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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13442/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 13442/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI OPPOSTI
Il 28/1/2025, alle ore 10.34, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte ricorrente in opposizione l'Avv. ALESSANDRO PAGLINO in sostituzione dell'Avv.
SILVIO PIERO LESSONA;
per parte resistente opposta l'Avv. ANNELISE GHELFI;
Controparte_1
Sono altresì presente ai fini della pratica forense i Dottori Persona_1
UMBERTO COMUNALE
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematica della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 13442/2024 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in , Piazza Luigi Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Bertarelli n. 2, con l'Avv. PIERO LESSONA
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(C. F. , elettivamente domiciliata in , Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
Viale Emilio Caldara n. 49, con l'Avv. ANNELISE GHELFI
OSEM (C. F. con sede in , Largo La Foppa n. 2 Pt_1 P.IVA_3 Pt_1
RESISTENTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente in opposizione: “Annullare l'ordinanza di convalida opposta ovvero dichiararne l'inefficacia nei confronti dell'odierno opponente e per l'effetto condannare Controparte_2
a rifondere a Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2 competenze e spese del presente giudizio di opposizione”.
Parte resistente : “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione di terzo perché proposta da soggetto a cui tale rimedio non compete. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, cassa ed iva come per legge”
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Controparte_2
Tribunale per proporre opposizione di terzo ex art. 404 c. p. c. all'ordinanza di convalida di sfratto del 14/9/2023.
All'udienza del 14/5/2024 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto e inviava il procedimento in data 15/10/2024 (differito in data odierna) per la discussione orale.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
L'opposizione è inammissibile.
Come già osservato il 14/5/2024, non è titolare di un diritto autonomo di Controparte_2 detenzione del terreno sito in , Viale Puglie n. 26, ma è il sub conduttore di Pt_1 CP_1
(contratto di sublocazione parziale del 2/5/2022), società rispetto alla quale vanta una posizione meramente accessoria e complementare ed in ogni caso dipendente dal contratto principale di locazione intervenuto tra ed il 16/9/2014. Parte_2 CP_1
Il contratto di locazione del 16/9/2014 tra ed è stato Parte_2 CP_1 risolto con ordinanza di convalida di sfratto del 14/9/2023, risoluzione che ha effetto anche nei confronti del subconduttore ex art. 1595, co. 3°, c. c.: resoluto jure dantis resolvitur Pt_1 CP_2 et jus accipientis.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 13442/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna alla refusione in favore di Controparte_2 Parte_2 delle spese di lite, che si liquidano in € 3.400 (euro tremilaquattrocento(00) per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 28/1/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
3
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 13442/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI OPPOSTI
Il 28/1/2025, alle ore 10.34, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte ricorrente in opposizione l'Avv. ALESSANDRO PAGLINO in sostituzione dell'Avv.
SILVIO PIERO LESSONA;
per parte resistente opposta l'Avv. ANNELISE GHELFI;
Controparte_1
Sono altresì presente ai fini della pratica forense i Dottori Persona_1
UMBERTO COMUNALE
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematica della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 13442/2024 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in , Piazza Luigi Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Bertarelli n. 2, con l'Avv. PIERO LESSONA
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(C. F. , elettivamente domiciliata in , Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
Viale Emilio Caldara n. 49, con l'Avv. ANNELISE GHELFI
OSEM (C. F. con sede in , Largo La Foppa n. 2 Pt_1 P.IVA_3 Pt_1
RESISTENTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente in opposizione: “Annullare l'ordinanza di convalida opposta ovvero dichiararne l'inefficacia nei confronti dell'odierno opponente e per l'effetto condannare Controparte_2
a rifondere a Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2 competenze e spese del presente giudizio di opposizione”.
Parte resistente : “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione di terzo perché proposta da soggetto a cui tale rimedio non compete. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, cassa ed iva come per legge”
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Controparte_2
Tribunale per proporre opposizione di terzo ex art. 404 c. p. c. all'ordinanza di convalida di sfratto del 14/9/2023.
All'udienza del 14/5/2024 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto e inviava il procedimento in data 15/10/2024 (differito in data odierna) per la discussione orale.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
L'opposizione è inammissibile.
Come già osservato il 14/5/2024, non è titolare di un diritto autonomo di Controparte_2 detenzione del terreno sito in , Viale Puglie n. 26, ma è il sub conduttore di Pt_1 CP_1
(contratto di sublocazione parziale del 2/5/2022), società rispetto alla quale vanta una posizione meramente accessoria e complementare ed in ogni caso dipendente dal contratto principale di locazione intervenuto tra ed il 16/9/2014. Parte_2 CP_1
Il contratto di locazione del 16/9/2014 tra ed è stato Parte_2 CP_1 risolto con ordinanza di convalida di sfratto del 14/9/2023, risoluzione che ha effetto anche nei confronti del subconduttore ex art. 1595, co. 3°, c. c.: resoluto jure dantis resolvitur Pt_1 CP_2 et jus accipientis.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 13442/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna alla refusione in favore di Controparte_2 Parte_2 delle spese di lite, che si liquidano in € 3.400 (euro tremilaquattrocento(00) per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 28/1/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
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