o l'inabilitazione – l'interessato sia assistito dall'amministratore di sostegno, il Tribunale – d'ufficio o a istanza di a parte – dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare.
Ne consegue che a fronte di quanto ritenuto deve essere disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia per le valutazioni sull'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno a favore di Controparte_1
3. Sulle spese di lite
Questo Tribunale ritiene che nulla deve essere disposto sulle spese di lite a fronte del fatto che la presente decisione non comporta la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca la dichiarazione di inabilitazione di nato a [...] il [...]; Controparte_1
- manda la cancelleria di trasmettere copia del dispositivo della presente decisione all'Ufficiale di Stato civile per le annotazioni di legge;
- manda la cancelleria di trasmettere copia della presente decisione al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia per l'acquisizione al fascicolo del procedimento n.r.g. 5/2003 V.G. per le valutazioni sulla chiusura del procedimento di volontaria giurisdizione;
- manda la cancelleria di trasmettere in ragione della disposizione ex art. 429, III co., c.c. gli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia per le valutazioni di competenza sull'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno di nato a [...] il [...]; Controparte_1
- nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti costituite e al PM in Sede
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 23.12.2024
Il Presidente
dott. Gianluca Gelso
Il Giudice
dott. Andrea Barzellotti