Decreto presidenziale 27 ottobre 2020
Sentenza 14 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 14/01/2021, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2021
N. 00049/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01048/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Oliver Cristante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Antonini, Marco Canella, Giulia Turetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Antonini in Venezia, Santa Croce 205;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
IMPUGNAZIONE ESITO ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE VENEZIA 2020;
- annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale pubblicato il recante la proclamazione degli eletti alla carica di “consigliere comunale del Comune di Venezia”, a seguito delle elezioni svoltesi in data 20 – 21 settembre 2020 nella parte in cui proclama i candidati eletti alla carica di consigliere comunale nella lista n. 7 avente il contrassegno “Fratelli d'Italia”, nonché del successivo verbale di proclamazione di -OMISSIS- detto “-OMISSIS-” in ragione della rinuncia alla carica di consigliere di -OMISSIS-.
- dei verbali di scrutinio delle sezioni elettorali nn. 80, 135, 221, 222, 240, 241 e 243 e di ogni ulteriore atto esecutivo di attestazione o ratifica della detta proclamazione;
- nonché per la declaratoria di correzione del numero di preferenze e, per l'effetto dell'ordine dei candidati per la lista n. 7 avente il contrassegno “Fratelli d'Italia;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 18.11.2020:
annullamento dei medesimi atti e provvedimenti impugnati in via principale, ovvero, in parte qua e nei limiti di interesse:
- del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale recante proclamazione degli eletti alla carica di “consigliere comunale del Comune di Venezia” a seguito delle elezioni svoltesi in data 20 – 21 settembre 2020 nella parte in cui elenca i candidati eletti alla carica di consigliere comunale nella lista n. 7 avente il contrassegno “Fratelli d'Italia” con specifico riferimento al numero delle preferenze attribuite a -OMISSIS- detto “-OMISSIS-” ed al risultante ordine di preferenze, nonché del successivo verbale di proclamazione dei consiglieri eletti della lista “Fratelli d'Italia” e di -OMISSIS- detto “-OMISSIS-” limitatamente al numero delle preferenze allo stesso assegnate;
- dei relativi estratti ed allegati, nonché di ogni atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, connesso ai precedenti e, in particolare, delle operazioni di scrutinio, dei verbali delle operazioni elettorali e, ove occorrer possa, delle tabelle di scrutinio relativi alle sezioni elettorali nn. 194, 116, 217, 92 e 99, e di ogni ulteriore atto esecutivo di attestazione o ratifica o modifica della detta proclamazione, nella parte in cui è mancata l'attribuzione di talune preferenze al ricorrente incidentale;
- nonché per la correzione del numero di preferenze e, per l'effetto, ove occorrer possa, dell'ordine dei candidati per la lista n. 7 (“Fratelli d'Italia”).
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 20.11.2020 :
quanto al ricorso principale:
- preteso annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale recante proclamazione degli eletti alla carica di “consigliere comunale del Comune di Venezia”, a seguito delle elezioni svoltesi in data 20 – 21 settembre 2020 nella parte in cui proclama i candidati eletti alla carica di consigliere comunale nella lista n. 7 avente il contrassegno “Fratelli d'Italia”, nonché del successivo verbale di proclamazione di -OMISSIS- detto “-OMISSIS-” in ragione della rinuncia alla carica di consigliere di -OMISSIS-; di ogni atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, connesso a tale verbale e, in particolare, dei verbali di scrutinio delle sezioni elettorali nn. 80, 135, 221, 222, 240, 241 e 243 e di ogni ulteriore atto esecutivo di attestazione o ratifica della detta proclamazione;
- pretesa declaratoria di correzione del numero di preferenze e, per l'effetto dell'ordine dei candidati per la lista n. 7 avente il contrassegno “Fratelli d'Italia;
In via incidentale:
annullamento, in parte qua e nei limiti dell'interesse di -OMISSIS-:
- dei verbali delle operazioni dell'Ufficio Centrale recanti la proclamazione degli eletti della Lista n. 7 avente il contrassegno “Fratelli d'Italia” alla carica di consigliere del Comune di Venezia a seguito delle elezioni svoltesi in data 20 – 21 settembre 2020 e segnatamente con riguardo alle parti in cui -OMISSIS- viene collocata al quarto posto con attribuzione alla stessa di 188 voti di preferenza e di una cifra individuale pari a 8071 (in luogo del maggiore numero di voti di preferenza e della maggiore cifra elettorale spettanti alla stessa) ed al risultante ordine delle preferenze dei candidati della ridetta Lista, nonché, conseguentemente, le proclamazioni dell'elezione (contenute nei predetti verbali ovvero in diverso provvedimento o verbale) di -OMISSIS- detto “-OMISSIS-” e/o di -OMISSIS- alla carica di consigliere comunale;
- di ogni atto presupposto, connesso o conseguente anche non noto ivi compresa, per quanto occorra, ogni atto di attestazione, ratifica, modifica o convalida, della proclamazione nonché dei verbali e tabelle di scrutinio relativi alle sezioni elettorali n. 4 – 7 – 44 – 66 – 71 – 120 – 187;
- previo riconteggio delle schede di voto relative alle sezioni elettorali n. 4 – 7 – 44 – 66 – 71 – 120 – 187, disporsi la correzione del numero di preferenze attribuite a -OMISSIS- e della cifra individuale alla stessa spettante e, per l'effetto, disporre la correzione dell'ordine, per numero di preferenze, dei candidati per la Lista n. 7 “Fratelli d'Italia”, con ogni conseguente statuizione in ordine alla
proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del Comune di Venezia per la Lista n. 7 “Fratelli d'Italia”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, la dott.ssa Alessandra Farina, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2020 e quindi notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, alle parti intimate nel rispetto del disposto di cui all’art. 130 c.p.a., come da deposito effettuato in data 9 novembre 2020, l’odierno istante, -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento degli atti meglio descritti in epigrafe, premettendo quanto segue:
di aver partecipato, quale candidato consigliere comunale, alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Venezia tenutesi lo scorso 20-21 settembre, nella Lista n. 7 avente il contrassegno “Fratelli d’Italia”;
che alla lista elettorale avente contrassegno “Fratelli d’Italia” sono stati attribuiti n. 7883 voti di lista, con conseguente assegnazione di n. 2 seggi in Consiglio Comunale;
di essersi collocato, all’esito delle operazioni di spoglio, al quinto posto di lista, essendo stato proceduto da:
1. -OMISSIS- (cifra individuale 8269)
2. -OMISSIS- (cifra individuale 8077)
3. -OMISSIS- detto “-OMISSIS-” (cifra individuale 8076)
4. -OMISSIS- (cifra individuale 8071);
che, a seguito della rinuncia alla carica di consigliere comunale della prima classificata (-OMISSIS-), sono stati eletti alla carica di consigliere comunale i candidati collocatisi al secondo e terzo posto.
Premessa la sussistenza della legittimazione alla proposizione del presente ricorso e richiamati i principi dettati in materia di ricorsi elettorali circa il requisito della specificità della prova delle contestazioni mosse avverso i risultati elettorali, requisito nella specie soddisfatto, attesa l’inaccessibilità delle schede elettorali, mediante l’indicazione del vizio, del numero delle schede denunciate e delle sezioni in cui il fatto lesivo si sarebbe verificato, il ricorrente lamenta l’attribuzione, in alcune sezioni debitamente specificate, di un numero di voti di preferenza in suo favore inferiore rispetto a quelli effettivamente espressi, come risulterebbe dalle dichiarazioni rese da alcuni elettori ed allegate agli atti.
Nel precisare che non è dato conoscere se la mancata attribuzione del maggior numero di preferenze sia dipeso da un vizio del procedimento di spoglio o da un mero errato conteggio, la difesa istante individua una serie di discrasie fra i voti di preferenza attribuiti e le dichiarazioni di voto espresse dagli elettori in favore del ricorrente, così da far sorgere il dubbio che le preferenze non siano state correttamente conteggiate.
Il diverso computo dei voti di preferenza, asseritamene assegnabili sulla base delle dichiarazioni degli elettori allegate agli atti, consentirebbe al ricorrente di guadagnare una posizione più favorevole (con recupero di almeno 8 preferenze) e quindi di sopravanzare il secondo classificato, ex terzo classificato, -OMISSIS- detto “-OMISSIS-”, così da risultare eletto in Consiglio Comunale, da cui la richiesta di procedere al conteggio delle schede in tutte le sezioni o limitatamente alle sezioni nn. 80, 135, 221, 222, 240, 241 e 243, ove - secondo il prospetto elaborato sulla base delle dichiarazioni rese dagli elettori - si sarebbero verificate le anomalie denunciate, con conseguente annullamento degli atti impugnati e rettifica dei risultati elettorali.
Si sono costituiti in giudizio, in qualità di controinteressati, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, le cui difese hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, per la sua reiezione in quanto infondato.
Ciascuno dei due controinteressati ha quindi proposto ricorso incidentale, subordinato all’eventuale ritenuta ammissibilità e/o fondatezza del ricorso principale, nell’ipotesi in cui il risultato elettorale fosse messo in discussione dal Tribunale, con conseguente annullamento dei verbali delle operazioni elettorali, in quanto, sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni elettori, così come depositate agli atti, sarebbero stati attribuiti, nelle sezioni specificate da ciascun ricorrente incidentale per quanto di rispettivo interesse, voti di preferenza in misura inferiore rispetto a quanto risultante dai verbali e definitivamente assegnati a ciascun candidato.
L’esito del riconteggio dei voti di preferenza, così come individuati sulla base del principio di prova offerto dai controinteressati nei rispettivi ricorsi incidentali, consentirebbe in ogni caso ai candidati di mantenere la posizione acquisita in graduatoria, così da privare d’interesse la coltivazione del ricorso principale.
In previsione dell’udienza di trattazione i controinteressati hanno depositato memorie conclusive a conferma delle argomentazioni svolte con gli atti introduttivi.
All’udienza del 13 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritiene in via preliminare il Collegio, quanto all’ordine di trattazione del ricorso principale e di quelli incidentali, di dover esaminare con priorità il primo la cui inammissibilità/infondatezza determinerebbe l’improcedibilità dei secondi.
Sostiene parte ricorrente a fondamento delle censure di illegittimità dedotte avverso gli atti impugnati, che nei verbali delle operazioni elettorali sarebbero stati conteggiati voti di preferenza in favore del candidato -OMISSIS- in misura inferiore a quelli che, diversamente, sarebbero stati espressi dagli elettori.
Detta affermazione si basa sulla documentazione depositata in giudizio dal ricorrente, costituita da una serie di dichiarazioni di voto manifestate da alcuni elettori, compreso lo stesso ricorrente, da cui si dovrebbe dedurre l’esistenza di un maggior numero di preferenze, tale da consentire al ricorrente una collocazione migliore nella graduatoria finale degli eletti al consiglio comunale per la lista “Fratelli d’Italia”.
Più specificatamente, atteso il deposito effettuato da parte istante, con i documenti nn. 4 e 5 allegati al ricorso introduttivo sono state prodotte due dichiarazioni provenienti da due elettori, corredate della copia del documento di identità dei dichiaranti, con le quali i soggetti che le hanno rese hanno affermato di aver espresso il proprio voto di preferenza a favore del ricorrente nei seggi n. 80 (dichiarazione allegata come documento n. 4) e n. 135 (dichiarazione allegata come documento n. 5).
Con gli ulteriori documenti allegati quali documenti nn. 6,7,8,9 e 10, indicati dal ricorrente come riferiti ai seggi nn. 221,222, 240, 241 e 243, sono state depositate ulteriori dichiarazioni provenienti da altri elettori, non corredate di copia del documento di identità dei dichiaranti, con le quali, senza fare alcun riferimento alla sezione presso la quale il dichiarante avrebbe votato, i soggetti che le hanno sottoscritte hanno dichiarato di aver espresso il voto di preferenza per il ricorrente.
Ritiene il Collegio, alla luce del deposito documentale effettuato da parte istante, che il ricorso sia inammissibile, non essendo la documentazione fornita a supporto delle doglianze dedotte idonea a costituire il necessario supporto probatorio al fine di dare avvio al richiesto riconteggio delle schede e quindi alla rettifica del risultato elettorale.
Appare opportuno richiamare i principi affermati in materia dalla nota pronuncia dell’A.P. del Consiglio di Stato n. 32/2014, in base alla quale è stata ritenuta non sostenibile “una esclusione aprioristica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio dal novero delle produzioni idonee a costituire principio di prova nel giudizio elettorale”, senza tuttavia affermarne un’altrettanta aprioristica ammissibilità “sempre e comunque”, facendo espressamente salvo il libero apprezzamento del giudice circa l’attendibilità delle dichiarazioni concretamente rese e prodotte, al fine dell'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi previsti dal codice del processo amministrativo.
Orbene, pur confermando i principi espressi in materia di ricorsi elettorali circa il minor rigore probatorio richiesto al fine di provare la sussistenza di possibili vizi nel conteggio delle schede, così da assicurare l’accertamento dell’eventuale irregolarità dei conteggi anche sulla base di un mero principio di prova delle irregolarità denunciate, nel caso in esame non appare assolto il prescritto minimo onere probatorio, pur se richiesto in misura attenuata.
Considerato quanto poc’anzi rilevato circa la documentazione depositata in giudizio dalla difesa istante a corredo delle contestazioni dedotte circa i voti di preferenza non attribuiti, si osserva come nella maggioranza dei casi (docc. nn. 6,7,8,9,10) dette dichiarazioni si sono tradotte in mere dichiarazioni di voto, rese da soggetti non meglio identificati e senza alcun riferimento alle sezioni dove l’elettore avrebbe votato, mentre, nella restante documentazione (nn. 4 e 5), la dichiarazione non è stata comunque resa nel rispetto delle formalità previste dagli artt. 47, 48 e 38 del DPR 445/2000, mancando l’allegazione di fotocopia del documento d’identità e l’espressa assunzione di responsabilità, fermo restando che tutte le dichiarazioni provengono da soggetti che non erano presenti ad alcun titolo alle operazioni di spoglio delle schede.
Ciò osservato, va condiviso e richiamato il principio ermeneutico espresso concordemente dalla giurisprudenza, secondo il quale “..le dichiarazioni dei terzi elettori (di aver votato scheda bianca o nulla o di aver dato questa o quella preferenza), non possono ritenersi ammissibili perché poste in violazione del valore costituzionale della segretezza del voto ex art. 48, co. 2, Cost. (Cons. St., sez. V, 8 giugno 2015, n. 2805), indipendentemente dalla circostanza che siano state o meno formate dichiarazioni sostitutive.
In altri termini, in disparte la questione se le dichiarazioni sostitutive, anche se ritenute ammissibili, possano o meno integrare il principio di prova richiesto dalla giurisprudenza, deve essere tuttavia rilevato che, nella specie, sulla scorta dei rilevati principi, le dichiarazioni prodotte -intervenute ex post - rendono alquanto dubbio il raggiungimento del minimo onere probatorio sia pur valutato con rigore attenuato da parte dell’interessato” (C.d.S., III Sezione, n. 5203/2020).
Orbene, nel caso di specie risulta del tutto inadeguata la documentazione prodotta in giudizio, risolvendosi in dichiarazioni del tutto generiche, inidonee a superare il limite di adeguatezza probatoria richiesta anche nell’ambito del giudizio elettorale, così da rendere il ricorso proposto inammissibile in quanto generico e di natura meramente esplorativa.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso principale, in quanto puramente esplorativo e non sorretto da alcun adeguato e valido principio di prova.
L’inammissibilità del ricorso principale determina l’improcedibilità per carenza di interesse dei due ricorsi incidentali, proposti dai controinteressati, datane la natura comunque accessoria e condizionata che priva i ricorrenti incidentali di ogni utilità alla decisione.
Le spese del giudizio, considerata la peculiarità del rito elettorale, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e per l’effetto dichiara improcedibili i due ricorsi incidentali proposti dai controinteressati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.