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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 04/12/2024, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2021 1457
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1457/2021 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11.11.1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabianamichela Di Stefano, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Barone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 1.07.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 08.07.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 21.12.2021 la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al fine Parte_1
di ottenere la pronuncia di separazione personale con addebito al marito, sig. , Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 19.07.1994 a Caltagirone, e dalla cui unione erano nati quattro figli, dei quali solo uno, , ancora minorenne (oggi Per_1
di anni 15).
La ricorrente rassegnava che la frattura dell'unione coniugale era stata determinata dai comportamenti del marito, che aveva intrattenuto delle relazioni extraconiugali e dal clima di tensione che ne era derivato, al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, che in effetti si interrompeva con l'allontanamento della moglie dal domicilio domestico unitamente al figlio minore ed alla figlia ancora non Per_1 Per_2
economicamente indipendente ai tempi della proposizione del ricorso.
La ricorrente formulava, pertanto, richiesta di pronuncia di separazione con addebito al marito nonché domanda di assegnazione della casa familiare alla stessa.
Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e nella misura di complessivi € 500,00 mensili (€ Per_1 Per_2
250,00 per ciascun figlio), oltre al mantenimento in favore della stessa nella misura di € 200,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 11.03.2022 il convenuto, benché regolarmente citato, non compariva.
La ricorrente, in tale sede, rinunciava alla domanda di mantenimento in favore della figlia nelle more divenuta economicamente indipendente, di talché, con ordinanza Per_2
presidenziale resa in pari data, il Presidente del Tribunale affidava il figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, con indicazione delle modalità in ordine al diritto di visita del padre;
dal punto di vista economico, disponeva a carico del
[...]
un assegno di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie nonché di € CP_1
250,00 in favore del figlio minorenne , oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
necessarie per lo stesso.
2 Con comparsa di costituzione del 04.09.2023 si costituiva in giudizio il sig. il quale CP_1
contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente e domandava il rigetto della domanda di addebito formulata nei suoi confronti, rilevando di non essersi mai sottratto agli obblighi derivanti dal matrimonio.
Il convenuto, pertanto, aderiva alla chiesta pronuncia di separazione e domandava disporsi l'affidamento condiviso del figlio , con collocazione presso la madre. Dal punto di Per_1 vista economico, domandava porsi a suo carico l'obbligo di versare alla moglie la somma di
€ 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore.
Di poi, con memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la ricorrente rinunciava alla domanda di addebito nei confronti del marito, rilevando la pendenza di un procedimento penale a carico dello stesso volto all'accertamento delle violazioni a questi addebitabili.
Con successive note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.2024 la Parte_1
rinunciava, altresì, alla domanda di mantenimento in suo favore, rilevando di avere una capacità lavorativa tale da non giustificare la permanenza del contributo di mantenimento precedentemente fissato in favore della stessa, mentre insisteva nella domanda di mantenimento in favore del figlio a carico del padre, con ordine di corresponsione Per_1 diretta dell'assegno da parte del datore di lavoro di questi.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 01.07.2024 la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
In via del tutto preliminare, si dà atto della rinuncia di parte ricorrente alle domande di addebito della separazione a carico del marito e di mantenimento in favore della stessa, con conseguente revoca dell'assegno precedentemente disposto in sede presidenziale. Sul punto si osserva che la revoca dell'assegno di mantenimento deve decorrere dal presente provvedimento, atteso che il suo provvisorio riconoscimento nella fase presidenziale poteva anche dirsi giustificato, in quella fase, con l'esigenza di assicurare alla parte un iniziale sostegno nella fase immediatamente successiva alla separazione.
Ciò posto, osserva il Collegio che, ferma la domanda principale di separazione personale dei coniugi, le ulteriori questioni oggetto di causa attengono solo al regime di affidamento e collocamento del figlio ed all'assegno di mantenimento in favore dello stesso.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
3 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione per mancata comparizione della parte convenuta, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sui provvedimenti relativi al figlio minore
Preliminarmente, in ordine alle determinazioni relative al figlio minore, occorre rilevare che il Pubblico Ministero, in data 25.11.2022, aveva chiesto la declaratoria della decadenza della potestà genitoriale del nei confronti del figlio , alla luce della Controparte_1 Per_1
condotta posta in essere da questi (aggressioni fisiche e verbali, percosse, minacce anche di morte commesse alla presenza del figlio minore), in seguito alla quale il convenuto era stato destinatario di provvedimento di ammonimento emesso dalla Questura di Catania in data
10.10.2022.
Va detto tuttavia che tale domanda di decadenza non è stata più coltivata dall'Ufficio di
Procura neppure in sede di conclusioni.
Ciò posto, osserva il Collegio che nel caso di specie la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. deve essere rigettata tanto più che non risultano, allo CP_1
stato, emesse condanne in sede penale a carico del né comunque sono emerse CP_1
circostanze al punto pregnanti da condurre a una declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale.
4 Peraltro, come detto, il Pubblico Ministero neppure in sede di conclusioni ha reiterato tale richiesta, che pertanto può ritenersi quantomeno implicitamente rinunciata, non essendo stata riproposta nemmeno successivamente all'ordinanza presidenziale del 11.03.2022 con la quale veniva disposto l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali, ad ogni modo, sono entrambi concordi nella richiesta di affidamento congiunto del figlio minore.
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio minore , non Per_1 essendo emerse ragioni ostative all'affidamento condiviso, ritiene questo Collegio di poter confermare quanto già previsto in via provvisoria nell'ordinanza presidenziale del 11.03.2022 in ordine all'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, tanto più che tale aspetto non è stato oggetto di contenzioso tra le parti.
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter confermare ancora una volta il contenuto della superiore ordinanza presidenziale, la quale ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente “tutti i fine settimana, nonché per cinque giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie, tre giorni durante le festività pasquali e venti giorni durante le ferie estive”.
Sul mantenimento del figlio
Per ciò che attiene al mantenimento del figlio - nei cui confronti il Presidente del Per_1
Tribunale aveva disposto un assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di €
250,00 mensili - ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico del convenuto.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
In ordine alla condizione economica delle parti, si osserva che la ricorrente, nel proprio atto introduttivo, riferiva di essere casalinga e di non aver mai prestato attività lavorativa per essersi sempre dedicata alla propria famiglia, a differenza del marito che, invece, lavora quale bracciante agricolo e percepisce uno stipendio mensile di euro 1.200,00 oltre alla disoccupazione agricola. Durante l'udienza presidenziale la stessa poi dichiarava di aver lavorato come aiutante cuoco presso alcuni ristoranti, pur non avendo alcuna qualifica, e di essere alla ricerca di una occupazione lavorativa.
Il resistente, costituitosi in giudizio nella successiva fase istruttoria, domandava, invece, la riduzione a € 200,00 mensili dell'assegno di mantenimento posto a suo carico nei confronti del figlio, in ragione della precarietà della propria condizione lavorativa. Invitato al deposito
5 della documentazione reddituale aggiornata, il sig. depositava certificazione unica CP_1
2024 con indicazione dei redditi da lavoro dipendente pari ad € 6.938,87 relativi al periodo lavorativo 16.06.2023-31.12.2023, con ciò pertanto dimostrando di essere un bracciante agricolo stagionale e di lavorare saltuariamente.
Ciò nonostante, non può comunque trascurarsi che la ricorrente provvede già al mantenimento diretto del figlio, stante la convivenza con lo stesso, e che, allo stesso modo, è onere del resistente attivarsi per reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, tanto più che nel corso del giudizio non sono emersi elementi che facciano dubitare che il sig. non sia abile al lavoro e pertanto tenuto ad CP_1
attivarsi, dal punto di vista lavorativo, così da integrare le risorse economiche familiari, non essendo motivo di esonero neppure lo svolgimento di qualche lavoretto nel fine settimana da parte del figlio (come asserito dal padre).
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene pertanto il Collegio di poter confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 Per_1
mensili.
Preme evidenziare che il quantum dell'assegno attualmente versato dal resistente rappresenta già l'importo minimo da doversi corrispondere a titolo di mantenimento in favore del figlio, dovendosi comunque considerare le esigenze, sempre crescenti nel tempo, dello stesso.
Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il dovere di contribuire al Controparte_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie necessitate per il figlio, purché previamente concordate e documentate.
***
Infine può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di emissione di un ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro del convenuto ai sensi dell'art. 156 c.c. a fronte del reiterato inadempimento da parte del rispetto all'obbligo di versare con cadenza CP_1
regolare il contributo al mantenimento del figlio, fissato in sede presidenziale, condotta per la quale la ricorrente aveva anche promosso azione esecutiva, con notifica di atto di precetto
(cfr. doc in atti).
Ciò posto, occorre rammentare che, in presenza di istanza ai sensi dell'art. 156 c.c., il
Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi, la sussistenza dell'inadempimento quale presupposto previsto dall'art. 156 comma 6 c.c., essendo invece onere del soggetto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i
6 principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni (cfr. Cass. Sez. I 15.7.2011 n. 15659).
Tale prova liberatoria non è stata fornita dal sig. , che si è solo labialmente limitato CP_1
a smentire il dedotto inadempimento, senza tuttavia fornire alcuna difesa o allegazione documentale sul punto.
Né può assumere rilievo la circostanza che il convenuto lavori solo periodicamente, come lavoratore stagionale, giacchè il datore di lavoro comunque individuato nella “Azienda
Agricola di Vitale Carmelo con sede a Granieri, strada Provinciale 63” si intenderà tenuto a corrispondere direttamente alla sig.ra l'importo di euro 250,00 Parte_1
mensili, corrispondente a quanto dovuto dal sig. per il mantenimento del figlio, CP_1
detraendo tale importo dallo stipendio mensile erogato al proprio dipendente, durante il periodo di vigenza del contratto di lavoro.
§
Sulle spese di lite
In considerazione della natura e del complessivo esito del giudizio, le spese di lite possono essere compensate.
§
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2. DISPONE l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la madre, disponendo che il padre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. DA' ATTO della rinuncia alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per sè e, per l'effetto, REVOCA quanto in precedenza disposto a tale titolo, con decorrenza dal presente provvedimento;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio minore , l'importo di euro 250,00, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie per lo stesso;
5. ORDINA, ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c., al terzo datore di lavoro del sig.
[...]
, “Azienda Agricola di Vitale Carmelo con sede a Granieri” di corrispondere CP_1
direttamente alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1
7 complessiva somma di euro 250,00, importo da distrarsi dalle somme dovute in forza del contratto di lavoro in favore del sig. ; Controparte_1
6. COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 3.12.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1457/2021 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11.11.1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabianamichela Di Stefano, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Barone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 1.07.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 08.07.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 21.12.2021 la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al fine Parte_1
di ottenere la pronuncia di separazione personale con addebito al marito, sig. , Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 19.07.1994 a Caltagirone, e dalla cui unione erano nati quattro figli, dei quali solo uno, , ancora minorenne (oggi Per_1
di anni 15).
La ricorrente rassegnava che la frattura dell'unione coniugale era stata determinata dai comportamenti del marito, che aveva intrattenuto delle relazioni extraconiugali e dal clima di tensione che ne era derivato, al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, che in effetti si interrompeva con l'allontanamento della moglie dal domicilio domestico unitamente al figlio minore ed alla figlia ancora non Per_1 Per_2
economicamente indipendente ai tempi della proposizione del ricorso.
La ricorrente formulava, pertanto, richiesta di pronuncia di separazione con addebito al marito nonché domanda di assegnazione della casa familiare alla stessa.
Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e nella misura di complessivi € 500,00 mensili (€ Per_1 Per_2
250,00 per ciascun figlio), oltre al mantenimento in favore della stessa nella misura di € 200,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 11.03.2022 il convenuto, benché regolarmente citato, non compariva.
La ricorrente, in tale sede, rinunciava alla domanda di mantenimento in favore della figlia nelle more divenuta economicamente indipendente, di talché, con ordinanza Per_2
presidenziale resa in pari data, il Presidente del Tribunale affidava il figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, con indicazione delle modalità in ordine al diritto di visita del padre;
dal punto di vista economico, disponeva a carico del
[...]
un assegno di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie nonché di € CP_1
250,00 in favore del figlio minorenne , oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
necessarie per lo stesso.
2 Con comparsa di costituzione del 04.09.2023 si costituiva in giudizio il sig. il quale CP_1
contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente e domandava il rigetto della domanda di addebito formulata nei suoi confronti, rilevando di non essersi mai sottratto agli obblighi derivanti dal matrimonio.
Il convenuto, pertanto, aderiva alla chiesta pronuncia di separazione e domandava disporsi l'affidamento condiviso del figlio , con collocazione presso la madre. Dal punto di Per_1 vista economico, domandava porsi a suo carico l'obbligo di versare alla moglie la somma di
€ 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore.
Di poi, con memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la ricorrente rinunciava alla domanda di addebito nei confronti del marito, rilevando la pendenza di un procedimento penale a carico dello stesso volto all'accertamento delle violazioni a questi addebitabili.
Con successive note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.2024 la Parte_1
rinunciava, altresì, alla domanda di mantenimento in suo favore, rilevando di avere una capacità lavorativa tale da non giustificare la permanenza del contributo di mantenimento precedentemente fissato in favore della stessa, mentre insisteva nella domanda di mantenimento in favore del figlio a carico del padre, con ordine di corresponsione Per_1 diretta dell'assegno da parte del datore di lavoro di questi.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 01.07.2024 la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
In via del tutto preliminare, si dà atto della rinuncia di parte ricorrente alle domande di addebito della separazione a carico del marito e di mantenimento in favore della stessa, con conseguente revoca dell'assegno precedentemente disposto in sede presidenziale. Sul punto si osserva che la revoca dell'assegno di mantenimento deve decorrere dal presente provvedimento, atteso che il suo provvisorio riconoscimento nella fase presidenziale poteva anche dirsi giustificato, in quella fase, con l'esigenza di assicurare alla parte un iniziale sostegno nella fase immediatamente successiva alla separazione.
Ciò posto, osserva il Collegio che, ferma la domanda principale di separazione personale dei coniugi, le ulteriori questioni oggetto di causa attengono solo al regime di affidamento e collocamento del figlio ed all'assegno di mantenimento in favore dello stesso.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
3 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione per mancata comparizione della parte convenuta, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sui provvedimenti relativi al figlio minore
Preliminarmente, in ordine alle determinazioni relative al figlio minore, occorre rilevare che il Pubblico Ministero, in data 25.11.2022, aveva chiesto la declaratoria della decadenza della potestà genitoriale del nei confronti del figlio , alla luce della Controparte_1 Per_1
condotta posta in essere da questi (aggressioni fisiche e verbali, percosse, minacce anche di morte commesse alla presenza del figlio minore), in seguito alla quale il convenuto era stato destinatario di provvedimento di ammonimento emesso dalla Questura di Catania in data
10.10.2022.
Va detto tuttavia che tale domanda di decadenza non è stata più coltivata dall'Ufficio di
Procura neppure in sede di conclusioni.
Ciò posto, osserva il Collegio che nel caso di specie la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. deve essere rigettata tanto più che non risultano, allo CP_1
stato, emesse condanne in sede penale a carico del né comunque sono emerse CP_1
circostanze al punto pregnanti da condurre a una declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale.
4 Peraltro, come detto, il Pubblico Ministero neppure in sede di conclusioni ha reiterato tale richiesta, che pertanto può ritenersi quantomeno implicitamente rinunciata, non essendo stata riproposta nemmeno successivamente all'ordinanza presidenziale del 11.03.2022 con la quale veniva disposto l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali, ad ogni modo, sono entrambi concordi nella richiesta di affidamento congiunto del figlio minore.
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio minore , non Per_1 essendo emerse ragioni ostative all'affidamento condiviso, ritiene questo Collegio di poter confermare quanto già previsto in via provvisoria nell'ordinanza presidenziale del 11.03.2022 in ordine all'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, tanto più che tale aspetto non è stato oggetto di contenzioso tra le parti.
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter confermare ancora una volta il contenuto della superiore ordinanza presidenziale, la quale ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente “tutti i fine settimana, nonché per cinque giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie, tre giorni durante le festività pasquali e venti giorni durante le ferie estive”.
Sul mantenimento del figlio
Per ciò che attiene al mantenimento del figlio - nei cui confronti il Presidente del Per_1
Tribunale aveva disposto un assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di €
250,00 mensili - ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico del convenuto.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
In ordine alla condizione economica delle parti, si osserva che la ricorrente, nel proprio atto introduttivo, riferiva di essere casalinga e di non aver mai prestato attività lavorativa per essersi sempre dedicata alla propria famiglia, a differenza del marito che, invece, lavora quale bracciante agricolo e percepisce uno stipendio mensile di euro 1.200,00 oltre alla disoccupazione agricola. Durante l'udienza presidenziale la stessa poi dichiarava di aver lavorato come aiutante cuoco presso alcuni ristoranti, pur non avendo alcuna qualifica, e di essere alla ricerca di una occupazione lavorativa.
Il resistente, costituitosi in giudizio nella successiva fase istruttoria, domandava, invece, la riduzione a € 200,00 mensili dell'assegno di mantenimento posto a suo carico nei confronti del figlio, in ragione della precarietà della propria condizione lavorativa. Invitato al deposito
5 della documentazione reddituale aggiornata, il sig. depositava certificazione unica CP_1
2024 con indicazione dei redditi da lavoro dipendente pari ad € 6.938,87 relativi al periodo lavorativo 16.06.2023-31.12.2023, con ciò pertanto dimostrando di essere un bracciante agricolo stagionale e di lavorare saltuariamente.
Ciò nonostante, non può comunque trascurarsi che la ricorrente provvede già al mantenimento diretto del figlio, stante la convivenza con lo stesso, e che, allo stesso modo, è onere del resistente attivarsi per reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, tanto più che nel corso del giudizio non sono emersi elementi che facciano dubitare che il sig. non sia abile al lavoro e pertanto tenuto ad CP_1
attivarsi, dal punto di vista lavorativo, così da integrare le risorse economiche familiari, non essendo motivo di esonero neppure lo svolgimento di qualche lavoretto nel fine settimana da parte del figlio (come asserito dal padre).
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene pertanto il Collegio di poter confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 Per_1
mensili.
Preme evidenziare che il quantum dell'assegno attualmente versato dal resistente rappresenta già l'importo minimo da doversi corrispondere a titolo di mantenimento in favore del figlio, dovendosi comunque considerare le esigenze, sempre crescenti nel tempo, dello stesso.
Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il dovere di contribuire al Controparte_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie necessitate per il figlio, purché previamente concordate e documentate.
***
Infine può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di emissione di un ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro del convenuto ai sensi dell'art. 156 c.c. a fronte del reiterato inadempimento da parte del rispetto all'obbligo di versare con cadenza CP_1
regolare il contributo al mantenimento del figlio, fissato in sede presidenziale, condotta per la quale la ricorrente aveva anche promosso azione esecutiva, con notifica di atto di precetto
(cfr. doc in atti).
Ciò posto, occorre rammentare che, in presenza di istanza ai sensi dell'art. 156 c.c., il
Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi, la sussistenza dell'inadempimento quale presupposto previsto dall'art. 156 comma 6 c.c., essendo invece onere del soggetto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i
6 principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni (cfr. Cass. Sez. I 15.7.2011 n. 15659).
Tale prova liberatoria non è stata fornita dal sig. , che si è solo labialmente limitato CP_1
a smentire il dedotto inadempimento, senza tuttavia fornire alcuna difesa o allegazione documentale sul punto.
Né può assumere rilievo la circostanza che il convenuto lavori solo periodicamente, come lavoratore stagionale, giacchè il datore di lavoro comunque individuato nella “Azienda
Agricola di Vitale Carmelo con sede a Granieri, strada Provinciale 63” si intenderà tenuto a corrispondere direttamente alla sig.ra l'importo di euro 250,00 Parte_1
mensili, corrispondente a quanto dovuto dal sig. per il mantenimento del figlio, CP_1
detraendo tale importo dallo stipendio mensile erogato al proprio dipendente, durante il periodo di vigenza del contratto di lavoro.
§
Sulle spese di lite
In considerazione della natura e del complessivo esito del giudizio, le spese di lite possono essere compensate.
§
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2. DISPONE l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la madre, disponendo che il padre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. DA' ATTO della rinuncia alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per sè e, per l'effetto, REVOCA quanto in precedenza disposto a tale titolo, con decorrenza dal presente provvedimento;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio minore , l'importo di euro 250,00, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie per lo stesso;
5. ORDINA, ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c., al terzo datore di lavoro del sig.
[...]
, “Azienda Agricola di Vitale Carmelo con sede a Granieri” di corrispondere CP_1
direttamente alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1
7 complessiva somma di euro 250,00, importo da distrarsi dalle somme dovute in forza del contratto di lavoro in favore del sig. ; Controparte_1
6. COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 3.12.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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