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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2374/2022, avente a oggetto “prestazione
d'opera” vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Follonica, via Battisti n. 6/A, presso lo studio dell'avv.
Francesca Fusco, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Milano, via Dante n. 14, presso lo studio degli avv.ti Carlo Catenaccio e Serena Borroni, che lo rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO - OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.1.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 584/22 (RG: 1552/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto in data
23.8.2022, in favore del dott. per la somma di € 8.000,00 riportata Controparte_1
pagina 1 di 4 nelle fatture nn. 46/2021 e 3/2022 emesse a fronte di prestazioni rese nell'anno 2021 in qualità di veterinario nell'ambito dell'attività di recupero di fauna selvatica.
Impugnato il titolo giudiziale, ne chiedeva la revoca, eccependo per Parte_1 un verso l'illiquidità del credito azionato in monitorio, basato su semplici fatture, e per altro verso l'inconsistenza della pretesa avversaria.
Si costituiva in giudizio il dott. insistendo per il rigetto dell'opposizione e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza riservata dell'8.3.2023, stante peraltro l'assenza di richieste di concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., il Giudice negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 14.1.2025, all'esito della quale incamerava la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Il dott. in qualità di veterinario, ha agito in monitorio per vedersi Controparte_1 corrispondere da l'importo di € 8.000,00 a saldo della fattura n. Parte_1
46/2021 (della somma totale di € 7.450,00) e della fattura n. 3/2022 (della somma totale di € 2.050,00), emesse a fronte di prestazioni professionali rese nell'anno 2021 in favore dell'odierna opponente nell'ambito dell'attività di recupero della fauna selvatica.
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale, ha Parte_1 confutato l'idoneità delle fatture a provare il credito ivi incorporato e ad ogni modo ha contestato la bontà del medesimo.
Sul punto va rammentato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (cfr. ex plurimis
Cass. n. 128/2022).
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto,
pagina 2 di 4 in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della sua pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
La giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. n. 13240/2019).
Nel caso di specie, tuttavia, giova osservare come sia pacifica l'esistenza di un rapporto professionale intercorso fra le parti avente a oggetto le prestazioni indicate in monitorio dal dott. nel recupero della fauna selvatica. CP_1
Né l'opponente ha mosso rilievi sull'esecuzione delle prestazioni elencate dal professionista nella fattura n. 46/2021, essendosi limitata ad eccepire l'esistenza di un'intesa per riconoscere al dott. un compenso forfettario per tutta l'attività CP_1 espletanda, anziché per singoli interventi.
L'eccezione, tuttavia, è inapprezzabile, non avendo la parte fornito alcuna prova dell'accordo dedotto e neppure allegato l'entità dell'assunto compenso forfetario.
Sempre in relazione alla fattura n. 46/2021, in ordine al quantum, va osservato che in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando in primo luogo l'accordo delle parti, in mancanza le tariffe professionali ovvero gli usi e, in estremo subordine, la valutazione discrezionale del giudice.
Nel caso di specie, non risulta che tra le parti vi sia stato un accordo, né preventivo né successivo, sulla misura del compenso, e il veterinario ha ottenuto il parere di congruità sugli importi fatturati dall'Ordine professionale di appartenenza (all. 4 della comparsa di risposta).
Avendo parte attrice omesso qualsivoglia obiezione in ordine all'applicazione della tariffa pertinente delle prestazioni eseguite e alla rispondenza ad essa delle somme richieste dal professionista, deve ritenersi raggiunta la prova, da parte di quest'ultimo, del credito rivendicato in monitorio.
pagina 3 di 4 Viceversa, nulla può riconoscersi all'opposto riguardo alla fattura n. 3/2022, emessa a titolo di “acconto saldo recuperi animali 2021”, in quanto le lacune che affliggono tale documento sulle prestazioni effettivamente rese, non colmate in giudizio da adeguata attività assertiva e probatoria, rendono improspettabile ogni accertamento e stima giudiziale.
Di conseguenza, l'odierna attrice va condannata a pagare al convenuto la somma di €
5.950,00 - ricavata dalla differenza tra quanto contabilizzato nella fattura n. 46/2021 (€
7.450,00) e l'acconto già versato (€ 1.500,00) -, oltre agli interessi di mora ex art.
D.Lgs. 231/2002 decorrenti secondo quanto prescritto dall'art. 4 fino al saldo.
L'accoglimento dell'opposizione, anche parziale, conduce alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, escludendo la fase istruttoria che non ha avuto luogo, e compensandole nella misura di ½ ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 584/22 (RG:
1552/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 23.8.2022;
2) condanna l'attrice a pagare al convenuto la somma di € 5.950,00, oltre interessi di mora ex art. D.Lgs. 231/2002 fino al saldo;
3) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in €
2.265,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto 8.4.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2374/2022, avente a oggetto “prestazione
d'opera” vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Follonica, via Battisti n. 6/A, presso lo studio dell'avv.
Francesca Fusco, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Milano, via Dante n. 14, presso lo studio degli avv.ti Carlo Catenaccio e Serena Borroni, che lo rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO - OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.1.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 584/22 (RG: 1552/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto in data
23.8.2022, in favore del dott. per la somma di € 8.000,00 riportata Controparte_1
pagina 1 di 4 nelle fatture nn. 46/2021 e 3/2022 emesse a fronte di prestazioni rese nell'anno 2021 in qualità di veterinario nell'ambito dell'attività di recupero di fauna selvatica.
Impugnato il titolo giudiziale, ne chiedeva la revoca, eccependo per Parte_1 un verso l'illiquidità del credito azionato in monitorio, basato su semplici fatture, e per altro verso l'inconsistenza della pretesa avversaria.
Si costituiva in giudizio il dott. insistendo per il rigetto dell'opposizione e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza riservata dell'8.3.2023, stante peraltro l'assenza di richieste di concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., il Giudice negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 14.1.2025, all'esito della quale incamerava la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Il dott. in qualità di veterinario, ha agito in monitorio per vedersi Controparte_1 corrispondere da l'importo di € 8.000,00 a saldo della fattura n. Parte_1
46/2021 (della somma totale di € 7.450,00) e della fattura n. 3/2022 (della somma totale di € 2.050,00), emesse a fronte di prestazioni professionali rese nell'anno 2021 in favore dell'odierna opponente nell'ambito dell'attività di recupero della fauna selvatica.
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale, ha Parte_1 confutato l'idoneità delle fatture a provare il credito ivi incorporato e ad ogni modo ha contestato la bontà del medesimo.
Sul punto va rammentato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (cfr. ex plurimis
Cass. n. 128/2022).
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto,
pagina 2 di 4 in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della sua pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
La giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. n. 13240/2019).
Nel caso di specie, tuttavia, giova osservare come sia pacifica l'esistenza di un rapporto professionale intercorso fra le parti avente a oggetto le prestazioni indicate in monitorio dal dott. nel recupero della fauna selvatica. CP_1
Né l'opponente ha mosso rilievi sull'esecuzione delle prestazioni elencate dal professionista nella fattura n. 46/2021, essendosi limitata ad eccepire l'esistenza di un'intesa per riconoscere al dott. un compenso forfettario per tutta l'attività CP_1 espletanda, anziché per singoli interventi.
L'eccezione, tuttavia, è inapprezzabile, non avendo la parte fornito alcuna prova dell'accordo dedotto e neppure allegato l'entità dell'assunto compenso forfetario.
Sempre in relazione alla fattura n. 46/2021, in ordine al quantum, va osservato che in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando in primo luogo l'accordo delle parti, in mancanza le tariffe professionali ovvero gli usi e, in estremo subordine, la valutazione discrezionale del giudice.
Nel caso di specie, non risulta che tra le parti vi sia stato un accordo, né preventivo né successivo, sulla misura del compenso, e il veterinario ha ottenuto il parere di congruità sugli importi fatturati dall'Ordine professionale di appartenenza (all. 4 della comparsa di risposta).
Avendo parte attrice omesso qualsivoglia obiezione in ordine all'applicazione della tariffa pertinente delle prestazioni eseguite e alla rispondenza ad essa delle somme richieste dal professionista, deve ritenersi raggiunta la prova, da parte di quest'ultimo, del credito rivendicato in monitorio.
pagina 3 di 4 Viceversa, nulla può riconoscersi all'opposto riguardo alla fattura n. 3/2022, emessa a titolo di “acconto saldo recuperi animali 2021”, in quanto le lacune che affliggono tale documento sulle prestazioni effettivamente rese, non colmate in giudizio da adeguata attività assertiva e probatoria, rendono improspettabile ogni accertamento e stima giudiziale.
Di conseguenza, l'odierna attrice va condannata a pagare al convenuto la somma di €
5.950,00 - ricavata dalla differenza tra quanto contabilizzato nella fattura n. 46/2021 (€
7.450,00) e l'acconto già versato (€ 1.500,00) -, oltre agli interessi di mora ex art.
D.Lgs. 231/2002 decorrenti secondo quanto prescritto dall'art. 4 fino al saldo.
L'accoglimento dell'opposizione, anche parziale, conduce alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, escludendo la fase istruttoria che non ha avuto luogo, e compensandole nella misura di ½ ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 584/22 (RG:
1552/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 23.8.2022;
2) condanna l'attrice a pagare al convenuto la somma di € 5.950,00, oltre interessi di mora ex art. D.Lgs. 231/2002 fino al saldo;
3) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in €
2.265,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto 8.4.2025
Il Giudice
Mario Venditti
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