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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza - composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
All'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3054 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela De VA e dalla Parte_1
LEGALELIA STA SRL, in persona dell'avv. Francesco Elia, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini CP_1
Quirini, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5257/2024 del Tribunale di Roma Sez. Lavoro pubblicata in data 7/5/2024.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di essere titolare di pensione Cat. SES n. 00347678 con decorrenza Parte_1
CP_ da aprile 2009, e di aver ricevuto dall' una nota del 20.10.2021 con cui le veniva comunicato un debito di € 37.067,78 relativo agli anni 2018-2019, in seguito dell'applicazione della quota di incumulabilità ex art. 1, comma 41, L. n. 335/95 per omessa comunicazione reddituale ex art. 35 L.
n. 14/2009 per agli anni 2017-2018, mai preceduta da altre comunicazioni, conveniva in giudizio CP_ l' chiedendo al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, di accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito oggettivo richiesto dall'Ente, con vittoria di spese.
Si costituiva l' resistente contestando l'avversa pretesa e precisando le ragioni del prospettato CP_2 indebito.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, rilevato che l'indebito oggetto di controversia derivava dalla mancata comunicazione dei redditi da parte della beneficiaria di prestazione previdenziale, ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che: i) dai documenti prodotti dall' CP_2 era emerso che la ricorrente era stata messa in condizioni di conoscere le motivazioni sottese alla ripetizione dell'indebito quantomeno con la raccomandata del 20.10.2021; ii) in forza dell'art. 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, applicabile alla fattispecie, gravava sulla pensionata l'obbligo di comunicare la propria situazione reddituale agli Enti previdenziali, i quali possono scegliere tempi e modalità delle comunicazioni;
iii) la circolare 195 del 30.11.2015 imponeva, poi, anche al beneficiario della prestazione previdenziale i cui redditi non fossero variati dall'anno precedente CP_ l'obbligo di comunicare tale dato nel portale dell' iv) non risultava provato in giudizio, da parte ricorrente, l'adempimento all'onere di comunicazione della propria situazione reddituale.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata per: 1) violazione dell'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009 - art. 18 L. n. 241/1990 per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto violato l'obbligo di comunicazione da parte della ricorrente omettendo di CP_ considerare l'esclusione di tale obbligo secondo la circolare 195/2015 in caso di soli redditi CP_ erogati dall' 2) irripetibilità dell'indebito previdenziale in assenza di dolo del percipiente;
3) incumulabilità del trattamento ai superstiti - Violazione degli art. 1, comma 41, L. n. 335/1995, art. 2697 c.c., art. 115 cpc., nella parte in cui la sentenza di primo grado ha ritenuto non assolto l'onere della prova reddituale in capo alla originaria ricorrente.
Si è costituito in giudizio l' , rilevando l'intervenuto decesso della parte appellante prima CP_1 dell'iscrizione a ruolo della causa, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., chiedendone nel merito il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempienti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente il Collegio rileva che in data 8 ottobre 2025 è stato depositato il mandato professionale, sottoscritto dalla parte appellante il 25/9/2025, conferito alla LEGALELIA STA Srl, quale nuovo difensore, nella persona dell'avv. Francesco Elia, risultando pertanto smentito quanto CP_ contenuto nella memoria dell' in merito al decesso dell'originaria ricorrente nel luglio 2024.
Ancora preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello, per difetto di specificità dei motivi.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU
n. 27199 del 16/11/2017). La lettura del gravame, nelle specifiche censure mosse alla sentenza impugnata, smentisce quanto eccepito dall'Istituto appellato in merito all'inammissibilità dell'appello.
Tanto premesso l'appello, pur ammissibile, è infondato risultando meritevoli di conferma le argomentazioni e conclusioni formulate dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Con il primo motivo di gravame lamenta la violazione della circolare 195/2015 Parte_1 che, in relazione all'art. 10 bis dell'artt. 35 del D.L. 207/2008, stabilisce che il titolare di prestazione previdenziale non sia tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' ove non vi CP_2 siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto CP_2 alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' . CP_1
L'appellante sostiene, inoltre, che per il principio di coesistenza dei requisiti costitutivi del diritto previdenziale, l' ha erroneamente considerato gli anni di imposta anteriori a quelli di CP_2 percezione delle somme contestate con lettera del 20.10.2021, essendo anni di imposta del 2018 e
2019 già fiscalmente accertati.
Il motivo è infondato per quanto di seguito esposto.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n.
122 del 2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, pone espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale CP_2 incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima, e tale obbligo viene rispettato attraverso la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all' con il modello RED. CP_2
Recita, infatti, la norma: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale norma ha posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della CP_2 prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso la dichiarazione dei redditi (modello
730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED. Nel caso in esame la ricorrente, che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi per i periodi indicati nella nota di debito, era pertanto tenuta a effettuare la predetta comunicazione, come correttamente ritenuto dal Tribunale, e deve pertanto ritenersi legittimo il CP_ recupero da parte dell'
Con la circolare n.195 del 30.11.2015 sono state chiarite le modalità ed i termini entro cui effettuare la dichiarazione, a prescindere da invito espresso dell' , precisando altresì che sono tenuti alla CP_2 periodica dichiarazione reddituale, tra gli altri, coloro che non presentano dichiarazione fiscale o che percepiscono redditi rilevanti ai fini delle prestazioni assistenziali o previdenziali ma non inclusi nella dichiarazione al fisco, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione sostitutiva, quali gli interessi sui titoli del debito pubblico.
Dal tenore letterale della norma sopra richiamata, l'omessa comunicazione dei redditi è dunque di per sé sola causa della legittima ripetizione dei ratei, a prescindere dallo stato soggettivo del pensionato, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante, richiamando il principio di irripetibilità dell'indebito assistenziale e previdenziale in assenza di dolo del percipiente, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto gravare sulla ricorrente l'onere probatorio, con la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo tale da qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Anche tale motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
La ripetibilità dell'indebito va infatti vagliata, così come argomentato dal giudice di prime cure, alla stregua di quanto previsto dall'art. art. 13 della legge 30.12.1991, n. 412, richiamato dal comma 10- bis dell'art. 35, del d.l. n. 207/2008.
La S.C. nell'ambito più generale delle azioni di accertamento negativo evidenzia la peculiarità dell'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale di ripetere quanto pagato, trattandosi di azione mirata a fare accertare l'inesistenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da controparte e quindi del diritto dell'attore di trattenere quanto ricevuto (Cass.
Sez. Un. n. 18046 del 04/08/2010). Alla stregua di tali disposizioni normative la previa CP_ comunicazione all' da parte dell'assicurato dei dati reddituali rilevanti ai fini della prestazione non risulta necessaria, ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza ex art. 13, comma 2,
l. n. 412/1991, solo nell'ipotesi in cui tali dati siano stati già oggetto di integrale dichiarazione all'amministrazione finanziaria (dovendo in tal caso presumersi in possesso dell'istituto).
Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello
RED.
In caso contrario il soggetto beneficiario non può invece reputarsi esonerato dalla comunicazione CP_ all' dei propri dati reddituali laddove, ai fini dell'indebito previdenziale, vale il principio secondo cui devono essere sempre comunicati i dati non in possesso dell'amministrazione finanziaria;
essendo ciò pure testualmente previsto per i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale (in tal senso Cass. 17266 del
19/8/2020).
L'art. 13, co. 2, L. 412/1991 dispone che l' «procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche
e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_1 verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Ne deriva che, la mancata CP_ comunicazione di dati di cui l' non può venire autonomamente a conoscenza non può essere ricondotta alla sfera della non ripetibilità. Vige infatti in tal caso la regola della ripetibilità dell'indebito, in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co. 2 L. 412/1991.
Anche il secondo motivo di impugnazione non è quindi fondato.
Infine, con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta l'applicazione del divieto di cumulo all'ipotesi di trattamento ai superstiti che, invece, sarebbe escluso dalla normativa richiamata.
In particolare, sostiene la che la circostanza di essere titolare della sola prestazione di Pt_1
CP_ reversibilità sin dal 2009 non è stata contestata dall' nonostante il collegamento all'Agenzia delle
Entrate, con conseguente erroneità dell'addebito, e richiama la circolare 195/2015 che esonererebbe dall'obbligo comunicativo il pensionato che gode di redditi conosciuti o conoscibili.
In merito il Tribunale ha richiamato quanto stabilito dalla Cassazione con le ordinanze n. 5984 del
23/02/2022 e n.21878 dell'11.7.2022: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata
"quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”, rilevando che nel caso di specie difettava certamente l'errore, dell'ente erogatore”, che si era limitato ad assumere i provvedimenti conseguenti all'omessa comunicazione da parte della ricorrente che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi.
Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
In considerazione di difformi orientamenti giurisprudenziali le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti.
Si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Si provvede in questa sede alla correzione dell'errore materiale del dispositivo di sentenza sostituendo alle parole , rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela De VA e Parte_1
Francesco Elia” quelle “ , rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela De Parte_1 VA e dalla LEGALELIA STA SRL, in persona dell'avv. Francesco Elia”, mandando alla cancelleria per i relativi adempimenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Compensa integralmente le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa