TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/04/2026, n. 2242
TAR
Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
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Sentenza 3 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 (conflitto di interessi del dirigente)

    Il Collegio ritiene che non possa ravvisarsi un conflitto di interessi poiché l'attività posta in essere dal dirigente è una attività doverosa e vincolata, priva del connotato di discrezionalità che potrebbe indurre il perseguimento di un interesse proprio. La natura vincolata del potere esercitato induce a tale conclusione, in quanto l'art. 31 del d.P.R. 380 del 2001 impone al dirigente, in presenza di rilevati abusi edilizi, di adottare i provvedimenti necessari al ripristino della legalità.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 (esercizio del potere di autotutela)

    Il potere di autotutela è stato esercitato entro il limite temporale di 12 mesi previsto dall'art. 21 nonies, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990. La motivazione sull'interesse pubblico è attenuata quando l'atto di annullamento ha ad oggetto titoli edilizi illegittimi per contrasto con la normativa edilizia e urbanistica vigente, specialmente in caso di vincoli sull'area. Il richiamo alla violazione della disciplina urbanistica ed edilizia è sufficiente a dare consistenza all'interesse pubblico tutelato.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione di legge in relazione a norme edilizie e urbanistiche

    La prospettazione del ricorrente non può essere condivisa, poiché la valutazione degli abusi edilizi va fatta considerando una visione complessiva e non atomistica di quanto realizzato. La pavimentazione di ampie aree esterne ha determinato un consumo di suolo in area agricola, non rientrando nell'edilizia libera. Il gazebo costituisce un nuovo volume. Sono state rinvenute più scale in muratura rispetto a quelle indicate nella SCIA. L'ampliamento della struttura sportiva e la piscina sono stati realizzati in assenza del preventivo deposito dei calcoli strutturali al Genio Civile. Il cambio di destinazione d'uso dell'area a struttura turistico/sportivo ricreativa è stato accertato.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 24 del d.P.R. 380 del 2001 (agibilità per singoli manufatti)

    La deduzione difensiva non può essere condivisa poiché l'art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001 richiede che si tratti di parti autonome e scindibili del fabbricato, presupposto che difetta nel caso di specie a causa della diffusa irregolarità edilizia e del fatto che la SCA aveva ad oggetto l'intera struttura.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione di legge in relazione agli artt. 31, 34 e 34 bis del d.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere

    Il motivo non è fondato. L'opera risulta costruita in assenza di titolo edilizio, poiché l'originario permesso a costruire del 2009 era condizionato al deposito dei calcoli strutturali, condizione non avverata. L'art. 34 del testo unico dell'edilizia dispone che gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire devono essere rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso. Il Comune, quando accerta l'abusività di opere, deve emanare l'ordine di demolizione. I presupposti di cui al comma 2 dell'art. 34 possono avere rilievo solo se rappresentati dall'interessato o emergano ictu oculi in sede di esecuzione dell'ordinanza di demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/04/2026, n. 2242
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2242
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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