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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
- dott. Guido Campli Presidente
- dott. Alessandro Chiauzzi Giudice rel.
- dott. Francesco Turco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 581/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Amedeo La Franceschina e Marco Giuseppe Nino, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente; contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
n. 67, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Di Benedetto, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
Pubblico Ministero in sede,
parte necessaria;
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 13 novembre 2024, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo ha rappresentato, tra l'altro, che: ha contratto Parte_1
matrimonio con la resistente e che dal matrimonio è nato il figlio Controparte_1 Persona_1
l'unione coniugale è venuta meno, tanto che in data 11 marzo 2021 questo Tribunale di
[...]
Chieti ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, confermando l'affido condiviso del figlio minore della coppia e il suo collocamento prevalente presso la madre;
pertanto il Parte_1
intende chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b legge n. 898/70 e non essendovi possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza. Sulla base di quanto esposto ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, per quanto riguarda le condizioni personali e patrimoniali, che siano stabilite secondo quanto specificamente richiesto nel ricorso introduttivo.
La resistente si è costituita sollevando una serie di contestazioni circa la Controparte_1
procedibilità delle domande del ricorrente;
in ogni caso, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, per quanto riguarda le ulteriori statuizioni, il rigetto nel rito.
Al di là delle contrapposte posizioni, con specifico riguardo alle eccezioni sollevate in rito dalla difesa della resistente in ogni caso le parti congiuntamente hanno chiesto pronunciarsi CP_1
sentenza non definitiva di divorzio, sicché la causa è giunta all'odierna decisione.
Va evidenziato, preliminarmente, che nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio.
Invero è decorso il termine legale di osservazione di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b) legge n. 898/70
a partire dalla emissione della sentenza dichiarativa della separazione personale, pubblicata in data
11 marzo 2021, e non constano fatti riconciliativi.
Tale situazione obiettiva e l'inutile tentativo di riconciliazione (stante la persistente volontà delle parti di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio) evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente annotazione della presente sentenza nei competenti Registri dello Stato Civile.
Quanto alle ulteriori istanze, va necessariamente disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), celebrato in Loreto Aprutino (PE) in data 2 settembre 2011, C.F._2
con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Loreto Aprutino al n.
21, parte 2, serie A, anno 2011;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
- dott. Guido Campli Presidente
- dott. Alessandro Chiauzzi Giudice rel.
- dott. Francesco Turco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 581/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Amedeo La Franceschina e Marco Giuseppe Nino, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente; contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
n. 67, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Di Benedetto, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
Pubblico Ministero in sede,
parte necessaria;
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 13 novembre 2024, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo ha rappresentato, tra l'altro, che: ha contratto Parte_1
matrimonio con la resistente e che dal matrimonio è nato il figlio Controparte_1 Persona_1
l'unione coniugale è venuta meno, tanto che in data 11 marzo 2021 questo Tribunale di
[...]
Chieti ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, confermando l'affido condiviso del figlio minore della coppia e il suo collocamento prevalente presso la madre;
pertanto il Parte_1
intende chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b legge n. 898/70 e non essendovi possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza. Sulla base di quanto esposto ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, per quanto riguarda le condizioni personali e patrimoniali, che siano stabilite secondo quanto specificamente richiesto nel ricorso introduttivo.
La resistente si è costituita sollevando una serie di contestazioni circa la Controparte_1
procedibilità delle domande del ricorrente;
in ogni caso, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, per quanto riguarda le ulteriori statuizioni, il rigetto nel rito.
Al di là delle contrapposte posizioni, con specifico riguardo alle eccezioni sollevate in rito dalla difesa della resistente in ogni caso le parti congiuntamente hanno chiesto pronunciarsi CP_1
sentenza non definitiva di divorzio, sicché la causa è giunta all'odierna decisione.
Va evidenziato, preliminarmente, che nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio.
Invero è decorso il termine legale di osservazione di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b) legge n. 898/70
a partire dalla emissione della sentenza dichiarativa della separazione personale, pubblicata in data
11 marzo 2021, e non constano fatti riconciliativi.
Tale situazione obiettiva e l'inutile tentativo di riconciliazione (stante la persistente volontà delle parti di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio) evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente annotazione della presente sentenza nei competenti Registri dello Stato Civile.
Quanto alle ulteriori istanze, va necessariamente disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), celebrato in Loreto Aprutino (PE) in data 2 settembre 2011, C.F._2
con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Loreto Aprutino al n.
21, parte 2, serie A, anno 2011;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi