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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
in persona del Giudice unico dott.ssa Maura Manzi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1574 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, depositata ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ad esito dell'udienza del
5.12.2024
T R A
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
L'Aquila, via Della Croce Rossa n. 181, presso lo studio dell' avv. Paola Fatima Cortesi, la quale lo rappresenta e difende nel giudizio di cui al presente atto giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
C.F. , elettivamente domiciliato in L'Aquila, Controparte_1 CodiceFiscale_2 viale Australia n. 13, presso lo studio dell'avv. Maurizio Del Pinto, il quale lo difende e rappresenta in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
OGGETTO: responsabilità professionale
Conclusioni per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al
[...]
per tutti i motivi esposti;
Parte_1
- Nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare, dichiarare nullo o inefficace e, comunque, improduttivo di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo n. 247/2023 pronunciato dal Tribunale di L'Aquila nei confronti del Parte_1
- Dichiarare che il mancato pagamento delle competenze professionali dovute all'ing. è CP_1 ascrivibile solo ed esclusivamente alla sua mancata presentazione della relativa fattura fiscale sul portale SMART SAL;
- vinte le spese e le competenze del presente giudizio.
Conclusioni per parte opposta: “l'esponente chiede che l'opposizione proposta dal Sig. venga dichiarata inammissibile, con Parte_1 condanna dell'opponente al pagamento di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge
e spese generali.”
PREMESSO IN FATTO CHE:
- Con ricorso monitorio, – premesso di aver ricevuto dal Controparte_1 [...]
(di seguito, brevemente, il ) un incarico professionale avente Controparte_2 CP_2
ad oggetto la progettazione dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato condominiale, nonché l'assunzione della direzione lavori e l'espletamento delle attività propedeutiche all'erogazione del contributo pubblico, relativamente alle opere di ricostruzione post sisma - chiedeva al Tribunale di L'Aquila di ingiungere al (e ai condomini, ciascuno per la CP_2
rispettiva quota di spettanza) il pagamento della somma di € 72.542,53, oltre interessi, spese e accessori di legge, a titolo di compenso per le prestazioni eseguite.
- In data 14.06.2023 il Tribunale di L'Aquila emetteva il decreto ingiuntivo n. 247/2023 così come richiesto.
- Con atto di citazione, ritualmente notificato, , avendo ricevuto la notifica Parte_1 del titolo in qualità di “Rappresentante delle parti comuni del Condominio”, proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, del quale chiedeva la revoca. Preliminarmente,
l'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai rivestito la carica di amministratore del Condominio ed essendogli stato revocato l'incarico di rappresentante delle parti comuni per la pratica relativa alla Ricostruzione post sisma del 2009 sin dall'assemblea del 13.06.2023, quando era stato nominato, in sua sostituzione, il signor
. In secondo luogo, rappresentava che aveva più volte invitato il a portare Persona_1 CP_1
a compimento tutte le attività necessarie all'ottenimento, da parte del del Parte_2
pagamento delle competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, il caricamento delle relative fatture su portale della “SAMR SAL” o la correzione delle fatture redatte in maniera errata, sollecitata dallo stesso opponente con pec del 10.3.2023 in atti;
che tuttavia l'odierno opposto aveva mancato di produrre la documentazione richiesta dal e necessaria per Pt_2
pagamento dei propri compensi;
che quindi il mancato pagamento delle competenze professionali non poteva essere addebitato al bensì alla condotta dello stesso CP_2
professionista.
- Si costituiva in giudizio il quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, sostenendo che:
• con determinazione dirigenziale del 13.08.2018, il Comune di L'Aquila aveva confermato l'erogazione, per la ricostruzione post sismica del fabbricato del Condominio, il contributo pubblico di euro 972.475,92, comprensivo di IVA e spese tecniche, già quantificate in euro
135.477,06;
• i lavori erano stati ultimati il 18.1.2021, con consegna regolare del fabbricato;
tuttavia, allo stesso nulla era stato corrisposto per le attività di progettazione e direzione lavori né da parte del né dai condomini, i quali non avevano provveduto neppure al pagamento delle CP_2
somme a loro carico in quanto eccedenti il contributo pubblico;
• tanto chiarito, l'odierno opponente non era destinatario dell'ingiunzione di pagamento, che aveva ricevuto solo quale “Rappresentante delle parti comuni” ossia quale soggetto deputato, secondo la normativa sulla ricostruzione post sisma 2009, alla mera presentazione delle domande di contributo. Pertanto, l'opponente non era affatto tenuto al pagamento di alcunché nei confronti dell'opposto, tanto è vero che avverso lo stesso titolo monitorio era stata proposta opposizione anche dal nella persona dell'amministratore. CP_2
La causa era istruita esclusivamente mediante la documentazione versata in atti dalle parti. Con ordinanza del 16.04.2024, in assenza di istanze istruttorie, era fissata l'udienza del 5.12.2024 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la quale era celebrata mediante il deposito di note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
OSSERVA IN DIRITTO
L'opposizione proposta da è inammissibile per le ragioni di seguito specificate. Parte_1
Deve in primo luogo osservarsi, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che parte opposta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento da parte del e dei singoli condomini pro quota della somma di € 72.542,53, oltre interessi, CP_2
spese e accessori di legge, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di un incarico professionale avente ad oggetto la progettazione, nonché l'incarico di responsabile dei lavori in relazione alle opere di ricostruzione post sisma dell'edificio condominiale. L'opponente, Parte_1 ha contestato la propria legittimazione passiva, deducendo di non essere debitore nei
[...] confronti del per non rivestire più, sin dalla data dell'ingiunzione, la qualifica di CP_1 rappresentante delle parti comuni del Condominio. Dal canto suo, l'opposta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opponente, non essendo egli debitore nei confronti del professionista opposta né destinatario dell'ingiunzione di pagamento.
Preliminarmente rileva il Tribunale che il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto nei confronti del , nonché, per le relative quote di spettanza dei singoli condomini. CP_2
Il medesimo decreto ingiuntivo è stato poi notificato, tra gli altri, a in Parte_1 qualità di “Rappresentante delle parti comuni del Condominio”. Dall'esame del ricorso monitorio e del titolo qui opposto emerge chiaramente la divergenza, sul piano formale e sostanziale, tra i soggetti nei confronti dei quali il decreto è stato emesso e quello che ha proposto la presente opposizione. Si pone dunque, nel caso in esame, un problema procedurale di asimmetria processuale, per cui il soggetto che nella fattispecie si oppone al decreto è diverso da quello nei confronti del quale lo stesso è stato emesso: infatti, a fronte di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del il Controparte_2
medesimo decreto ingiuntivo è stato notificato nei confronti di , Parte_1
“Rappresentante delle parti comuni del Condominio”, il quale ha spiegato, in proprio,
l'opposizione ex art 645 c.p.c.. Tale soggetto è però diverso e terzo rispetto al Condominio ed è solo contro quest'ultimo che è stata emessa l'ingiunzione di pagamento.
È principio che non merita diffusa argomentazione quello per il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto strumento processuale finalizzato alla contestazione della legittimità della condanna a cognizione sommaria di cui all'art. 641 c.p.c., può essere proposta soltanto dal soggetto ingiunto;
è solo quest'ultimo, infatti, che ha interesse ad agire in tal senso, cioè che ha interesse ad un giudizio che accerti che quella intimazione allo stesso riferita non è fondata. La giurisprudenza è pacifica sul principio che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta (cfr. Cass. Civ., 16069 del
18.4.2004; Cass. n° 08731 del 08.09.1997).
Nel caso di specie, dunque, legittimo destinatario del decreto ingiuntivo era solo il CP_2
e i singoli condomini nei confronti della quale lo stesso risultava essere stato emesso.
Su tale punto dimostrano del resto di concordare le stesse parti del giudizio, avendo, da un lato,
l'opponente eccepito, seppur sulla base di distinte argomentazioni, la propria legittimazione passiva e, dall'altro, l'opposta contestato la legittimazione attiva del medesimo opponente, nei confronti del quale alcuna ingiunzione è stata mai emessa e che non è – né è mai stato – debitore del CP_1
Del resto, neppure è emerso che il rivestisse, al momento della proposizione Parte_1 dell'opposizione, la qualifica di condomino del Condominio ingiunto;
solo in tal caso – non ricorrente nel caso di specie - avrebbe infatti potuto affermarsi la sua legittimazione attiva a proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in quanto il provvedimento emesso nei confronti del può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione altresì CP_2
contro i singoli condomini, la cui responsabilità -in proporzione alle rispettive quote- origina dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse del medesimo . CP_2
Alla luce di quanto sin qui argomentato, deve escludersi la legittimazione di parte opponente rispetto alla presente opposizione che, proposta da un soggetto non destinatario dell'ingiunzione di pagamento, va dichiarata inammissibile.
Tale conclusione preclude qualunque valutazione circa i motivi di opposizione, inclusa l'eccezione di legittimazione passiva dell'opponente che, si ribadisce, non è soggetto destinatario dell'intimazione di pagamento. La circostanza che il decreto sia stato notificato, tra l'altro, all'odierno opponente in qualità di “Rappresentante delle parti comuni”, quando lo stesso era invece già stato rimosso dall'incarico, non muta i termini della questione, non potendosi radicare la legittimazione a proporre l'impugnazione sulla base della sola notifica del ricorso e potendo semmai, eventuali vizi di notifica, essere fatti valere nell'opposizione proposta dal debitore ingiunto.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ai valori medi previsti per lo scaglione come da valore della causa, con esclusione della fase istruttoria perché svoltasi mediante produzione documentale e con la riduzione di cui all'art. 4 comma 4 del DM, attesa l'assenza di questioni specifiche di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione così provvede:
• DICHIARA, per le ragioni di cui in motivazione, inammissibile l'opposizione proposta da
; Parte_1
• CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 complessiva di € 3.394,69 per compensi oltre esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Così deciso in L'Aquila, in data 14.01.2024
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi