TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/07/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Civile- Uff. Proc. Concorsuali
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Pasquale LONGARINI - Presidente
Dott.ssa Maria Teresa DE SANCTIS - Giudice rel.
Dott.ssa Martina BADANO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario 3/2025 - 1 vertente sulla domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 D.lgs. 14/2019 e ss. mod. (d'ora innanzi CCI) presentata dal debitore:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Littardi 101 (c.f. ), con l'assistenza della D.ssa nata il C.F._1 CP_1
04/04/1961 a Fucecchio (FI) presso il cui Studio domicilia in Fucecchio (Fi) in Via L. da Vinci, 69, c.f. , C.F._2
e con l'ausilio del Dott. nominato Gestore della Crisi con provvedimento del Persona_1
07/02/2024 dell'OCC di Imperia, con studio in Sanremo, Via Roma n. 119
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII, la documentazione allegata e la relazione del Gestore della crisi, Dott.
, depositati il 6.2.2025, Persona_1
Vista la relazione integrativa del Gestore depositata l'8.7.2025, a seguito della consegna da parte del debitore del contratto relativo al finanziamento concluso nel 2012, successivamente all'udienza tenutasi il 26.5.2025;
Ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCI, essendo il luogo di residenza e centro degli interessi principale del ricorrente compreso nel circondario dell'Ufficio, Rilevato che il ricorrente è collaboratore scolastico, assunto a decorrere dal 1.9.2022 con contratto a tempo indeterminato personale ATA, e il suo nucleo familiare è composto dalla moglie, casalinga e che non risulta aver prodotto reddito, in regime di comunione legale dei beni, e da due figli minori nati nel 2008 e nel 2015;
Ritenuto che il debitore è persona fisica qualificabile come “consumatore” avendo dimostrato di rientrare nei parametri di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) del CCII;
che ricorre il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, essendo esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza e non risultando pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;
che sussiste lo stato di sovraindebitamento così come definito ex art. 2 co. 1 lett. b) CCII in quanto vi è perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal Sig. ed il patrimonio Pt_1 liquidabile per farvi fronte, che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni regolarmente e secondo le scadenze pattuite (ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII); constano crediti insoddisfatti per un passivo complessivo esposto, allo stato, in € 91.038,15, mentre l'attivo, in difetto di immobili di proprietà, è costituito unicamente dal reddito del debitore, pari a circa € 1.478,40 netti mensili di stipendio, oltre € 378,40 mensili per accredito assegno unico;
Considerato che il Gestore della crisi ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, ha ritenuto “superate le carenze documentali attraverso le quali dimostrare i motivi della genesi dell'attuale sovraindebitamento, anche se resta indimostrato l'effettivo utilizzo delle somme finanziate” e ha reso l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 CCII che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, avendo il Gestore quantificato gli importi da mettere a disposizione dei creditori, non integralmente “assorbiti” dalle spese di procedura, in circa € 250,00 mensili;
All'esito della relazione dell'8.7.2022 si deve osservare che rebus sic stantibus, il ricorrente dovrà versare euro 250,00 al mese alla Procedura, riservata ogni più specifica determinazione in punto di quantum al GD ex art. 268 co. 4 CCII;
l'ulteriore attivo è rappresentato dalla vettura anno 2007 di cui allo stato appare superflua la stima, essendo utilizzata dal debitore per recarsi al lavoro, di modo che la liquidazione nell'ambito della LC appare non necessaria, fatta salva la possibilità di una diversa valutazione in caso di incapienza nel soddisfo delle spese prededucibili;
ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
Ritenuto che il debitore è autorizzato, allo stato, stante l'esigenza che disponga di un'autovettura per recarsi al lavoro, all'esonero dal conferimento a fini liquidatori dell'autovettura in atti;
Reputato opportuno ricordare che per effetto dell'apertura della procedura verranno a cessare eventuali trattenute sullo stipendio, stante la non opponibilità delle stesse alla procedura liquidatoria, poichè essa determina un effetto di spossessamento dei beni del debitore ed apre il concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270;
Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.
Il Tribunale autorizza il liquidatore ad avere accesso immediato e diretto alla documentazione relativa al conto corrente bancario o postale intestato al ricorrente sul quale venga accreditato lo stipendio, onde poter vigilare sul rispetto del limite autorizzato ex art. 268, IV comma, CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. , nato Parte_1
a Palermo il 02/11/1980 e residente a [...] (c.f.
), domiciliato presso la presso il suo C.F._1 Controparte_2
Studio in Fucecchio (Fi) in Via L. da Vinci, 69,
2) nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
3) nomina liquidatore il Dott. , con studio in Sanremo, Via Roma n. 119 Persona_1
4) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
1) ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e tutti i beni anche futuri che dovessero pervenire al debitore sino alla esdebitazione, dedotte le passività per l'acquisto o la conservazione dei beni medesimi;
2) ordina al debitore di versare sul conto della gestione da aprirsi dal liquidatore i redditi eccedenti l'importo delle spese per il mantenimento di € 1.450,00 mensili salvo diversa quantificazione da parte del giudice delegato, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;
3) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli art. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
4) dispone che il liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Imperia o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- manda alla Cancelleria per la notifica al debitore;
- manda il liquidatore di notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- dispone che il liquidatore proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art 272, c.
1. CCII;
- proceda entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e al deposito del programma di liquidazione in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2, lett. d) CCII, il progetto di stato passivo ai sensi dell ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII, lo comunichi agli interessati via pec con assegnazione del termine di 15 gg per proporre osservazioni a mezzo pec e formi entro i 15 gg successivi lo stato passivo, lo depositi nel fascicolo telematico e lo comunichi a mezzo pec
- informi senza indugio il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocazione da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
ordina al ricorrente e ad eventuali terzi che detengano beni oggetto di liquidazione, di rilasciarli al liquidatore entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta del liquidatore da effettuarsi a mezzo racc.ta A/R o a mezzo pec al domicilio eletto, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del
Liquidatore
dispone l'obbligo del ricorrente di versare al liquidatore ogni entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto alla quota di reddito che è autorizzato a trattenere per il mantenimento suo e della famiglia.
Si comunichi all'OCC/liquidatore.
Così deciso in Imperia, in data 15/07/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Maria Teresa De Sanctis Dott. Pasquale Longarini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Civile- Uff. Proc. Concorsuali
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Pasquale LONGARINI - Presidente
Dott.ssa Maria Teresa DE SANCTIS - Giudice rel.
Dott.ssa Martina BADANO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario 3/2025 - 1 vertente sulla domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 D.lgs. 14/2019 e ss. mod. (d'ora innanzi CCI) presentata dal debitore:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Littardi 101 (c.f. ), con l'assistenza della D.ssa nata il C.F._1 CP_1
04/04/1961 a Fucecchio (FI) presso il cui Studio domicilia in Fucecchio (Fi) in Via L. da Vinci, 69, c.f. , C.F._2
e con l'ausilio del Dott. nominato Gestore della Crisi con provvedimento del Persona_1
07/02/2024 dell'OCC di Imperia, con studio in Sanremo, Via Roma n. 119
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII, la documentazione allegata e la relazione del Gestore della crisi, Dott.
, depositati il 6.2.2025, Persona_1
Vista la relazione integrativa del Gestore depositata l'8.7.2025, a seguito della consegna da parte del debitore del contratto relativo al finanziamento concluso nel 2012, successivamente all'udienza tenutasi il 26.5.2025;
Ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCI, essendo il luogo di residenza e centro degli interessi principale del ricorrente compreso nel circondario dell'Ufficio, Rilevato che il ricorrente è collaboratore scolastico, assunto a decorrere dal 1.9.2022 con contratto a tempo indeterminato personale ATA, e il suo nucleo familiare è composto dalla moglie, casalinga e che non risulta aver prodotto reddito, in regime di comunione legale dei beni, e da due figli minori nati nel 2008 e nel 2015;
Ritenuto che il debitore è persona fisica qualificabile come “consumatore” avendo dimostrato di rientrare nei parametri di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) del CCII;
che ricorre il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, essendo esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza e non risultando pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;
che sussiste lo stato di sovraindebitamento così come definito ex art. 2 co. 1 lett. b) CCII in quanto vi è perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal Sig. ed il patrimonio Pt_1 liquidabile per farvi fronte, che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni regolarmente e secondo le scadenze pattuite (ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII); constano crediti insoddisfatti per un passivo complessivo esposto, allo stato, in € 91.038,15, mentre l'attivo, in difetto di immobili di proprietà, è costituito unicamente dal reddito del debitore, pari a circa € 1.478,40 netti mensili di stipendio, oltre € 378,40 mensili per accredito assegno unico;
Considerato che il Gestore della crisi ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, ha ritenuto “superate le carenze documentali attraverso le quali dimostrare i motivi della genesi dell'attuale sovraindebitamento, anche se resta indimostrato l'effettivo utilizzo delle somme finanziate” e ha reso l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 CCII che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, avendo il Gestore quantificato gli importi da mettere a disposizione dei creditori, non integralmente “assorbiti” dalle spese di procedura, in circa € 250,00 mensili;
All'esito della relazione dell'8.7.2022 si deve osservare che rebus sic stantibus, il ricorrente dovrà versare euro 250,00 al mese alla Procedura, riservata ogni più specifica determinazione in punto di quantum al GD ex art. 268 co. 4 CCII;
l'ulteriore attivo è rappresentato dalla vettura anno 2007 di cui allo stato appare superflua la stima, essendo utilizzata dal debitore per recarsi al lavoro, di modo che la liquidazione nell'ambito della LC appare non necessaria, fatta salva la possibilità di una diversa valutazione in caso di incapienza nel soddisfo delle spese prededucibili;
ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
Ritenuto che il debitore è autorizzato, allo stato, stante l'esigenza che disponga di un'autovettura per recarsi al lavoro, all'esonero dal conferimento a fini liquidatori dell'autovettura in atti;
Reputato opportuno ricordare che per effetto dell'apertura della procedura verranno a cessare eventuali trattenute sullo stipendio, stante la non opponibilità delle stesse alla procedura liquidatoria, poichè essa determina un effetto di spossessamento dei beni del debitore ed apre il concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270;
Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.
Il Tribunale autorizza il liquidatore ad avere accesso immediato e diretto alla documentazione relativa al conto corrente bancario o postale intestato al ricorrente sul quale venga accreditato lo stipendio, onde poter vigilare sul rispetto del limite autorizzato ex art. 268, IV comma, CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. , nato Parte_1
a Palermo il 02/11/1980 e residente a [...] (c.f.
), domiciliato presso la presso il suo C.F._1 Controparte_2
Studio in Fucecchio (Fi) in Via L. da Vinci, 69,
2) nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
3) nomina liquidatore il Dott. , con studio in Sanremo, Via Roma n. 119 Persona_1
4) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
1) ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e tutti i beni anche futuri che dovessero pervenire al debitore sino alla esdebitazione, dedotte le passività per l'acquisto o la conservazione dei beni medesimi;
2) ordina al debitore di versare sul conto della gestione da aprirsi dal liquidatore i redditi eccedenti l'importo delle spese per il mantenimento di € 1.450,00 mensili salvo diversa quantificazione da parte del giudice delegato, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;
3) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli art. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
4) dispone che il liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Imperia o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- manda alla Cancelleria per la notifica al debitore;
- manda il liquidatore di notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- dispone che il liquidatore proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art 272, c.
1. CCII;
- proceda entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e al deposito del programma di liquidazione in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2, lett. d) CCII, il progetto di stato passivo ai sensi dell ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII, lo comunichi agli interessati via pec con assegnazione del termine di 15 gg per proporre osservazioni a mezzo pec e formi entro i 15 gg successivi lo stato passivo, lo depositi nel fascicolo telematico e lo comunichi a mezzo pec
- informi senza indugio il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocazione da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
ordina al ricorrente e ad eventuali terzi che detengano beni oggetto di liquidazione, di rilasciarli al liquidatore entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta del liquidatore da effettuarsi a mezzo racc.ta A/R o a mezzo pec al domicilio eletto, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del
Liquidatore
dispone l'obbligo del ricorrente di versare al liquidatore ogni entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto alla quota di reddito che è autorizzato a trattenere per il mantenimento suo e della famiglia.
Si comunichi all'OCC/liquidatore.
Così deciso in Imperia, in data 15/07/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Maria Teresa De Sanctis Dott. Pasquale Longarini